Articolo 8 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 7Articolo 9
Versione
16 febbraio 1963
Art. 8.
La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa a norma degli articoli 4 e 5 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1963
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