Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2005, n. 19256
CASS
Sentenza 13 aprile 2005

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Il rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie (artt.13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n.47), determina (art. 22 comma terzo) l'estinzione dei soli "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e quindi si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui (art.13) sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, ecc.). Ne deriva che la causa estintiva non é applicabile a altri reati che hanno una oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla legge 2 febbraio 1974, n.64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero dall'art.1 sexies del D.L. 27 giugno 1985, n.312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n.431, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale. (La Corte ha individuato il fondamento giuridico del principio nell'art.39, undicesimo comma, legge 23 dicembre 1994, n.724, il quale prevede che l'istanza di sanatoria di cui all'art.13 legge n.47 del 1985 si converte in un'istanza ex art. 31 e, all'uopo, richiede che venga avanzata al Comune apposita domanda, corredata dal pagamento all'erario degli oneri dovuti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2005, n. 19256
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19256
    Data del deposito : 13 aprile 2005

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