Art. 8.
La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa a norma degli articoli 4 e 5 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.
La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa a norma degli articoli 4 e 5 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.