Sentenza 14 ottobre 2014
Massime • 1
E valida la notifica all'imputato detenuto, anche per altra causa, eseguita presso il domicilio eletto dal medesimo e non presso il luogo di detenzione, avendo anche l'imputato detenuto la facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa alla notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario).
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- 1. Calunnia: va condannato chi addebita ad un terzo innocente un fatto concreto e determinatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN …
Leggi di più… - 2. Calunnia: sussiste anche se il reato attribuito alla persona innocente sia prescrittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non sussiste se i fatti addebitati sono assurdi, inverosimili e grotteschiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente …
Leggi di più… - 4. Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020
L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2014, n. 43772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43772 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 14/10/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 1546
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 14985/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA MO N. IL 01/01/1964;
avverso la sentenza n. 2524/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del 24/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio V. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Icardi Vincenzo in sost. dell'avv. Scardecchia Dante che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 24 settembre 2013 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che, in data 12 febbraio 2010, riconosceva colpevole AS FÀ del reato di cui all'art. 340 c.p., commesso in Ascoli il 27 agosto 2007, condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha personalmente proposto ricorso per cassazione AS FÀ, deducendo la violazione degli artt. 601, 178 e 179 e.p.p., per difetto di vocatio in ius nel giudizio di secondo grado, poiché egli era detenuto presso la Casa circondariale di Ragusa-Agrigento e nessuna citazione ha ricevuto per tale giudizio, ne' alcuna traduzione nei suoi confronti è stata disposta. La Corte d'appello, dunque, avrebbe dovuto verificare se l'imputato, detenuto per altra causa in primo grado, fosse ancora detenuto - come in effetti era - ed avrebbe dovuto citarlo per il giudizio di secondo grado presso il luogo ove era ancora detenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
4. Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 1416 del 07/10/2010, dep. 19/01/2011, Rv. 249191; Sez. F, n. 31490 del 24/07/2012, dep. 02/08/2012, Rv. 253224; v., inoltre, Sez. 6, n. 3870 del 02/10/2008, dep. 28/01/2009, Rv. 242396) è valida la notifica all'imputato detenuto, anche per altra causa, che venga eseguita presso il domicilio eletto dal medesimo e non presso il luogo di detenzione.
Nel caso in esame, risulta dagli atti processuali che la notifica del decreto di citazione in appello dell'imputato risulta essere stata regolarmente eseguita nel domicilio dal predetto eletto presso il difensore di fiducia. Tale forma di notifica, anche a voler ammettere lo stato di detenzione dell'imputato (in verità, solo affermato e non documentato), deve ritenersi regolare, in quanto la previsione di cui all'art. 156 c.p.p. per la quale le notificazioni all'imputato detenuto anche per causa diversa debbono essere eseguite nel luogo di detenzione - non contiene una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema di notificazioni, considerato che anche all'imputato detenuto è consentito avvalersi della facoltà di eleggere domicilio a norma dell'art. 161 c.p.p., come in realtà è accaduto nel caso in esame (Sez. 6, n. 42306 del 07/10/2008, dep. 13/11/2008, Rv. 241877).
D'altra parte, il rapporto fiduciario instaurato tra l'imputato e il difensore di fiducia domiciliatario e il connesso dovere d'informazione incombente su quest'ultimo non vengono meno per lo stato di detenzione del primo, con la conseguente idoneità di tale notificazione a mettere l'imputato nella condizione di avere conoscenza effettiva della data del giudizio, circostanza questa, peraltro, non espressamente contestata.
5. Al rigetto del ricorso consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2014