Sentenza 13 dicembre 2005
Massime • 1
Nel procedimento che definisce il concordato in appello (art. 599, comma quarto, cod. proc. pen.), la motivazione del giudice sull'assenza dei presupposti che legittimano l'operatività dell'art. 129 cod. proc. pen., analogamente a quanto avviene per il patteggiamento in primo grado, può essere anche implicita o meramente enunciativa, considerato che il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento solo se risultino dagli atti elementi idonei a superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione di una richiesta di applicazione della pena o, comunque, manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2005, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 13/12/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2477
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 11443/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA VI, n. a Casalvecchio Siculo il 31 gennaio 1954;
GI NT, n. a Benevento il 7 agosto 1947;
CORTESE GE TO, n. a Cutrò il 24 febbraio 1965;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano depositata il 24 giugno 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. D'GE Giovanni che ha chiesto a.s.r. per NQ e inammissibili gli altri ricorsi. uditi i difensori Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Giuseppe e (Ndr: testo originale non comprensibile) Sebastiano. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. VI LL e GE TO OR impugnano per Cassazione la sentenza d'appello che, su concorde richiesta delle parti, ha determinato la pena da applicare per i reati di bancarotta fraudolenta loro contestati. Lamentano che non sia stato applicato l'art. 129 c.p.p. e che la pena sia ingiustificatamente eccessiva. Ricorre altresì NT NQ contro la conferma della dichiarazione della sua colpevolezza per il delitto di ricettazione e propone quattro motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 649 c.p.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando di essere stato dichiarato colpevole della ricettazione di un autocarro dopo che per lo stesso fatto, vale a dire per la ricettazione delle merci trasportate con il medesimo autoveicolo, era stato già sottoposto a procedimento definito con sentenza definitiva di patteggiamento.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione della sua colpevolezza, lamentando che i giudici del merito si siano fondati sul solo equivoco fatto che egli era stato visto scaricare dall'autocarro la merce rubata. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
Con il quarto motivo infine il ricorrente eccepisce la mancata citazione per il giudizio d'appello del coimputato non appellante IU IA, cui si estendono i motivi d'impugnazione proposti.
2. I ricorsi di VI LL e GE TO OR sono inammissibili.
Non pare possa discutersi, invero, circa l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. anche nel procedimento camerale d'appello previsto dall'art. 599 c.p.p. (Cass., Sez. 6^, 14 gennaio 1999, Faiani, m. 212732). Ma deve ritenersi che, analogamente a quanto avviene per il patteggiamento in primo grado, la motivazione del giudice sulla ritenuta mancanza dei presupposti di applicazione della norma possa essere anche implicita.
Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è indiscusso che la richiesta di patteggiamento è quantomeno un'ammissione del fatto (Cass., Sez. 6^, 21 maggio 1991, Grimaldi, m. 188084), se non addirittura "una forma di ammissione di responsabilità" (Cass., Sez. 1^, 3 novembre 1995, Nulli, m. 203026, Cass., Sez. 3^, 26 giugno 1995, Donazzolo, m. 202487, Cass., Sez. 1^, 13 maggio 1994, Dellegrottaglie, m. 198419, Cass., Sez. 1^, 12 gennaio 1994, Di Modugno, m. 196824, Cass., Sez. 5^, 10 maggio 1991, Mazza, m. 187294) o un implicito riconoscimento di colpevolezza (Cass., Sez. 6^, 19 giugno 1991, Jomli, m. 188057). Sicché l'accertamento contenuto nella sentenza di patteggiamento è solo sommario, in quanto il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento solo se risultino dagli atti elementi idonei a superare la presunzione di colpevolezza che, evidentemente, il legislatore ricollega alla formulazione di una richiesta di applicazione della pena, ovvero se manchi un quadro probatorio idoneo almeno a definire il fatto come reato (Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 1993, Marzioni, m. 196457). La motivazione della sentenza in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. può essere, pertanto, meramente enunciativa (Cass., Sez. Un., 27 marzo 1992, Di Benedetto;
Cass., Sez. 1^, 12 gennaio 1994, Di Modugno). Secondo un'indiscussa giurisprudenza di questa Corte, infatti, "allorché l'appellante concorda con il procuratore generale la misura della pena, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, rinunciando a tutti gli altri motivi di impugnazione, non può poi dolersi della omessa o illogica motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia. Infatti la rinuncia ad alcuni dei motivi di appello ha per effetto di ridurre l'effetto devolutivo dell'appello ai motivi residui non rinunciati;
con la ulteriore conseguenza di precludere ai sensi del terzo comma dell'art. 606 c.p.p. la deduzione in sede di legittimità dei motivi rinunciati, a meno che non riguardino questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo ex art. 609 c.p.p., comma 3" (Cass., Sez. 1^, 28 aprile 1997, Stazzone, m. 207995, Cass., Sez. 3^, 19 novembre 1997, Tomasello, m. 209817).
D'altro canto il ricorrente non può lamentare l'eccessività di una pena sulla cui misura egli ha concordato.
3. Il primo motivo del ricorso di NT NQ è fondato e assorbente, oltre che estensibile anche al coimputato non appellante IU IA.
È indiscusso invero che NT NQ fu visto e fotografato nell'atto di scaricare merce rubata, detenuta a bordo di un autocarro anch'esso rubato e nella sua disponibilità.
I giudici del merito, pur riconoscendo che unico deve considerarsi il reato nel caso di contestuale ricettazione di beni provenienti anche da furti diversi, hanno ritenuto che nel caso in esame manchi la prova di tale contestualità, perché il ricorrente e il correo IU IA non hanno fornito indicazioni circa la provenienza della merce e dell'autocarro rubati.
Tuttavia la prova di colpevolezza sulla quale si fonda la pronuncia di condanna è inequivocabilmente nel senso dell'unicità dell'azione, posto che gli imputati furono visti mentre erano nella disponibilità appunto contestuale sia della merce rubata sia del camion rubato sulla quale era trasportata. Sicché incombeva all'accusa provare la pur possibile acquisizione in distinti contesti dell'autocarro e delle merci che vi furono poi caricate. Ciò posto quanto all'accertamento del fatto, deve ritenersi unico il reato di ricettazione in conformità a quell'orientamento dottrinale secondo il quale, nel caso in cui si abbiano più lesioni contestuali di beni non personali riferibili a soggetti passivi distinti, si ha un solo reato, perché per la ricettazione in particolare rileva solo la provenienza illecita dei beni, non la pur possibile pluralità dei reati presupposti. Nè rileva che la sentenza di patteggiamento fu pronunciata in seguito ad accordo formatosi con riferimento alla sola ricettazione della merce, come obietta la Corte d'Appello, perché ciò che rileva è che l'unico reato per il quale intervenne la decisione avrebbe dovuto includere anche la ricettazione del camion. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di NT NQ, e per l'effetto estensivo anche la sentenza di primo grado nei confronti di IU IA, perché l'azione penale non poteva essere esercitata per la preclusione del giudicato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di VI LL e GE TO OR e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NQ NT, e per l'effetto estensivo anche la sentenza di primo grado nei confronti di IU IA, perché l'azione penale non poteva essere esercitata per la preclusione del giudicato. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006