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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 16914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16914 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7821/2020 R.G. proposto da: CA LU, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Damadei unitamente all’avvocato Paolo Bettiol. -ricorrente- contro SS LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliana Di Natale unitamente all’avvocato Lucia Nordio. -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 69/2020, depositata il 14/01/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2026 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale AR SA ELER, che ha chiesto di respingere il ricorso. Uditi gli avv.ti. Paolo Bettiol e Lucia Nordio. FATTI DI CAUSA Civile Sent. Sez. 2 Num. 16914 Anno 2026 Presidente: SC MI Relatore: NA PE Data pubblicazione: 29/05/2026 2 1. LU CA, figlio del defunto LU CA, ha convenuto in giudizio la madre LI SS per ottenere la riconsegna dei beni oggetto della successione paterna, posseduti dalla convenuta in qualità di usufruttuaria in forza di testamento, lamentando che quest’ultima non aveva provveduto alla redazione dell’inventario, non aveva prestato garanzia e si era appropriata dell’Azienda agricola LU CA, modificandone la ditta in Azienda agricola di LI SS, oltre che dei deposti bancari, trasferiti su un conto personale, e della CA s.r.l., di cui aveva azzerato il capitale sociale per ricostituirlo con integrale sottoscrizione dell’aumento da parte della stessa usufruttuaria. Il tribunale ha respinto tutte le domande, imponendo all’usufruttuaria di prestare cauzione. La sentenza, impugnata da LU BE, è stata confermata dalla Corte di Venezia con pronuncia n. 69/2020. Secondo il giudice distrettuale il coerede aveva rinunciato all’inventario, non avendolo mai richiesto e non avendovi provveduto personalmente, ed ha affermato che non ne era necessaria la redazione perché erano state acquisite nel corso di un giudizio di primo grado avente ad oggetto la petizione di eredità e la divisione ereditaria, due consulenze che contenevano una puntuale descrizione dei beni dell’asse senza che fosse contestata la sussistenza dell’usufrutto, asserendo che non occorreva osservare le disposizioni degli artt. 769 e 777 c.p.c., applicabili in caso di inventario redatto prima del giudizio divisorio. Ha dichiarato tardiva la domanda di rendiconto e ha ritenuto indimostrati gli ulteriori abusi contestati, evidenziando che il mutamento della ditta relativamente all’azienda agricola era avvenuto conformemente alle previsioni dell’art. 2 del D.P.R. 247/2004 e degli art. 2651 c.c., e che l’usufruttaria non si era appropriata di beni aziendali né della s.r.l. poiché il capitale sociale era stato azzerato e le quote avevano assunto un valore 3 negativo, osservando che il ricorrente non aveva impugnato le delibere societarie che avevano deliberato la ricapitalizzazione. Per la cassazione della sentenza LU CA ha proposto ricorso in 14 motivi, cui ha resistito LI SS con controricorso. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 588, 997, 1015 c.c., 118 disp. att. c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte di merito abbia ritenuto irrilevanti le produzioni documentali senza esaminare il verbale delle operazioni peritali da cui emergeva che LI SS aveva modificato la ditta dell’azienda paterna. Il ricorrente sostiene che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibili la produzioni documentali ma che, contraddittoriamente, ne abbia anche tenuto conto, avendo affermato sia che il ricorrente aveva depositato una c.t.u. in corso di espletamento in un diverso giudizio, sia ritenuto superfluo l’inventario proprio perché era stata acquisita la medesima c.t.u.. Il secondo documento era un verbale di sopralluogo dei vigili urbani che attestava la presenza di amianto presso l’immobile aziendale ed era elemento utile per stabilire che l’usufruttaria, pur non essendo tenuta alle riparazioni straordinarie, era obbligata a sostituire le parti che si erano logorate e non vi aveva provveduto per circa 12 anni, violando gli obblighi di conservazione dell’azienda. Il motivo è inammissibile. La sentenza di appello è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme), e non è censurabile con il mezzo di cui all'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. La circostanza asseritamente omessa investe il mutamento della ditta sotto cui era esercitata l’azienda agricola che anche il giudice d’appello ha ritenuto 4 vera ma non integrante un abuso dell’usufruttuaria, sull’assunto che LI SS avesse esercitato l’attività aziendale a nome proprio in ottemperanza alle previsioni dell’art. 2 del D.P.R. 274/2004. Non può ravvisarsi alcuna contraddizione nelle argomentazioni della pronuncia riguardo all’irrilevanza della c.t.u., nel senso illustrato con la censura. La pronuncia ha evidenziato che si trattava di atti relativi ad una c.t.u. in corso di espletamento non ancora ultimata ed ha affermato di non poterne trarre elementi di convincimento, desunti – per contro – dalle due relazioni finali, con cui era stata effettuata una ricognizione dei beni oggetto dell’usufrutto era stata effettuata prima del giudizio, rendendo superflua – secondo la Corte di merito - la redazione dell’inventario. Quanto alla violazione degli obblighi di manutenzione, la sentenza ha affermato che la mancata sostituzione dell’amianto della copertura, quale attività di manutenzione straordinaria, competeva ai proprietari, con ciò intendendo anche che l’ammaloramento non era imputabile ad incuria dell’usufruttuaria. 2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1002, 1140, 1141 c.c.. Il ricorrente deduce di non aver mai rinunciato all’inventario e che non era sufficiente per esonerare l’usufruttuaria che ella si trovasse nel possesso dei beni, non essendo stata mai dispensata da tale adempimento. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1002 c.c., 118 disp. att. c.p.c., 112 e 132, n. 4 c.p.c. e vizio di motivazione. Si censura la sentenza per aver escluso l’obbligo dell’usufruttaria di redigere l’inventario per il fatto che, nella precedente causa di divisione ereditaria di primo grado, la descrizione dell’asse era stata effettuata da LU CA ed era stata oggetto di verifica mediante due c.t.u. svolte in corso di causa. 5 La sentenza avrebbe erroneamente escluso la gravità dell’inadempimento, tralasciando che la violazione dell’obbligo di inventario giustifica di per sé la restituzione dei beni e l’estinzione dell’usufrutto. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1002, 2727, 2729 c.c. c.c., per aver il giudice distrettuale ritenuto che il ricorrente avesse rinunciato all’inventario per non aver contestato l’esistenza del diritto e per non avervi provveduto in sostituzione dell’usufruttuaria. Il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice territoriale abbia desunto la rinuncia all’inventario da una mera presunzione del riconoscimento del diritto e non da fatti incompatibili con la volontà di ottenere che i beni fossero inventariati. Si contesta l’errata valutazione della denuncia proposta da LI SS da cui non emergeva affatto, come invece ritenuto dal giudice distrettuale, la consumazione di condotte di impossessamento violento dei beni ereditari da parte del ricorrente, che si era introdotto in uno degli appartamenti in comproprietà, ma la volontà di questi di esercitare il possesso e di opporsi all’esercizio dell’usufrutto prima della redazione dell’inventario, come risultava dalle stesse dichiarazioni della querelante e dal contenuto della memoria ex art. 183 c.p.c.. Con il sesto motivo si lamenta la violazione degli artt. 100, 769, 777 c.p.c. 1002 2729, 2727 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver il giudice territoriale affermato che LU CA non aveva interesse alla redazione dell’inventario e che gli artt. 769 e 777 c.p.c. si applicano all’inventario da redigere prima dell’inizio della causa di divisione o di riduzione della legittima e non, come espressamente previsto dalle norme, in ogni caso in cui esso è imposto da una norma di legge. La Corte di merito non avrebbe tenuto conto che dalla sentenza del tribunale di Venezia nel corso del quale erano state espletate le c.t.u. ricognitive della consistenza dell’asse, risultava che l’individuazione dei beni ereditari era 6 stata parziale a causa delle decadenze in cui era incorso il ricorrente e per il rigetto delle istanze di esibizione documentale, per cui le relazioni non potevano considerarsi esaustive né l’usufruttuaria poteva essere esonerata dagli obblighi di legge. Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 769, 777 c.p.c., 1002 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo. Assume il ricorrente che l’inventario ha lo scopo di rendere certa la consistenza dei beni in funzione dell’esatta osservanza degli obblighi dell’usufruttuario, per cui le eventuali risultanze processuali di un diverso giudizio non costituiscono un valido equipollente, occorrendo osservare le procedure degli artt. 777 e ss. c.p.c.. Con l’ottavo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1002 c.c., 769 e 777 c.p.c., asserendo che la redazione dell’inventario deve svolgersi secondo le regole di cui agli artt. 769 e ss. e non sono ammessi equipollenti, tale non potendo considerarsi le c.t.u. svolte in altro giudizio prima dell’introduzione della causa di usufrutto. L’ottavo motivo deduce la violazione degli artt. 1002, 769 e 777 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto che il ricorrente non avesse interesse alla redazione dell’inventario in assenza di prova di beni non inventariati o dell’incompletezza delle consulenze, pur dovendo l’usufruttario sempre provvedere ad una compiuta ricognizione dell’oggetto del diritto. Nel giudizio di divisione di primo grado non era stato possibile procedere ad una completa ricognizione della consistenza dell’asse a causa della mancata acquisizione degli estratti conto aziendali e del contenuto delle cassette di sicurezza e per il rigetto delle richieste di far rientrare nella massa beni ulteriori rispetto a quelli oggetto delle consulenze. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati per le ragioni che seguono. Per effetto del testamento l’azienda era divenuta oggetto di una comunione impropria tra diritti disomogenei: LI SS era originariamente comproprietaria pro quota dell’azienda con il marito defunto e 7 successivamente con gli eredi cui era stata trasferita la nuda proprietà, e cumulava a tale qualità quella di usufruttuaria dell’intero per effetto del lascito, godendo dell’azienda in virtù del titolo testamentario (nello stesso senso, con riferimento alla comunione impropria ex art. 581 c.c., nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia: Cass. 355/2011; Cass. 1085/1995), dovendo osservare gli obblighi di legge imposti all’usufruttuario. Ai sensi dell’art. 1002 c.c. l’usufruttuario deve compiere l’inventario, salvo che ne sia dispensato nel titolo. Tale adempimento svolge una funzione essenziale poiché è finalizzato a costituire la prova e rendere incontestabile la natura, la consistenza, le condizioni di conservazione e la stima dei beni che costituiscono oggetto del diritto reale in modo da consentire le successive verifiche in merito al corretto esercizio del diritto nei limiti consentiti dal codice a tutela delle ragioni dei nudi proprietari, garantendo il corretto adempimento degli obblighi restitutori e di conservazione dei beni. La redazione dell’inventario deve – perciò - avvenire all’inizio dell’usufrutto e con le formalità dell’art. 769 e ss., come si evince dall’art. 777 c.p.c. che estende le suddette prescrizioni ad ogni inventario ordinato dalla legge;
se ne può contestare il contenuto solo con querela di falso. Non è preclusa la possibilità che le parti concordino sulla redazione dell’inventario in forma privata, senza l’intervento del cancelliere o del notaio, data la natura dispositiva e derogabile dell’art. 1002 c.c., mediante un atto che abbia valenza di negozio di accertamento, come pure è ammissibile un inventario stragiudiziale redatto unilateralmente cui possa riconoscersi valore di confessione stragiudiziale, impugnabile dal confitente nei limiti di legge, ma è fatto salvo, in tal caso, il diritto dell'altra parte a richiedere l’inventario giudiziale. La redazione può essere rimessa ad un terzo ma la sua valenza è sempre subordinata all’accordo delle parti, le quali possono accertarne 8 preventivamente i risultati o riservarsi di farlo successivamente, sicché, in tale seconda ipotesi, è solo quando interviene l’accettazione che l’atto costituisce un valido equipollente dell’inventario giudiziale. La ricognizione dell’asse tramite le c.t.u. non poteva valere quale equipollente dell’inventario per la loro inidoneità a rendere incontestabile la consistenza del compendio gravato dall’usufrutto, non avendo il ricorrente accettato (preventivamente o successivamente) gli esiti delle relazioni ed avendo contestato la completezza della ricognizione effettuata dall’ausiliario sulla base del solo parziale materiale istruttorio acquisito nel rispetto delle preclusioni;
difatti, erano state respinte le reiterate richieste di esibizione documentale formulate dal ricorrente, che aveva lamentato la parzialità delle relazioni anche rispetto all’individuazione degli latri beni ereditari. Non consta, poi, che la sentenza di divisione sia passata in giudicato. Permaneva, quindi l’obbligo della convenuta di redigere l’inventario e il potere dei nudi proprietari di ottenere la condanna dell’usufruttaria a procedere alla sua redazione con le modalità di cui agli artt. 769 e ss. c.p.c., in modo da ottenere un titolo giudiziale eseguibile nelle forme dell’art. 612 c.p.c., diritto che illegittimamente è stato escluso dalla sentenza impugnata. 2.1 Posta la pacifica insussistenza di una dispensa contenuta nel testamento, la rinuncia all’inventario non poteva derivare dall’anteriore immissione in possesso dei beni da parte dell’usufruttuaria. Il nudo proprietario, ancorché abbia consentito a che l'usufruttuario consegua il possesso dei beni senza previa prestazione di idonea garanzia, può proporre domanda volta ad accertare l'obbligo di prestare garanzia e di redigere l’inventario che grava sul titolare del diritto limitato, il quale non può altrimenti conseguire, a tale titolo, il possesso dei beni (art. 1003 c.c.), fermo che la mancata redazione dell’inventario non determina l’estinzione del diritto ma ne impedisce solo l’esercizio. 9 EP il consenso all’immissione in possesso – e a fortiori il possesso anteriormente acquisito ad altro titolo senza un effettivo consenso - implica rinunzia all’inventario o alla garanzia (Cass. 2817/1986). Se tra le parti sorga controversia, il nudo proprietario può agire per ottenere che sia pronunziata condanna alla restituzione (Cass. 2817/1986; cfr., per la condanna al rilascio del bene comune anche nei confronti del comproprietario, in generale, Cass. 19488/2015), o per ottenere che sia accertato l'obbligo dell'usufruttuario (Cass. 2200/1968; Cass. SU 1571/1995), sempre che non sia intervenuta rinuncia ai suddetti adempimenti (non ravvisabile nella pregressa trasmissione del possesso all'usufruttuario; Cass. 3568/1959). Nessuna rinuncia all’inventario poteva intendersi intervenuta per il fatto che il ricorrente non aveva provveduto direttamente a redigerlo, essendo obbligo dell’usufruttuario provvedervi per acquisire o conservare legittimamente il possesso dell’intero. 3. Il nono motivo denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la sentenza dichiarato inammissibile la domanda di rendiconto formulata solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, senza considerare che era stata chiesta la restituzione dei beni e che l’usufruttuaria, avendo esercitato abusivamente del possesso, doveva necessariamente rendere il conto della gestione. La domanda originaria andava interpretata secondo il suo significato complessivo, senza fermarsi al significato letterale, trattandosi di mera specificazione dell’azione originariamente proposta. Si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, evidenziando che nel giudizio di primo grado, definito ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la richiesta di rendiconto era stata formulata alla prima udienza di discussione, poi rinviata, e che la domanda era stata reiterata anche nella successiva memoria, circostanza che la Corte di merito avrebbe totalmente pretermesso. 10 Il motivo è inammissibile. Il ricorso non illustra minimamente il contenuto della domanda, benché il requisito di specificità dell’impugnazione vada osservato anche sia dedotta una violazione processuale (Cass. 24258/2020; Cass. SU 20181/2019; Cass. 2771/2017). L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura e il ricorrente che denunci la non corretta interpretazione del contenuto della domanda e l’erronea statuizione di inammissibilità ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare agli atti di causa (tra le tante, Cass. 22880/2017; Cass. 24048/2021; Cass. 3612/2022; Cass. 16038/2023). La censura prospetta – infine - un’errata interpretazione di un fatto processuale, non un dato accadimento o una specifica circostanza oggettiva ricadente nella previsione dell’art. 360, n. 5 c.p.c.. La norma, riformulata dall'art. 54 D.L. 83/2012, conv. con legge n. 134/2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;
Cass. s.u. 8053/2014). Costituisce “fatto”, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “accadimento”, in senso storico e normativo, una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 7983/2014; Cass. 17761/2016; Cass. 29883/2017; Cass. 21152/2014; Cass. SU 5745/2015; Cass. 5133/2014, n. 5133). EP costituiscono fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, 11 comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14802/2017; Cass. 21152/2014); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame, e la cui mancata considerazione, perciò, integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. 1539/2018; Cass. 21257/2014; Cass. 22799/2017; Cass. 6835/2017). 4. Il decimo motivo denuncia la violazione degli artt. 1002, 1015, 1108, 2482 quater, 2651 c.c., 2 del DPR n. 247/2004 e 12 delle preleggi, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo. Sostiene il ricorrente che vi era ampia prova che l’impresa agricola LU EC fosse stata esercitata dall’usufruttuaria sotto la diversa ditta Azienda agricola LI SS e che non veniva in rilievo l’art. 2 del DPR 247/2004 poiché la norma contempla anche la prosecuzione dell’attività in caso di decesso dell’imprenditore, per cui la cancellazione era stata frutto di abuso della usufruttuaria. Il motivo è fondato. L’azienda era stata trasmessa in nuda proprietà agli eredi con diritto di usufrutto in capo alla convenuta, permanendo una situazione di contitolarità nel concorso di diritti eterogenei. L’attività era stata esercitata in vita dal titolare sotto la ditta Azienda AG BE LU e il de cuius non aveva lasciato disposizioni riguardo all’utilizzo del segno distintivo. In caso di trasferimento d'azienda per causa di morte, la ditta si trasmette ai successori unitamente al complesso aziendale, salva diversa disposizione testamentaria (art. 2565, comma terzo, c.c.). Tale trasferimento comporta la possibilità di continuare l'esercizio dell'impresa come denominata originariamente, compreso il nome del titolare non più in vita, che può costituire un elemento indispensabile, o quanto meno utile, per la conservazione dell'avviamento commerciale, in 12 quanto indice di una continuità operativa, che vale anche a tutelare coloro che abbiano avuto rapporti con l'originario imprenditore (Cass. 5899/2002). L’art. 2561 c.c., che disciplina l’affitto di azienda per atto inter vivos, prescrive che l’usufruttuario deve gestire l’azienda, conservarne la consistenza e la destinazione e l’efficienza; deve esercitare l’attività sotto la ditta che la contraddistingue ed eventualmente accrescerla, allo scopo di evitare la dispersione dell'avviamento commerciale in danno del nudo proprietario a conferma che la ditta è elemento distintivo essenziale la cui conservazione rileva ai fini del corretto esercizio dell’usufrutto. La sentenza ha invece affermato che l’usufruttuario dovesse esercitare l’attività aziendale a nome proprio secondo le disposizioni del D.P.R. 247/2004, il cui art. 2 prevede, di contro, la cancellazione d’ufficio della ditta in caso di decesso e di mancata comunicazione della prosecuzione dell’attività, eventualità, quest’ultima, che implica l’utilizzo della ditta intestata al de cuius anche da parte degli eredi, come già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte. 5. L’undicesimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1105, 1108, 1010, 2561, 2482 quater c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo. Si contesta l’affermazione della sentenza secondo cui LI SS non si era appropriata della società CA s.r.l. per averla ricapitalizzata e perché il valore delle quote sociali era negativo, non potendo il socio essere definitivamente escluso dalla compagine societaria. Si lamenta che la delibera di ricapitalizzazione era stata adottata senza la regolare convocazione del ricorrente e che LI SS era stata nominata rappresentante dell’intera comunione in una riunione dei comproprietari cui non era stato convocato anche il ricorrente, infine che la convenuta aveva speso tale qualità nell’assemblea che aveva deliberato l’azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione, con incarico di comunicare ai soci il contenuto della delibera. 13 Il ricorrente sostiene che la rituale convocazione di tutti contitolari alla riunione della comunione era presupposto di legittimità della delibera, come già dedotto con la memoria del 31.1.2017; che, sebbene la delibera di azzeramento del capitale non fosse stata impugnata, la condotta dell’usufruttuaria integrava ugualmente un abuso sanzionabile, avendo consentito che fossero diluite le partecipazioni sociali degli eredi in modo che la resistente e la figlia acquisissero il controllo societario. Il dodicesimo motivo denuncia la violazione dell’art. 2482 quater c.c. per aver la sentenza ritenuto che, per effetto dell’azzeramento del valore delle quote, la società si fosse estinta unitamente all’usufrutto. I due motivi sono infondati. Le questioni riguardanti l’omessa preventiva informazione o convocazione del ricorrente allorquando LI SS è stata nominata rappresentante dei titolari delle quote nella riunione della comunione sono inammissibili per novità: il tema non è affrontato dalla sentenza e il ricorso non offre alcuna indicazione circa il fatto che esso sia stato dedotto e dibattuto dinanzi al giudice di merito. E’ noto che se una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass. 3473/2025; Cass. 32804/2019). 5.1 Può tuttavia evidenziarsi che il difetto di informazione o convocazione del singolo alla riunione della comunione non rende le decisioni nulle, ma solo annullabili su ricorso dell’interessato, come prevede il terzo comma dell’art. 1105 c.c.; la delibera non impugnata nel termine dell’art. 1109 c.c. resta valida ed impegna i comproprietari. 14 E’ circostanza di fatto pacifica che neppure la delibera di azzeramento del capitale sociale era stata impugnata e che, oltre che efficace, era stata adottata per la grave situazione finanziaria attestata dalla c.t.u. e l’azzeramento del valore delle quote. L’operazione di azzeramento è stata, dunque, deliberata dai soci in considerazione della grave situazione finanziaria della società; tale condizione di grave difficoltà non aveva determinato l’estinzione della società o dell’usufrutto, come affermato dal giudice di merito, ma resta che l’acquisizione del controllo societario deve ricondursi alla successiva sottoscrizione del capitale, cui avrebbe potuto aderire anche il ricorrente, esercitando eventualmente l’opzione che compete ai soci (art. 2481 bis c.c.). Per tali motivi, previa correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, comma quarto, c.p.c., la sentenza si sottrae a censura, essendo oggetto di un accertamento di merito, correttamente motivato, che il controllo societario sia stato il frutto, non di un abuso dell’usufruttuario, ma delle particolari vicende societarie e delle particolari condizioni finanziarie e di indebitamento della società. 6. Il tredicesimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorrente sostiene che la prova che LI SS si fosse impossessata dalla giacenza sui conti della società risultava dagli estratti conto per l’importo di €. 220,00 ed era frutto di un abuso a prescindere dalla ridotta entità delle somme sottratte alla comunione. Il quattordicesimo motivo denuncia la violazione dell’art. 1015 c.c. per aver la sentenza escluso sia il prelievo che la gravità della condotta, che andava valutata anche in relazione agli ulteriori inadempimenti sia per essersi appropriata dell’azienda agricola, sia della società di capitali sia di somme. I due motivi sono inammissibili. La possibilità di invocare la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. è preclusa già dal fatto che la sentenza di appello ha risolto le questioni in fatto in modo 15 conforme a quella di primo grado, sicché il ricorrente avrebbe dovuto illustrare in che punto, su tale specifico tema, le decisioni siano difformi a pena di inammissibilità. La sentenza ha escluso, con motivato apprezzamento delle risultanze di causa, la stessa appropriazione di fondi sociali, il che esclude la sussistenza dell’abuso; la censura si limita a sollecitare un nuovo esame di documenti di causa, che è compito riservato al giudice di merito. Sono, in conclusione, accolti i motivi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e il decimo motivo di ricorso, con rigetto delle altre censure. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo e il decimo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026. Il Consigliere PE NA Il Presidente MI SC
se ne può contestare il contenuto solo con querela di falso. Non è preclusa la possibilità che le parti concordino sulla redazione dell’inventario in forma privata, senza l’intervento del cancelliere o del notaio, data la natura dispositiva e derogabile dell’art. 1002 c.c., mediante un atto che abbia valenza di negozio di accertamento, come pure è ammissibile un inventario stragiudiziale redatto unilateralmente cui possa riconoscersi valore di confessione stragiudiziale, impugnabile dal confitente nei limiti di legge, ma è fatto salvo, in tal caso, il diritto dell'altra parte a richiedere l’inventario giudiziale. La redazione può essere rimessa ad un terzo ma la sua valenza è sempre subordinata all’accordo delle parti, le quali possono accertarne 8 preventivamente i risultati o riservarsi di farlo successivamente, sicché, in tale seconda ipotesi, è solo quando interviene l’accettazione che l’atto costituisce un valido equipollente dell’inventario giudiziale. La ricognizione dell’asse tramite le c.t.u. non poteva valere quale equipollente dell’inventario per la loro inidoneità a rendere incontestabile la consistenza del compendio gravato dall’usufrutto, non avendo il ricorrente accettato (preventivamente o successivamente) gli esiti delle relazioni ed avendo contestato la completezza della ricognizione effettuata dall’ausiliario sulla base del solo parziale materiale istruttorio acquisito nel rispetto delle preclusioni;
difatti, erano state respinte le reiterate richieste di esibizione documentale formulate dal ricorrente, che aveva lamentato la parzialità delle relazioni anche rispetto all’individuazione degli latri beni ereditari. Non consta, poi, che la sentenza di divisione sia passata in giudicato. Permaneva, quindi l’obbligo della convenuta di redigere l’inventario e il potere dei nudi proprietari di ottenere la condanna dell’usufruttaria a procedere alla sua redazione con le modalità di cui agli artt. 769 e ss. c.p.c., in modo da ottenere un titolo giudiziale eseguibile nelle forme dell’art. 612 c.p.c., diritto che illegittimamente è stato escluso dalla sentenza impugnata. 2.1 Posta la pacifica insussistenza di una dispensa contenuta nel testamento, la rinuncia all’inventario non poteva derivare dall’anteriore immissione in possesso dei beni da parte dell’usufruttuaria. Il nudo proprietario, ancorché abbia consentito a che l'usufruttuario consegua il possesso dei beni senza previa prestazione di idonea garanzia, può proporre domanda volta ad accertare l'obbligo di prestare garanzia e di redigere l’inventario che grava sul titolare del diritto limitato, il quale non può altrimenti conseguire, a tale titolo, il possesso dei beni (art. 1003 c.c.), fermo che la mancata redazione dell’inventario non determina l’estinzione del diritto ma ne impedisce solo l’esercizio. 9 EP il consenso all’immissione in possesso – e a fortiori il possesso anteriormente acquisito ad altro titolo senza un effettivo consenso - implica rinunzia all’inventario o alla garanzia (Cass. 2817/1986). Se tra le parti sorga controversia, il nudo proprietario può agire per ottenere che sia pronunziata condanna alla restituzione (Cass. 2817/1986; cfr., per la condanna al rilascio del bene comune anche nei confronti del comproprietario, in generale, Cass. 19488/2015), o per ottenere che sia accertato l'obbligo dell'usufruttuario (Cass. 2200/1968; Cass. SU 1571/1995), sempre che non sia intervenuta rinuncia ai suddetti adempimenti (non ravvisabile nella pregressa trasmissione del possesso all'usufruttuario; Cass. 3568/1959). Nessuna rinuncia all’inventario poteva intendersi intervenuta per il fatto che il ricorrente non aveva provveduto direttamente a redigerlo, essendo obbligo dell’usufruttuario provvedervi per acquisire o conservare legittimamente il possesso dell’intero. 3. Il nono motivo denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la sentenza dichiarato inammissibile la domanda di rendiconto formulata solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, senza considerare che era stata chiesta la restituzione dei beni e che l’usufruttuaria, avendo esercitato abusivamente del possesso, doveva necessariamente rendere il conto della gestione. La domanda originaria andava interpretata secondo il suo significato complessivo, senza fermarsi al significato letterale, trattandosi di mera specificazione dell’azione originariamente proposta. Si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, evidenziando che nel giudizio di primo grado, definito ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la richiesta di rendiconto era stata formulata alla prima udienza di discussione, poi rinviata, e che la domanda era stata reiterata anche nella successiva memoria, circostanza che la Corte di merito avrebbe totalmente pretermesso. 10 Il motivo è inammissibile. Il ricorso non illustra minimamente il contenuto della domanda, benché il requisito di specificità dell’impugnazione vada osservato anche sia dedotta una violazione processuale (Cass. 24258/2020; Cass. SU 20181/2019; Cass. 2771/2017). L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura e il ricorrente che denunci la non corretta interpretazione del contenuto della domanda e l’erronea statuizione di inammissibilità ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare agli atti di causa (tra le tante, Cass. 22880/2017; Cass. 24048/2021; Cass. 3612/2022; Cass. 16038/2023). La censura prospetta – infine - un’errata interpretazione di un fatto processuale, non un dato accadimento o una specifica circostanza oggettiva ricadente nella previsione dell’art. 360, n. 5 c.p.c.. La norma, riformulata dall'art. 54 D.L. 83/2012, conv. con legge n. 134/2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;
Cass. s.u. 8053/2014). Costituisce “fatto”, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “accadimento”, in senso storico e normativo, una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 7983/2014; Cass. 17761/2016; Cass. 29883/2017; Cass. 21152/2014; Cass. SU 5745/2015; Cass. 5133/2014, n. 5133). EP costituiscono fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, 11 comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14802/2017; Cass. 21152/2014); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame, e la cui mancata considerazione, perciò, integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. 1539/2018; Cass. 21257/2014; Cass. 22799/2017; Cass. 6835/2017). 4. Il decimo motivo denuncia la violazione degli artt. 1002, 1015, 1108, 2482 quater, 2651 c.c., 2 del DPR n. 247/2004 e 12 delle preleggi, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo. Sostiene il ricorrente che vi era ampia prova che l’impresa agricola LU EC fosse stata esercitata dall’usufruttuaria sotto la diversa ditta Azienda agricola LI SS e che non veniva in rilievo l’art. 2 del DPR 247/2004 poiché la norma contempla anche la prosecuzione dell’attività in caso di decesso dell’imprenditore, per cui la cancellazione era stata frutto di abuso della usufruttuaria. Il motivo è fondato. L’azienda era stata trasmessa in nuda proprietà agli eredi con diritto di usufrutto in capo alla convenuta, permanendo una situazione di contitolarità nel concorso di diritti eterogenei. L’attività era stata esercitata in vita dal titolare sotto la ditta Azienda AG BE LU e il de cuius non aveva lasciato disposizioni riguardo all’utilizzo del segno distintivo. In caso di trasferimento d'azienda per causa di morte, la ditta si trasmette ai successori unitamente al complesso aziendale, salva diversa disposizione testamentaria (art. 2565, comma terzo, c.c.). Tale trasferimento comporta la possibilità di continuare l'esercizio dell'impresa come denominata originariamente, compreso il nome del titolare non più in vita, che può costituire un elemento indispensabile, o quanto meno utile, per la conservazione dell'avviamento commerciale, in 12 quanto indice di una continuità operativa, che vale anche a tutelare coloro che abbiano avuto rapporti con l'originario imprenditore (Cass. 5899/2002). L’art. 2561 c.c., che disciplina l’affitto di azienda per atto inter vivos, prescrive che l’usufruttuario deve gestire l’azienda, conservarne la consistenza e la destinazione e l’efficienza; deve esercitare l’attività sotto la ditta che la contraddistingue ed eventualmente accrescerla, allo scopo di evitare la dispersione dell'avviamento commerciale in danno del nudo proprietario a conferma che la ditta è elemento distintivo essenziale la cui conservazione rileva ai fini del corretto esercizio dell’usufrutto. La sentenza ha invece affermato che l’usufruttuario dovesse esercitare l’attività aziendale a nome proprio secondo le disposizioni del D.P.R. 247/2004, il cui art. 2 prevede, di contro, la cancellazione d’ufficio della ditta in caso di decesso e di mancata comunicazione della prosecuzione dell’attività, eventualità, quest’ultima, che implica l’utilizzo della ditta intestata al de cuius anche da parte degli eredi, come già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte. 5. L’undicesimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1105, 1108, 1010, 2561, 2482 quater c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo. Si contesta l’affermazione della sentenza secondo cui LI SS non si era appropriata della società CA s.r.l. per averla ricapitalizzata e perché il valore delle quote sociali era negativo, non potendo il socio essere definitivamente escluso dalla compagine societaria. Si lamenta che la delibera di ricapitalizzazione era stata adottata senza la regolare convocazione del ricorrente e che LI SS era stata nominata rappresentante dell’intera comunione in una riunione dei comproprietari cui non era stato convocato anche il ricorrente, infine che la convenuta aveva speso tale qualità nell’assemblea che aveva deliberato l’azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione, con incarico di comunicare ai soci il contenuto della delibera. 13 Il ricorrente sostiene che la rituale convocazione di tutti contitolari alla riunione della comunione era presupposto di legittimità della delibera, come già dedotto con la memoria del 31.1.2017; che, sebbene la delibera di azzeramento del capitale non fosse stata impugnata, la condotta dell’usufruttuaria integrava ugualmente un abuso sanzionabile, avendo consentito che fossero diluite le partecipazioni sociali degli eredi in modo che la resistente e la figlia acquisissero il controllo societario. Il dodicesimo motivo denuncia la violazione dell’art. 2482 quater c.c. per aver la sentenza ritenuto che, per effetto dell’azzeramento del valore delle quote, la società si fosse estinta unitamente all’usufrutto. I due motivi sono infondati. Le questioni riguardanti l’omessa preventiva informazione o convocazione del ricorrente allorquando LI SS è stata nominata rappresentante dei titolari delle quote nella riunione della comunione sono inammissibili per novità: il tema non è affrontato dalla sentenza e il ricorso non offre alcuna indicazione circa il fatto che esso sia stato dedotto e dibattuto dinanzi al giudice di merito. E’ noto che se una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass. 3473/2025; Cass. 32804/2019). 5.1 Può tuttavia evidenziarsi che il difetto di informazione o convocazione del singolo alla riunione della comunione non rende le decisioni nulle, ma solo annullabili su ricorso dell’interessato, come prevede il terzo comma dell’art. 1105 c.c.; la delibera non impugnata nel termine dell’art. 1109 c.c. resta valida ed impegna i comproprietari. 14 E’ circostanza di fatto pacifica che neppure la delibera di azzeramento del capitale sociale era stata impugnata e che, oltre che efficace, era stata adottata per la grave situazione finanziaria attestata dalla c.t.u. e l’azzeramento del valore delle quote. L’operazione di azzeramento è stata, dunque, deliberata dai soci in considerazione della grave situazione finanziaria della società; tale condizione di grave difficoltà non aveva determinato l’estinzione della società o dell’usufrutto, come affermato dal giudice di merito, ma resta che l’acquisizione del controllo societario deve ricondursi alla successiva sottoscrizione del capitale, cui avrebbe potuto aderire anche il ricorrente, esercitando eventualmente l’opzione che compete ai soci (art. 2481 bis c.c.). Per tali motivi, previa correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, comma quarto, c.p.c., la sentenza si sottrae a censura, essendo oggetto di un accertamento di merito, correttamente motivato, che il controllo societario sia stato il frutto, non di un abuso dell’usufruttuario, ma delle particolari vicende societarie e delle particolari condizioni finanziarie e di indebitamento della società. 6. Il tredicesimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorrente sostiene che la prova che LI SS si fosse impossessata dalla giacenza sui conti della società risultava dagli estratti conto per l’importo di €. 220,00 ed era frutto di un abuso a prescindere dalla ridotta entità delle somme sottratte alla comunione. Il quattordicesimo motivo denuncia la violazione dell’art. 1015 c.c. per aver la sentenza escluso sia il prelievo che la gravità della condotta, che andava valutata anche in relazione agli ulteriori inadempimenti sia per essersi appropriata dell’azienda agricola, sia della società di capitali sia di somme. I due motivi sono inammissibili. La possibilità di invocare la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. è preclusa già dal fatto che la sentenza di appello ha risolto le questioni in fatto in modo 15 conforme a quella di primo grado, sicché il ricorrente avrebbe dovuto illustrare in che punto, su tale specifico tema, le decisioni siano difformi a pena di inammissibilità. La sentenza ha escluso, con motivato apprezzamento delle risultanze di causa, la stessa appropriazione di fondi sociali, il che esclude la sussistenza dell’abuso; la censura si limita a sollecitare un nuovo esame di documenti di causa, che è compito riservato al giudice di merito. Sono, in conclusione, accolti i motivi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e il decimo motivo di ricorso, con rigetto delle altre censure. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo e il decimo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026. Il Consigliere PE NA Il Presidente MI SC