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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/07/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1208/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei
Magistrati: dott. Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott. Caterina Caniato Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. MILANO LUCA appellante e
(C.F ), assistito e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. CARTANO MARTINA
(già ) (P.I. ) - CP_2 Controparte_3 P.IVA_3
contumace appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 168/2024 pubblicata il 7 giugno 2024 CONCLUSIONI: per parte appellante:
In via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che la società è creditrice del Parte_1 Controparte_1
della somma di €79.835,00 (pari a lire 154.582.000), oltre agli
[...]
interessi e alla rivalutazione a partire dalla data del 18/04/1996 fino all'effettivo soddisfo e per tale effetto condannare il Controparte_1
in persona del Sindaco p-t al pagamento della somma di €.79.835,00
[...]
(pari a lire 154.582.000), oltre agli interessi al tasso legale e alla rivalutazione a partire dalla data del 18/04/1996;
Condannare gli appellati alla rifusione delle spese ed onorari di rappresentanza e difesa, oltre accessori di legge (spese generali, IVA e CPA) del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
In riferimento all'appello incidentale
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia rigettare il gravame proposto dal in quanto infondato in fatto e in diritto Controparte_1
per parte appellata : CP_1 Controparte_1
1) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) Riformare la sentenza di primo grado dichiarando l'esclusiva responsabilità di nella causazione degli ammaloramenti Parte_1
riscontrati dal CTU Arch. e per l'effetto condannare Per_1 [...]
a corrispondere al Comune le somme dallo stesso Parte_1
quantificate nella perizia depositata in primo grado;
3) dichiarare sussistente il diritto del di azionare la polizza CP_1
fideiussoria a prima richiesta rilasciata a garanzia dell'adempimento degli obblighi tutti di cui alla Convenzione compreso quello manutentivo;
pag. 2/27 4) conseguentemente dichiarare sussistente il diritto del ad ottenere CP_1
da il riconoscimento dell'importo necessario a porre rimedio CP_2
all'inadempimento dell'onere manutentivo come quantificato dal CTU Arch.
Per_1
Con vittoria di spese di lite
Ragioni della Decisione
§1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 1/12/2016 CP_2
proponeva opposizione, avanti al Tribunale di Vicenza, avverso il decreto ingiuntivo n.3717/2016 ottenuto nei suoi confronti dal Comune di
[...]
per la somma di €93.256,80 oltre accessori e spese legali come ivi CP_1
liquidate.
Il decreto si fondava sulla polizza fideiussoria n.726569805 stipulata il 3 febbraio 1998 a garanzia della completa e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni assunte dal lottizzante (attualmente Parte_2 [...]
, in forza della convenzione urbanistica relativa alle opere di Parte_1
urbanizzazione previste dal P.P.E. di Via Cà Dolfin “non ancora realizzate”.
La polizza era stata stipulata a prima richiesta, con piena liberazione del garante solo successivamente al collaudo finale ed al totale adempimento agli obblighi di cui alla convenzione, ed era originariamente prevista fino a concorrenza di Lire 800 milioni.
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo CP_2
l'assenza dei presupposti di liquidità del credito: la quantificazione dei costi di sistemazione e completamento delle opere era stata effettuata unilateralmente dal era stata da lei già contestata in sede CP_1
stragiudiziale ed era eccessiva rispetto ai reali costi di ripristino. Il CP_1
pag. 3/27 aveva quantificato in €112.764,60 il valore delle opere da ripristinare su una cordonatura di 1.422 metri, mentre secondo le verifiche autonome di CP_2
il tratto effettivamente usurato sarebbe stato di soli 225 metri, per un costo per i lavori di sistemazione pari a €19.507,80. precisava di avere versato CP_2
quest'ultima somma al pro bono pacis senza riconoscimento alcuno CP_1
e ne chiedeva la restituzione.
sollevava inoltre diverse eccezioni, tra cui l'inoperatività della polizza CP_2
con riferimento alle pretese azionate (dovendosi piuttosto azionare la polizza n.84608042 del 3.2.1998), l'intervenuta prescrizione del diritto di escussione,
l'assenza di un inadempimento imputabile a nonché Controparte_4
l'avvenuta accettazione delle opere da parte del Comune, formalizzata con
Determinazione Dirigenziale del 23 dicembre 2003, con conseguente trasferimento degli oneri di manutenzione e custodia.
In via surrogatoria, eccepiva l'esistenza di un credito vantato da CP_2 [...]
(ora nei confronti del Controparte_4 Parte_1
Comune, come da comunicazione del Dirigente Settore Urbanistica del
Comune di del 18 aprile 1996 (doc.6) per un importo di Controparte_1
Lire 154.582.000,00 da maggiorarsi degli interessi legali. Chiedeva, infine, di venire autorizzata a chiamare in causa per accertare il Controparte_4
credito anche nei suoi confronti e ottenere manleva.
Il Comune di (di seguito, il Comune) si costituiva in Controparte_1
giudizio chiedendo il rigetto delle eccezioni sollevate da e la CP_2
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il ribadiva l'inadempimento dell'impresa lottizzante e la CP_1
quantificazione delle somme necessarie per il ripristino. Contestava di avere integralmente accettato le opere, precisando che esse erano state solo in parte pag. 4/27 collaudate, con conseguente svincolo solo parziale della polizza fideiussoria
N.72656905; sosteneva che la polizza escussa fosse quella corretta in rapporto all'inadempimento contestato e che la stessa fosse valida ed efficace, sia pur limitatamente all'importo non svincolato equivalente a €103.291,38 (Lire
200.000.000 pari a 25% dell'importo originario, di Lire 800.000.000).
In merito al controcredito vantato da il Comune sollevava a Controparte_4
sua volta eccezione di prescrizione.
Anche la (già , Controparte_5 Controparte_4
chiamata in causa da , si costituiva in giudizio chiedendo la revoca del CP_2
decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti. In via subordinata, chiedeva che l'importo eventualmente dovuto al fosse liquidato in misura inferiore rispetto a quanto richiesto CP_1
dall'Ente. In via riconvenzionale, domandava l'accertamento di un proprio credito nei confronti del pari a €79.835,00 (equivalente a Lire CP_1
154.582.000), oltre agli interessi e alla rivalutazione a partire dalla data del
18/04/1996 fino all'effettivo pagamento, con condanna del al CP_1
relativo versamento. In subordine, chiedeva che tale credito fosse compensato, in tutto o in parte, con quanto eventualmente da lei dovuto all'Ente.
§2. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Vicenza, accogliendo l'opposizione proposta, ha revocato il decreto ingiuntivo n.3717/2016.
Il Tribunale ha riconosciuto l'operatività della polizza escussa dal CP_1
con il ricorso monitorio, rigettando le eccezioni sollevate da sul CP_2
punto. Ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile il termine ordinario decennale previsto dall'art.2946 c.c. e ha osservato che tale pag. 5/27 termine non fosse ancora decorso, in considerazione dell'inadempimento della parte lottizzante agli obblighi derivanti dalla convenzione, più volte denunciato dal attraverso solleciti del 20 settembre 2010 e del 29 CP_1
marzo 2012 e con diffida del 8 ottobre 2015.
A seguito di istruttoria orale, nel corso della quale sono stati escussi testimoni, il Tribunale ha accertato che “l'area è passata nella disponibilità del citato
il quale l'ha gestita, provvedendone alla cura, manutenzione e CP_1
pulizia, riscuotendone relative tasse e imposte per i servizi comunali”, che “è stato lo stesso ad aver provveduto alla Controparte_1 CP_1
sostituzione di alcune cordonate dei marciapiedi” e che “dalla fine degli anni
'90 la lottizzazione risultava ultimata e destinata ad uso pubblico”.
Sulla base di tali elementi, il giudice ha ritenuto che la consegna delle opere, pur non essendo formalmente avvenuta la cessione del terreno in proprietà all'Ente, fosse stata, comunque, effettuata. Su tale presupposto, il Tribunale ha ritenuto il responsabile per la manutenzione delle opere. CP_1
Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto il responsabile per i danni CP_1
derivanti da omessa manutenzione poiché ha ritenuto che la consegna delle aree fosse avvenuta anche in assenza di un formale trasferimento di proprietà per il fatto solo di essere stata ultimata e destinata ad uso pubblico, sin dalla fine degli anni '90.
La sentenza impugnata ha ritenuto provato, anche tramite testimoni, che l'area fosse passata nella disponibilità del il quale l'avrebbe gestita, CP_1
curandone manutenzione e pulizia e riscuotendo le tasse e imposte per i servizi comunali. Il Tribunale ha quindi ritenuto condivisibile il riparto di responsabilità proposto dal CTU, che ha individuato un concorso di responsabilità da parte del per i danni derivanti da difetto di CP_1
pag. 6/27 manutenzione, mentre ha attribuito all'impresa la responsabilità per i danni dovuti alla scarsa qualità del prodotto posato.
Nel corso del giudizio di primo grado è stata esperita una consulenza tecnica di ufficio finalizzata a verificare la conformità delle opere di urbanizzazione alle regole dell'arte e, in caso contrario, a individuare eventuali vizi e difetti, le relative cause e responsabilità nonché a quantificare i costi necessari per la loro eliminazione.
Il Consulente tecnico ha accertato la presenza dei vizi lamentati dal e CP_1
ha quantificato i costi di ripristino in €34.000,00 oltre IVA per la riparazione delle cordonate di separazione tra il manto stradale e il marciapiede, che risultavano spaccate in più punti. Ha inoltre stimato in €16.600,00 oltre IVA i costi per il ripristino delle cordonate e dei marciapiedi in prossimità delle aiuole, danneggiati dall'accrescimento delle radici degli alberi piantumati. A tali importi ha aggiunto un incremento del 10% per spese tecniche e generali, per un totale complessivo di €55.700,00 (€34.000 + €16.600 + €5.060), oltre
IVA.
Quanto alle cause dei danni, il CTU ha individuato, per le cordonate, una duplice responsabilità: da un lato la scarsa qualità dei materiali utilizzati, dall'altro la mancata manutenzione delle aree. Per i danni riscontrati in prossimità delle alberature, ha nuovamente individuato una duplice responsabilità: da un lato errori progettuali - per la scelta inadeguata delle essenze arboree e il dimensionamento insufficiente delle aiuole, dall'altro la mancata manutenzione delle aree, che ha consentito alle radici di crescere e danneggiare le strutture adiacenti. Il consulente ha inoltre precisato che, all'epoca di esecuzione delle opere, non esisteva una normativa specifica che pag. 7/27 regolasse la piantumazione in funzione delle esigenze di radicazione delle diverse specie arboree.
Il CTU ha anche formulato considerazioni di natura giuridica, imputando al gli oneri manutentivi. Il Tribunale di Vicenza ha fatto proprie tali CP_1
conclusioni, attribuendo al la responsabilità per il 50% dei danni alle CP_1
cordonate (quantificati in €34.000 oltre a spese tecniche di €5.060,00) ed ha attribuito interamente al la responsabilità dei danni relativi alle CP_1
aiuole “stante la scusabilità dell'errore di progettazione”.
Alla luce di tali valutazioni, il Tribunale ha stabilito che la società
[...]
(già dovesse corrispondere al Parte_1 Controparte_4
la somma di €19.530,00 a titolo di CP_1 Controparte_1
inadempimento agli obblighi assunti con la Convenzione. Ha ritenuto, pertanto, pienamente satisfattiva la somma di €19.507,80 già versata da al prima dell'instaurazione del giudizio. CP_2 CP_1
Il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
relativa al controcredito di €79.853,00 (pari a Parte_1
Lit.154.582.000,00) per rimborso di oneri di urbanizzazione relativi al Lotto
n.16. Il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1
e ha ritenuto che il mantenimento della posta in bilancio non potesse essere qualificato come riconoscimento di debito ex art.1988 c.c..
In conclusione, il Tribunale di Vicenza ha revocato il decreto ingiuntivo opposto senza condannare né al Controparte_6
pagamento di alcuna somma in favore del e ha rigettato la domanda CP_1
di manleva proposta da nei confronti di Costruzioni immobiliari. CP_2
Considerata la soccombenza parziale, ha disposto la compensazione delle spese di lite e ha posto le spese di CTU a carico solidale delle parti.
pag. 8/27 §3. Avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza sopra indicata,
[...]
ha proposto tempestivo appello, affidato ad un unico motivo Parte_1
di impugnazione.
Parte appellante chiede la riforma della decisione nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda riconvenzionale di accertamento del suo credito verso il Comune per il rimborso degli oneri di urbanizzazione, ritenendolo prescritto. Secondo la società, il Tribunale avrebbe interpretato in modo errato la documentazione prodotta e, di conseguenza, avrebbe individuato in maniera non corretta il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale. Inoltre, l'appellante sostiene che l'iscrizione della somma di
€80.000 nei rendiconti di Gestione del fra i residui passivi con la CP_1
dicitura “PPE di via Cà Dolfin – Rimborso Costo Opere di Urbanizzazione
Primaria” dovrebbe essere qualificata come riconoscimento di debito ai sensi e per gli effetti degli artt. 1988 e 2709 c.c. Ad avviso dell'appellante, il giudice avrebbe altresì dovuto considerare tale debito non contestato, in applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il Controparte_1
rigetto del gravame e proponendo appello incidentale contro la medesima sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha attribuito all'Ente una quota di responsabilità in relazione ai vizi e ai danni accertati dal consulente tecnico d'ufficio arch. Il sostiene che le opere non risultano essere Per_1 CP_1
mai state formalmente consegnate né accettate e sostiene che la loro destinazione di fatto ad uso pubblico non sia sufficiente a determinare il trasferimento all della responsabilità per la manutenzione dell'area, in CP_7
assenza di un formale atto di cessione. Secondo tale impostazione, la pag. 9/27 responsabilità per i danni rilevati dovrebbe ricadere interamente sulla società lottizzante.
Il chiede quindi che venga condannata al CP_1 Parte_1
pagamento integrale dei costi di ripristino, come quantificati nella perizia tecnica, e che venga riconosciuto il proprio diritto ad escutere la polizza fideiussoria rilasciata da , per ottenere l'importo necessario a coprire i CP_2
danni riscontrati. si oppone all'appello incidentale e ne chiede il Parte_1
rigetto.
è rimasta contumace in grado di appello. CP_2
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§4. Parte appellante chiede la riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza in epigrafe indicata, nella parte in cui, accogliendo l'eccezione di prescrizione, ha rigettato la domanda di condanna del al Controparte_1
pagamento della somma di €79.835,00 (pari a lire 154.582.000), oltre agli interessi e alla rivalutazione a partire dal 18/04/1996 fino all'effettivo soddisfo. ritiene tale conclusione errata sotto quattro profili: Parte_1
a)
L'appellante sostiene che il dies a quo del termine prescrizionale dovrebbe decorrere dal completamento di tutte le opere di urbanizzazione del PPE e, pertanto, la sua decorrenza non sarebbe ancora iniziata, in quanto i lavori non pag. 10/27 risultano ancora completati (mancherebbe lo spostamento di una cabina elettrica).
Tale motivo non merita accoglimento.
Il termine prescrizionale per la ripetizione dei costi anticipati per le opere di urbanizzazione relative al Lotto n.16 deve ritenersi decorrere dalla
Convenzione del 19 novembre 1998 c.d. Convenzione di Assetto “Per il necessario assetto della parte inattuata art.59 L.R. 27/06/1985 n.61”
n.136376 (doc.1 di parte ), nella quale le parti, al punto n.15, hanno CP_2
convenuto che gli oneri di urbanizzazione primaria relativi al Lotto n.16, anticipatamente sostenuti dalle Ditte Lottizzanti, “saranno rimborsati previa richiesta presentata da queste ultime con relativa dimostrazione delle spese sostenute”.
Con riferimento al diritto al rimborso in oggetto, deve ritenersi maturato il termine di prescrizione poiché né né, successivamente, Controparte_4
hanno presentato alcuna richiesta di rimborso Parte_1
delle opere di urbanizzazione relative al Lotto 16 successiva alla richiesta trasmessa nei primi mesi del 1996 (peraltro non prodotta) e respinta dal con comunicazione del 18 aprile 1996 (doc.6), nella quale si CP_1
precisava che, a fronte dello “stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione del Piano in oggetto”, all'epoca non ancora consegnate, “la corresponsione delle restanti lire 154.582.000 potrà avvenire solo a lavori terminati ed a opere regolarmente collaudate con esito positivo”.
La somma di Lire 154.582.000 è indicata quindi, sia pur sinteticamente, non come senz'altro dovuta bensì sotto riserva di verifica del completamento delle opere a regola d'arte.
pag. 11/27 Parte appellante afferma che tale comunicazione debba venire interpretata intendendo il riferimento ai “lavori terminati” come relativo a tutte le opere del PPE, e non solo a quelle di cui al Lotto n.16. Sostiene quindi che il termine prescrizionale non sia ancora iniziato a decorrere, non essendo ancora esigibile il credito poiché il avrebbe subordinato il diritto al rimborso CP_1
al collaudo di tutti i lavori del PPE, non ancora avvenuto.
Costruzioni Immobiliari afferma, inoltre, che la convenzione del 1998, nella parte in cui prevede che la richiesta di rimborso degli oneri anticipati per il
Lotto 16 debba presentarsi “con relativa dimostrazione delle spese sostenute”. venga interpretata alla luce della comunicazione del 1996, subordinando la richiesta di rimborso al completamento di tutti i lavori del
PPE.
Tale interpretazione non può essere condivisa, in quanto contraria al chiaro tenore del punto 15 della Convenzione, stipulata oltre un anno dopo la prima richiesta di rimborso. Nei fatti è inoltre presumibile che, nel periodo intercorrente fra la richiesta di rimborso e la stipula della Convenzione i lavori relativi al Lotto n.16 siano stati effettivamente eseguiti, considerata l'intervenuta accettazione delle opere riguardo a tale area, destinata a CP_8
e . Il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale
[...] CP_9
deve pertanto individuarsi al 19 novembre 1998 e, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, deve ritenersi inutilmente trascorso.
In ogni caso, mai ha offerto alcuna dimostrazione Parte_1
delle spese sostenute.
b-c) Parte appellante ritiene che il Tribunale di Vicenza abbia errato non qualificare come riconoscimento di debito, ai sensi e per gli effetti degli pag. 12/27 artt.1988 e 2709 c.c., l'inserimento nei Rendiconti di Gestione del Comune per gli anni 2009, 2013 e 2016, alla voce “Residui Passivi PPE di Via Cà
Dolfin – Rimborso Costo Opere di Urbanizzazione Primaria”, della somma di
€80.000 (€79.073,80 nell'anno 2016).
La prospettazione di parte appellante non può venire accolta sul punto. E' infatti principio giurisprudenziale consolidato che una dichiarazione non specificatamente indirizzata al creditore non integri i presupposti di un riconoscimento di debito, poiché la fattispecie prevista all'art.1988 c.c. ha natura di negozio unilaterale ricettizio e presuppone la volontarietà di riconoscere un debito e di portare il riconoscimento a conoscenza del creditore.
“Il riconoscimento e la ricognizione di debito (che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie) non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del creditore medesimo. (ex multis, Cassazione n.15057 del 29/05/2023).
Inoltre, allorquando l'atto di riconoscimento di un debito proviene da una pubblica amministrazione, esso assume necessariamente natura formale e procedimentale, per le sue implicazioni in materia di responsabilità contabile,
e deve venire posto in essere da chi abbia i poteri di disporre del rapporto sottostante il riconoscimento in nome e per conto dell'Ente (cfr. Cassazione
n.2091/2022).
pag. 13/27 In una pronunzia risalente, ma tuttora attuale, di legittimità la Corte di
Cassazione, ad esempio, ha ritenuto che la deliberazione dell'organo decisionale di una azienda municipalizzata costituisse di per sé un atto interno e pertanto non le ha riconosciuto valore di fonte di obbligazione per l'azienda municipalizzata, come negozio unilaterale ricettizio di riconoscimento del debito nei confronti dei lavoratori. La Corte ha quindi escluso che si potesse ritenere provato il diritto dei lavoratori a percepire i trattamenti retributivi previsti dalla delibera stessa, in mancanza della prova che l'azienda avesse portato tale delibera a loro conoscenza in modo espresso o per fatti concludenti, facendole così assumere il valore di una manifestazione di volontà a loro diretta. (Cass.Sez. L, Sentenza n. 9535 del
08/09/1999).
La giurisprudenza citata da parte appellante (Cassazione Civile sezione III
n.19315/2014 e Cassazione Civile 8345/2011) è inconferente.
L'iscrizione di singole poste nei documenti contabili risponde, come osservato dal giudice di prime cure, alla diversa logica di redigere i bilanci in modo prudenziale, iscrivendo le componenti negative anche se non definitivamente realizzate (e non iscrivendo le componenti positive non realizzate).
La registrazione nei documenti contabili dell'Ente, in conclusione, non può assurgere a riconoscimento di debito.
d) Rimane di conseguenza assorbito il motivo di censura avanzato da parte appellante cui al punto d), essendo irrilevante che sia provato, a norma dell'art.115 c.p.c., che la posta negativa di €80.000 riportata nei Rendiconti di pag. 14/27 Gestione si riferisse proprio al credito vantato da in Parte_1
riferimento al P.P.E. Cà Dolfin.
§5.
5.1. Il con il primo motivo di appello incidentale contesta che il CP_1
Tribunale abbia errato nel ritenerlo responsabile per la manutenzione delle opere di urbanizzazione, per due fondamentali ordini di ragioni.
In primo luogo, contesta che le opere si possano ritenere consegnate solo perché di fatto adibite ad uso pubblico. Sostiene il che fino ad una CP_1
formale consegna delle opere “tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente all'attuazione ed all'uso delle opere eseguite sono a totale ed esclusivo carico delle ditte lottizzanti” (art.11 della
Convenzione del 19 novembre 1998).
In secondo luogo, afferma che gli oneri manutentivi dovrebbero gravare sulla lottizzatrice in quanto proprietaria dell'area.
In proposito, ha ricordato che le aree non sono state trasferite nella proprietà del in quanto, in assenza di collaudo favorevole, non è stata data CP_1
esecuzione a quanto previsto all'art.17 della Convenzione, che obbliga le ditte lottizzanti a stipulare gli atti relativi per il trasferimento delle aree e la costituzione delle servitù entro tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuto collaudo favorevole.
Il motivo di impugnazione incidentale sollevato dal merita CP_1
accoglimento.
Il trasferimento degli oneri manutentivi al non può ritenersi CP_1
avvenuto, poiché non vi è stato un collaudo delle opere ai sensi dell'art.18 della convenzione, le opere non sono state accettate dal e non sono CP_1
state trasferite allo stesso.
pag. 15/27 L'unico collaudo effettuato è stato parziale, come risulta dal verbale del 16 ottobre 2003 protocollato il 20 ottobre 2003 al n.16855 a firma dell'ing (doc.12), dal quale emerge una serie di non conformità Per_2
elencate all'art.9 (punti da 1 a 26), incluse alcune di rilievo nella presente causa: punto 2: le opere presentano un degrado con segni di usura, in particolare i manti bituminosi e le pavimentazioni in calcestruzzo , dovute all'utilizzo delle stesse poiché ne è stato consentito l'uso pubblico;
punto 14.
Sono state piantumate lungo i percorsi pedonali anche essenze arboree diverse da quelle previste nel progetto del PPE; punto 21: Non sono stati rispettati i posizionamenti delle essenze arboree;
punto 24: la superficie a verde pubblico attrezzato risulta inferiore di circa mq 200 rispetto a quanto previsto. Le opere sono state dichiarate collaudabili a condizione che le appaltatrici si impegnassero ad eseguire le sistemazioni delle opere indicate nell'art.9, fornendo adeguate garanzie.
Che si trattasse di un collaudo solo parziale è confermato dal contenuto della determinazione dirigenziale di approvazione del collaudo parziale delle opere di urbanizzazione del 31.12.2003 (doc.5 ) nel quale viene dato atto, CP_2
con espresso riferimento al verbale del 16 ottobre 2003 protocollato il 20 ottobre 2003 al n.16855 (doc.12 , del fatto che lo stesso “costituisce CP_1
collaudo parziale in quanto risultano escluse le opere afferenti ai sub- comparti comprendenti i lotti nr 4-5 e il lotto nr.16, nonché i lavori relativi allo spostamento della cabina ENEL” ed è previsto lo svincolo solo parziale delle polizze fideiussorie “mantenendo in essere una garanzia minima non inferiore al 25% del valore delle opere”.
pag. 16/27 Non risponde pertanto al vero quanto sostenuto da parte appellante, che il documento n.12 sia qualificabile come “collaudo finale”, trattandosi di un collaudo solo parziale.
I vizi elencati al punto 9) del verbale di collaudo parziale non sono mai stati sanati, nonostante le parti avessero concordato l'esecuzione di interventi su strade e marciapiedi, e nonostante i successivi solleciti del volti a CP_1
ottenere l'adempimento degli impegni assunti.
La proprietà delle opere non è stata acquisita al e la proprietà delle CP_1
aree sulle quali le opere sono state realizzate, in violazione dell'art.17 della
Convenzione, è rimasta in capo alle ditte lottizzanti.
In conseguenza del mancato trasferimento delle aree al gli obblighi CP_1
di manutenzione e custodia devono ritenersi rimasti a carico dell'impresa lottizzatrice.
Sul punto si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza del 5.10.2021
n.6640, affermando che l'obbligo del di sostenere i costi per la CP_1
gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria “sorge solo a seguito della cessione (gratuita) delle predette opere”. Il caso all'esame del Consiglio di Stato era in parte analogo al presente, poiché una impresa lottizzatrice chiedeva di opporre in compensazione al i costi derivanti dalle spese sostenute per la CP_1
gestione e la manutenzione di opere di urbanizzazione primaria da lei costruite, a far data da quando le stesse erano divenute operative e funzionati, pur se le opere non erano state trasferite nella proprietà del CP_1
Un principio analogo è stato espresso dal TAR di Cagliari nella sentenza del
12.10.2022 n.669, che ha accertato l'obbligo del di prendere in CP_1
carico alcune opere di urbanizzazione solo all'esito dell'avvenuto pag. 17/27 trasferimento, precisando che detto trasferimento deve avvenire necessariamente previo collaudo “in modo che il possa prenderle in CP_1
carico solo se realizzate dal lottizzante o dai suoi danti causa, come dovuto, a regola d'arte”. Solo “una volta completato il collaudo, con il trasferimento di tali … opere al ricadranno in capo allo stesso gli oneri CP_1 CP_1
correlati alla gestione”.
In linea con tali principi giurisprudenziali, la già citata determina dirigenziale del Comune di del 31.12.2003 (doc.5 ) prevede al Controparte_1 CP_2
punto 4. che “restano inalterate le responsabilità della ditta lottizzante fino ad approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione non contemplate nell'allegato certificato di collaudo P.16855/02”.
In conclusione, deve ritenersi che gli oneri manutentivi continuino a gravare sull'impresa lottizzante inadempiente ai propri Parte_1
obblighi di eseguire le opere a regola d'arte e di trasferirne la proprietà, e non sul Comune di che ha più volte sollecitato Controparte_1
l'adempimento.
Gli eventuali interventi manutentivi posti in essere dal non possono CP_1
ritenersi espressione di una attività doverosa della pubblica amministrazione e non rilevano ai fini del presente giudizio.
5.2. Occorre a questo punto verificare quali siano le somme in concreto imputabili a Parte_3
Dalla perizia esperita d'ufficio in primo grado risultano due distinte tipologie di danni:
a) Danni alle cordonate di separazione tra il manto stradale e il piano del marciapiede, risultate spaccate in più punti. I costi per il loro ripristino sono stati quantificati in €34.000,00 oltre IVA;
pag. 18/27 b) Danni ai marciapiedi in prossimità delle aiuole dove sono state piantumate alberature, sollevati e danneggiati per effetto dell'accrescimento delle radici. I costi per il loro ripristino sono stati quantificati in €16.600 oltre IVA.
A tali importi il CTU ha aggiunto un incremento del 10% per spese tecniche e generali, per un totale di €55.660,00, arrotondato a €55.700,00 (€34.000 +
€16.600 + €5.060), oltre IVA.
Per effetto delle considerazioni sopra esposte, viene meno il riparto di responsabilità fra impresa e per i danni alle cordonate, essendo CP_1
irrilevante la distinzione fra vizi dovuti alla scarsa qualità del prodotto posato e vizi conseguenti alla mancata manutenzione delle aree.
Per quanto riguarda i danni riscontrati in prossimità degli alberi piantumati, il
CTU ha individuato le seguenti concause: una progettazione errata, sia nella scelta delle essenze arboree sia nel dimensionamento delle aiuole, e una omessa manutenzione.
In merito alla progettazione delle opere di piantumazione, il CTU ha fatto redigere una relazione da uno studio di arboricoltura (all.3), dalla quale è emerso che il rapporto tra le dimensioni delle aiuole e la tipologia di alberi piantumati non fosse adeguato.
All'epoca dell'esecuzione delle opere non era ancora in vigore la legge 14 gennaio 2013, n. 10, che ha introdotto norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e ha promosso una regolamentazione – allora assente – della piantumazione degli alberi in base alla loro categoria ed alla relative esigenze di radicazione.
Il CTU ha citato, a titolo esemplificativo, il manuale di un Comune della provincia di Sondrio, che per alberi di seconda grandezza (come quelli oggetto di causa) prevede uno spazio di radicazione indicativamente pari a pag. 19/27 2,50 x 2,50 metri per una superficie totale di 6,25 mq. Nella lottizzazione oggetto di causa, invece, la maggior parte delle aiuole è di forma triangolare con base di 1,50 m x altezza di 0,70 m pari ad una superficie di 0,52 mq.
Le scelte circa la dimensione delle aiole e la tipologia delle essenze sono state effettuate dall'impresa e dai suoi incaricati. Come risulta dal verbale di collaudo parziale del 16 ottobre 2003 al punto 14 (doc.12 , lungo i CP_1
percorsi pedonali sono state piantumate anche essenze arboree diverse da quelle previste nel progetto del P.P.E.
Il CTU ha inoltre rilevato che i danni in prossimità delle aiuole siano in parte causati dalla mancata manutenzione delle aree, che ha permesso alle alberature di crescere e provocare danni ai marciapiedi e alle cordonate adiacenti.
Ha quindi ravvisato una corresponsabilità del che avrebbe omesso di CP_1
intervenire per contenere la crescita delle alberature, contribuendo così ai danni riscontrati.
Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto che i danni non fossero prevedibili e ha quindi considerato scusabile l'errore di progettazione, poiché all'epoca dei lavori non esisteva una normativa che regolasse l'attività di piantumazione in base alla categoria degli alberi ed ha quindi ritenuto interamente a carico del i danni conseguenti. CP_1
Il Collegio non ritiene di poter condividere la motivazione espressa dal
Tribunale. Infatti, l'errore di progettazione e di esecuzione deve imputarsi alla ditta lottizzatrice in quanto già all'epoca della piantumazione erano fatti noti sia la possibilità che le radici degli alberi danneggino la pavimentazione sia la correlazione fra l'altezza dell'albero e l'estensione del suo apparato radicale.
Era dunque responsabilità dell'appaltatore adottare gli accorgimenti necessari pag. 20/27 per realizzare un'opera che non fosse destinata a deteriorarsi nel giro di pochi anni. Tra l'altro, come risulta dal collaudo parziale, l'impresa ha scelto tipologie di alberi diverse, li ha collocati in posizioni diverse e ha previsto meno superficie a parco.
Inoltre, poiché gli oneri manutentivi gravavano ancora sull'appaltatrice e non sul spettava alla stessa intervenire tempestivamente, provvedendo al CP_1
taglio e alla sostituzione degli alberi non idonei, prima questi che arrecassero danni.
Sulla quantificazione dei costi il CTU ha esposto le seguenti valutazioni, alle quali il ha prestato acquiescenza, che il Collegio ritiene di fare CP_1
proprie in quanto congruamente motivate:
A) per i difetti sulle cordonate: €34.000 oltre IVA;
B) per difetti su cordonate e piano calpestio in prossimità delle aiuole, (diversi dalle cordonate lungo lato strada), che comportano la rimozione di 14 alberi e la messa a dimora di altrettanti: €16.600 oltre IVA;
Il costo totale di rifacimento, incluse spese tecniche e generali, è di
€55.700,00 oltre IVA;
Deve pertanto riformarsi la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che quanto già corrisposto da al fosse satisfattivo. CP_2 CP_1
Il ha diritto a ricevere la somma di €55.700,00 oltre IVA, detratta la CP_1
somma già versata da ante causam, pari a €19.507,80. CP_2
Il decreto ingiuntivo va revocato, poiché non avrebbe potuto venire emesso: la somma non era certa e liquida ed è comunque diversa da quella unilateralmente decisa dal CP_1
pag. 21/27 §6. In ordine alle domande svolte dal nei confronti di , opponente CP_1 CP_2
in primo grado e appellata contumace nel presente grado di giudizio si osserva che la domanda proposta in sede di appello è limitata ad una pronuncia dichiarativa. Nel ricorso monitorio il ha chiesto di ingiungere ad CP_1
il pagamento della somma di €93.256,80, ritenuta necessaria per CP_2
sopperire all'inadempimento dei lottizzanti e per provvedere all'esecuzione delle opere di ripristino in loro vece, ed in primo grado, nella comparsa di risposta, il ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, CP_1
in subordine, la condanna di al versamento, in suo favore, CP_2
dell'importo complessivo necessario al fine di provvedere alla manutenzione ed al ripristino delle opere in oggetto. Tuttavia, nella comparsa di costituzione con appello incidentale il si è limitato a chiedere che venga CP_1
dichiarato il proprio diritto ad azionare la polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata da , ritenendo che la copertura assicurativa CP_2
comprenda anche il rischio connesso al mancato adempimento di ciascuno degli obblighi previsti nella Convenzione, incluso quello manutentivo, senza formulare domanda di condanna.
, in primo grado, aveva eccepito l'inoperatività della polizza ed aveva CP_2
richiesto la restituzione delle somme corrisposte. Tuttavia, non si è costituita in appello, nonostante regolare notifica presso il domicilio eletto per il giudizio effettuata a mezzo PEC indirizzata al procuratore costituito.
La sentenza impugnata ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata da , CP_2
di mancanza di copertura della polizza attivata dal e sul punto ha CP_1
osservato la polizza n.72656905, poi attivata dal è riferita alla CP_1
convenzione n.136373 nella quale le lottizzanti, preso atto che le opere non pag. 22/27 erano state completate, si riobbligavano ad eseguirle. Conseguentemente, non ha accolto la domanda, proposta da in primo grado, di condanna del CP_2
alla restituzione della somma di €19.507,80, oltre accessori CP_1
corrisposta quale garante. Il Tribunale non ha condannato al CP_2
pagamento di alcuna somma ulteriore unicamente in quanto ha ritenuto satisfattive le somme da lei già corrisposte al ante causam. CP_1
A seguito della mancata impugnazione da parte di , deve ritenersi CP_2
formato il giudicato in merito al diritto, per il Comune, di escutere la polizza.
La questione dell'esatta estensione della polizza – se comprensiva o meno del costo delle manutenzioni – non è stata affrontata in primo grado in quanto assorbita, e viene in rilievo in appello a motivo del riconoscimento, in capo al del diritto al rimborso degli oneri manutentivi. CP_1
La polizza è stata stipulata a garanzia di tutti gli obblighi conseguenti alla
Convenzione senza alcuna esclusione, per cui deve ritenersi incluso nella copertura di polizza anche l'inadempimento, da parte della lottizzante, all'obbligo di manutenzione, sino al collaudo e al trasferimento della proprietà all'Ente.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ad azionare la CP_1
polizza per l'intero importo quantificato dal CTU, dedotto quanto già ricevuto.
Il Tribunale di Vicenza, nel dispositivo, rigettato la domanda di manleva proposta da nei confronti di In CP_2 Parte_1
assenza di impugnazione deve ritenersi formato il giudicato interno sul punto.
§7. Nella prima memoria, depositata a seguito della autorizzazione alla chiamata in causa di il non ha esteso alcuna Parte_1 CP_1
pag. 23/27 domanda nei confronti di quest'ultima, limitandosi a ribadire le proprie istanze nei confronti di e a chiedere il rigetto della domanda CP_2
riconvenzionale proposta da nonché delle eccezioni Parte_1
da essa sollevate, previo accertamento dell'inadempimento della terza chiamata.
In sede di appello, nella comparsa di risposta il non ha formulato CP_1
alcuna domanda nei confronti di Tuttavia, in sede di Parte_1
precisazione delle conclusioni, ha introdotto una domanda nuova chiedendo la condanna di a pagamento delle somme Parte_1
quantificate nella perizia depositata in primo grado.
Tale domanda deve venire dichiarata inammissibile.
§8.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass.n. n.13356/2021,
n.6369/2013).
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.
Il Comune è risultato vittorioso nei confronti di . L'accoglimento della CP_2
domanda in misura minore rispetto a quella proposta in sede monitoria pag. 24/27 comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto (inclusa la statuizione sulle spese della fase monitoria), ma non esclude il diritto del alla CP_1
ripetizione delle spese legali della fase di opposizione. Infatti, ai fini di attuare una quantificazione di quanto dovuto al è stato necessario esperire CP_1
una CTU, che è pervenuta ad una quantificazione intermedia fra quella sostenuta dall'assicurazione e quella sostenuta dal Non sussiste, CP_1
pertanto, una ipotesi di reciproca soccombenza: In tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto. (Cass.Sentenza n. 516 del 15/01/2020). Inoltre, rileva ai fini delle spese il fatto che il abbia precisato le proprie conclusioni con CP_1
riferimento alla quantificazione risultante dalla perizia esperita.
Il Comune è risultato, inoltre, vittorioso nei confronti di
[...]
in quanto è stata rigettata la domanda riconvenzionale Parte_1
proposta nei suoi confronti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 25/27 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 12 Parte_1
luglio 2024 nei confronti di e di Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1175/2024 CP_2
del 7/06/2024 così provvede:
I. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
II. In accoglimento dell'appello incidentale proposto dal
[...]
ed in parziale riforma la sentenza di primo grado: Controparte_1
a. dichiara l'esclusiva responsabilità di Parte_1
nel causare gli ammaloramenti riscontrati dal CTU
[...]
arch Per_1
b. dichiara il diritto del di azionare CP_1 Controparte_1
la polizza fideiussoria a prima richiesta n.72656905 e conseguentemente dichiara il diritto del ad ottenere da CP_1
il riconoscimento dell'importo di €55.700,00 oltre CP_2
IVA, detratta la somma già versata da ante causam, pari CP_2
a €19.507,80.;
III. Dichiara inammissibile, in quanto nuova, la domanda di condanna svolta dal Comune di nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_10
[.
. Condanna la parte appellante in Parte_4
solido fra loro, al pagamento, in favore della parte appellata
[...]
delle spese del doppio grado di giudizio, che Controparte_1
liquida in €14.103,00 per compensi della fase di primo grado ed in
€9.991,00 per compensi della fase di secondo grado, in entrambi i casi pag. 26/27 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
V. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
22/06/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 27/27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1208/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei
Magistrati: dott. Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott. Caterina Caniato Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. MILANO LUCA appellante e
(C.F ), assistito e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. CARTANO MARTINA
(già ) (P.I. ) - CP_2 Controparte_3 P.IVA_3
contumace appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 168/2024 pubblicata il 7 giugno 2024 CONCLUSIONI: per parte appellante:
In via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che la società è creditrice del Parte_1 Controparte_1
della somma di €79.835,00 (pari a lire 154.582.000), oltre agli
[...]
interessi e alla rivalutazione a partire dalla data del 18/04/1996 fino all'effettivo soddisfo e per tale effetto condannare il Controparte_1
in persona del Sindaco p-t al pagamento della somma di €.79.835,00
[...]
(pari a lire 154.582.000), oltre agli interessi al tasso legale e alla rivalutazione a partire dalla data del 18/04/1996;
Condannare gli appellati alla rifusione delle spese ed onorari di rappresentanza e difesa, oltre accessori di legge (spese generali, IVA e CPA) del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
In riferimento all'appello incidentale
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia rigettare il gravame proposto dal in quanto infondato in fatto e in diritto Controparte_1
per parte appellata : CP_1 Controparte_1
1) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) Riformare la sentenza di primo grado dichiarando l'esclusiva responsabilità di nella causazione degli ammaloramenti Parte_1
riscontrati dal CTU Arch. e per l'effetto condannare Per_1 [...]
a corrispondere al Comune le somme dallo stesso Parte_1
quantificate nella perizia depositata in primo grado;
3) dichiarare sussistente il diritto del di azionare la polizza CP_1
fideiussoria a prima richiesta rilasciata a garanzia dell'adempimento degli obblighi tutti di cui alla Convenzione compreso quello manutentivo;
pag. 2/27 4) conseguentemente dichiarare sussistente il diritto del ad ottenere CP_1
da il riconoscimento dell'importo necessario a porre rimedio CP_2
all'inadempimento dell'onere manutentivo come quantificato dal CTU Arch.
Per_1
Con vittoria di spese di lite
Ragioni della Decisione
§1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 1/12/2016 CP_2
proponeva opposizione, avanti al Tribunale di Vicenza, avverso il decreto ingiuntivo n.3717/2016 ottenuto nei suoi confronti dal Comune di
[...]
per la somma di €93.256,80 oltre accessori e spese legali come ivi CP_1
liquidate.
Il decreto si fondava sulla polizza fideiussoria n.726569805 stipulata il 3 febbraio 1998 a garanzia della completa e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni assunte dal lottizzante (attualmente Parte_2 [...]
, in forza della convenzione urbanistica relativa alle opere di Parte_1
urbanizzazione previste dal P.P.E. di Via Cà Dolfin “non ancora realizzate”.
La polizza era stata stipulata a prima richiesta, con piena liberazione del garante solo successivamente al collaudo finale ed al totale adempimento agli obblighi di cui alla convenzione, ed era originariamente prevista fino a concorrenza di Lire 800 milioni.
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo CP_2
l'assenza dei presupposti di liquidità del credito: la quantificazione dei costi di sistemazione e completamento delle opere era stata effettuata unilateralmente dal era stata da lei già contestata in sede CP_1
stragiudiziale ed era eccessiva rispetto ai reali costi di ripristino. Il CP_1
pag. 3/27 aveva quantificato in €112.764,60 il valore delle opere da ripristinare su una cordonatura di 1.422 metri, mentre secondo le verifiche autonome di CP_2
il tratto effettivamente usurato sarebbe stato di soli 225 metri, per un costo per i lavori di sistemazione pari a €19.507,80. precisava di avere versato CP_2
quest'ultima somma al pro bono pacis senza riconoscimento alcuno CP_1
e ne chiedeva la restituzione.
sollevava inoltre diverse eccezioni, tra cui l'inoperatività della polizza CP_2
con riferimento alle pretese azionate (dovendosi piuttosto azionare la polizza n.84608042 del 3.2.1998), l'intervenuta prescrizione del diritto di escussione,
l'assenza di un inadempimento imputabile a nonché Controparte_4
l'avvenuta accettazione delle opere da parte del Comune, formalizzata con
Determinazione Dirigenziale del 23 dicembre 2003, con conseguente trasferimento degli oneri di manutenzione e custodia.
In via surrogatoria, eccepiva l'esistenza di un credito vantato da CP_2 [...]
(ora nei confronti del Controparte_4 Parte_1
Comune, come da comunicazione del Dirigente Settore Urbanistica del
Comune di del 18 aprile 1996 (doc.6) per un importo di Controparte_1
Lire 154.582.000,00 da maggiorarsi degli interessi legali. Chiedeva, infine, di venire autorizzata a chiamare in causa per accertare il Controparte_4
credito anche nei suoi confronti e ottenere manleva.
Il Comune di (di seguito, il Comune) si costituiva in Controparte_1
giudizio chiedendo il rigetto delle eccezioni sollevate da e la CP_2
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il ribadiva l'inadempimento dell'impresa lottizzante e la CP_1
quantificazione delle somme necessarie per il ripristino. Contestava di avere integralmente accettato le opere, precisando che esse erano state solo in parte pag. 4/27 collaudate, con conseguente svincolo solo parziale della polizza fideiussoria
N.72656905; sosteneva che la polizza escussa fosse quella corretta in rapporto all'inadempimento contestato e che la stessa fosse valida ed efficace, sia pur limitatamente all'importo non svincolato equivalente a €103.291,38 (Lire
200.000.000 pari a 25% dell'importo originario, di Lire 800.000.000).
In merito al controcredito vantato da il Comune sollevava a Controparte_4
sua volta eccezione di prescrizione.
Anche la (già , Controparte_5 Controparte_4
chiamata in causa da , si costituiva in giudizio chiedendo la revoca del CP_2
decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti. In via subordinata, chiedeva che l'importo eventualmente dovuto al fosse liquidato in misura inferiore rispetto a quanto richiesto CP_1
dall'Ente. In via riconvenzionale, domandava l'accertamento di un proprio credito nei confronti del pari a €79.835,00 (equivalente a Lire CP_1
154.582.000), oltre agli interessi e alla rivalutazione a partire dalla data del
18/04/1996 fino all'effettivo pagamento, con condanna del al CP_1
relativo versamento. In subordine, chiedeva che tale credito fosse compensato, in tutto o in parte, con quanto eventualmente da lei dovuto all'Ente.
§2. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Vicenza, accogliendo l'opposizione proposta, ha revocato il decreto ingiuntivo n.3717/2016.
Il Tribunale ha riconosciuto l'operatività della polizza escussa dal CP_1
con il ricorso monitorio, rigettando le eccezioni sollevate da sul CP_2
punto. Ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile il termine ordinario decennale previsto dall'art.2946 c.c. e ha osservato che tale pag. 5/27 termine non fosse ancora decorso, in considerazione dell'inadempimento della parte lottizzante agli obblighi derivanti dalla convenzione, più volte denunciato dal attraverso solleciti del 20 settembre 2010 e del 29 CP_1
marzo 2012 e con diffida del 8 ottobre 2015.
A seguito di istruttoria orale, nel corso della quale sono stati escussi testimoni, il Tribunale ha accertato che “l'area è passata nella disponibilità del citato
il quale l'ha gestita, provvedendone alla cura, manutenzione e CP_1
pulizia, riscuotendone relative tasse e imposte per i servizi comunali”, che “è stato lo stesso ad aver provveduto alla Controparte_1 CP_1
sostituzione di alcune cordonate dei marciapiedi” e che “dalla fine degli anni
'90 la lottizzazione risultava ultimata e destinata ad uso pubblico”.
Sulla base di tali elementi, il giudice ha ritenuto che la consegna delle opere, pur non essendo formalmente avvenuta la cessione del terreno in proprietà all'Ente, fosse stata, comunque, effettuata. Su tale presupposto, il Tribunale ha ritenuto il responsabile per la manutenzione delle opere. CP_1
Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto il responsabile per i danni CP_1
derivanti da omessa manutenzione poiché ha ritenuto che la consegna delle aree fosse avvenuta anche in assenza di un formale trasferimento di proprietà per il fatto solo di essere stata ultimata e destinata ad uso pubblico, sin dalla fine degli anni '90.
La sentenza impugnata ha ritenuto provato, anche tramite testimoni, che l'area fosse passata nella disponibilità del il quale l'avrebbe gestita, CP_1
curandone manutenzione e pulizia e riscuotendo le tasse e imposte per i servizi comunali. Il Tribunale ha quindi ritenuto condivisibile il riparto di responsabilità proposto dal CTU, che ha individuato un concorso di responsabilità da parte del per i danni derivanti da difetto di CP_1
pag. 6/27 manutenzione, mentre ha attribuito all'impresa la responsabilità per i danni dovuti alla scarsa qualità del prodotto posato.
Nel corso del giudizio di primo grado è stata esperita una consulenza tecnica di ufficio finalizzata a verificare la conformità delle opere di urbanizzazione alle regole dell'arte e, in caso contrario, a individuare eventuali vizi e difetti, le relative cause e responsabilità nonché a quantificare i costi necessari per la loro eliminazione.
Il Consulente tecnico ha accertato la presenza dei vizi lamentati dal e CP_1
ha quantificato i costi di ripristino in €34.000,00 oltre IVA per la riparazione delle cordonate di separazione tra il manto stradale e il marciapiede, che risultavano spaccate in più punti. Ha inoltre stimato in €16.600,00 oltre IVA i costi per il ripristino delle cordonate e dei marciapiedi in prossimità delle aiuole, danneggiati dall'accrescimento delle radici degli alberi piantumati. A tali importi ha aggiunto un incremento del 10% per spese tecniche e generali, per un totale complessivo di €55.700,00 (€34.000 + €16.600 + €5.060), oltre
IVA.
Quanto alle cause dei danni, il CTU ha individuato, per le cordonate, una duplice responsabilità: da un lato la scarsa qualità dei materiali utilizzati, dall'altro la mancata manutenzione delle aree. Per i danni riscontrati in prossimità delle alberature, ha nuovamente individuato una duplice responsabilità: da un lato errori progettuali - per la scelta inadeguata delle essenze arboree e il dimensionamento insufficiente delle aiuole, dall'altro la mancata manutenzione delle aree, che ha consentito alle radici di crescere e danneggiare le strutture adiacenti. Il consulente ha inoltre precisato che, all'epoca di esecuzione delle opere, non esisteva una normativa specifica che pag. 7/27 regolasse la piantumazione in funzione delle esigenze di radicazione delle diverse specie arboree.
Il CTU ha anche formulato considerazioni di natura giuridica, imputando al gli oneri manutentivi. Il Tribunale di Vicenza ha fatto proprie tali CP_1
conclusioni, attribuendo al la responsabilità per il 50% dei danni alle CP_1
cordonate (quantificati in €34.000 oltre a spese tecniche di €5.060,00) ed ha attribuito interamente al la responsabilità dei danni relativi alle CP_1
aiuole “stante la scusabilità dell'errore di progettazione”.
Alla luce di tali valutazioni, il Tribunale ha stabilito che la società
[...]
(già dovesse corrispondere al Parte_1 Controparte_4
la somma di €19.530,00 a titolo di CP_1 Controparte_1
inadempimento agli obblighi assunti con la Convenzione. Ha ritenuto, pertanto, pienamente satisfattiva la somma di €19.507,80 già versata da al prima dell'instaurazione del giudizio. CP_2 CP_1
Il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
relativa al controcredito di €79.853,00 (pari a Parte_1
Lit.154.582.000,00) per rimborso di oneri di urbanizzazione relativi al Lotto
n.16. Il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1
e ha ritenuto che il mantenimento della posta in bilancio non potesse essere qualificato come riconoscimento di debito ex art.1988 c.c..
In conclusione, il Tribunale di Vicenza ha revocato il decreto ingiuntivo opposto senza condannare né al Controparte_6
pagamento di alcuna somma in favore del e ha rigettato la domanda CP_1
di manleva proposta da nei confronti di Costruzioni immobiliari. CP_2
Considerata la soccombenza parziale, ha disposto la compensazione delle spese di lite e ha posto le spese di CTU a carico solidale delle parti.
pag. 8/27 §3. Avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza sopra indicata,
[...]
ha proposto tempestivo appello, affidato ad un unico motivo Parte_1
di impugnazione.
Parte appellante chiede la riforma della decisione nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda riconvenzionale di accertamento del suo credito verso il Comune per il rimborso degli oneri di urbanizzazione, ritenendolo prescritto. Secondo la società, il Tribunale avrebbe interpretato in modo errato la documentazione prodotta e, di conseguenza, avrebbe individuato in maniera non corretta il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale. Inoltre, l'appellante sostiene che l'iscrizione della somma di
€80.000 nei rendiconti di Gestione del fra i residui passivi con la CP_1
dicitura “PPE di via Cà Dolfin – Rimborso Costo Opere di Urbanizzazione
Primaria” dovrebbe essere qualificata come riconoscimento di debito ai sensi e per gli effetti degli artt. 1988 e 2709 c.c. Ad avviso dell'appellante, il giudice avrebbe altresì dovuto considerare tale debito non contestato, in applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il Controparte_1
rigetto del gravame e proponendo appello incidentale contro la medesima sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha attribuito all'Ente una quota di responsabilità in relazione ai vizi e ai danni accertati dal consulente tecnico d'ufficio arch. Il sostiene che le opere non risultano essere Per_1 CP_1
mai state formalmente consegnate né accettate e sostiene che la loro destinazione di fatto ad uso pubblico non sia sufficiente a determinare il trasferimento all della responsabilità per la manutenzione dell'area, in CP_7
assenza di un formale atto di cessione. Secondo tale impostazione, la pag. 9/27 responsabilità per i danni rilevati dovrebbe ricadere interamente sulla società lottizzante.
Il chiede quindi che venga condannata al CP_1 Parte_1
pagamento integrale dei costi di ripristino, come quantificati nella perizia tecnica, e che venga riconosciuto il proprio diritto ad escutere la polizza fideiussoria rilasciata da , per ottenere l'importo necessario a coprire i CP_2
danni riscontrati. si oppone all'appello incidentale e ne chiede il Parte_1
rigetto.
è rimasta contumace in grado di appello. CP_2
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§4. Parte appellante chiede la riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza in epigrafe indicata, nella parte in cui, accogliendo l'eccezione di prescrizione, ha rigettato la domanda di condanna del al Controparte_1
pagamento della somma di €79.835,00 (pari a lire 154.582.000), oltre agli interessi e alla rivalutazione a partire dal 18/04/1996 fino all'effettivo soddisfo. ritiene tale conclusione errata sotto quattro profili: Parte_1
a)
L'appellante sostiene che il dies a quo del termine prescrizionale dovrebbe decorrere dal completamento di tutte le opere di urbanizzazione del PPE e, pertanto, la sua decorrenza non sarebbe ancora iniziata, in quanto i lavori non pag. 10/27 risultano ancora completati (mancherebbe lo spostamento di una cabina elettrica).
Tale motivo non merita accoglimento.
Il termine prescrizionale per la ripetizione dei costi anticipati per le opere di urbanizzazione relative al Lotto n.16 deve ritenersi decorrere dalla
Convenzione del 19 novembre 1998 c.d. Convenzione di Assetto “Per il necessario assetto della parte inattuata art.59 L.R. 27/06/1985 n.61”
n.136376 (doc.1 di parte ), nella quale le parti, al punto n.15, hanno CP_2
convenuto che gli oneri di urbanizzazione primaria relativi al Lotto n.16, anticipatamente sostenuti dalle Ditte Lottizzanti, “saranno rimborsati previa richiesta presentata da queste ultime con relativa dimostrazione delle spese sostenute”.
Con riferimento al diritto al rimborso in oggetto, deve ritenersi maturato il termine di prescrizione poiché né né, successivamente, Controparte_4
hanno presentato alcuna richiesta di rimborso Parte_1
delle opere di urbanizzazione relative al Lotto 16 successiva alla richiesta trasmessa nei primi mesi del 1996 (peraltro non prodotta) e respinta dal con comunicazione del 18 aprile 1996 (doc.6), nella quale si CP_1
precisava che, a fronte dello “stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione del Piano in oggetto”, all'epoca non ancora consegnate, “la corresponsione delle restanti lire 154.582.000 potrà avvenire solo a lavori terminati ed a opere regolarmente collaudate con esito positivo”.
La somma di Lire 154.582.000 è indicata quindi, sia pur sinteticamente, non come senz'altro dovuta bensì sotto riserva di verifica del completamento delle opere a regola d'arte.
pag. 11/27 Parte appellante afferma che tale comunicazione debba venire interpretata intendendo il riferimento ai “lavori terminati” come relativo a tutte le opere del PPE, e non solo a quelle di cui al Lotto n.16. Sostiene quindi che il termine prescrizionale non sia ancora iniziato a decorrere, non essendo ancora esigibile il credito poiché il avrebbe subordinato il diritto al rimborso CP_1
al collaudo di tutti i lavori del PPE, non ancora avvenuto.
Costruzioni Immobiliari afferma, inoltre, che la convenzione del 1998, nella parte in cui prevede che la richiesta di rimborso degli oneri anticipati per il
Lotto 16 debba presentarsi “con relativa dimostrazione delle spese sostenute”. venga interpretata alla luce della comunicazione del 1996, subordinando la richiesta di rimborso al completamento di tutti i lavori del
PPE.
Tale interpretazione non può essere condivisa, in quanto contraria al chiaro tenore del punto 15 della Convenzione, stipulata oltre un anno dopo la prima richiesta di rimborso. Nei fatti è inoltre presumibile che, nel periodo intercorrente fra la richiesta di rimborso e la stipula della Convenzione i lavori relativi al Lotto n.16 siano stati effettivamente eseguiti, considerata l'intervenuta accettazione delle opere riguardo a tale area, destinata a CP_8
e . Il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale
[...] CP_9
deve pertanto individuarsi al 19 novembre 1998 e, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, deve ritenersi inutilmente trascorso.
In ogni caso, mai ha offerto alcuna dimostrazione Parte_1
delle spese sostenute.
b-c) Parte appellante ritiene che il Tribunale di Vicenza abbia errato non qualificare come riconoscimento di debito, ai sensi e per gli effetti degli pag. 12/27 artt.1988 e 2709 c.c., l'inserimento nei Rendiconti di Gestione del Comune per gli anni 2009, 2013 e 2016, alla voce “Residui Passivi PPE di Via Cà
Dolfin – Rimborso Costo Opere di Urbanizzazione Primaria”, della somma di
€80.000 (€79.073,80 nell'anno 2016).
La prospettazione di parte appellante non può venire accolta sul punto. E' infatti principio giurisprudenziale consolidato che una dichiarazione non specificatamente indirizzata al creditore non integri i presupposti di un riconoscimento di debito, poiché la fattispecie prevista all'art.1988 c.c. ha natura di negozio unilaterale ricettizio e presuppone la volontarietà di riconoscere un debito e di portare il riconoscimento a conoscenza del creditore.
“Il riconoscimento e la ricognizione di debito (che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie) non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del creditore medesimo. (ex multis, Cassazione n.15057 del 29/05/2023).
Inoltre, allorquando l'atto di riconoscimento di un debito proviene da una pubblica amministrazione, esso assume necessariamente natura formale e procedimentale, per le sue implicazioni in materia di responsabilità contabile,
e deve venire posto in essere da chi abbia i poteri di disporre del rapporto sottostante il riconoscimento in nome e per conto dell'Ente (cfr. Cassazione
n.2091/2022).
pag. 13/27 In una pronunzia risalente, ma tuttora attuale, di legittimità la Corte di
Cassazione, ad esempio, ha ritenuto che la deliberazione dell'organo decisionale di una azienda municipalizzata costituisse di per sé un atto interno e pertanto non le ha riconosciuto valore di fonte di obbligazione per l'azienda municipalizzata, come negozio unilaterale ricettizio di riconoscimento del debito nei confronti dei lavoratori. La Corte ha quindi escluso che si potesse ritenere provato il diritto dei lavoratori a percepire i trattamenti retributivi previsti dalla delibera stessa, in mancanza della prova che l'azienda avesse portato tale delibera a loro conoscenza in modo espresso o per fatti concludenti, facendole così assumere il valore di una manifestazione di volontà a loro diretta. (Cass.Sez. L, Sentenza n. 9535 del
08/09/1999).
La giurisprudenza citata da parte appellante (Cassazione Civile sezione III
n.19315/2014 e Cassazione Civile 8345/2011) è inconferente.
L'iscrizione di singole poste nei documenti contabili risponde, come osservato dal giudice di prime cure, alla diversa logica di redigere i bilanci in modo prudenziale, iscrivendo le componenti negative anche se non definitivamente realizzate (e non iscrivendo le componenti positive non realizzate).
La registrazione nei documenti contabili dell'Ente, in conclusione, non può assurgere a riconoscimento di debito.
d) Rimane di conseguenza assorbito il motivo di censura avanzato da parte appellante cui al punto d), essendo irrilevante che sia provato, a norma dell'art.115 c.p.c., che la posta negativa di €80.000 riportata nei Rendiconti di pag. 14/27 Gestione si riferisse proprio al credito vantato da in Parte_1
riferimento al P.P.E. Cà Dolfin.
§5.
5.1. Il con il primo motivo di appello incidentale contesta che il CP_1
Tribunale abbia errato nel ritenerlo responsabile per la manutenzione delle opere di urbanizzazione, per due fondamentali ordini di ragioni.
In primo luogo, contesta che le opere si possano ritenere consegnate solo perché di fatto adibite ad uso pubblico. Sostiene il che fino ad una CP_1
formale consegna delle opere “tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente all'attuazione ed all'uso delle opere eseguite sono a totale ed esclusivo carico delle ditte lottizzanti” (art.11 della
Convenzione del 19 novembre 1998).
In secondo luogo, afferma che gli oneri manutentivi dovrebbero gravare sulla lottizzatrice in quanto proprietaria dell'area.
In proposito, ha ricordato che le aree non sono state trasferite nella proprietà del in quanto, in assenza di collaudo favorevole, non è stata data CP_1
esecuzione a quanto previsto all'art.17 della Convenzione, che obbliga le ditte lottizzanti a stipulare gli atti relativi per il trasferimento delle aree e la costituzione delle servitù entro tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuto collaudo favorevole.
Il motivo di impugnazione incidentale sollevato dal merita CP_1
accoglimento.
Il trasferimento degli oneri manutentivi al non può ritenersi CP_1
avvenuto, poiché non vi è stato un collaudo delle opere ai sensi dell'art.18 della convenzione, le opere non sono state accettate dal e non sono CP_1
state trasferite allo stesso.
pag. 15/27 L'unico collaudo effettuato è stato parziale, come risulta dal verbale del 16 ottobre 2003 protocollato il 20 ottobre 2003 al n.16855 a firma dell'ing (doc.12), dal quale emerge una serie di non conformità Per_2
elencate all'art.9 (punti da 1 a 26), incluse alcune di rilievo nella presente causa: punto 2: le opere presentano un degrado con segni di usura, in particolare i manti bituminosi e le pavimentazioni in calcestruzzo , dovute all'utilizzo delle stesse poiché ne è stato consentito l'uso pubblico;
punto 14.
Sono state piantumate lungo i percorsi pedonali anche essenze arboree diverse da quelle previste nel progetto del PPE; punto 21: Non sono stati rispettati i posizionamenti delle essenze arboree;
punto 24: la superficie a verde pubblico attrezzato risulta inferiore di circa mq 200 rispetto a quanto previsto. Le opere sono state dichiarate collaudabili a condizione che le appaltatrici si impegnassero ad eseguire le sistemazioni delle opere indicate nell'art.9, fornendo adeguate garanzie.
Che si trattasse di un collaudo solo parziale è confermato dal contenuto della determinazione dirigenziale di approvazione del collaudo parziale delle opere di urbanizzazione del 31.12.2003 (doc.5 ) nel quale viene dato atto, CP_2
con espresso riferimento al verbale del 16 ottobre 2003 protocollato il 20 ottobre 2003 al n.16855 (doc.12 , del fatto che lo stesso “costituisce CP_1
collaudo parziale in quanto risultano escluse le opere afferenti ai sub- comparti comprendenti i lotti nr 4-5 e il lotto nr.16, nonché i lavori relativi allo spostamento della cabina ENEL” ed è previsto lo svincolo solo parziale delle polizze fideiussorie “mantenendo in essere una garanzia minima non inferiore al 25% del valore delle opere”.
pag. 16/27 Non risponde pertanto al vero quanto sostenuto da parte appellante, che il documento n.12 sia qualificabile come “collaudo finale”, trattandosi di un collaudo solo parziale.
I vizi elencati al punto 9) del verbale di collaudo parziale non sono mai stati sanati, nonostante le parti avessero concordato l'esecuzione di interventi su strade e marciapiedi, e nonostante i successivi solleciti del volti a CP_1
ottenere l'adempimento degli impegni assunti.
La proprietà delle opere non è stata acquisita al e la proprietà delle CP_1
aree sulle quali le opere sono state realizzate, in violazione dell'art.17 della
Convenzione, è rimasta in capo alle ditte lottizzanti.
In conseguenza del mancato trasferimento delle aree al gli obblighi CP_1
di manutenzione e custodia devono ritenersi rimasti a carico dell'impresa lottizzatrice.
Sul punto si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza del 5.10.2021
n.6640, affermando che l'obbligo del di sostenere i costi per la CP_1
gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria “sorge solo a seguito della cessione (gratuita) delle predette opere”. Il caso all'esame del Consiglio di Stato era in parte analogo al presente, poiché una impresa lottizzatrice chiedeva di opporre in compensazione al i costi derivanti dalle spese sostenute per la CP_1
gestione e la manutenzione di opere di urbanizzazione primaria da lei costruite, a far data da quando le stesse erano divenute operative e funzionati, pur se le opere non erano state trasferite nella proprietà del CP_1
Un principio analogo è stato espresso dal TAR di Cagliari nella sentenza del
12.10.2022 n.669, che ha accertato l'obbligo del di prendere in CP_1
carico alcune opere di urbanizzazione solo all'esito dell'avvenuto pag. 17/27 trasferimento, precisando che detto trasferimento deve avvenire necessariamente previo collaudo “in modo che il possa prenderle in CP_1
carico solo se realizzate dal lottizzante o dai suoi danti causa, come dovuto, a regola d'arte”. Solo “una volta completato il collaudo, con il trasferimento di tali … opere al ricadranno in capo allo stesso gli oneri CP_1 CP_1
correlati alla gestione”.
In linea con tali principi giurisprudenziali, la già citata determina dirigenziale del Comune di del 31.12.2003 (doc.5 ) prevede al Controparte_1 CP_2
punto 4. che “restano inalterate le responsabilità della ditta lottizzante fino ad approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione non contemplate nell'allegato certificato di collaudo P.16855/02”.
In conclusione, deve ritenersi che gli oneri manutentivi continuino a gravare sull'impresa lottizzante inadempiente ai propri Parte_1
obblighi di eseguire le opere a regola d'arte e di trasferirne la proprietà, e non sul Comune di che ha più volte sollecitato Controparte_1
l'adempimento.
Gli eventuali interventi manutentivi posti in essere dal non possono CP_1
ritenersi espressione di una attività doverosa della pubblica amministrazione e non rilevano ai fini del presente giudizio.
5.2. Occorre a questo punto verificare quali siano le somme in concreto imputabili a Parte_3
Dalla perizia esperita d'ufficio in primo grado risultano due distinte tipologie di danni:
a) Danni alle cordonate di separazione tra il manto stradale e il piano del marciapiede, risultate spaccate in più punti. I costi per il loro ripristino sono stati quantificati in €34.000,00 oltre IVA;
pag. 18/27 b) Danni ai marciapiedi in prossimità delle aiuole dove sono state piantumate alberature, sollevati e danneggiati per effetto dell'accrescimento delle radici. I costi per il loro ripristino sono stati quantificati in €16.600 oltre IVA.
A tali importi il CTU ha aggiunto un incremento del 10% per spese tecniche e generali, per un totale di €55.660,00, arrotondato a €55.700,00 (€34.000 +
€16.600 + €5.060), oltre IVA.
Per effetto delle considerazioni sopra esposte, viene meno il riparto di responsabilità fra impresa e per i danni alle cordonate, essendo CP_1
irrilevante la distinzione fra vizi dovuti alla scarsa qualità del prodotto posato e vizi conseguenti alla mancata manutenzione delle aree.
Per quanto riguarda i danni riscontrati in prossimità degli alberi piantumati, il
CTU ha individuato le seguenti concause: una progettazione errata, sia nella scelta delle essenze arboree sia nel dimensionamento delle aiuole, e una omessa manutenzione.
In merito alla progettazione delle opere di piantumazione, il CTU ha fatto redigere una relazione da uno studio di arboricoltura (all.3), dalla quale è emerso che il rapporto tra le dimensioni delle aiuole e la tipologia di alberi piantumati non fosse adeguato.
All'epoca dell'esecuzione delle opere non era ancora in vigore la legge 14 gennaio 2013, n. 10, che ha introdotto norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e ha promosso una regolamentazione – allora assente – della piantumazione degli alberi in base alla loro categoria ed alla relative esigenze di radicazione.
Il CTU ha citato, a titolo esemplificativo, il manuale di un Comune della provincia di Sondrio, che per alberi di seconda grandezza (come quelli oggetto di causa) prevede uno spazio di radicazione indicativamente pari a pag. 19/27 2,50 x 2,50 metri per una superficie totale di 6,25 mq. Nella lottizzazione oggetto di causa, invece, la maggior parte delle aiuole è di forma triangolare con base di 1,50 m x altezza di 0,70 m pari ad una superficie di 0,52 mq.
Le scelte circa la dimensione delle aiole e la tipologia delle essenze sono state effettuate dall'impresa e dai suoi incaricati. Come risulta dal verbale di collaudo parziale del 16 ottobre 2003 al punto 14 (doc.12 , lungo i CP_1
percorsi pedonali sono state piantumate anche essenze arboree diverse da quelle previste nel progetto del P.P.E.
Il CTU ha inoltre rilevato che i danni in prossimità delle aiuole siano in parte causati dalla mancata manutenzione delle aree, che ha permesso alle alberature di crescere e provocare danni ai marciapiedi e alle cordonate adiacenti.
Ha quindi ravvisato una corresponsabilità del che avrebbe omesso di CP_1
intervenire per contenere la crescita delle alberature, contribuendo così ai danni riscontrati.
Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto che i danni non fossero prevedibili e ha quindi considerato scusabile l'errore di progettazione, poiché all'epoca dei lavori non esisteva una normativa che regolasse l'attività di piantumazione in base alla categoria degli alberi ed ha quindi ritenuto interamente a carico del i danni conseguenti. CP_1
Il Collegio non ritiene di poter condividere la motivazione espressa dal
Tribunale. Infatti, l'errore di progettazione e di esecuzione deve imputarsi alla ditta lottizzatrice in quanto già all'epoca della piantumazione erano fatti noti sia la possibilità che le radici degli alberi danneggino la pavimentazione sia la correlazione fra l'altezza dell'albero e l'estensione del suo apparato radicale.
Era dunque responsabilità dell'appaltatore adottare gli accorgimenti necessari pag. 20/27 per realizzare un'opera che non fosse destinata a deteriorarsi nel giro di pochi anni. Tra l'altro, come risulta dal collaudo parziale, l'impresa ha scelto tipologie di alberi diverse, li ha collocati in posizioni diverse e ha previsto meno superficie a parco.
Inoltre, poiché gli oneri manutentivi gravavano ancora sull'appaltatrice e non sul spettava alla stessa intervenire tempestivamente, provvedendo al CP_1
taglio e alla sostituzione degli alberi non idonei, prima questi che arrecassero danni.
Sulla quantificazione dei costi il CTU ha esposto le seguenti valutazioni, alle quali il ha prestato acquiescenza, che il Collegio ritiene di fare CP_1
proprie in quanto congruamente motivate:
A) per i difetti sulle cordonate: €34.000 oltre IVA;
B) per difetti su cordonate e piano calpestio in prossimità delle aiuole, (diversi dalle cordonate lungo lato strada), che comportano la rimozione di 14 alberi e la messa a dimora di altrettanti: €16.600 oltre IVA;
Il costo totale di rifacimento, incluse spese tecniche e generali, è di
€55.700,00 oltre IVA;
Deve pertanto riformarsi la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che quanto già corrisposto da al fosse satisfattivo. CP_2 CP_1
Il ha diritto a ricevere la somma di €55.700,00 oltre IVA, detratta la CP_1
somma già versata da ante causam, pari a €19.507,80. CP_2
Il decreto ingiuntivo va revocato, poiché non avrebbe potuto venire emesso: la somma non era certa e liquida ed è comunque diversa da quella unilateralmente decisa dal CP_1
pag. 21/27 §6. In ordine alle domande svolte dal nei confronti di , opponente CP_1 CP_2
in primo grado e appellata contumace nel presente grado di giudizio si osserva che la domanda proposta in sede di appello è limitata ad una pronuncia dichiarativa. Nel ricorso monitorio il ha chiesto di ingiungere ad CP_1
il pagamento della somma di €93.256,80, ritenuta necessaria per CP_2
sopperire all'inadempimento dei lottizzanti e per provvedere all'esecuzione delle opere di ripristino in loro vece, ed in primo grado, nella comparsa di risposta, il ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, CP_1
in subordine, la condanna di al versamento, in suo favore, CP_2
dell'importo complessivo necessario al fine di provvedere alla manutenzione ed al ripristino delle opere in oggetto. Tuttavia, nella comparsa di costituzione con appello incidentale il si è limitato a chiedere che venga CP_1
dichiarato il proprio diritto ad azionare la polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata da , ritenendo che la copertura assicurativa CP_2
comprenda anche il rischio connesso al mancato adempimento di ciascuno degli obblighi previsti nella Convenzione, incluso quello manutentivo, senza formulare domanda di condanna.
, in primo grado, aveva eccepito l'inoperatività della polizza ed aveva CP_2
richiesto la restituzione delle somme corrisposte. Tuttavia, non si è costituita in appello, nonostante regolare notifica presso il domicilio eletto per il giudizio effettuata a mezzo PEC indirizzata al procuratore costituito.
La sentenza impugnata ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata da , CP_2
di mancanza di copertura della polizza attivata dal e sul punto ha CP_1
osservato la polizza n.72656905, poi attivata dal è riferita alla CP_1
convenzione n.136373 nella quale le lottizzanti, preso atto che le opere non pag. 22/27 erano state completate, si riobbligavano ad eseguirle. Conseguentemente, non ha accolto la domanda, proposta da in primo grado, di condanna del CP_2
alla restituzione della somma di €19.507,80, oltre accessori CP_1
corrisposta quale garante. Il Tribunale non ha condannato al CP_2
pagamento di alcuna somma ulteriore unicamente in quanto ha ritenuto satisfattive le somme da lei già corrisposte al ante causam. CP_1
A seguito della mancata impugnazione da parte di , deve ritenersi CP_2
formato il giudicato in merito al diritto, per il Comune, di escutere la polizza.
La questione dell'esatta estensione della polizza – se comprensiva o meno del costo delle manutenzioni – non è stata affrontata in primo grado in quanto assorbita, e viene in rilievo in appello a motivo del riconoscimento, in capo al del diritto al rimborso degli oneri manutentivi. CP_1
La polizza è stata stipulata a garanzia di tutti gli obblighi conseguenti alla
Convenzione senza alcuna esclusione, per cui deve ritenersi incluso nella copertura di polizza anche l'inadempimento, da parte della lottizzante, all'obbligo di manutenzione, sino al collaudo e al trasferimento della proprietà all'Ente.
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ad azionare la CP_1
polizza per l'intero importo quantificato dal CTU, dedotto quanto già ricevuto.
Il Tribunale di Vicenza, nel dispositivo, rigettato la domanda di manleva proposta da nei confronti di In CP_2 Parte_1
assenza di impugnazione deve ritenersi formato il giudicato interno sul punto.
§7. Nella prima memoria, depositata a seguito della autorizzazione alla chiamata in causa di il non ha esteso alcuna Parte_1 CP_1
pag. 23/27 domanda nei confronti di quest'ultima, limitandosi a ribadire le proprie istanze nei confronti di e a chiedere il rigetto della domanda CP_2
riconvenzionale proposta da nonché delle eccezioni Parte_1
da essa sollevate, previo accertamento dell'inadempimento della terza chiamata.
In sede di appello, nella comparsa di risposta il non ha formulato CP_1
alcuna domanda nei confronti di Tuttavia, in sede di Parte_1
precisazione delle conclusioni, ha introdotto una domanda nuova chiedendo la condanna di a pagamento delle somme Parte_1
quantificate nella perizia depositata in primo grado.
Tale domanda deve venire dichiarata inammissibile.
§8.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass.n. n.13356/2021,
n.6369/2013).
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.
Il Comune è risultato vittorioso nei confronti di . L'accoglimento della CP_2
domanda in misura minore rispetto a quella proposta in sede monitoria pag. 24/27 comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto (inclusa la statuizione sulle spese della fase monitoria), ma non esclude il diritto del alla CP_1
ripetizione delle spese legali della fase di opposizione. Infatti, ai fini di attuare una quantificazione di quanto dovuto al è stato necessario esperire CP_1
una CTU, che è pervenuta ad una quantificazione intermedia fra quella sostenuta dall'assicurazione e quella sostenuta dal Non sussiste, CP_1
pertanto, una ipotesi di reciproca soccombenza: In tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto. (Cass.Sentenza n. 516 del 15/01/2020). Inoltre, rileva ai fini delle spese il fatto che il abbia precisato le proprie conclusioni con CP_1
riferimento alla quantificazione risultante dalla perizia esperita.
Il Comune è risultato, inoltre, vittorioso nei confronti di
[...]
in quanto è stata rigettata la domanda riconvenzionale Parte_1
proposta nei suoi confronti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 25/27 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 12 Parte_1
luglio 2024 nei confronti di e di Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1175/2024 CP_2
del 7/06/2024 così provvede:
I. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
II. In accoglimento dell'appello incidentale proposto dal
[...]
ed in parziale riforma la sentenza di primo grado: Controparte_1
a. dichiara l'esclusiva responsabilità di Parte_1
nel causare gli ammaloramenti riscontrati dal CTU
[...]
arch Per_1
b. dichiara il diritto del di azionare CP_1 Controparte_1
la polizza fideiussoria a prima richiesta n.72656905 e conseguentemente dichiara il diritto del ad ottenere da CP_1
il riconoscimento dell'importo di €55.700,00 oltre CP_2
IVA, detratta la somma già versata da ante causam, pari CP_2
a €19.507,80.;
III. Dichiara inammissibile, in quanto nuova, la domanda di condanna svolta dal Comune di nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_10
[.
. Condanna la parte appellante in Parte_4
solido fra loro, al pagamento, in favore della parte appellata
[...]
delle spese del doppio grado di giudizio, che Controparte_1
liquida in €14.103,00 per compensi della fase di primo grado ed in
€9.991,00 per compensi della fase di secondo grado, in entrambi i casi pag. 26/27 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
V. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
22/06/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
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