Art. 14. 1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967 , concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, e' improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990.
Articolo 14 della Legge 31 maggio 1990, n. 128
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Articolo 14 della Legge 31 maggio 1990, n. 128
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4 giugno 1990
4 giugno 1990