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Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/05/2026, n. 16624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16624 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8764/2021 R.G. proposto da: ZI FE, rappresentato e difeso dall'avvocato IA Carpeggiani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato DR AN in Roma, viale delle Milizie 22 -ricorrente- contro MM Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e impresa individuale IL MM di VA FR, in persona del titolare FR VA, rappresentate e difese dall'avvocato Alessandra Tuffanelli ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avvocato RT LD in Roma, via Conca d’oro 378 -controricorrenti- Civile Sent. Sez. 2 Num. 16624 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: DE GIORGIO DAVIDE Data pubblicazione: 27/05/2026 2 avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2650/2020 depositata il 09/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2026 dal Consigliere DE De OR;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NO Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato a FR VA, titolare dell’impresa individuale IL MM e alla società MM Immobiliare s.r.l., FE ZI ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ferrara, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore di FR VA, titolare dell’impresa individuale IL MM, della somma di euro 51.772,53, oltre spese, a titolo di corrispettivo per l’acquisto di merce. L’opponente ha sostenuto l’inesistenza del credito ingiunto quanto alle fatture n. 287/2009 e n. 288/2009, nonché l’estinzione del credito residuo di euro 38.849,59 per compensazione con il maggior credito da lui vantato nei confronti della società di fatto tra l’impresa individuale IL MM e la società MM Immobiliare s.r.l. - credito concernente i lavori di ristrutturazione di un immobile sito in Massafiscaglia (FE), via Cortili n. 8, affidati in appalto all’opponente stesso dalla proprietaria MM Immobiliare s.r.l. - ed ha domandato la condanna della società di fatto al pagamento in suo favore della somma di euro 17.565,61, di cui alla fattura n. 13/2009. Le convenute IL MM di VA FR e MM Immobiliare s.r.l. costituendosi in giudizio, hanno sostenuto in via preliminare l’insussistenza di una società di fatto fra di loro e hanno chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della asserita società di fatto e della MM Immobiliare s.r.l. nonché, in ogni caso, il difetto di legittimazione della seconda, spettando essa comunque alla dedotta società di fatto anziché ai 3 singoli soci, con richiesta di estromissione dal giudizio della predetta MM Immobiliare s.r.l. Quest’ultima, inoltre, ha contestato il credito allegato da controparte, stante l’erronea, difettosa ed incompleta esecuzione dei lavori, con richiesta di risarcimento danni. Nel merito, le convenute hanno chiesto la conferma dell’ingiunzione, attesa l’infondatezza dell’opposizione. Con una prima sentenza non definitiva, il Tribunale di Ferrara ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale della società MM Immobiliare s.r.l., in quanto soggetto chiamato in causa senza previa richiesta di autorizzazione all’estensione del contraddittorio nei suoi confronti, e ne ha ordinato l’estromissione dal giudizio, con condanna dell’opponente al pagamento delle spese processuali. Con successiva sentenza definitiva, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato l’opponente al pagamento in favore dell’impresa opposta della somma di euro 38.845,59, oltre interessi e spese del giudizio. Le predette sentenze sono state impugnate da FE ZI con autonomi atti di appello. Nella resistenza di FR VA, titolare dell’impresa individuale IL MM, nonché della società MM Immobiliare s.r.l., la Corte d’appello di Bologna, riuniti i giudizi, con sentenza n. 2650/2020 pubblicata il 09.10.2020, ha rigettato gli appelli ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado. Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto che: - parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sono il creditore ingiungente ed il debitore ingiunto, sicché la società MM Immobiliare s.r.l. doveva essere qualificata come “terza” e, qualora l’opponente avesse voluto chiamarla in causa, avrebbe dovuto farlo nelle forme di cui agli artt. 106 e 269 c.p.c., incorrendo, in difetto, nella inammissibilità della chiamata;
- quand’anche l’opponente avesse provato 4 la sussistenza di una società di fatto tra l’impresa individuale IL MM e la società MM Immobiliare s.r.l., tale società di fatto avrebbe comunque rivestito la qualità di “terza” rispetto alle originarie parti del rapporto processuale e quindi avrebbe potuto essere chiamata in causa soltanto previa autorizzazione giudiziale, nella specie non richiesta;
- l’opponente non aveva dedotto e contestato nulla in ordine alle fatture il cui pagamento era stato posto a suo carico dal Tribunale e nulla aveva richiesto di provare nelle memorie istruttorie di cui all’art. 183, sesto comma c.p.c., deducendo l’omesso ricevimento delle predette fatture solo tardivamente ed inammissibilmente all’udienza fissata per la discussione della causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., sicché, in tale parte, il credito ingiunto doveva ritenersi non specificamente contestato. FE ZI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla scorta di dieci motivi, alcuni dei quali articolati in ulteriori sub motivi. FR VA, titolare dell’impresa individuale IL MM, e la società MM Immobiliare s.r.l. hanno resistito con controricorso. Fissata la trattazione in pubblica udienza, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NO Pepe, ha presentato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, dell’art. 2297 c.c., degli artt. 2257 e 2266 c.c. dell’art. 2361, comma 2, c.c. e dell’art. 2479, comma 2, n. 5 c.c. (art. 360, co. I n. 3, c.p.c.) A dire del ricorrente, una società di capitali può partecipare ad una società di persone e, dunque, anche ad una società di fatto, non essendo esigibili, in tale ipotesi, né il rispetto dell’art. 2361, secondo comma, c.c., dettato per le società per azioni, né la preventiva decisione autorizzativa dei soci ex art. 2479, secondo comma, n. 5 c.c.; pertanto, è erronea 5 l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la tesi dell’esistenza di una società di fatto tra un’impresa individuale ed una società di capitali contrasta con i principi cardini del diritto societario. Il motivo è infondato, visto che, come si evince chiaramente dall’esame del provvedimento, l’asserzione secondo cui «la tesi dell’esistenza di una società di fatto tra un’impresa individuale ed una società di capitali contrastava con i principi cardini del diritto societario», contenuta a pag. 3 della sentenza impugnata, riguarda un principio affermato non già dalla Corte d’appello, ma dal Tribunale, sicché nella decisione impugnata non vi sono affermazioni che possano, anche solo astrattamente, porsi in contrasto con le norme che la parte assume violate. Invero, la questione è risultata superata alla luce dell’affermata inammissibilità della chiamata in causa sia della MM Immobiliare s.r.l. che della pretesa società di fatto tra la stessa e l’opposto. 2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione dell’art. 157 c.p.c., dell’art. 112, seconda parte, c.p.c., dell’art. 167, secondo comma, c.p.c., e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (360, co. I, n. 3 e 5, c.p.c.) - non rilevabilità d’ufficio della eccezione di inammissibilità della citazione del terzo senza previa autorizzazione del giudice. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione dell’art. 269 c.p.c. e dell’art. 157 c.p.c. (art. 360, co. I n. 3, c.p.c.). A parere del ricorrente, deve ritenersi erronea la sentenza di appello nella parte in cui ha confermato la declaratoria, da parte del Tribunale, del difetto di legittimazione processuale della società MM Immobiliare s.r.l., in quanto soggetto chiamato in causa senza previa richiesta di autorizzazione all’estensione del contraddittorio nei suoi confronti;
si tratterebbe, infatti, di eccezione in senso stretto non sollevata tempestivamente dalla controparte. Non avendo parte convenuta eccepito alcunché in ordine alla mancanza dell’autorizzazione giudiziale alla 6 chiamata del terzo, il vizio sarebbe risultato sanato e ciò avrebbe dovuto essere rilevato d’ufficio da parte del giudice di secondo grado. I due motivi in questione, da esaminarsi insieme in quanto strettamente connessi, sono infondati. Che sia obbligo anche dell'opponente al decreto ingiuntivo di chiedere l'autorizzazione al giudice per chiamare terzi è affermato da giurisprudenza ormai più che consolidata di legittimità, la quale, appunto, qualifica inammissibile la chiamata con atto di opposizione, e, se effettuata, non sanabile neppure mediante la costituzione del chiamato, rientrando, invero, nel potere autoritativo del giudice governante il processo - a parte ovviamente la fattispecie di litisconsorzio necessario -, e non in una carente discrezionalità della parte che, quale opponente, riveste comunque la posizione di convenuto (cfr.: Cass. n. 41383/2021 ed ulteriori precedenti ivi richiamati). Sul punto, si è osservato, in particolare, che, in mancanza della richiesta di autorizzazione, si determina una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme (cfr.: Cass. n. 22113/2015). La regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto si poteva o si doveva compiere, ma è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante (cfr.: Cass. n. 6503/2024). 7 Non rileva, nel caso di specie, il principio secondo cui, qualora l’opponente, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in via gradata tempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata, ove il giudice pronunci nel merito anche nei confronti del terzo (cfr.: Cass. n. 16336/2020); infatti, in concreto, l’autorizzazione non è stata richiesta neppure in subordine e il Tribunale, con la sentenza non definitiva, non ha pronunciato nel merito nei confronti della terza chiamata proprio per aver rilevato la decadenza. In ogni caso, come osservato dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata, «quand’anche parte appellante avesse provato la circostanza dalla stessa asserita della società di fatto tra la ditta individuale IL MM e la società MM Immobiliare s.r.l., tale società di fatto avrebbe comunque rivestito, per le ragioni già sopra esposte, la qualità di “terza” rispetto alle originarie parti del rapporto processuale sorte a seguito della instaurazione del procedimento monitorio, con la conseguente previa obbligatorietà della richiesta di autorizzazione al giudice per la sua chiamata in causa ex art. 269 c.p.c., nella specie invece mancata»; pertanto, la decadenza dalla chiamata in causa è stata ritenuta sussistente in relazione non soltanto alla MM Immobiliare s.r.l., socio della pretesa società di fatto, ma anche alla società di fatto stessa. 3. Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2697 c.c. e degli artt. 2709 e 2710 c.c. (art. 360, co. I n. 3, c.p.c.). In particolare, la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui si è affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le fatture hanno efficacia sino a prova contraria, potendo le relative risultanze essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni e non già solo attraverso la generica affermazione di nulla dovere;
in tal modo era 8 stato attribuito alle fatture un valore probatorio che esse non hanno, in violazione dell’art. 116 c.p.c. Il quinto motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, co. I n. 3, c.p.c.). In particolare, secondo il ricorrente, il giudice del merito, da un lato aveva ritenuto irregolare l’emissione di due fatture – il che aveva condotto alla revoca del decreto opposto – e, da un altro lato, aveva erroneamente ritenuto che le altre fatture fossero state emesse in modo regolare, considerando, anzi, la circostanza non contestata, e ciò benché l’opponente avesse dichiarato di non poter compiere alcuna verifica sulle fatture stesse, in quanto non ricevute;
il credito era stato, invece, contestato e il giudice avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria più puntuale sulla questione. Il ricorrente lamenta anche violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), sostenendo che il giudice aveva male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova ed aveva ritenuto non contestato il credito della controparte senza tenere conto del tenore delle difese e del comportamento complessivo dell’opposta, che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo producendo fatture illegittime. L’opponente aveva disconosciuto a verbale le scritture prodotte dalla controparte ed aveva confermato la contestazione del credito ingiunto nelle memorie di cui all’art. 183 c.p.c. Infine, il ricorrente lamenta violazione dei principi regolatori del giusto processo (art. 111 Cost.) – diniego della prova come espressione del diniego del diritto costituzionale (Art. 24 Cost.) di difendersi (art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.), il tutto in relazione al fatto che il giudice non aveva ammesso le prove per testi tempestivamente richieste e addirittura non aveva consentito l’espletamento dell’interrogatorio formale della controparte, già ammesso e poi revocato, impedendo così all’opponente di dimostrare che le fatture erano state emesse in violazione di legge. 9 Il sesto motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione dell’art. 634, II comma c.p.c. (art. 360, co. I, n. 3 c.p.c.). Secondo il ricorrente, è erronea l’affermazione del giudice del merito, secondo cui era irrilevante, oltre che tardivamente dedotta, la mancata ricezione delle fatture in quanto il giudizio verteva non già sulla regolarità fiscale delle fatture stesse, bensì sulla fondatezza della pretesa dedotta;
in tal modo, era stato ignorato l’art. 634, secondo comma, c.p.c., che prescrive il requisito della regolare tenuta delle scritture contabili per considerare le fatture quale valida prova scritta al fine di ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo;
a parere della parte, la contestazione di inesigibilità per violazione di legge, sollevata dall’opponente fin dalla citazione in opposizione, non era né fuori luogo né tardiva. L’ottavo motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione dell’art. 2711 c.c. e dell’art. 210 c.p.c. (art. 360, co. I, n. 3, c.p.c.) con conseguente travisamento di fatti ed omesso esame di fatti decisivi sui quali le parti hanno articolato le loro difese (art. 360, co. I, n. 5, c.p.c.). In particolare, a dire del ricorrente, la revoca parziale del decreto ingiuntivo opposto per la riscontrata illegittimità di due delle fatture prodotte nella fase monitoria del giudizio costituiva giusto motivo per l’emissione di un ordine di esibizione delle scritture contabili dell’opposto relativamente alla legittimità o meno delle altre fatture, non operando il principio dell’onere di contestazione in ordine a fatti che l’opponente aveva affermato essere a lui ignoti;
la mancata ammissione di tale prova rendeva indimostrato il credito opposto. Il ricorrente lamenta anche omessa pronuncia su fatti storici decisivi sui quali le parti hanno articolato le loro difese (art. 360, co. I, n. 5 c.p.c.): fatti consistenti nell’avvenuto disconoscimento delle fatture e nel rigetto della richiesta di ordinare all’opposta l’esibizione delle scritture contabili;
quest’ultimo costituiva una violazione del diritto di difesa, mentre il 10 disconoscimento delle fatture non consentiva di ritenere pacifici i dati da esse emergenti. Il ricorrente lamenta ulteriormente violazione o falsa applicazione dell’art. 210 c.p.c. (art. 360, co. I, n. 3 c.p.c.) e violazione dei principi regolatori del giusto processo (art. 111 Cost. ed art. 6 CEDU), quale causa di nullità della sentenza che neghi l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., se la parte che lo ha richiesto non ha altri mezzi per comprovare la propria domanda o eccezione. Infine, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c. sotto il profilo del travisamento della prova - travisamento di prova (art. 360, comma I, n. 4 e 5 c.p.c.), in quanto il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. delle scritture prodotte dall’opposta con la comparsa di risposta toglieva ogni valore alle stesse in mancanza di istanza di verificazione ovvero in assenza del procedimento di verificazione, né poteva ritenersi non contestato ex art. 115 c.p.c. il fatto espresso in una scrittura ritualmente disconosciuta. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riguardanti tutti la prova del credito ingiunto nella parte ritenuta sussistente dal giudice di merito, sono infondati. Deve in primo luogo osservarsi che l’esame complessivo della motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto non specificamente contestato il credito ingiunto nella parte in questione, consente di ritenere che la Corte d’appello, laddove ha affermato che le risultanze delle fatture «hanno efficacia sino alla prova contraria», non ha inteso attribuire ad esse alcun altro e diverso valore probatorio, in violazione dell’art. 116 c.p.c. (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 20867/2020), ma ha semplicemente riaffermato la sussistenza in capo all’opponente dell’onere di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa avversaria. Quanto alle ulteriori violazioni di legge prospettate dalla parte, esse risultano insussistenti, ove si consideri che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la prova del fatto costitutivo del credito spetta al 11 creditore opposto e la fattura, la quale è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, in sede di opposizione non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova (Cass. n. 5915/2011; Cass. n. 5071/2009). Ai fini della decisione, peraltro, va anche considerata la mancata contestazione dei fatti costitutivi della pretesa dell’attore in senso sostanziale, la quale costituisce un fatto processuale che opera ai fini della delimitazione del "thema probandum" con la c.d. "relevatio ab onere probandi" (cfr.: Cass. n. 14589/2022); in particolare, poiché costituisce onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell’opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dalla mancata osservanza di tale onere deriva che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni. In concreto, il ricorrente censura le valutazioni compiute al riguardo dalla Corte d’appello, senza indicare specificamente né i tempi e le circostanze delle contestazioni e dei disconoscimenti effettuati, né il loro tenore, né, infine, il loro oggetto e senza dar conto di come, eventualmente, tali difese, una volta disattese in primo grado, siano state fatte valere in appello. Per quanto concerne il mancato ricevimento delle fatture, detta circostanza non costituisce di per sé né causa di inesigibilità dell’obbligazione di pagamento né impedimento ad un corretto esercizio dell’onere di contestazione dei fatti ivi documentati, una volta che le fatture stesse e le difese svolte in proposito dalla controparte siano state conosciute dal debitore a seguito dell’instaurazione del giudizio. Per quanto riguarda, poi, la regolare tenuta delle scritture contabili, le doglianze della parte si fondano unicamente sul rilievo dell’illegittima emissione delle due fatture che, stando alla sentenza impugnata, erano 12 state oggetto di difese specifiche da parte dell’opponente, nonché sulla mancata emissione di un ordine di esibizione delle scritture contabili. Ora, per quanto concerne la mancata ammissione delle prove (cui va equiparata la revoca di una prova già ammessa), esse si traducono in un vizio della sentenza, sotto il profilo dell'omesso o insufficiente esame della relativa istanza, tutte le volte in cui il mezzo stesso sia diretto a dimostrare punti decisivi della controversia (cfr.: Cass. n. 8357/2005). Anche la censura concernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" - e, cioè, delle regole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. - deve avere carattere decisivo e, quindi, incidere sul contenuto della pronuncia arrecando un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (cfr.: Cass. n. 32574/2024). Nella specie, nulla è stato specificato dalla parte circa il preciso tenore delle istanze istruttorie che si assumono disattese e sul se e il come esse, una volta disattese dal giudice di primo grado, siano state riproposte in grado di appello, il che impedisce la valutazione circa la decisività del mezzo di prova non ammesso. A sua volta, la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 25573/2020). Infine, quanto alla censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., deve osservarsi che il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua 13 "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024). Tali indicazioni specifiche sono, invece, mancanti nel ricorso. Inoltre, come affermato in recente precedente giurisprudenziale (cfr.: Cass. n. 22218/2023), costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili. Pertanto, i provvedimenti del giudice (rigetto delle istanze istruttorie e revoca parziale del decreto ingiuntivo opposto) e la condotta processuale della parte (disconoscimento di scrittura privata) non rientrano nel novero dei fatti storici di cui alla norma citata. Per il resto, le censure della parte mirano sostanzialmente ad una revisione delle valutazioni del giudice del merito, il che, tuttavia, è precluso in sede di legittimità, spettando soltanto al giudice del merito 14 individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr.: Cass n. 4766/2006; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n. 12445/2006; Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 27168/2006; Cass. n. 4500/2007). 4. Il settimo motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. (art. 360, co. I n. 3, c.p.c.). In particolare, doveva considerarsi inammissibile la costituzione in giudizio, con lo stesso procuratore, delle due convenute, le quali erano in conflitto di interessi l’una con l’altra, essendo l’una la parte committente del contratto di appalto e l’altra semplice fornitrice di attrezzature all’appaltatore. Ciò avrebbe dovuto determinare l’accertamento d’ufficio, anche in grado di appello, dell’irregolare costituzione della terza chiamata. Il motivo è infondato, visto che le circostanze indicate dal ricorrente non determinano alcuna situazione di contrapposizione, neanche potenziale, tra l’impresa opposta e la società terza chiamata, che hanno avuto distinti rapporti commerciali con l’opponente (rapporti aventi ad oggetto rispettivamente la vendita di materiali e l’appalto di lavori). D’altronde, la stessa tesi della sussistenza di una società di fatto tra i due soggetti è in evidente contraddizione con la prospettazione dell’asserito conflitto di interessi. 5. Il nono motivo è rubricato come segue: omessa motivazione sul mancato esame di un fatto decisivo del giudizio sul quale le parti avevano dedotto (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). La parte lamenta che sia stata omessa la decisione sull’eccezione, ritualmente proposta dall’opponente, di estinzione del debito ingiunto per intervenuta compensazione del debito col credito vantato dall’opponente nei confronti degli opposti. Tale eccezione era supportata da documenti prodotti dagli stessi opposti e quindi non era contestabile. 15 Il decimo motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione dell’art. 337 c.p.c. (art. 360, co. I, n. 3, c.p.c.). In particolare, a dire del ricorrente, va censurata l’affermazione della Corte d’appello secondo cui il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di compensazione volta a paralizzare il credito di parte opposta, stante l’esito della sentenza parziale;
infatti, se il giudice di merito ritiene di non poter decidere definitivamente la causa in quanto la sentenza parziale emessa in precedenza nello stesso giudizio gli impedisce di valutare una eccezione di merito formulata da una parte, allora egli deve sospendere il giudizio. Il ricorrente denuncia altresì omessa pronuncia su una domanda / eccezione - violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.), non avendo il giudice del merito pronunciato sull’eccezione di compensazione. Infine, il ricorrente lamenta la mancata decisione su domande ed eccezioni dell’opponente - violazione delle norme sulla riunione dei giudizi (artt. 273 e ss. c.p.c.) - nullità della sentenza (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.); a suo dire, la Corte d’appello, nel decidere contestualmente gli appelli proposti sia contro la sentenza non definitiva sia avverso quella definitiva di primo grado, avrebbe commesso l’errore di considerare le cause riunite un tutt’uno, mentre esse avrebbero dovuto mantenere la loro autonomia pur dopo la riunione;
pertanto, il giudice avrebbe dovuto decidere ognuna delle cause riunite sulla base delle prove acquisite, anche, eventualmente, l’una in contrasto con l’altra, non essendo le stesse ancora definitive. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto riguardanti entrambi il rigetto dell’eccezione di compensazione sollevata dall’opponente, sono infondati. Deve premettersi, al riguardo, che, essendo stato lamentato, tra l’altro, un error in procedendo, la Corte di cassazione ha il potere di esaminare direttamente gli atti, quale giudice del fatto processuale. Dall’atto di citazione in opposizione, introduttivo del primo grado di giudizio, si evince che il credito opposto in compensazione dall’opponente 16 era assertivamente da lui vantato nei confronti non già dell’opposto, bensì della società di fatto, tanto che la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dell’importo di euro 17.565,61 è stata proposta nei confronti della società di fatto medesima. L’inammissibilità della chiamata in causa di quest’ultima non poteva che comportare come conseguenza l’impossibilità di esaminare nel merito la pretesa creditoria in questione, non potendo darsi compensazione senza la partecipazione al giudizio del preteso debitore. Ciò è stato rilevato nella sentenza definitiva di primo grado, in cui, peraltro, sono state prese in considerazione anche le ulteriori ragioni di merito fatte valere dall’opponente a sostegno dell’eccezione. Pertanto, non è configurabile il vizio di omessa pronuncia. Invero, in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza (cfr.: Cass. n. 2334/2020; Cass. n. 18832/2021). In ogni caso, deve rilevarsi che il ricorrente non ha fornito indicazioni specifiche sul se e sul come tale vizio, che integra gli estremi di un error in procedendo, abbia costituito oggetto di un motivo di impugnazione in grado di appello. Quanto alla doglianza concernente la mancata adozione di un provvedimento di sospensione del processo dopo l’impugnazione della sentenza non definitiva, deve osservarsi che nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza o al giudice dichiarato competente, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio è quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'art. 279, quarto 17 comma, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell'art. 337 c.p.c., per l'assorbente ragione che il giudizio è unico e che, pertanto, la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale (cfr.: Cass. n. 5894/2015; Cass. n. 8664/2020; Cass. n. 18808/2021; Cass. n. 26536/2025); pertanto, la decisione del giudice del merito sul punto è corretta. Infine, quanto ai giudizi di appello riuniti, se è vero che, in generale, la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando, anzi, intatta l'autonomia di ciascuna causa (cfr., per tutte: Cass. n. 1877/2025; Cass. n. 20248/2023), deve, tuttavia, osservarsi che nel caso di specie si verte non già in tema di cause autonome, bensì di un’unica causa, nell’ambito della quale sono state pronunciate due sentenze, l’una su una questione preliminare e l’altra sul merito. Pertanto, dalla pluralità degli appelli non poteva derivare come conseguenza che nella decisione sul secondo di essi non dovesse tenersi conto della precedente statuizione, peraltro oggetto di contestuale esame, data la riunione delle impugnazioni. 6. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendosi conto del fatto che il valore della causa corrisponde all’importo ingiunto, nonché liquidandosi un unico compenso con l’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di 18 contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per esborsi ed euro 6.200,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 26 febbraio 2026. Il Consigliere Estensore DE De OR La Presidente MI LA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NO Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato a FR VA, titolare dell’impresa individuale IL MM e alla società MM Immobiliare s.r.l., FE ZI ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ferrara, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore di FR VA, titolare dell’impresa individuale IL MM, della somma di euro 51.772,53, oltre spese, a titolo di corrispettivo per l’acquisto di merce. L’opponente ha sostenuto l’inesistenza del credito ingiunto quanto alle fatture n. 287/2009 e n. 288/2009, nonché l’estinzione del credito residuo di euro 38.849,59 per compensazione con il maggior credito da lui vantato nei confronti della società di fatto tra l’impresa individuale IL MM e la società MM Immobiliare s.r.l. - credito concernente i lavori di ristrutturazione di un immobile sito in Massafiscaglia (FE), via Cortili n. 8, affidati in appalto all’opponente stesso dalla proprietaria MM Immobiliare s.r.l. - ed ha domandato la condanna della società di fatto al pagamento in suo favore della somma di euro 17.565,61, di cui alla fattura n. 13/2009. Le convenute IL MM di VA FR e MM Immobiliare s.r.l. costituendosi in giudizio, hanno sostenuto in via preliminare l’insussistenza di una società di fatto fra di loro e hanno chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della asserita società di fatto e della MM Immobiliare s.r.l. nonché, in ogni caso, il difetto di legittimazione della seconda, spettando essa comunque alla dedotta società di fatto anziché ai 3 singoli soci, con richiesta di estromissione dal giudizio della predetta MM Immobiliare s.r.l. Quest’ultima, inoltre, ha contestato il credito allegato da controparte, stante l’erronea, difettosa ed incompleta esecuzione dei lavori, con richiesta di risarcimento danni. Nel merito, le convenute hanno chiesto la conferma dell’ingiunzione, attesa l’infondatezza dell’opposizione. Con una prima sentenza non definitiva, il Tribunale di Ferrara ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale della società MM Immobiliare s.r.l., in quanto soggetto chiamato in causa senza previa richiesta di autorizzazione all’estensione del contraddittorio nei suoi confronti, e ne ha ordinato l’estromissione dal giudizio, con condanna dell’opponente al pagamento delle spese processuali. Con successiva sentenza definitiva, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato l’opponente al pagamento in favore dell’impresa opposta della somma di euro 38.845,59, oltre interessi e spese del giudizio. Le predette sentenze sono state impugnate da FE ZI con autonomi atti di appello. Nella resistenza di FR VA, titolare dell’impresa individuale IL MM, nonché della società MM Immobiliare s.r.l., la Corte d’appello di Bologna, riuniti i giudizi, con sentenza n. 2650/2020 pubblicata il 09.10.2020, ha rigettato gli appelli ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado. Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto che: - parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sono il creditore ingiungente ed il debitore ingiunto, sicché la società MM Immobiliare s.r.l. doveva essere qualificata come “terza” e, qualora l’opponente avesse voluto chiamarla in causa, avrebbe dovuto farlo nelle forme di cui agli artt. 106 e 269 c.p.c., incorrendo, in difetto, nella inammissibilità della chiamata;
- quand’anche l’opponente avesse provato 4 la sussistenza di una società di fatto tra l’impresa individuale IL MM e la società MM Immobiliare s.r.l., tale società di fatto avrebbe comunque rivestito la qualità di “terza” rispetto alle originarie parti del rapporto processuale e quindi avrebbe potuto essere chiamata in causa soltanto previa autorizzazione giudiziale, nella specie non richiesta;
- l’opponente non aveva dedotto e contestato nulla in ordine alle fatture il cui pagamento era stato posto a suo carico dal Tribunale e nulla aveva richiesto di provare nelle memorie istruttorie di cui all’art. 183, sesto comma c.p.c., deducendo l’omesso ricevimento delle predette fatture solo tardivamente ed inammissibilmente all’udienza fissata per la discussione della causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., sicché, in tale parte, il credito ingiunto doveva ritenersi non specificamente contestato. FE ZI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla scorta di dieci motivi, alcuni dei quali articolati in ulteriori sub motivi. FR VA, titolare dell’impresa individuale IL MM, e la società MM Immobiliare s.r.l. hanno resistito con controricorso. Fissata la trattazione in pubblica udienza, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NO Pepe, ha presentato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, dell’art. 2297 c.c., degli artt. 2257 e 2266 c.c. dell’art. 2361, comma 2, c.c. e dell’art. 2479, comma 2, n. 5 c.c. (art. 360, co. I n. 3, c.p.c.) A dire del ricorrente, una società di capitali può partecipare ad una società di persone e, dunque, anche ad una società di fatto, non essendo esigibili, in tale ipotesi, né il rispetto dell’art. 2361, secondo comma, c.c., dettato per le società per azioni, né la preventiva decisione autorizzativa dei soci ex art. 2479, secondo comma, n. 5 c.c.; pertanto, è erronea 5 l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la tesi dell’esistenza di una società di fatto tra un’impresa individuale ed una società di capitali contrasta con i principi cardini del diritto societario. Il motivo è infondato, visto che, come si evince chiaramente dall’esame del provvedimento, l’asserzione secondo cui «la tesi dell’esistenza di una società di fatto tra un’impresa individuale ed una società di capitali contrastava con i principi cardini del diritto societario», contenuta a pag. 3 della sentenza impugnata, riguarda un principio affermato non già dalla Corte d’appello, ma dal Tribunale, sicché nella decisione impugnata non vi sono affermazioni che possano, anche solo astrattamente, porsi in contrasto con le norme che la parte assume violate. Invero, la questione è risultata superata alla luce dell’affermata inammissibilità della chiamata in causa sia della MM Immobiliare s.r.l. che della pretesa società di fatto tra la stessa e l’opposto. 2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione dell’art. 157 c.p.c., dell’art. 112, seconda parte, c.p.c., dell’art. 167, secondo comma, c.p.c., e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (360, co. I, n. 3 e 5, c.p.c.) - non rilevabilità d’ufficio della eccezione di inammissibilità della citazione del terzo senza previa autorizzazione del giudice. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione dell’art. 269 c.p.c. e dell’art. 157 c.p.c. (art. 360, co. I n. 3, c.p.c.). A parere del ricorrente, deve ritenersi erronea la sentenza di appello nella parte in cui ha confermato la declaratoria, da parte del Tribunale, del difetto di legittimazione processuale della società MM Immobiliare s.r.l., in quanto soggetto chiamato in causa senza previa richiesta di autorizzazione all’estensione del contraddittorio nei suoi confronti;
si tratterebbe, infatti, di eccezione in senso stretto non sollevata tempestivamente dalla controparte. Non avendo parte convenuta eccepito alcunché in ordine alla mancanza dell’autorizzazione giudiziale alla 6 chiamata del terzo, il vizio sarebbe risultato sanato e ciò avrebbe dovuto essere rilevato d’ufficio da parte del giudice di secondo grado. I due motivi in questione, da esaminarsi insieme in quanto strettamente connessi, sono infondati. Che sia obbligo anche dell'opponente al decreto ingiuntivo di chiedere l'autorizzazione al giudice per chiamare terzi è affermato da giurisprudenza ormai più che consolidata di legittimità, la quale, appunto, qualifica inammissibile la chiamata con atto di opposizione, e, se effettuata, non sanabile neppure mediante la costituzione del chiamato, rientrando, invero, nel potere autoritativo del giudice governante il processo - a parte ovviamente la fattispecie di litisconsorzio necessario -, e non in una carente discrezionalità della parte che, quale opponente, riveste comunque la posizione di convenuto (cfr.: Cass. n. 41383/2021 ed ulteriori precedenti ivi richiamati). Sul punto, si è osservato, in particolare, che, in mancanza della richiesta di autorizzazione, si determina una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme (cfr.: Cass. n. 22113/2015). La regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto si poteva o si doveva compiere, ma è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante (cfr.: Cass. n. 6503/2024). 7 Non rileva, nel caso di specie, il principio secondo cui, qualora l’opponente, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in via gradata tempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata, ove il giudice pronunci nel merito anche nei confronti del terzo (cfr.: Cass. n. 16336/2020); infatti, in concreto, l’autorizzazione non è stata richiesta neppure in subordine e il Tribunale, con la sentenza non definitiva, non ha pronunciato nel merito nei confronti della terza chiamata proprio per aver rilevato la decadenza. In ogni caso, come osservato dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata, «quand’anche parte appellante avesse provato la circostanza dalla stessa asserita della società di fatto tra la ditta individuale IL MM e la società MM Immobiliare s.r.l., tale società di fatto avrebbe comunque rivestito, per le ragioni già sopra esposte, la qualità di “terza” rispetto alle originarie parti del rapporto processuale sorte a seguito della instaurazione del procedimento monitorio, con la conseguente previa obbligatorietà della richiesta di autorizzazione al giudice per la sua chiamata in causa ex art. 269 c.p.c., nella specie invece mancata»; pertanto, la decadenza dalla chiamata in causa è stata ritenuta sussistente in relazione non soltanto alla MM Immobiliare s.r.l., socio della pretesa società di fatto, ma anche alla società di fatto stessa. 3. Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2697 c.c. e degli artt. 2709 e 2710 c.c. (art. 360, co. I n. 3, c.p.c.). In particolare, la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui si è affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le fatture hanno efficacia sino a prova contraria, potendo le relative risultanze essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni e non già solo attraverso la generica affermazione di nulla dovere;
in tal modo era 8 stato attribuito alle fatture un valore probatorio che esse non hanno, in violazione dell’art. 116 c.p.c. Il quinto motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, co. I n. 3, c.p.c.). In particolare, secondo il ricorrente, il giudice del merito, da un lato aveva ritenuto irregolare l’emissione di due fatture – il che aveva condotto alla revoca del decreto opposto – e, da un altro lato, aveva erroneamente ritenuto che le altre fatture fossero state emesse in modo regolare, considerando, anzi, la circostanza non contestata, e ciò benché l’opponente avesse dichiarato di non poter compiere alcuna verifica sulle fatture stesse, in quanto non ricevute;
il credito era stato, invece, contestato e il giudice avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria più puntuale sulla questione. Il ricorrente lamenta anche violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), sostenendo che il giudice aveva male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova ed aveva ritenuto non contestato il credito della controparte senza tenere conto del tenore delle difese e del comportamento complessivo dell’opposta, che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo producendo fatture illegittime. L’opponente aveva disconosciuto a verbale le scritture prodotte dalla controparte ed aveva confermato la contestazione del credito ingiunto nelle memorie di cui all’art. 183 c.p.c. Infine, il ricorrente lamenta violazione dei principi regolatori del giusto processo (art. 111 Cost.) – diniego della prova come espressione del diniego del diritto costituzionale (Art. 24 Cost.) di difendersi (art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.), il tutto in relazione al fatto che il giudice non aveva ammesso le prove per testi tempestivamente richieste e addirittura non aveva consentito l’espletamento dell’interrogatorio formale della controparte, già ammesso e poi revocato, impedendo così all’opponente di dimostrare che le fatture erano state emesse in violazione di legge. 9 Il sesto motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione dell’art. 634, II comma c.p.c. (art. 360, co. I, n. 3 c.p.c.). Secondo il ricorrente, è erronea l’affermazione del giudice del merito, secondo cui era irrilevante, oltre che tardivamente dedotta, la mancata ricezione delle fatture in quanto il giudizio verteva non già sulla regolarità fiscale delle fatture stesse, bensì sulla fondatezza della pretesa dedotta;
in tal modo, era stato ignorato l’art. 634, secondo comma, c.p.c., che prescrive il requisito della regolare tenuta delle scritture contabili per considerare le fatture quale valida prova scritta al fine di ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo;
a parere della parte, la contestazione di inesigibilità per violazione di legge, sollevata dall’opponente fin dalla citazione in opposizione, non era né fuori luogo né tardiva. L’ottavo motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione dell’art. 2711 c.c. e dell’art. 210 c.p.c. (art. 360, co. I, n. 3, c.p.c.) con conseguente travisamento di fatti ed omesso esame di fatti decisivi sui quali le parti hanno articolato le loro difese (art. 360, co. I, n. 5, c.p.c.). In particolare, a dire del ricorrente, la revoca parziale del decreto ingiuntivo opposto per la riscontrata illegittimità di due delle fatture prodotte nella fase monitoria del giudizio costituiva giusto motivo per l’emissione di un ordine di esibizione delle scritture contabili dell’opposto relativamente alla legittimità o meno delle altre fatture, non operando il principio dell’onere di contestazione in ordine a fatti che l’opponente aveva affermato essere a lui ignoti;
la mancata ammissione di tale prova rendeva indimostrato il credito opposto. Il ricorrente lamenta anche omessa pronuncia su fatti storici decisivi sui quali le parti hanno articolato le loro difese (art. 360, co. I, n. 5 c.p.c.): fatti consistenti nell’avvenuto disconoscimento delle fatture e nel rigetto della richiesta di ordinare all’opposta l’esibizione delle scritture contabili;
quest’ultimo costituiva una violazione del diritto di difesa, mentre il 10 disconoscimento delle fatture non consentiva di ritenere pacifici i dati da esse emergenti. Il ricorrente lamenta ulteriormente violazione o falsa applicazione dell’art. 210 c.p.c. (art. 360, co. I, n. 3 c.p.c.) e violazione dei principi regolatori del giusto processo (art. 111 Cost. ed art. 6 CEDU), quale causa di nullità della sentenza che neghi l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., se la parte che lo ha richiesto non ha altri mezzi per comprovare la propria domanda o eccezione. Infine, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c. sotto il profilo del travisamento della prova - travisamento di prova (art. 360, comma I, n. 4 e 5 c.p.c.), in quanto il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. delle scritture prodotte dall’opposta con la comparsa di risposta toglieva ogni valore alle stesse in mancanza di istanza di verificazione ovvero in assenza del procedimento di verificazione, né poteva ritenersi non contestato ex art. 115 c.p.c. il fatto espresso in una scrittura ritualmente disconosciuta. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riguardanti tutti la prova del credito ingiunto nella parte ritenuta sussistente dal giudice di merito, sono infondati. Deve in primo luogo osservarsi che l’esame complessivo della motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto non specificamente contestato il credito ingiunto nella parte in questione, consente di ritenere che la Corte d’appello, laddove ha affermato che le risultanze delle fatture «hanno efficacia sino alla prova contraria», non ha inteso attribuire ad esse alcun altro e diverso valore probatorio, in violazione dell’art. 116 c.p.c. (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 20867/2020), ma ha semplicemente riaffermato la sussistenza in capo all’opponente dell’onere di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa avversaria. Quanto alle ulteriori violazioni di legge prospettate dalla parte, esse risultano insussistenti, ove si consideri che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la prova del fatto costitutivo del credito spetta al 11 creditore opposto e la fattura, la quale è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, in sede di opposizione non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova (Cass. n. 5915/2011; Cass. n. 5071/2009). Ai fini della decisione, peraltro, va anche considerata la mancata contestazione dei fatti costitutivi della pretesa dell’attore in senso sostanziale, la quale costituisce un fatto processuale che opera ai fini della delimitazione del "thema probandum" con la c.d. "relevatio ab onere probandi" (cfr.: Cass. n. 14589/2022); in particolare, poiché costituisce onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell’opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dalla mancata osservanza di tale onere deriva che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni. In concreto, il ricorrente censura le valutazioni compiute al riguardo dalla Corte d’appello, senza indicare specificamente né i tempi e le circostanze delle contestazioni e dei disconoscimenti effettuati, né il loro tenore, né, infine, il loro oggetto e senza dar conto di come, eventualmente, tali difese, una volta disattese in primo grado, siano state fatte valere in appello. Per quanto concerne il mancato ricevimento delle fatture, detta circostanza non costituisce di per sé né causa di inesigibilità dell’obbligazione di pagamento né impedimento ad un corretto esercizio dell’onere di contestazione dei fatti ivi documentati, una volta che le fatture stesse e le difese svolte in proposito dalla controparte siano state conosciute dal debitore a seguito dell’instaurazione del giudizio. Per quanto riguarda, poi, la regolare tenuta delle scritture contabili, le doglianze della parte si fondano unicamente sul rilievo dell’illegittima emissione delle due fatture che, stando alla sentenza impugnata, erano 12 state oggetto di difese specifiche da parte dell’opponente, nonché sulla mancata emissione di un ordine di esibizione delle scritture contabili. Ora, per quanto concerne la mancata ammissione delle prove (cui va equiparata la revoca di una prova già ammessa), esse si traducono in un vizio della sentenza, sotto il profilo dell'omesso o insufficiente esame della relativa istanza, tutte le volte in cui il mezzo stesso sia diretto a dimostrare punti decisivi della controversia (cfr.: Cass. n. 8357/2005). Anche la censura concernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" - e, cioè, delle regole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. - deve avere carattere decisivo e, quindi, incidere sul contenuto della pronuncia arrecando un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (cfr.: Cass. n. 32574/2024). Nella specie, nulla è stato specificato dalla parte circa il preciso tenore delle istanze istruttorie che si assumono disattese e sul se e il come esse, una volta disattese dal giudice di primo grado, siano state riproposte in grado di appello, il che impedisce la valutazione circa la decisività del mezzo di prova non ammesso. A sua volta, la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 25573/2020). Infine, quanto alla censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., deve osservarsi che il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua 13 "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024). Tali indicazioni specifiche sono, invece, mancanti nel ricorso. Inoltre, come affermato in recente precedente giurisprudenziale (cfr.: Cass. n. 22218/2023), costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili. Pertanto, i provvedimenti del giudice (rigetto delle istanze istruttorie e revoca parziale del decreto ingiuntivo opposto) e la condotta processuale della parte (disconoscimento di scrittura privata) non rientrano nel novero dei fatti storici di cui alla norma citata. Per il resto, le censure della parte mirano sostanzialmente ad una revisione delle valutazioni del giudice del merito, il che, tuttavia, è precluso in sede di legittimità, spettando soltanto al giudice del merito 14 individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr.: Cass n. 4766/2006; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n. 12445/2006; Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 27168/2006; Cass. n. 4500/2007). 4. Il settimo motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. (art. 360, co. I n. 3, c.p.c.). In particolare, doveva considerarsi inammissibile la costituzione in giudizio, con lo stesso procuratore, delle due convenute, le quali erano in conflitto di interessi l’una con l’altra, essendo l’una la parte committente del contratto di appalto e l’altra semplice fornitrice di attrezzature all’appaltatore. Ciò avrebbe dovuto determinare l’accertamento d’ufficio, anche in grado di appello, dell’irregolare costituzione della terza chiamata. Il motivo è infondato, visto che le circostanze indicate dal ricorrente non determinano alcuna situazione di contrapposizione, neanche potenziale, tra l’impresa opposta e la società terza chiamata, che hanno avuto distinti rapporti commerciali con l’opponente (rapporti aventi ad oggetto rispettivamente la vendita di materiali e l’appalto di lavori). D’altronde, la stessa tesi della sussistenza di una società di fatto tra i due soggetti è in evidente contraddizione con la prospettazione dell’asserito conflitto di interessi. 5. Il nono motivo è rubricato come segue: omessa motivazione sul mancato esame di un fatto decisivo del giudizio sul quale le parti avevano dedotto (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). La parte lamenta che sia stata omessa la decisione sull’eccezione, ritualmente proposta dall’opponente, di estinzione del debito ingiunto per intervenuta compensazione del debito col credito vantato dall’opponente nei confronti degli opposti. Tale eccezione era supportata da documenti prodotti dagli stessi opposti e quindi non era contestabile. 15 Il decimo motivo è rubricato come segue: violazione o falsa applicazione dell’art. 337 c.p.c. (art. 360, co. I, n. 3, c.p.c.). In particolare, a dire del ricorrente, va censurata l’affermazione della Corte d’appello secondo cui il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di compensazione volta a paralizzare il credito di parte opposta, stante l’esito della sentenza parziale;
infatti, se il giudice di merito ritiene di non poter decidere definitivamente la causa in quanto la sentenza parziale emessa in precedenza nello stesso giudizio gli impedisce di valutare una eccezione di merito formulata da una parte, allora egli deve sospendere il giudizio. Il ricorrente denuncia altresì omessa pronuncia su una domanda / eccezione - violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.), non avendo il giudice del merito pronunciato sull’eccezione di compensazione. Infine, il ricorrente lamenta la mancata decisione su domande ed eccezioni dell’opponente - violazione delle norme sulla riunione dei giudizi (artt. 273 e ss. c.p.c.) - nullità della sentenza (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.); a suo dire, la Corte d’appello, nel decidere contestualmente gli appelli proposti sia contro la sentenza non definitiva sia avverso quella definitiva di primo grado, avrebbe commesso l’errore di considerare le cause riunite un tutt’uno, mentre esse avrebbero dovuto mantenere la loro autonomia pur dopo la riunione;
pertanto, il giudice avrebbe dovuto decidere ognuna delle cause riunite sulla base delle prove acquisite, anche, eventualmente, l’una in contrasto con l’altra, non essendo le stesse ancora definitive. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto riguardanti entrambi il rigetto dell’eccezione di compensazione sollevata dall’opponente, sono infondati. Deve premettersi, al riguardo, che, essendo stato lamentato, tra l’altro, un error in procedendo, la Corte di cassazione ha il potere di esaminare direttamente gli atti, quale giudice del fatto processuale. Dall’atto di citazione in opposizione, introduttivo del primo grado di giudizio, si evince che il credito opposto in compensazione dall’opponente 16 era assertivamente da lui vantato nei confronti non già dell’opposto, bensì della società di fatto, tanto che la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dell’importo di euro 17.565,61 è stata proposta nei confronti della società di fatto medesima. L’inammissibilità della chiamata in causa di quest’ultima non poteva che comportare come conseguenza l’impossibilità di esaminare nel merito la pretesa creditoria in questione, non potendo darsi compensazione senza la partecipazione al giudizio del preteso debitore. Ciò è stato rilevato nella sentenza definitiva di primo grado, in cui, peraltro, sono state prese in considerazione anche le ulteriori ragioni di merito fatte valere dall’opponente a sostegno dell’eccezione. Pertanto, non è configurabile il vizio di omessa pronuncia. Invero, in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza (cfr.: Cass. n. 2334/2020; Cass. n. 18832/2021). In ogni caso, deve rilevarsi che il ricorrente non ha fornito indicazioni specifiche sul se e sul come tale vizio, che integra gli estremi di un error in procedendo, abbia costituito oggetto di un motivo di impugnazione in grado di appello. Quanto alla doglianza concernente la mancata adozione di un provvedimento di sospensione del processo dopo l’impugnazione della sentenza non definitiva, deve osservarsi che nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza o al giudice dichiarato competente, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio è quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'art. 279, quarto 17 comma, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell'art. 337 c.p.c., per l'assorbente ragione che il giudizio è unico e che, pertanto, la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale (cfr.: Cass. n. 5894/2015; Cass. n. 8664/2020; Cass. n. 18808/2021; Cass. n. 26536/2025); pertanto, la decisione del giudice del merito sul punto è corretta. Infine, quanto ai giudizi di appello riuniti, se è vero che, in generale, la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando, anzi, intatta l'autonomia di ciascuna causa (cfr., per tutte: Cass. n. 1877/2025; Cass. n. 20248/2023), deve, tuttavia, osservarsi che nel caso di specie si verte non già in tema di cause autonome, bensì di un’unica causa, nell’ambito della quale sono state pronunciate due sentenze, l’una su una questione preliminare e l’altra sul merito. Pertanto, dalla pluralità degli appelli non poteva derivare come conseguenza che nella decisione sul secondo di essi non dovesse tenersi conto della precedente statuizione, peraltro oggetto di contestuale esame, data la riunione delle impugnazioni. 6. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendosi conto del fatto che il valore della causa corrisponde all’importo ingiunto, nonché liquidandosi un unico compenso con l’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di 18 contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per esborsi ed euro 6.200,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 26 febbraio 2026. Il Consigliere Estensore DE De OR La Presidente MI LA