Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2006, n. 36502
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Sentenza 21 settembre 2006

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Il reato di cui all'artt. 96 sub f) del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 che vieta le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località ed, in mancanza di esse, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi, ha natura di reato di pericolo sicchè, per la sussistenza della fattispecie contravvenzionale, non occorre l'ulteriore verifica che l'azione illecita abbia recato nocumento all'alveo del corso d'acqua o alle sue sponde.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2006, n. 36502
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36502
    Data del deposito : 21 settembre 2006

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