Sentenza 4 ottobre 2018
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È valida la notifica eseguita presso il domicilio eletto dall'imputato detenuto e non presso il luogo di detenzione noto all'autorità procedente, atteso che anche l'imputato detenuto ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. proc. pen.
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- 1. Alle SU una questione sulle modalità di notifica del decreto di giudizio immediatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. III, ord. 28 novembre 2019 (dep. 13 dicembre 2019), n. 50429, Pres. Izzo, Rel. Semeraro, Ric. Speranza Cass. ord. 50429/19 1. Il 13 dicembre 2019 la terza sezione della Cassazione ha depositato l'ordinanza con la quale ha investito le Sezioni Unite del seguente quesito: "se la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia debba essere effettuata ex art. 156 comma 1 cod. proc. pen. o presso il domicilio eletto". Nel caso di specie il decreto di giudizio era stato notificato in cancelleria “a mani” all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato – in stato di detenzione per i fatti di cui era a …
Leggi di più… - 2. Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020
L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2018, n. 21787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21787 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2018 |
Testo completo
21787-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - UDIENZA PUBBLICA Dott. MATILDE CAMMINO DEL 04/10/2018 - Rel. Consigliere - Dott. LUCIANO IMPERIALI SENTENZA - Consigliere - N. Dott. SERGIO DI PAOLA 2627 - Consigliere - Dott. IGNAZIO PARDO REGISTRO GENERALE Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - N. 43622/2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA MO N. IL 31/01/1976 avverso la sentenza n. 10165/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del 17/10/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PERLA LORI che ha concluso per l'inammissibilita del rico Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. CA SI propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che in data 17/10/2016 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino, il 18/7/2013, in ordine alla ricettazione aggravata di una patente di guida, a furti aggravati commessi all'interno di palestre, a sostituzioni di persona ed indebiti utilizzi di carte di credito, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. La ricorrente solleva tre motivi di impugnazione:
2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge per non essere stata riconosciuta la nullità del decreto che dispone il giudizio sull'erroneo presupposto della decadenza dall'eccezione della ricorrente che peraltro deduce di aver dedotto il vizio di notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. già con memoria difensiva a mezzo fax in vista dell'udienza preliminare ed essendo stata comunque ritenuta valida la notifica- effettuata al difensore domiciliatario nonostante la detenzione dell'interessata.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso la CA deduce la violazione di legge per essere stato rinviato solo al 18/7/2013 il procedimento, a seguito di un documentato impedimento per gravidanza del difensore, con data del presunto parto al 1/5/2013, sicché si trattava di rinvio ad un momento in cui l'impedimento non poteva ritenersi cessato per l'astensione obbligatoria dal lavoro, senza avviso allo stesso difensore.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla h mancata esclusione della circostanza aggravante ex art. 625 comma 1 n. 2) cod. pen. in relazione al capo B2) dell'imputazione, pur facendo questo riferimento all'apertura del lucchetto dell'armadietto con un grimaldello, senza nessun riferimento all'uso di violenza sulla cosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.
3.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è privo di fondamento per l'assorbente ragione della incontrovertibile ritualità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari effettuata nel domicilio eletto della ricorrente, pur essendo questa allora detenuta per altra causa. Come da consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, deve riconoscersi la validità della notifica eseguita presso il domicilio eletto dall'imputato detenuto e non presso il luogo di detenzione, atteso che anche l'imputato detenuto ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 15102 del 28/02/2017 - dep. 27/03/2017, Gulizzi, Rv. 269863 che, in motivazione, ha, altresì, precisato che l'elezione di domicilio, avendo natura di dichiarazione di volontà a carattere negozial- processuale necessitante, ai fini della sua validità, del rispetto di determinate formalità - può - essere superata solo in forza di un atto formale di revoca e non in ragione di elementi fattuali;
1 cfr. anche Sez. 6, n. 20532. del 01/03/2018 - dep. 09/05/2018, A, Rv. 273420; Sez. 6, n. 20532 del 01/03/2018 - dep. 09/05/2018, A, Rv. 273420).
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto, a seguito del dedotto impedimento del difensore, il rinvio del processo all'udienza del 18/7/2013 è stato ritualmente comunicato mediante lettura dell'ordinanza in presenza del difensore nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen.: il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo nel caso di rinvio "a nuovo ruolo", poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l'imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza. (Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015 - dep. 15/07/2015, Calvaruso, Rv. 264159). Nel corso dell'udienza successiva, poi, non risulta essere stata in alcun modo dedotta l'eventuale persistenza dell'impedimento del difensore, non certo desumibile dal precedente certificato, atteso che la gravidanza per sua natura non è una malattia, e che non risulta nemmeno documentato se e quando il difensore della ricorrente abbia, poi, effettivamente partorito né quali fossero le sue condizioni alla data del 18/7/2013. 3.3. E' palese anche l'infondatezza del terzo motivo di ricorso, in quanto il grimaldello è per sua natura destinato ad esercitare violenza sulla cosa da aprire, sicché anche il solo riferimento all'uso di un grimaldello per aprire il lucchetto di un armadietto deve ritenersi sufficiente ai fini della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.
4. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen. al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della spese processuali. Così deciso il 4 ottobre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.✓ andImperiali Dott. Matilde Cammino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 11 7 MAG. 2019 IL CANCELLIERE Claudia Rianelli E T R E F F O E N U O S C E H