Sentenza 11 novembre 2019
Massime • 1
E' valida la notifica all'imputato detenuto, eseguita presso il domicilio eletto e non presso il luogo di detenzione, noto all'autorità procedente, sia quando lo stato detentivo attenga al medesimo procedimento, sia quando esso riguardi altro procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2019, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2019 |
Testo completo
In caso di diffusione del 00088-20 prosente provadimento omettere le para lità e gli altri cati de cativi, a norma art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposo d'ufficio REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano a richiesta di parte LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ☐ imposto dalla legge QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3313/2019 Presidente - ROSA PEZZULLO UP 11/11/2019- PAOLO MICHELI R.G.N. 7700/2019 MICHELE ROMANO ALESSANDRINA TUDINO PAOLA BORRELLI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: G.G. avverso la sentenza del 16/10/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo, il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 ottobre 2018 dalla Corte di Assise di appello di Napoli, che ha confermato la condanna a dodici anni di G.G. reclusione inflitta dalla Corte di Assise partenopea a per i reati di tentata induzione alla prostituzione di M.A. attuata con minacce alla medesima ed ai genitori C.N. di lesioni aggravate a e A.A. carico di quest'ultima e dell'omicidio preterintenzionale aggravato di C.N. deceduto a seguito di un'aggressione in cui era stato colpito reiteratamente agli arti, alla zona toracoaddominale e alla schiena (per tale fatto l'imputato era stato tratto a giudizio per omicidio volontario, fattispecie riqualificata ex art. 584 cod. pen. già in primo grado). In sintesi, secondo le sentenze di merito, i fatti riguardano le condotte eteroaggressive anche del G.G. nei confronti della famiglia di M.A. abitante nel suo stesso campo nomadi, verso la quale l'imputato avanzava la pretesa di farla prostituire, come era già avvenuto, in passato, ad opera di un cugino. In forza di quanto è dato comprendere dalle decisioni in atti, nella giornata del 20 luglio 2015, in particolare, vi era stata una prima aggressione per mano C.N. del G.G. ai danni del padre di M.A. a seguito della quale questi aveva riportato lesioni varie, tra cui la frattura di un braccio (trattata con un primo accesso ospedaliero); ritornato nel campo nomadi, si era verificato un altro episodio in cui era rimasta ferita, anche per mano del G.G. la moglie A.A. cui era seguito un altro accesso del C.N. presso il nosocomio Loreto Mare di Napoli, dove la A. era stata ricoverata. IlA era C.N. si era quindi allontanato dall'ospedale per recarsi a sporgere denunzia, per poi ritornare nella struttura sanitaria dato l'aggravarsi delle sue condizioni che, dopo un intervento chirurgico di urgenza teso a porre rimedio ad un'emorragia interna per rottura della milza, erano precipitate irrimediabilmente, fino al decesso delle 15.10 del 21 luglio.
2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, affidandolo a tre motivi.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge sostanziale e processuale, in particolare degli articoli 156, 415-bis e 416, comma 1, cod. proc. pen. Aveva errato la Corte di Assise di appello di Napoli nel dichiarare l'infondatezza della questione preliminare posta anche nel giudizio di secondo grado, laddove era stata ribadita la doglianza concernente la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari destinato all'allora indagato al domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia (data l'inidoneità del campo nomadi, che lo costrinse ad individuare lo studio del professionista) e non presso il carcere,dove G.G. era detenuto per questa causa. La giurisprudenza della Corte di cassazione sostiene il ricorrente legittima la tesi della Corte territoriale circa la ritualità di tale meccanismo notificatorio solo quando lo stato detentivo riguardi altro procedimento. Assume il ricorrente che la norma contenuta nell'art. 161 del codice di rito a proposito della dichiarazione o elezione di domicilio da effettuarsi all'atto della scarcerazione costituisce la dimostrazione che la disciplina di cui all'art. 161 anzidetto non deroga a quella generale dell'art. 156 cod. proc. pen. sulla notifica all'imputato detenuto.
2.2. Il secondo motivo deduce l'esistenza di vizio motivazionale quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di M.A. di A.A. 2 e di C.C. a dispetto del consenso condizionato della difesa all'acquisizione, che lo aveva prestato subordinatamente alla possibilità di svolgere il controesame delle predette, controesame che non era stato possibile dato che le medesime si erano volontariamente sottratte al contraddittorio dibattimentale. Sarebbe contrario alla giurisprudenza di legittimità e a quella convenzionale attribuire rilievo accusatorio alle dichiarazioni di soggetti che si sono volontariamente sottratti all'esame, come sostenuto dalla difesa anche in sede di arringa difensiva. Era sfuggito alla Corte territoriale che le dichiarazioni in discorso erano entrate a far parte del fascicolo del dibattimento anche prima che si esperissero i tentativi di citare le dichiaranti, sicché l'acquisizione doveva ritenersi illegittima. Altro versante del motivo di ricorso affronta il tema dell'eziologia tra la condotta dell'imputato e la morte del C.N. il quale, dopo l'accesso delle 23.10, si era arbitrariamente allontanato dall'ospedale Loreto Mare per recarsi presso gli uffici del comando di polizia municipale di Napoli per sporgere denunzia alle ore 1.30, il che non sarebbe stato possibile laddove il predetto avesse lamentato seri ed insopportabili dolori all'addome dovuti alla rottura della milza. Nel prosieguo, l'impugnativa affronta il tema dell'assistenza come interprete del C.N. della figlia M.A. che poteva avere avuto un'influenza calunniosa. Ancora, la parte impugnante avversa la sentenza della Corte partenopea quanto al profilo dell'orario dell'aggressione, in tesi illogicamente individuato nel pomeriggio a dispetto delle fonti qualificate che lo avevano collocato, invece, nella tarda mattinata. Continua il ricorrente, affermando che le dichiarazioni di M.A. allorché aveva asserito di essere stata presente all'aggressione ai danni del padre, erano state smentite proprio da quest'ultimo, che non aveva fatto menzione della presenza della figlia in quel contesto. Tali contraddizioni erano state evidenziate nella sentenza di proscioglimento del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli nei confronti della moglie del ricorrente. A sostegno del suo assunto, il ricorrente sostiene che M.A. era adusa alla menzogna, tanto che aveva anche calunniato l'avvocato Antimo Castiello, senza che del contatto con il medesimo professionista ella avesse mai detto alle forze dell'ordine; la dichiarante era stata contraddetta anche quando aveva riferito della presenza dello zio, ad alcune minacce, ricevendo smentitaS.N. da quest'ultimo, il cui atteggiamento, forse per la mancanza di un interprete, era stato scambiato per reticenza. Il ricorrente, poi, si sofferma sulla versione 3 alternativa proposta dai testi della difesa ed opina, quanto all'aggressione ad A.A. che si era trattata di una reazione al suo atteggiamento.
2.3. Il ricorso passa poi nuovamente ad affrontare -pur senza menzionare qualcuno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. il tema del nesso di - causalità tra la condotta dell'imputato e la morte di C.N. evidenziando le risultanze della perizia medico-legale sulla salma della vittima, che aveva fatto emergere come quest'ultima fosse affetta da cirrosi epatica e splenomegalia e come tali condizioni avessero agevolato l'exitus, profilo che la Corte territoriale aveva omesso di vagliare;
tale valutazione andava effettuata opina il ricorrente anche tenuto conto della condotta imprudente tenuta dalla - vittima allorché, dopo il primo accesso al pronto soccorso, se ne era allontanato per andare a sporgere denuncia, e della condotta imprudente e superficiale dei medici del pronto soccorso, che, dopo avergli ingessato un braccio, lo avevano dimesso. Il ricorrente non manca di evidenziare, in più passaggi, che la persona offesa non era stata colpita all'addome. In occasione della seconda colluttazione avvenuta dopo l'ingessatura del braccio si legge pure nel ricorso i giudici di merito avevano errato nel ritenere che vi fosse stato coinvolto anche l'ucciso. Non vi sarebbe preterintenzione perché l'imputato aveva agito al solo scopo di difendersi, come affermato dal medesimo e dai testi escussi in sede di indagini difensive. Il ricorrente ritorna, infine, sul tema della mancanza di credibilità di M.A. opinando circa l'inverosimiglianza di una tesi che vedeva il G.G. cugino del T. tentare nuovamente di indurre alla prostituzione la donna, quando quest'ultima aveva già fatto arrestare il congiunto. Poiché la donna era adusa alla menzogna e viveva in un ambiente amorale, giacché si prostituiva, il vaglio di attendibilità doveva essere più severo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, respinto.
2. Per non appesantire la motivazione, occorre fare due premesse di carattere generale, che appaiono utili a chiarire i principi che hanno guidato il Collegio nella valutazione dei motivi di ricorso, principi che, nel prosieguo, potranno essere semplicemente richiamati.
2.1. Deve così, innanzitutto, rammentarsi che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il per espressa volontà del sindacato demandato a questa Corte essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui legislatore= 4 vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Così che esula dai poteri di questa Corte quello consistente nella "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece ed in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944). Ne deriva che i motivi proposti nel ricorso non possono tendere, a pena di inammissibilità, ad ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, laddove questi abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici.
2.2. Altra valutazione che il Collegio ha svolto è quella della specificità dei motivi di ricorso, che ha visto alcuni dei segmenti del ricorso non superare il vaglio di ammissibilità. A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresi quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
3. Orbene, venendo al vaglio concreto del ricorso, si osserva che il primo motivo che deduce la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari presso il domicilio eletto dall'imputato invece che nelle sue mani in carcere è infondato. 1 A tale riguardo, il Collegio intende dare seguito condividendone la ratio alla giurisprudenza prevalente di questa Corte secondo cui è valida la notifica eseguita presso il domicilio eletto dall'imputato detenuto e non presso il luogo di detenzione noto all'autorità procedente, atteso che anche l'imputato detenuto ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 6, n. 20532 del 01/03/2018, A., Rv. 273420; Sez. 2, n. 21787 del 04/10/2018, dep. 2019, Casali, Rv. 275592 Sez. 2, n. 15102 del 28/02/2017, Gulízzi, Rv. 269863; Sez. 5, п. 35542 del 29/02/2016, Manciaracina, Rv. 268017; Sez. 6, n. 43772 del 14/10/2014, Hassa, Rv. 260624). S கி Va precisato che non rileva che le sentenze sopra citate siano state pronunziate in relazione a fattispecie concrete in cui lo stato detentivo dell'imputato era relativo ad altro procedimento. A voler tacer del fatto che sia Sez. 5, n. 35542, che Sez. 6, n. 43772, citt., pur attenendo a casi di soggetto detenuto per altro, hanno affermato il principio evidenziando espressamente un parallelismo con la situazione del detenuto per il medesimo procedimento, non si vede perché le considerazioni svolte dalle sentenze dell'orientamento sopra evocato non possano attagliarsi anche all'indagato/imputato che sia detenuto nel medesimo procedimento. Ed invero, la norma invocata dal ricorrente quella di cui all'art. 156 cod. proc. pen. non costituisce una deroga ai meccanismi notificatori generali né è inibito al soggetto detenuto di dichiarare o eleggere domicilio, facoltà che il G.G. ha esercitato in fase di udienza di convalida (come sostenuto dal ricorrente, ancorché il relativo verbale non sia stato allegato al ricorso). Né ha rilievo il sopraggiunto titolo cautelare, emesso dal Giudice per le indagini preliminari all'esito di detta udienza: a prescindere dal fatto che un soggetto fermato è già in vinculis (sia pure in fase precautelare), allorché viene condotto dinanzi al Giudice per le indagini preliminari e, negli atti preliminari all'interrogatorio, elegge domicilio, il sopraggiunto titolo detentivo cautelare (l'ordinanza applicativa della custodia in carcere) non è idoneo a togliere efficacia alla precedente elezione di domicilio. Come sostenuto da Sez. 2, n. 15102 del 28/02/2017, Gulizzi, cit., infatti, l'elezione di domicilio ha natura di dichiarazione di volontà a carattere negozial- processuale, necessitante, ai fini di sua validità, del rispetto di determinate formalità scandite dagli artt. 161 e 162 cod. proc. pen., sicché essa può essere superata solo in forza di un atto formale di revoca e non in ragione di elementi fattuali, quale è, appunto, il sopravvenuto stato detentivo. A ciò si aggiunga come pure sostenuto dal precedente appena citato che l'elezione di domicilio presuppone l'indicazione di persona legata da un rapporto fiduciario, tale da impegnarla a ricevere gli atti riguardanti l'imputato e a consegnarli al medesimo. Va, infine, osservato che non si comprende quale sia la rilevanza, a sostegno della tesi propugnata, dell'asserzione del ricorrente secondo cui l'elezione di domicilio presso l'Avv. Castiello era necessitata dall'inidoneità del campo nomadi quale luogo dove ricevere gli atti;
a prescindere da tale difetto di chiarezza del ricorso, non può non rilevarsi, poi, come si tratti, da una parte, di una mera asserzione del ricorrente circa il suo foro interno e come, dall'altra, il dato non avrebbe alcuna incidenza sul thema decidendum, giacché l'elezione di 6 domicilio non può patire limitazioni alla sua efficacia in virtù delle ragioni che hanno indotto la parte a formularla.
4. Anche il secondo motivo di ricorso è complessivamente infondato, anche se al medesimo vanno date risposte articolate quanto sono multidirezionali le censure che vi si leggono.
4.1. Quanto all'utilizzazione, ai fini della decisione, dei verbali di sommarie informazioni testimoniali di M.A. A.A. C.C. e alla cui acquisizione ex art. 500, ultimo comma, cod. proc. pen. il ricorrente, tramite il suo difensore, avrebbe prestato solo un consenso condizionato alla possibilità di svolgere il controesame il ricorso è inammissibile per aspecificità. In primo luogo, il ricorrente non si confronta e non contesta l'affermazione tranchant contenuta in sentenza (pag. 8), a tenore della quale, se era vero che, all'udienza del 3 gennaio 2017, il consenso della difesa era stato condizionato come sopra, all'udienza del 7 marzo 2017, all'esito delle ricerche svolte, l'acquisizione era stata espressamente consentita dalla difesa. Accanto a questa argomentazione, mette altresì conto segnalare che il ricorso è aspecifico anche quanto al tema dell'acquisibilità dei verbali suddetti ex art. 512 cod. proc. pen., tema che la Corte di Assise di appello, sia pure a margine della questione del prestato consenso, ha affrontato, dal momento che alcuna censura specifica circa l'imprevedibilità della sottrazione all'esame delle dichiaranti e circa la completezza delle ricerche di cui ha scritto la Corte territoriale si legge nell'impugnativa. -Va, infine, osservato che ad onta di quanto opinato dal ricorrente alcuna rilevanza ha il momento in cui i verbali delle tre dichiaranti sono stati acclusi al fascicolo del dibattimento, considerato che quello che rileva è non già il momento in cui avviene l'inserimento materiale nel medesimo fascicolo, quanto quello dell'utilizzazione delle dichiarazioni ai fini della decisione.
4.2. Circa l'eziologia della morte della vittima rispetto all'aggressione da parte dell'imputato, il ricorso appare del pari del tutto aspecifico. La Corte distrettuale, infatti, ha ampiamente trattato il tema (pagg. 21 e 22), richiamando il contributo tecnico del medico legale che effettuò l'autopsia e l'individuazione che egli fece, tra le altre, di un'ecchimosi che denotava come uno dei colpi avesse attinto una zona del corpo corrispondente al punto della milza, non protetto dalle costole, ove si era determinata la rottura che aveva poi condotto al decesso della persona offesa (avvenuto per shock emorragico conseguente, appunto, alla rottura della milza). Del pari il sanitario a dispetto -delle apodittiche critiche dell'imputato ha evidenziato come vi fosse un collegamento causale tra l'aggressione del pomeriggio - e l'evento traumatico- 7 _e l'exitus, pronunziandosi anche sull'irrilevanza, ad escludere che ne era frutto il nesso di causalità, della concausa preesistente della cirrosi epatica da cui era affetto il C.N. detta patologia e ciò resiste alle generiche critiche sul punto del ricorrente aveva sì favorito sia la rottura dell'organo che l'evoluzione - del quadro patologico, ma essa, non essendo stata la causa unica e determinante del decesso siccome innestatasi sul traumatismo etero provocato, al più poteva relegarsi nel novero delle concause. Quanto, infine, all'anomalia che il ricorrente apprezza nel fatto che la vittima non aveva avvertito una sintomatologia che gli avesse impedito di allontanarsi dall'ospedale e di andare a sporgere denunzia, il ricorso è del pari aspecifico perché omette di confrontarsi con quanto la Corte di merito ha spiegato a pag. 21, laddove sono state valorizzate le dichiarazioni del dr. Giugliano, che aveva spiegato che la rottura della milza non ha necessariamente un'evoluzione rapida e che le conseguenze letali possono manifestarsi anche a distanza di ore, senza che l'interessato avverta dolore riferibile alla problematica e senza che il fenomeno sia rilevabile neanche ecograficamente.
4.3. Anche il segmento del ricorso che attiene all'anomalia in rito asseritamente determinatasi in ragione dell'assistenza prestata come interprete C.N. in occasione della denunzia del padre è aspecifico.da Invero, nonostante il ricorrente menzioni la risposta sul punto della Corte territoriale (che si trova a pagg. 9), in effetti non vi si confronta, ipotizzando una non meglio precisata forma di condizionamento ed una "contaminazione", senza tuttavia concretizzare la censura se non attraverso affermazioni preconcette ed apodittiche. Tali connotati degli enunciati critici della parte si rinvengono sia quanto all'influenza di M.A. sul padre, sia in ordine al mancato rispetto dell'art. 143 cod. proc. pen. Quanto a quest'ultima disposizione, il Collegio osserva che essa non viene in rilievo per due ragioni. In primo luogo, vi sono le affermazioni, prive di tratti di manifesta illogicità, della Corte di merito allorché ha escluso sulla base della deposizione dei verbalizzanti di polizia giudiziaria che la presenza dell'interprete fosse necessaria dato che la persona offesa conosceva e comprendeva l'italiano, sì da non richiedere, dopo il primo approccio, alcuna concreta assistenza linguistica. In secondo luogo, quanto alla valenza in rito della doglianza, l'art. 143 cod. proc. pen. si riferisce precipuamente all'indagato/imputato, mentre l'art. 143-bis, cod. proc. pen. (che concerne la persona offesa) è stato inserito solo successivamente all'atto di cui di discute, essendo frutto del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212. A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di questa Corte sviluppatasi sul tema dell'assistenza linguistica alla persona offesa (antecedente 8 all'intervento normativo di cui sopra) ha sostenuto che la mancata nomina di un interprete non è causa d'inutilizzabilità né di nullità delle dichiarazioni di denuncia e delle successive dichiarazioni della persona offesa alloglotta, che non conosca la lingua italiana (Sez. 2, n. 36988 del 18/09/2008, Fati, Rv. 242049), potendo al più rilevare sotto il profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni (Sez. 3, n. 44441 del 02/10/2013, P., Rv. 257597); né che, a svolgere detta funzione di interprete, debba essere necessariamente nominato un soggetto iscritto nell'albo degli interpreti (Sez. 5, n. 17967 del 22/01/2013, Ennassiri e altro, Rv. 256888).
4.4. Quella circa la collocazione oraria dell'aggressione è una critica assertiva, che auspica, nella sostanza, una nuova valutazione delle testimonianze della polizia giudiziaria sul punto, ma senza articolare una doglianza di travisamento della prova, che è l'unica via attraverso la quale questa Corte potrebbe mettere in discussione la lettura delle fonti di prova da parte dei giudici di merito. D'altra parte, la Corte di Assise di appello ben ha spiegato, alle pagg. 9 e 10, le ragioni della collocazione dell'orario nel pomeriggio piuttosto che nella tarda mattinata e l'equivoco che aveva condotto ad indicare, C.N. nel verbale di denunzia di che l'aggressione si era verificata nella prima parte della giornata;
a questi enunciati, il ricorrente non oppone alcuna critica ragionata e specifica, sì da rivelare anche un difetto di specificità dell'impugnativa.
4.5. Il ricorso è aspecifico e versato in fatto anche quando affronta il tema della postulata inattendibilità di M.A. in quanto non contempla censure specifiche rispetto alle nutrite argomentazioni della Corte territoriale, che ha inquadrato la figura della A. anche facendo riferimento ai profili che, secondo il ricorrente, ne minerebbero l'attendibilità, secondo un costrutto logico che la parte non affronta, se non riproponendo sostanzialmente le tematiche di cui al gravame di merito o, comunque, cercando di dirigere la delibazione di questa Corte verso un'inammissibile revisione del merito della regiudicanda. A riprova dell'impostazione del ricorso, che si reputa errata, vale segnalare come tra l'altro il ricorrente ometta del tutto di tenere conto della smentita della valenza pro reo della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli rispetto alla posizione della moglie G.V. ovvero della ricostruzione della vicenda della telefonata che la A. fece all'Avv. Castiello e della sua incidenza sull'attendibilità della teste. Anche circa l'aggressione ad A.A. di cui al capo b), il ricorso non fa altro che proporre una propria tesi, senza confrontarsi con la risposta che si legge a pag. 20, laddove è stata motivatamente esclusa la ricorrenza della scriminante della legittima difesa.
4.6. Nemmeno quanto alla legittima difesa invocata in ordine al delitto di cui all'art. 584 cod. pen. il ricorso si sottrae alla scure dell'inammissibilità, giacché 9 esso non si confronta con l'argomentazione spesa dalla Corte territoriale circa il fatto che la tesi difensiva in discorso, proposta in sede dibattimentale da G.G. e dal cognato C.M. non era stata invece sostenuta dal primo dinanzi al Giudice della convalida del fermo;
il ricorso è altresì aspecifico anche rispetto alla spiegazione che la Corte di merito ha fornito sia in ordine C.M. (arrestato all'irrilevanza a discarico della ricostruzione di successivamente a G.G. e, quindi, sospetto di avere concordato la tesi da offrire con gli altri del campo), sia in ordine alla inverosimiglianza del contributo dei testi escussi ex art. 391-bis cod. proc. pen., con dichiarazioni acquisite in primo grado sul consenso delle parti (pagg. 17 e 18).
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
6. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso l'11/11/2019. Attore Recull Il Consigliere estensore Il Presidente Pezzullo Paola Borrelli Te lu DEPOSITALA IN RIO D APTO uust 10