Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2005, n. 211
CASS
Sentenza 13 dicembre 2005

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Massime1

Nel procedimento che definisce il concordato in appello (art. 599, comma quarto, cod. proc. pen.), la motivazione del giudice sull'assenza dei presupposti che legittimano l'operatività dell'art. 129 cod. proc. pen., analogamente a quanto avviene per il patteggiamento in primo grado, può essere anche implicita o meramente enunciativa, considerato che il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento solo se risultino dagli atti elementi idonei a superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione di una richiesta di applicazione della pena o, comunque, manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato.

Commentario1

  • 1Violenza sessuale aggravata dall’uso di sostanze narcoticheAccesso limitato
    Cesira Cruciani · https://www.altalex.com/ · 3 novembre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2005, n. 211
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 211
Data del deposito : 13 dicembre 2005

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