Articolo 11 della Legge 8 marzo 1949, n. 75
Articolo 10Articolo 12
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23 marzo 1949
Art. 11. Apprestamenti difensivi

Le navi mercantili a scafo metallico devono avere strutture tali da consentire a scopo di difesa, l'armamento che sara' stabilito, compatibilmente con l'utilizzazione commerciale della, nave, dal Ministero della difesa - Stato Maggiore della marina.
Le spese occorrenti per la predisposizione delle strutture di cui al precedente comma fanno carico al bilancio del Ministero della difesa - Marina, per le navi di cui al primo comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 , ed al bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi di cui al secondo comma del medesimo art. 25; e sono rimborsate agli aventi diritto secondo le norme stabilite dal regolamento.
Le navi mercantili da carico secco, di stazza lorda non inferiore alle 1500 tonnellate, devono avere installato, in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni, e mantenere in efficienza un picco da carico di portata non inferiore a:
a) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1500 a 2500 tonnellate;
b) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2500 a 5000 tonnellate;
c) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda oltre le 5000 tonnellate.
La spesa relativa alle installazioni di cui al precedente comma resta a carico dei proprietari delle navi.
Qualora il Ministero della difesa - Stato Maggiore della marina - ritenga necessario richiedere l'impianto di un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel comma precedente, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto.
Le navi mercantili, escluse le cisterne, di velocita' oraria alle prove uguale o superiore a 14 miglia, devono avere, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque, per la eventualita' di trasporto di uomini o quadrupedi.
L'onere relativo ai lavori occorrenti agli effetti del comma precedente resta a carico dei proprietari.
Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, i committenti debbono, almeno 30 giorni prima dell'inizio della costruzione, sottoporre i piani all'Ufficio di Stato Maggiore della, marina, che indichera' i lavori da eseguirsi prima del termine fissato dall'art. 13 per l'inizio della costruzione.
Il Ministro per la difesa, su conforme parere del Capo di Stato Maggiore della marina militare, puo' concedere deroghe agli obblighi di cui al presente articolo alle navi che per particolari dettagli costruttivi non sono ritenute atte a ricevere gli apprestamenti di cui sopra.
Entrata in vigore il 23 marzo 1949