Sentenza 28 febbraio 2017
Massime • 1
È valida la notifica eseguita presso il domicilio eletto dall'imputato detenuto e non presso il luogo di detenzione, atteso che anche l'imputato detenuto ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha, altresì, precisato che l'elezione di domicilio, avendo natura di dichiarazione di volontà a carattere negozial-processuale - necessitante, ai fini della sua validità, del rispetto di determinate formalità - può essere superata, solo in forza di un atto formale di revoca e non in ragione di elementi fattuali).
Commentari • 8
- 1. Alle SU una questione sulle modalità di notifica del decreto di giudizio immediatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. III, ord. 28 novembre 2019 (dep. 13 dicembre 2019), n. 50429, Pres. Izzo, Rel. Semeraro, Ric. Speranza 1. Il 13 dicembre 2019 la terza sezione della Cassazione ha depositato l'ordinanza con la quale ha investito le Sezioni Unite del seguente quesito: "se la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia debba essere effettuata ex art. 156 comma 1 cod. proc. pen. o presso il domicilio eletto". Nel caso di specie il decreto di giudizio era stato notificato in cancelleria “a mani” all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato – in stato di detenzione per i fatti di cui era a processo – aveva …
Leggi di più… - 2. Alle SU una questione sulle modalità di notifica del decreto di giudizio immediatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. III, ord. 28 novembre 2019 (dep. 13 dicembre 2019), n. 50429, Pres. Izzo, Rel. Semeraro, Ric. Speranza 1. Il 13 dicembre 2019 la terza sezione della Cassazione ha depositato l'ordinanza con la quale ha investito le Sezioni Unite del seguente quesito: "se la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia debba essere effettuata ex art. 156 comma 1 cod. proc. pen. o presso il domicilio eletto". Nel caso di specie il decreto di giudizio era stato notificato in cancelleria “a mani” all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato – in stato di detenzione per i fatti di cui era a processo – aveva …
Leggi di più… - 3. Alle SU una questione sulle modalità di notifica del decreto di giudizio immediatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. III, ord. 28 novembre 2019 (dep. 13 dicembre 2019), n. 50429, Pres. Izzo, Rel. Semeraro, Ric. Speranza Cass. ord. 50429/19 1. Il 13 dicembre 2019 la terza sezione della Cassazione ha depositato l'ordinanza con la quale ha investito le Sezioni Unite del seguente quesito: "se la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia debba essere effettuata ex art. 156 comma 1 cod. proc. pen. o presso il domicilio eletto". Nel caso di specie il decreto di giudizio era stato notificato in cancelleria “a mani” all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato – in stato di detenzione per i fatti di cui era a …
Leggi di più… - 4. Alle SU una questione sulle modalità di notifica del decreto di giudizio immediatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. III, ord. 28 novembre 2019 (dep. 13 dicembre 2019), n. 50429, Pres. Izzo, Rel. Semeraro, Ric. Speranza Cass. ord. 50429/19 1. Il 13 dicembre 2019 la terza sezione della Cassazione ha depositato l'ordinanza con la quale ha investito le Sezioni Unite del seguente quesito: "se la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia debba essere effettuata ex art. 156 comma 1 cod. proc. pen. o presso il domicilio eletto". Nel caso di specie il decreto di giudizio era stato notificato in cancelleria “a mani” all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato – in stato di detenzione per i fatti di cui era a …
Leggi di più… - 5. Calunnia: va condannato chi addebita ad un terzo innocente un fatto concreto e determinatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2017, n. 15102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15102 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2017 |
Testo completo
15102-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione seconda penale composta da Sentenza n. 20 dott. Giacomo Fumu Presidente dott. Stefano Filippini U.P. 28/2/2017 dott. Anna Maria De Santis r.g.n. 27911/2016 dott. dott. Lucia Aielli Consigliere rel. dott. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IZ EU nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 16/3/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Lucia Aielli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Antonio Balsamo che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 16/3/2016, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 31/1/2014 che aveva condannato IZ EU per il delitto di appropriazione indebita, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, il quale eccepisce la nullità del giudizio di secondo grado in quanto il decreto di 妆 citazione in appello, era stato notificato al IZ quale irreperibile mentre egli era, all'epoca, detenuto per altra causa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. Ritiene il ricorrente che la notifica del decreto di citazione in appello, trattandosi di soggetto detenuto, avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 157 c.p. ovvero, nel caso di impossibilità, ai sensi dell'art. 159 c.p.p., previe nuove ricerche . Invero risulta dagli atti che il IZ aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore pertanto, correttamente, è stata ritenuta valida ed efficace la notifica presso il domicilio eletto, a nulla rilevando la stato di detenzione, per altra causa, comunicato dal difensore all'udienza del 14/1/2016, che determinò solo un differimento dell'udienza stessa, al fine di consentire l'eventuale comparizione fisica dell'imputato, il quale, comunque, rinunziò a comparire. In proposito va ribadito che l'elezione di domicilio che si caratterizza per la indicazione di persona legata da rapporto fiduciario che in quanto tale è impegnata a ricevere gli atti riguardanti l'imputato e a consegnarli al medesimo, rende valida ed efficace la notifica presso il domicilio eletto, anche nel caso di in caso di sopravvenuta detenzione ( Sez. 6 , 4836/2015, rv. 262055; Sez. 6 , n. 43772/2014, rv. 260624). Il Collegio in proposito, intende ribadire il principio, espresso dalla maggior parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “è valida la notifica all'imputato detenuto, anche per altra causa, eseguita presso il domicilio eletto e non presso il luogo di detenzione, atteso che anche l'imputato detenuto ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma primo cod. proc. pen. ". (Sez. 5, n. 35542 del 29/2/2016, rv. 268017; Sez. 6, n. 4836 del 3/12/2014, Rv. 262055; Sez. 6, sent. n. 1416 del 07/10/2010, Rv. 249191 in tema di notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello eseguita presso il difensore domiciliatario. Ritiene il Collegio che sia maggiormente condivisibile detto indirizzo, in luogo di quello minoritario (così, da ultimo, Sez. 6, 31 marzo 2015, n. 18628, El Cherquoi, Rv. 263483), avuto riguardo fatto che l'elezione, a differenza della mera dichiarazione, presuppone l'indicazione di persona legata da un rapporto fiduciario tale da impegnarla a ricevere gli atti riguardanti l'imputato e a consegnarli al medesimo. 2 Ad avviso del Collegio, poi, va posto l'accento sul fatto che l'elezione di domicilio ha natura di dichiarazioni di volontà a carattere negozial-processuale, necessitante, ai fini di sua validità, del rispetto di determinate formalità (art. 161 c.p.p.), sicchè essa può essere superata, solo in forza di un atto formale di revoca e non in ragione di elementi fattuali. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato essendo stata effettuata regolare notifica del decreto di citazione in appello, all'imputato, presso il domicilio eletto, conseguentemente il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma, 28/2/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Lucia Aielli Giacomo Fumu Anna fuciatielli DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 27 MAR. 2017 IL I! Cancelitere CANCELLIERE Claudia Plane!!An C O Z N A S I S A * 3