Sentenza 23 settembre 2002
Massime • 2
La previsione di cui all'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come modificato da ultimo dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, delinea una nozione autonoma degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il giuoco d'azzardo, atteso che la norma speciale è rivolta a prevenire non soltanto il giuoco d'azzardo sanzionato dal codice penale, agli artt. 718 e 721, bensì qualsiasi attività di gioco che non si risolva in un mero trattenimento, sia pure incentivato dalla possibilità di prolungamento o ripetizione, con limiti, della partita, ma si connetta al possibile conseguimento di una utilità di tipo diverso, così come specificamente delineata dallo stesso art. 110.
La previsione di cui all'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 733, come da ultimo sostituito dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, differentemente che in precedenza, fonda la distinzione tra i giochi d'azzardo e quelli di abilità non più soltanto sugli elementi dell'aleatorietà della vincita e dell'abilità del giocatore, ma altresì sul valore del costo della partita, atteso che vengono considerati per il gioco d'azzardo gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che consentono vincite consistenti nella ripetizione di una partita il cui costo superi il valore, in moneta metallica, corrispondente ad un euro. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del riesame che aveva ritenuto per il gioco d'azzardo un video-poker che consentiva una vincita puramente aleatoria costituita dalla ripetizione della partita per un massimo di dieci volte,ma che non aveva verificato se il valore delle ripetizioni delle partite superasse un euro, atteso che il limite di dieci ripetizioni della partita è quello entro il quale l'apparecchio va considerato da trattenimento e da gioco di abilità lecito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2002, n. 35080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35080 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 23/09/2002
1. Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1061
3. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 11543/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da DD AB, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 30-5-2001 del Tribunale per il riesame di Cagliari;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. G. PASSACANTANDO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv.to Alfredo BIONDI, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
In data 10.5.2001 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari convalidava il sequestro probatorio (operato dai Carabinieri della Compagnia di Quartu S. Elena in data 8.5.2001) di n. 1 apparecchio elettronico del tipo video-poker installato presso un esercizio pubblico di bar, gestito in Maracalagonis da PI RO e considerato idoneo ad essere utilizzato per il gioco di azzardo.
Detto sequestro era stato effettuato in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt. 718 cod. pen. e 110 T.U. delle leggi di P.S.. Con ordinanza 30.5.2001 il Tribunale di Cagliari rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di DD GR, proprietaria dell'apparecchio.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la DD, la quale ha eccepito:
- la violazione dell'art. 355, 2^ comma, c.p.p. e/o dell'art. 354 dello stesso codice, per la "evidente erroneità del provvedimento impugnato laddove ha ritenuto di respingere la doglianza relativa al difetto motivazionale del decreto di convalida del pubblico ministero": il P.M., infatti, si era limitato ad indicare la norma che si assume violata, omettendo tuttavia di specificare "in base a che cosa l'apparecchio debba essere ritenuto illecito" e finanche di richiamarsi alle risultanze acquisite al fascicolo del procedimento. A fronte di un vizio motivazionale così vistoso, il Tribunale - facendo un uso improprio del potere integrativo demandatogli dal legislatore - anziché annullare il provvedimento, ha ritenuto che alle carenze di motivazione del decreto di convalida, redatto su modulo prestampato, possa supplire quanto dedotto dai Carabinieri nell'allegato verbale di sequestro. Ciò, invece, sarebbe illegittimo, poiché "l'integrazione può avvenire qualora il provvedimento gravato palesi sì carenze motivazionali, ma le stesse consentano di comprendere, sia pure 'a grandi linee', le ragioni che hanno condotto il P.M. alla sua adozione", cosa non avvenuta nel caso in esame, caratterizzato dall'assenza persino di un principio di motivazione;
- la insussistenza del "fumus delicti", in quanto l'aleatorietà e l'erogazione di un presunto premio in natura, correlate all'utilizzazione dell'apparecchio assoggettato a sequestro, sarebbero state incongruamente dedotte da generiche valutazioni non riconducibili specificamente al caso concreto, poiché espresse dai Carabinieri in un verbale di sequestro riferito cumulativamente a ben 59 apparecchi sequestrati in una pluralità di esercizi pubblici. Il prolungamento o la ripetizione della partita, consentito dall'apparecchio della DD, non costituiscono, inoltre, "un premio in natura" vietato dalla legge;
- i video-poker apparterrebbero alla categoria degli apparecchi da intrattenimento, di cui al 5^ comma dell'art. 110 del T.U. delle leggi di P.S., ed erroneamente il Tribunale li avrebbe ricondotti ad una categoria di apparecchi da gioco d'azzardo configurata dal 4^ comma, disposizione quest'ultima che - al contrario - non individuerebbe una categoria di apparecchi ma preciserebbe soltanto "le caratteristiche di quelli che devono, in presenza degli elementi costitutivi del reato, essere ritenuti d'azzardo";
- gli elementi essenziali del gioco d'azzardo - anche dopo le modifiche apportate all'art. 110 T.U. delle leggi di P.S. dall'art.37 della legge n. 388/2000 - continuerebbero ad essere quelli descritti nell'art. 721 cod. pen., sicché non vi potrebbe essere azzardo se non in presenza del fine di lucro, da intendersi quale guadagno economicamente apprezzabile.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati.
1. In materia di sequestro, la motivazione "per relationem" è consentita quando il giudice faccia riferimento al contenuto di altro provvedimento emesso nello stesso procedimento e portato conoscenza dello stesso interessato, che sia stato così posto in grado di conoscerne le ragioni, di controllarne l'adeguatezza e la congruità e di esercitare i rimedi consentiti dall'ordinamento. In tal caso, invero, è salvaguardato il principio del contraddittorio e non vi è lesione o limitazione delle eccezioni difensive, che possono riproporsi - con gli adattamenti suggeriti dall'eventuale modificarsi della situazione procedimentale - avverso il provvedimento "richiamante".
Con riferimento al caso di specie, il Tribunale ha evidenziato come la motivazione del decreto di convalida era derivabile dalle specificazioni contenute nel verbale di sequestro eseguito dai Carabinieri, che consentivano di evidenziare il titolo del reato, gli elementi essenziali della fattispecie concreta e la pertinenza del bene sequestrato (quale corpo del reato) alle finalità dell'indagine.
Non vi è stato, dunque, alcun pregiudizio delle facoltà difensive, che sono state puntualmente esercitate.
Va ribadito, altresì, che in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro, il potere di integrazione da parte del Tribunale è estremamente ampio quanto alla valutazione di tutte le risultanze degli atti, divenendo perciò indifferente se la motivazione del provvedimento applicativo della misura fosse stata completa ed esauriente, dato che l'ordinanza decisoria sulla richiesta di riesame ed il precedente provvedimento sono strettamente collegati e complementari quanto alla enunciazione delle ragioni logiche e giuridiche che ne costituiscono il fondamento (vedi Cass., Sez. 3^:
22.3.2001, n. 11466; 4.11.1997, n. 3131 e 14.8.1993, n. 1605, nonché Cass., Sez. 6^, 4.10.1994, Giuliani). Le Sezioni Unite di Questa Corte Suprema (Cass., Sez. Unite, 1 7.4.1996, n. 7, Moni) hanno affermato, in proposito, che "l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del Tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice" e, sulla base di tale principio, è stato ribadito che "la natura pienamente devolutiva del riesame demandato al Tribunale della libertà comporta la completa integrazione del provvedimento originario con quello emesso dal Tribunale. Ciò (.) impone al Tribunale della libertà, quando rilevi motivi di nullità derivanti da carenze di motivazione dell'ordinanza, di procedere all'integrazione della motivazione e non di dichiarare, se non in via del tutto incidentale e transitoria, la nullità dell'ordinanza impositiva" (Cass., Sez. 4^, 2.9.1996, n. 2006, Pacifico). L'interpretazione giurisprudenziale sistematica, dunque, è nel senso che il nostro ordinamento processuale, a fronte delle nullità comminate per omessa motivazione di provvedimenti (ex artt. 125, 3^ comma, 426, 546 c.p.p.) riserva solo al giudice di legittimità il potere di pronunciare il relativo annullamento, con rinvio al giudice "a quo" per nuova valutazione (artt. 606, lett. e, 623 c.p.p.). Questo potere di annullamento per mancanza di motivazione è invece precluso al giudice dell'impugnazione di merito (come si desume dagli artt. 604 e 605 c.p.p., in materia di appello) ed a maggior ragione quando a tale giudice (come quello del riesame) il thema decidendum è devoluto nella sua integralità.
2. In tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa (il cui riscontro è riservato al giudice della cognizione nel merito), ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell'esatta qualificazione dell'oggetto del provvedimento come "corpus delicti". L'accertamento del "fumus commissi delicit" va effettuato, pertanto, solo sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati e posti a fondamento del provvedimento, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno valutati così come esposti per verificare appunto se consentono di ricondurre l'ipotesi di reato formulata in una di quelle tipicamente previste dalla legge (vedi Cass.: Sez. 6^, 3.3.1998, Campo;
Sez. 2^, 22.5.1997, Acampora;
nonché Cass., Sez. Unite, 4.5.2000, n. 7, Mariano, che supera e rilegge Cass., Sez. Unite, 29.1.1997, n. 23, Bassi). Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova, sicché per la sua adozione non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso, relazione che non ha bisogno di dimostrazione allorché il sequestro cade sul "corpo di reato", vale a dire sulle cose con le quali o mediante le quali esso è stato commesso o che ne costituiscono il prodotto (vedi Cass., Sez. 6^, 29.1.1998, Sarnataro e Sez. 1^, 3.10.1997, Attaniese). Ai fini del sequestro di cui trattasi, quindi, non è necessario che il fatto noto sia accertato, ma è sufficiente che risulti ragionevolmente probabile in base a specifici elementi (Cass., Sez. 6^, 30.4.1993, Bermen).
3. Nella fattispecie in esame il Tribunale ha ipotizzato le contravvenzioni di cui all'artt. 718 cod. pen. (gioco di azzardo tenuto in un pubblico esercizio) ed all'art. 110 del R.D. 18.6.1931, n. 773, in relazione alle quali l'apparecchio elettronico sequestrato
è sicuramente "corpo di reato".
Ai sensi dell'art. 721 cod. pen., si ha gioco di azzardo, proibito dall'art. 718 cod. pen., quando l'abilità del giocatore ha un ruolo minimo, rispetto alla fortuna ed al caso, per determinare la vincita (elemento dell'alea) e sussiste un fine di lucro, inteso come fine di trarre un guadagno economicamente apprezzabile, che può essere escluso solo allorquando la posta sia talmente tenue da avere un valore del tutto irrilevante.
L'art. 110 del R.D. 18.6.1931, n. 773, come sostituito dall'art. 1 della legge 6.10.1995, n. 425, sanzionava (e tuttora sanziona) non l'attività di tenuta o di agevolazione del gioco di azzardo bensì l'uso di apparecchi da gioco di genere vietato in locali pubblici o aperti al pubblico ed il 4^ comma di detto articolo considerava "apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco di azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro", mentre i successivi commi 5^ 6^ e 7^ del medesimo art. 110 descrivevano e circoscrivevano la categoria degli apparecchi leciti "da trattenimento e da gioco di abilità". Questi ultimi potevano consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che poteva consistere: nella ripetizione delle partite fino ad un massimo di dieci volte;
in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale ma non rimborsabili;
nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro. Le disposizioni dianzi citate distinguevano, dunque, i giochi di azzardo da quelli di trattenimento - fondando la distinzione sugli elementi dell'aleatorietà della vincita e dell'abilità del giocatore - mentre riferivano i descritti limiti quantitativi non agli apparecchi e congegni per il gioco di azzardo ma ai soli apparecchi deputati al trattenimento ed al gioco di abilità, configurandoli quali condizioni ulteriori (rispetto al predominio dell'abilità del giocatore) per la loro liceità.
Quanto agli apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo, invece, le norme medesime distinguevano tra quelli che:
- avevano insita la "scommessa", intesa come impegno di una somma di danaro sulla previsione di un risultato di una corsa, di un incontro sportivo, ma anche di un gioco nel quale, dopo l'introduzione di una banconota ovvero di monete, il movimento dei congegni meccanici od elettronici ed il loro arresto sono del tutto indipendenti dal comportamento dei giocatori (es.: macchinette c.d. mangiasoldi del tipo rotamint, bingo, roulette, slot-machine, etc.);
- pur non avendo insita la "scommessa", consentivano vincite puramente aleatorie di un premio in danaro di qualsiasi importo (anche se irrisorio);
- pur non avendo insita la "scommessa", consentivano vincite puramente aleatorie di un premio in natura che concretizzasse lucro (il premio in danaro, dunque, concretizzava lucro sempre e comunque;
mentre esclusivamente per quello in natura doveva verificarsi in concreto, caso per caso, se esso concretizzasse lucro, cioè fosse idoneo a fare conseguire un vantaggio economicamente apprezzabile). Lo stesso art. 110 del R.D. 18.6.1931, n. 773, come sostituito (da ultimo) dall'art. 37 della legge 23.12.2000, n. 388, prevede, al 4^ comma, che "si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco di azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma seguente (ove si specifica che "il valore del costo della partita" non deve superare "il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro") escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato".
I successivi commi 5^, 6^ e 7^ del medesimo art. 110 descrivono e circoscrivono la categoria degli apparecchi leciti "da trattenimento e da gioco di abilità", descrittì come quelli in cui:
a) "l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro".
Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono "per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi";
b) "il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita". Tali prodotti "non debbono ne' possono realizzare alcun fine di lucro". Le previsioni dell'art. 110 del R.D. 18.6.1931, n. 773, nella formulazione attuale:
- fondano la distinzione tra i giochi di azzardo da quelli di trattenimento non più soltanto sugli elementi dell'aleatorietà della vincita, dell'abilità del giocatore, bensì anche su quello del valore del costo della partita;
- riferiscono pur sempre sia la possibilità di distribuzione di beni di piccola oggettistica non convertibili in denaro sia i limiti di prolungamento o ripetizione della partita non agli apparecchi e congegni per il gioco di azzardo ma ai soli apparecchi deputati al trattenimento ed al gioco di abilità, continuando a configurarli quali condizioni ulteriori (rispetto al predominio dell'abilità del giocatore) per la loro liceità.
Quanto agli apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo, invece, la norma attualmente distingue tra quelli che:
- hanno insita la "scommessa" (nel senso dinanzi illustrato);
- pur non avendo insita la "scommessa", consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro (di qualsiasi importo, anche se irrisorio), o in natura, o corrispondente alla ripetizione di una partita il cui costo superi il valore, in moneta metallica, corrispondente ad un euro.
Per l'eventuale premio in natura, inoltre, non è più richiesto che esso debba concretizzare lucro, cioè debba essere idoneo a fare conseguire un vantaggio economicamente apprezzabile Quanto all'interpretazione dianzi enunciata dell'art. 110 del R.D. n.773/1931, nell'attuale formulazione, vedi, ex plurimis, Cass., Sez. 3^: 22.3.2002, Cordaro;
14.3.2002, Testa Sambataro;
20.9.2001, Flammia;
25.5.2001, Alberini, 7.3.2001, n. 9498; 17.2.2001, n. 6519;
29.5.2000, n. 1733; 10.4.2000, n. 1026; Sez. 4^, 3.5.2001, n. 17782.
4. Il Collegio non ignora le diverse argomentazioni formulate in due recenti decisioni di questa stessa 3^ Sezione: 1.3.2001, n. 54 (cam. cons. 21.1.2001), P.M. in proc. Annachiarico e 21.11.2001, n. 2836 (cam. cons. 4.10.2001), Cara.
4.1 Nella prima di tali decisioni Sez. 3^, 1.3.2001, n. 54 (cam. cons. 21.1.2001), P.M. in proc. Annachiarico si afferma che l'art.110 del R.D. n. 773/1931, allorquando, nel definire gli apparecchi per il gioco di azzardo, usa l'espressione "apparecchi che hanno insita la scommessa", non può che fare riferimento a scommesse che consentono di conseguire, nel caso di vincita, un vantaggio economico.
Se si dovesse ritenere che la norma fa riferimento anche alle scommesse cui si connette un premio non apprezzabile economicamente, non si verterebbe in ipotesi di gioco d'azzardo, per contrasto con la definizione che di esso viene data dall'art. 721 cod pen., e si realizzerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento con quegli apparecchi che, non avendo insita la scommessa, sono considerati per il gioco di azzardo solo se la vincita concretizza lucro. Trattasi di argomentazioni che non possono essere condivise, in quanto non tengono conto della formulazione letterale della norma. L'art. 110 del R.D. n. 773/1931, come sostituito (da ultimo) dall'art. 37 della legge n. 388/2000, sanziona (giova ribadirlo) non l'attività di tenuta o di agevolazione del gioco di azzardo bensì l'uso di apparecchi da gioco di genere vietato in locali pubblici o aperti al pubblico, specificando che tali apparecchi sono sia quelli che hanno insita la "scommessa" sia quelli che, pur non avendo insita la "scommessa", consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro (di qualsiasi importo, anche se irrisorio), o in natura (anche non concretizzante lucro), o corrispondente alla ripetizione di una partita il cui costo superi il valore, in moneta metallica, corrispondente ad un euro. Non si profila, pertanto, alcuna disparità di trattamento, poiché vanno comunque qualificati "di azzardo" - ai fini del divieto di installazione neì luoghi pubblici e aperti al pubblico, nei circoli e nelle sedi delle associazioni - sia i giochi che hanno insita la scommessa, sia quelli qualificati dal carattere puramente aleatorio della vincita di qualsiasi premio in danaro o in natura, sia infine quelli che, indipendentemente dalle caratteristiche appena enunciate, comportano vincite di valore superiore ai limiti legislativamente fissati per i giochi leciti.
Trattasi di disciplina non collegata in alcun modo alla nozione di "gioco di azzardo" fornita dall'art. 721 cod. pen. (anche per la diversa ratio della tutela) e ciò esclude la pertinenza di qualsiasi comparazione ai fini interpretativi.
4.2 Nella seconda decisione Sez. 3^, 21.11.2001, n. 2836 (cam. cons. 4.10.2001), Cara si ribadisce che, nello schema normativo dell'art. 110 del T.U.. delle leggi di P.S., anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 388/2000, "la definizione di gioco di azzardo rimane quella disegnata dall'art. 721 cod. pen."; si prospetta la necessità di "una lettura adeguatrice delle norme in discorso", per non creare "una vistosa antinomia" tra le stesse e per non suscitare "delicati problemi di compatibilità costituzionale sulla razionalità della più recente opzione legislativa"; si afferma che "il concetto di gioco di azzardo non può dissociarsi da quello di interesse patrimoniale".
Tali enunciazioni restano inficiate:
- dal dichiarato intento di "ermeneusi adeguatrice" (per il preteso allineamento delle "norme speciali a taluni valori fondanti dell'impianto codicistico", in una prospettiva di "armonicità del sistema") non consentita a fronte di un dettato legislativo che non dà causa ad equivoci;
- dalla incompleta valutazione della natura e della ratio della norma di pubblica sicurezza: che delinea una fattispecie criminosa non coincidente ne' ponentesi in rapporto di specialità con quella degli artt. 718 e 721 cod. pen.; che fornisce una nozione autonoma degli "apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco di azzardo" ed è rivolta a prevenire non soltanto il gioco di azzardo sanzionato dal codice penale, bensì qualsiasi attività di gioco, con congegni automatici ed elettronici, che implichi il pagamento di una posta di importo superiore ad un euro e non si risolva in un mero trattenimento (sia pure incentivato dalla possibilità del prolungamento o della immediata ripetizione della partita fino a dieci volte) ma si connetta all'attrattiva del conseguimento di un'utilità diversa dal puro svago (con la modesta deroga della distribuzione di premi consistenti in piccola oggettistica, non convertibili in danaro).
Non appare corretta, pertanto, l'affermazione che "un apparecchio può essere considerato destinato al gioco di azzardo solo quando le vincite che esso consente abbiano un contenuto economico ed il gioco stesso abbia caratteristiche prevalenti di aleatorietà", ma va affermato che un apparecchio deve ritenersi destinato al gioco di azzardo - ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del R.D. n.773/1931 - ogni volta che esso non sia riconducibile all'ambito di liceità specificamente delineato da tale norma.
Ciò corrisponde all'intento del legislatore, che ha inteso porre fine anche alla possibilità di conferire premi consistenti in gettoni rigiocabili (non immediatamente dopo la conclusione della partita) nello stesso locale o in buoni per consumazioni o in oggetti, che molto spesso surrettiziamente celavano premi in danaro.
5. Gli elementi posti a base del provvedimento impugnato (tenuto conto che l'ordinanza decisoria sulla richiesta di riesame ed il precedente provvedimento applicativo della misura devono considerarsi strettamente collegati e complementari quanto alla enunciazione delle ragioni logiche e giuridiche che ne costituiscono il fondamento) sono i seguenti:
- il gioco praticabile per mezzo dell'apparecchio sequestrato era destinato a riprodurre quello del poker e le combinazioni erano interamente rimesse al caso, attraverso un codice di funzionamento ignoto al giocatore, sicché nessun effetto causale poteva praticamente ricondursi alla pretesa "abilità mentale o strategica" di questi nell'individuare il "cambio delle carte";
- l'apparecchio funzionava "previa introduzione di una moneta o di una banconota" (il cui importo non risulta specificato);
- in caso di vincita era consentito al giocatore di ripetere la partita per un massimo di dieci volte.
Secondo il Tribunale per il riesame, deve ritenersi che "la categoria degli apparecchi, che sono considerati d'azzardo se prevedono la possibilità di vincite superiori alla ripetizione di dieci partite, comprenda solo gli apparecchi, altrimenti leciti, c.d. da intrattenimento e da gioco di abilità, mentre gli apparecchi del tipo di quello in sequestro sono sempre e comunque vietati proprio perché la vincita, quale che essa sia, è appunto, come recita l'art. 110, puramente aleatoria".
Nella fattispecie in esame, dunque, il video-poker sequestrato costituisce apparecchio per il gioco d'azzardo, poiché consente una vincita puramente aleatoria, costituita dal premio in natura consistente nella ripetizione della partita per un massimo di dieci volte.
Non è esatta l'affermazione che la ripetizione della partita costituisca un "premio in natura", tenuto conto che la stessa formulazione legislativa differenzia le due ipotesi (pur se in senso contrario sembra orientata Cass., Sez. 3^, 7.8.2002, n. 29271, Fancello) ed inoltre le argomentazioni anzidette - come illustrato dianzi - devono essere precisate nel senso che, quanto agli apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo, l'art. 110 del R.D. n.773/1931 attualmente distingue tra quelli che:
- hanno insita la "scommessa" (nel senso dianzi illustrato);
- pur non avendo insita la "scommessa", consentono vincite puramente aleatorie (non dipendenti, cioè, dalla preponderante abilità del giocatore) di un qualsiasi premio in danaro (di qualsiasi importo, anche se irrisorio), o in natura, o corrispondente alla ripetizione di una partita il cui costo superi il valore, in moneta metallica, corrispondente ad un euro.
Il video-poker non ha insita la scommessa ed in tanto può ritenersi consentito in quanto non consenta le vincite puramente aleatorie descritte dianzi. Nella specie, dunque, il Tribunale una volta accertata la preponderanza dell'alea sull'abilità del giocatore avrebbe dovuto verificare:
- se il costo di ciascuna partita superasse "il valore di un euro della moneta metallica corrente".
- se il prolungamento o la ripetizione della partita, consentita quale vincita eventuale, pur considerata puramente aleatoria, superasse complessivamente il valore di un euro.
Una verifica siffatta non è stata effettuata. Si impone, conseguentemente, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Cagliari, per nuovo esame, da riferirsi alla sussistenza del "fumus," dei reati ipotizzati alla stregua dei principi dianzi enunciati.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2002