Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5899
CASS
Sentenza 23 aprile 2002

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Ai sensi degli artt. 2563 e 2565 cod. civ., la ditta, che può continuare ad essere intitolata al nome dell'imprenditore defunto, si trasmette ai successori unitamente all'azienda, in mancanza di una diversa disposizione testamentaria. Tale trasferimento comporta la possibilità di continuare l'esercizio dell'impresa come originariamente denominata, compreso il nome del titolare non più in vita, che può costituire un elemento indispensabile, o quanto meno utile, per la conservazione dell'avviamento commerciale, perché indice di una continuità operativa, che vale anche a tutelare coloro che abbiano avuto rapporti con l'originario imprenditore.

Commentari2

  • 1Il trasferimento dei segni distintivi dell’impresa
    https://www.iusinitinere.it/

    A cura dell'Avv. Livia Carnevale, Master in Avvocato di Affari di Meliusform Business School I segni distintivi L'imprenditore che opera sul mercato mira a distinguersi dai concorrenti che producono o distribuiscono beni o servizi identici o similari tra loro. Ciascun imprenditore, dunque, utilizza dei segni distintivi che gli consentano di individuarlo sul mercato. I principali segni distintivi sono: la ditta, l'insegna ed il marchio. A questi possono aggiungersi altri simboli di identificazione sul mercato, detti segni distintivi atipici, ad esempio lo slogan pubblicitario[i]. La ditta contraddistingue la persona dell'imprenditore nell'esercizio dell'attività d'impresa. L'insegna …

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  • 2principi, diritti e trasferimento
    Avv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 1 marzo 2022

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5899
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5899
Data del deposito : 23 aprile 2002

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