Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10881 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I 1 Z / 2 4 A / R 6 UBBO CANTADIANA N T 2 102 A S / I R P G E L D R L L A P RTE SUPREMA DI CASSAZIONE L I E A C D B S D I A I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D S E T N T E N 3 S 1 E O S 7 E Oggetto A E T N A Disciplinore SEZIONE TERZA CIVILE M Mesters Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO - Presidente R.G.N. 17083/01 Dott. Francesco SABATINI Consigliere- Cron.28687 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Ud.16/05/02 Consigliere C.C.Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RD IA CH, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VASSALLI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIORGIO FABBRI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE FORLI'; PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;
2002 intimati - 1191 avverso la sentenza n. 546/01 della Corte d'Appello di -1- BOLOGNA, Sezione I Civile, emessa il 18/05/01 e depositata il 04/06/01 (R.G. 1/01); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' confermate in udienza del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE, che ha chiesto si respinga il primo motivo di ricorso e si accolga il secondo con le ' sonseguenze di legge;
-2- Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 4.7.2001 il notaio Maria Chiara SC, con sede in Cesena, impugnava davanti alla Corte di cassazione, con due motivi la sentenza n. 546 del 4.6.2001, notificata il 6.6.2001, con la quale la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Forlì dell'11.12.2000, aveva inflitto allo stesso notaio la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione per la durata di un mese, per aver tenuto in Cesenatico un recapito che aveva superato i limiti stabiliti dalla deontologia professionale, a causa della produzione al suo interno, nel 1999, di onorari in misura superiore al 40%, rispetto all'ammontare totale degli onorari realizzati nella sede dell'anno precedente, integrando così gli estremi di concorrenza illecita in violazione dell'art. 147 1.n.. La ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione.
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio deducendo che la corte di appello, indi motivazione, violazione dei principi sull'onere della prova, ha provveduto a determinare il rapporto tra onorari realizzati nel recapito nell'anno 1999 e quelli complessivi prodotti nella sede nell'anno precedente, sebbene tale secondo dato non sia stato provato dal pubblico ministero e sia stato dal 3 giudice inesattamente dedotto dalla relazione del c.t.u., il quale ha però limitato l'accertamento solo a cinque mesi e dieci giorni e non all'intero anno. Afferma la ricorrente complessivo degli onorari relativi che se l'ammontare all'anno 1998 fosse stato conteggiato nel suo effettivo ammontare complessivo riferito a tutti i dodici mesi dell'anno, la percentuale ricercata sarebbe stata del 21,35%, inferiore, quindi, al limite del 40% stabilito dal codice deontologico.
2. Ritiene questa Corte che la censura sia inammissibile, ed in ogni caso infondata, in quanto sotto la forma di vizio di motivazione e violazione dei principi in tema di onere della prova, la ricorrente muove critiche al merito dell'accertamento compiuto dalla corte di merito sull'ammontare degli onorari percepiti presso la sua sede nel 1998. Non ricorre nella specie l'asserita violazione dell'onere della prova, in quanto il giudice ha ritenuto provato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, il dato relativo all'ammontare complessivo degli onorari per l'anno 1998, posto a base della sua decisione. La doglianza cade, invece, sulla valutazione della prova compiuta dal giudice, con inammissibili deduzioni in fatto in ordine al mancato computo da parte del c.t.u. dell'intero periodo annuale, in contrasto con l'accertamento compiuto 4 dalla corte di appello, che ha utilizzato con riferimento all'intero 1998 i dati riferiti dal consulente tecnico circa l'ammontare complessivo degli onorari realizzati in sede. La censura proposta esula, pertanto, dai motivi per i quali, ammessO ricorso per cassazione ed ex art. 156 1.n., è avrebbe semmai potuto configurare la prospettazione di vizio revocatorio della sentenza per errore di fatto.
3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 147 1.n., per avere la corte di appello di Bologna erroneamente ritenuto che nella specie, con riferimento all'accertamento in fatto compiuto, potesse ravvisarsi un'ipotesi di illecita concorrenza. In particolare la parte ricorrente, reiterando ed ampliando, alla luce della motivazione della sentenza impugnata, una difesa già formulata nella comparsa di costituzione in appello, afferma che la semplice violazione della disciplina del recapito ex art. 26 non determina di per sé1. n., violazione del divieto di illecita concorrenza.
4. La censura è fondata. In effetti la corte di merito ha fatto discendere la violazione del divieto di illecita concorrenza ex art. 147 1.n. dal semplice superamento dei limiti quantitativi in ordine alla realizzazione degli onorari presso il recapito e comunque dalla sola violazione della disciplina in ordine alla liceità del recapito stesso. S. 5 L'assunto però del giudice di appello contrasta con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la condotta del notaio che, fuori dalla sede assegnatagli, tenga , invece di un semplice recapito, un ufficio-studio stabilmente costituito, nel quale compia abitualmente atti del proprio ministero, integra infrazione all'art. 26 1.n., sanzionato dall'art. 137, c. 2, della stessa legge soltanto aversi violazione dell'art. 147con l'ammenda, mentre per 1.n. occorre in piu' un comportamento caratterizzato da attività disdicevole, a carattere tipico (consistente nella riduzione di onorari o nel ricorso a mezzi di pubblicità o di richiamo, oppure all'ausilio di procacciatori) o atipico (utilizzo di un qualunque altro mezzo volto a procurarsi la clientela, che sia illecito о scorretto, ○ comunque non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile), alla cui individuazione concorrono i principi di deontologia professionale enunciati dal Consiglio Notarile (Cass. n. 1698 del 1995; Cass. n. 19 del 2000).
5. Nella fattispecie la corte di appello di Bologna non solo ha fatto discendere ' disattendendo la suddetta giurisprudenza la riconosciuta violazione del divieto di dellaillecita concorrenza direttamente dall'inosservanza disciplina sulla liceità del recapito, ma ha anche procedurali (in motivatamente escluso, о per ragioni contestazione di addebito relazione alla mancata ९. disciplinare circa l'adozione di forme di pubblicità del recapito) o per ragioni di merito (quanto all'apertura dello studio in giorni diversi da quelli stabiliti, O alla particolare organizzazione del recapito), ulteriori comportamenti a cui aveva fatto riferimento il p.m. appellante per la configurabilità in concreto della violazione del divieto di illecita concorrenza. Il giudice di appello non ha neppure svolto alcuna considerazione in ordine alla possibilità di ravvisare nei fatti accertati ulteriori fattispecie atipiche di illecita concorrenza mediante recapito, previste alle lett. bl e b5 dei principi di deontologia professionale, approvati dal consiglio nazionale notarile il 24 febbraio 1994. Sussiste, pertanto, la violazione dell'art. 147 l.n., nei termini sopra detti. Quindi, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bologna, che si uniformerà ai suddetti principi di diritto. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Bologna. Nulla per le spese. 7 Così deciso in Roma, lì 16 maggio 2002. Il cons. est. Il Presidente Quitorio Segreto Пуляріні * DIRETTORE DI GANCELLERIA Umberto Cicero E N O Depositata in Cance r 2002Concall2002 I Per copia conform E R A oggi, 6 M 8 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA 9 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA 1 P 2 I Roma, Il Umberto Cicero C S I Umberto Cipero D SUPRE A E T T , A : S N I 3 N E R 1 E S E S . E T I N A A M 8