Sentenza 9 aprile 2013
Massime • 1
Non è impugnabile, neanche sotto il profilo dell'abnormità, l'ordinanza con la quale il G.I.P., a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, individuatane una nullità, dispone che lo stesso P.M. provveda al rinnovo dell'atto viziato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2013, n. 21113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21113 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 09/04/2013
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 670
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 13/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO;
nei confronti di:
IC PA N. IL 17/07/1986;
avverso l'ordinanza n. 15266/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del 27/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 27.11.2012 il G.U.P. del Tribunale di Torino dichiarava la nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. nei confronti di IC PA, imputato come in atti, rilevando che l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio e gli atti successivi non erano stati notificati personalmente all'imputato detenuto, restituendo gli atti al P.M.. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino deducendo violazione dell'art. 161 c.p.p., comma 1. 3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto al di fuori dell'unica ipotesi - l'abnormità - in cui nel caso in esame sarebbe ammesso e che, nella specie, comunque non ricorre.
4. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dalla legge. Invero, costituisce jus receptum l'orientamento secondo il quale non è impugnabile, neanche sotto il profilo dell'abnormità, l'ordinanza con la quale il G.I.P., a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, individuatane una nullità, disponga che lo stesso P.M. provveda al rinnovo dell'ago viziato (Sez. 1, Sentenza n. 44066 del 23/10/2008 Rv. 241837 Imputato: P.M. in proc. RA e altro), non potendo in tal caso neanche ipotizzarsi una paralisi del processo la quale soltanto legittima - secondo costante giurisprudenza - il ricorso per cassazione.
5. Nella specie il Giudice ha individuato un vizio della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti conseguenti che determinerebbe la nullità dell'avviso e, quindi, ai sensi dell'art. 416 c.p.p., comma 1, della richiesta di rinvio a giudizio.
6. Il solo profilo di abnormità per il quale è ammesso il presente ricorso esclude che in questa sede si possa delibare il dedotto erroneo convincimento posto a base della declaratoria impugnata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2013