Sentenza 13 aprile 2005
Massime • 1
Il rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie (artt.13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n.47), determina (art. 22 comma terzo) l'estinzione dei soli "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e quindi si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui (art.13) sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, ecc.). Ne deriva che la causa estintiva non é applicabile a altri reati che hanno una oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla legge 2 febbraio 1974, n.64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero dall'art.1 sexies del D.L. 27 giugno 1985, n.312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n.431, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale. (La Corte ha individuato il fondamento giuridico del principio nell'art.39, undicesimo comma, legge 23 dicembre 1994, n.724, il quale prevede che l'istanza di sanatoria di cui all'art.13 legge n.47 del 1985 si converte in un'istanza ex art. 31 e, all'uopo, richiede che venga avanzata al Comune apposita domanda, corredata dal pagamento all'erario degli oneri dovuti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2005, n. 19256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19256 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 13/04/2005
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 728
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 43873/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI;
avverso la sentenza in data 20.9.2004 del Tribunale di Tivoli, con la quale venne emessa pronuncia di non doversi procedere;
nei confronti di:
EL IA UI, n. a Roma il 18.2.1960, e di RO FR, n. a Moncone il 6.3.1955, in ordine ai reati: a) di cui all'art. 44 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001; b) di cui agli art. 1, 2, 4, 13 e 14 della L. n. 1086/71; c) di cui agli art. 1, 3, 17, 18 e 20 della L. n. 64/74, perché estinti per il rilascio di concessione in sanatoria.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo IA Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.M.;
Udito il difensore, Avv. VITELLI Claudio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli ha emesso pronuncia di non doversi procedere nei confronti di EL IA UI e di RO FR in ordine ai reati: a) di cui all'art. 44 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001; b) di cui agli art. 1, 2, 4, 13 e 14 della
L. n. 1086/71; c) di cui agli art. 1, 3, 17, 18 e 20 della L. n. 64/74, perché estinti per il rilascio di concessione in sanatoria.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, che la denuncia per violazione di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente, premesso che la declaratoria di estinzione emessa dal giudice di merito deve riferirsi a tutti i reati oggetto di contestazione, la denuncia per violazione di legge con riferimento alle violazioni di cui ai capi b) e c). Si deduce sul punto che l'effetto estintivo, conseguente al rilascio della concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 47/85, citato nella impugnata sentenza, riguarda i soli reati previsti dalla legge urbanistica e non si estende anche alle contravvenzioni riguardanti la normativa antisismica e alle norme sulle opere in conglomerato cementizio armato, con la conseguente erroneità della decisione impugnata per avere dichiarato estinti anche i predetti reati di cui ai capi b) e c).
Il ricorso è fondato.
È stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte con riferimento all'art. 22, co. 3, della L. n. 47/85, il cui disposto è riprodotto, senza sostanziali modificazioni, nell'art. 45, co. 3, del D.P.R. n. 380/2001 che "il rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie, effettuato ai sensi degli art. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come espressamente previsto al terzo comma del citato art 22, determina l'estinzione dei soli "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e quindi si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui (art. 13) sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, ecc). Ne deriva l'inapplicabilità della causa estintiva agli altri reati che riguardino altri aspetti delle costruzioni ed aventi aggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come i reati relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero dall'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Ciò trova conferma nell'art. 39, undicesimo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale prevede l'ipotesi di conversione dell'istanza di sanatoria presentata a norma dell'art. 13 legge n. 47 del 1985 in istanza da considerarsi prodotta a mente del successivo art. 31 ed, all'uopo, richiede che venga avanzata al comune apposita domanda, corredata dal pagamento all'erario degli oneri dovuti" (sez. 3^, 199801658, Agnesse, riv. 209571; conf. sez. 27.3.1993 n. 5362;
sez. 3^, 20.12.1995 n. 12476 e altre). La sentenza impugnata, pertanto, ha erroneamente dichiarato estinti per il rilascio di concessione in sanatoria anche i reati di cui ai capi b) e c), dovendo la pronuncia essere necessariamente riferita anche a questi ultimi, in assenza di una statuizione diversa che avesse ad oggetto tali reati.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto annullata con rinvio limitatamente ai reati di cui alla L. n. 1086/71 e alla L. n. 64/74, per esserne stata erroneamente dichiarata l'estinzione.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui alla L. n. 1086/71 e alla L. n. 64/74 con rinvio al Tribunale di Tivoli.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 13 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2005