Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2003, n. 4521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4521 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
045 2 1 / 03 | Aula 'A' ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 9242/00 Cron.10234 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Michele DE LUCA Consigliere Ud. 04/07/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: NT ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato ETTORE M. CERASA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2002 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO 3295 -1- TUCCARI di ROMA del 22.05.00, Rep. N. 54301; controricorrente avverso la sentenza n. 465/99 del Tribunale di LUCCA, depositata il 03/05/99 R.G.N. 1698/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Lucca, confermando la decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da RE nei confronti dell' INAIL perContini l'accertamento del diritto ad una rendita da malattia professionale (ipoacusia) ritenendo prescritto il diritto ai sensi dell'art. 112 del r.d. n. 1124/65. Riteneva infatti il Tribunale di dover condividere il motivo del primo giudice che aveva fatto decorrere la prescrizione dalla data della domanda amministrativa (23.7.90), in quanto da allora l'assicurato aveva possibilità di conoscere sia la professionalità sia l'indennizzabilità della patologia, richiamando al fine gli esami audiometrici del periodo immediatamente precedente;
riteneva inoltre il la tesi Tribunale priva di fondamento prescrizione dell'appellante secondo la quale la investe i ratei della rendita ma non il diritto alla stessa, essendo altrimenti riproponibile senza limite di tempo la medesima domanda. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione il Contini censurandola per violazione di legge e vizio di Resiste con controricorso 1'Istitutomotivazione. intimato. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo deduce il ricorrente violazione dell'art.112 del d.p.r. n.1124/65, ritenendo, in primo luogo, che la prescrizione del diritto alla rendita si riferisce alla singola domanda proposta dal lavoratore e non al diritto in sé considerato, ovvero che, per la suddetta disposizione, quella che si prescrive è la singola azione diretta a conseguire la singola prestazione, nulla affermandosi in relazione ad azioni future a seguito di nuove domande amministrative;
in secondo rilevandosi che, comunque, il Tribunale ha luogo, errato nell'accogliere la eccezione di prescrizione in difetto di prova da parte dell'Istituto della conoscenza, anche prima della proposizione della domanda amministrativa, da parte dell'assicurato sia dell'esistenza della malattia, sia del suo collegamento eziologico con l'attività lavorativa, sia della sua indennizzabilità. Con il secondo motivo deduce il ricorrente vizio di omessa motivazione sulla censura svolta in appello circa l'entità della sordità risultante dall'esame audiometrico del 13.1.90, essendosi con tale censura dedotta l'inadeguatezza della valutazione effettuata dal C.T.U. di primo grado, nonché 4 richiesto una nuova valutazione da parte di altro C.T.U.. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 416 c.p.c. non avendo tanto il giudice di primo grado, quanto il Tribunale, rilevato la genericità della dedotta eccezione di prescrizione. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere rigettato: quanto al primo motivo, non solo per 1'infondatezza della pretesa scindibilità, quanto alla prescrizione, del diritto ad una prestazione continuativa in una pluralità di prestazioni, ma anche perché la prescrizione è stata dichiarata dal Tribunale in base alla documentazione acquisita agli atti, ovvero in base alle prove documentali dedotte dalla parte sulla quale incombeva l'onere della prova;
quanto al secondo motivo, posto che il Tribunale, una volta accertata l'intervenuta prescrizione, non aveva da svolgere altre indagini sul merito del giudizio;
quanto al terzo motivo, proponendosi con esso una questione superata, in rito, dalla partecipazione al contraddittorio, tanto di primo che di secondo grado, della parte oggi ricorrente.
Per questi motivi
la Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.c.p..
P.Q.M.
5 La Corte spese. Così deci rigetta il ricorso;
nulla per le so in Roma il 4 luglio 2002. 丸 من il Presidente: Il Cons. estensore IL CANCELLIERE ALS. Deposita Cancelleria Oggi, MAR. 2003 VIL CANCELLIERE ANCELLIERE X VA 6