Sentenza 2 ottobre 2013
Massime • 1
L'assenza di un interprete non rende inutilizzabili, o comunque invalide, le dichiarazioni rese da persona informata dei fatti che non conosca la lingua italiana, ma può rilevare ai soli fini del giudizio di attendibilità delle stesse.
Commentario • 1
- 1. Brevi note in tema di tutela linguistica della vittima del reato nel processo penaleFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 24 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2013, n. 44441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44441 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 02/10/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2931
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 12653/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.C. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza in data 14/12/2012 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Lettieri Nicola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato parzialmente la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 13/02/2012, con la quale P.C. era stato dichiarato colpevole dei reati: a) di cui agli art. 3 e 4, comma 1 n. 7), della L. n. 75/1958; b) di cui all'art. 572 c.p., a lui ascritti per avere favorito la prostituzione di L.M.M. e V.I.G.
, nonché per avere sottoposto a maltrattamenti la propria convivente R.E. con continue minacce, lesioni e percosse, costringendola inoltre a coabitare con la L. , con la quale intratteneva una relazione.
L'affermazione di colpevolezza risulta fondata sulle dichiarazioni della persona offesa del delitto di maltrattamenti, sul servizio di osservazione svolto dalla polizia giudiziaria, dalla quale era emerso che il P. aveva portato alle due prostitute viveri, acqua e profilattici nel casolare ove esercitavano il meretricio, e su altre risultanze probatorie, tra cui, per quanto interessa in sede di legittimità, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal TU M. , acquisite dai giudici di primo grado ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4. La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per acquisire i tabulati telefonici relativi alle utenze intestate alla L. e chiesto l'assoluzione dai reati ascrittigli. La Corte ha altresì negato all'imputato la concessione delle attenuanti generiche, ma ha ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati, rideterminando la pena inflittagli nella misura ritenuta di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, che la denuncia con tre mezzi di annullamento.
2.1 Nullità della sentenza con riferimento alla mancata rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale.
Si sostiene il carattere decisivo della prova costituita dai tabulati telefonici delle utenze intestate alla L. nei giorni 6, 7 e 8 dicembre 2010 per ricostruire i movimenti della donna nei predetti giorni, da cui sarebbe emersa una ricostruzione dei fatti diversa da quella riferita dagli organi di polizia giudiziaria in ordine al servizio di osservazione da loro espletato.
2.2 Errata applicazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4, e vizi di motivazione della sentenza.
Si denuncia la inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni rese dal cittadino extracomunitario M.O. in sede di indagini di polizia giudiziaria, per essere state acquisite le informazioni senza la presenza di un interprete, pur risultando che lo stesso non era in grado di parlare e comprendere compiutamente la lingua italiana, nonché la illegittimità della loro acquisizione, non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 500 c.p.p., comma 4. Sul punto si denuncia anche carenza di motivazione della sentenza di appello, avendo formato la denuncia di illegittimità dell'acquisizione oggetto di un apposito motivo di appello.
2.3 Difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.. La sentenza ha rigettato la richiesta di concessione delle predette attenuanti, omettendo di indicare gli elementi dai quali è stato desunto un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, benché lo stesso risulti anche incensurato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Osserva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione nel dibattimento di appello ha formato oggetto di adeguata motivazione della sentenza mediante rilievi in ordine alla completezza, ai fini della decisione, dell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado e alla irrilevanza dell'oggetto dell'accertamento richiesto dalla difesa in relazione alla ricostruzione dei fatti già effettuata sulla base delle risultanze probatorie acquisite, nonché alla inidoneità di ulteriori elementi per modificare la valutazione che emerge da quanto già risultante con certezza sul punto (dichiarazioni della R. , la cui credibilità aveva formato oggetto di esaustiva motivazione nella sentenza di primo grado, e quanto osservato dagli operanti).
Sicché il rigetto della richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici delle utenze intestate alla L. costituisce corretta applicazione dell'art. 603 c.p.p., comma 1. 3. L'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del M. , per mancata conoscenza della lingua italiana, non è fondata, essendo prevista la nomina di un interprete dall'art. 143 c.p.p., a pena di nullità per violazione del diritto di difesa, solo per l'imputato alloglotta e non anche per l'esame dei testi (cfr. sez. 2, sentenza n. 36988 del 18/09/2008, Fati, Rv. 242049; sentenze precedenti conformi: n. 38508 del 2002 Rv. 222795, n. 22420 del 2005 Rv. 232089, n. 370 del 2007 Rv. 235848).
La mancata presenza di un interprete nell'esame della persona informata dei fatti, pertanto, può rilevare solo ai fini del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese, che ha formato oggetto di adeguata valutazione nella sede di merito (sentenza di primo grado).
Quanto alla violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4, la sentenza di primo grado, che per l'uniformità della decisione integra quella di appello, risulta correttamente motivata in ordine alla sussistenza di concreti elementi sintomatici del verificatosi inquinamento probatorio.
Detta sentenza, invero, ha puntualmente dato conto degli elementi che hanno supportato il giudizio in ordine alla necessità di acquisire le dichiarazioni rese dal M. in sede di indagini preliminari, quali il fatto che il teste, citato in udienza, si era reso irreperibile e si era presentato solo a seguito di espresso ammonimento indirettamente indirizzatogli;
la circostanza che in dibattimento aveva tentato di sottrarsi alle domande ed aveva addirittura fornito, in quella sede, generalità false. Sicché non è ravvisabile la denunciata inutilizzabilità delle predette dichiarazioni.
Peraltro, per completezza di esame, osserva la Corte che dalle sentenze di merito emerge che l'affermazione di colpevolezza del P. risulta fondata su un apparato probatorio costituito soprattutto dalle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, la cui attendibilità ha formato oggetto di adeguata motivazione, e sulle attività di osservazione diretta svolte dagli organi di polizia giudiziaria, sulle quali gli stessi hanno deposto come testi, sicché deve altresì essere escluso il carattere decisivo del mezzo di prova di cui si contesta l'utilizzabilità.
4. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, infine, la sentenza risulta adeguatamente motivata mediante l'affermazione della inesistenza di elementi positivi ai fini del loro riconoscimento, mentre la incensuratezza dell'imputato costituisce un elemento neutro ex art. 62 bis c.p.p., comma 3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013