Articolo 14 della Legge 31 maggio 1990, n. 128
Articolo 13Articolo 15
Versione
4 giugno 1990
Art. 14. 1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967 , concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, e' improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990.
Entrata in vigore il 4 giugno 1990