Sentenza 23 aprile 2002
Massime • 1
Ai sensi degli artt. 2563 e 2565 cod. civ., la ditta, che può continuare ad essere intitolata al nome dell'imprenditore defunto, si trasmette ai successori unitamente all'azienda, in mancanza di una diversa disposizione testamentaria. Tale trasferimento comporta la possibilità di continuare l'esercizio dell'impresa come originariamente denominata, compreso il nome del titolare non più in vita, che può costituire un elemento indispensabile, o quanto meno utile, per la conservazione dell'avviamento commerciale, perché indice di una continuità operativa, che vale anche a tutelare coloro che abbiano avuto rapporti con l'originario imprenditore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5899 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - rel. Consigliere -
Dott. IA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA NA, TA VA, TA GIOVNA, TA IA, nella qualità di eredi di TA AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GAVORRANO 12, pressò l'avvocato MARIO GINARINI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE DIMARTINO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
LAVORO & SICURTÀ SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 922/98 del Tribunale di RAGUSA, depositata il 04/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 ottobre 1992 la s.p.a. Lavoro e Sicurtà chiese al RE di Ragusa l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della Ditta CO.ME.S. di G.AS, in Vittoria, in quanto sua creditrice per la somma di lire 4.946.373, relativa a copertura assicurativa dal 5 settembre 1992 al 5 settembre 1993 delle polizze n. 3336752/7 e n. 33336753/5.
Il decreto fu emesso il 5 ottobre 1992 e notificato alla ditta ingiunta il 29 ottobre 1992 in persona del legale rappresentante pro tempore a mani dell'impiegato.
Con citazione notificata il 18 novembre 1992 i sig.ri NA RD, AT AS, AN AS e AR AS, agendo nella qualità di eredi legittimi di NI AS, proposero opposizione avverso il decreto, deducendone la nullità per essere stato il decreto stesso emesso nei confronti del loro dante causa quando questi era deceduto (il 17 giugno 1992), e il decesso era stato portato a conoscenza della società opposta dalla RD con lettere del luglio e del settembre 1992 e da tutti gli eredi con lettera del giugno precedente. Eccepirono, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, la infondatezza della domanda proposta dalla società opposta.
La s.p.a. Lavoro e Sicurtà si costituì e chiese il rigetto dell'opposizione, rilevando che la OS era tenuta al pagamento in quanto il decreto ingiuntivo era stato chiesto emesso e notificato al legale rappresentante, e che la copia del provvedimento era stata ricevuta dalla ditta ed era stata anche pagata la sorte capitale. Osservò, poi, che, versandosi in materia commerciale e segnatamente di azienda, la stessa si era trasmessa, in mancanza di titolo di disposizione diversa del testamento, ai successori ex art.2565, comma terzo, c.c., tanto che essi avevano continuato a gestirla.
Con sentenza in data 1^ aprile 1996 il RE dichiarò nullo e revocò il decreto ingiuntivo. E considerò che, essendo il decreto ingiuntivo stato emesso quando il titolare dell'azienda era già deceduto, la relativa richiesta avrebbe dovuto essere presentata contro gli eredi.
Il Tribunale, adito dalla società Lavoro & Sicurtà in sede di appello, con sentenza 4 dicembre 1998, in riforma della pronuncia pretorile, rigettò l'opposizione proposta dalla RD e dai AS, condannando gli opponenti al pagamento delle spese dell'intero giudizio. La Corte osservò:
- che, malgrado la morte del titolare, la ditta debitrice aveva continuato la propria attività, gestita dagli eredi;
- che, in sede di notifica, era stata ricevuta copia del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della "ditta in persona del legale rappresentante pro tempore", e questa aveva anche provveduto a pagare il capitale;
- che la dichiarazione di cessazione dell'attività di impresa presso la C.C.I.A., risalendo all'aprile 1993, era posteriore non solo alla emissione del decreto ingiuntivo, ma anche all'avvio del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo stesso;
- che, in definitiva, il decreto ingiuntivo era valido perché emesso nei confronti di un soggetto esistente.
Avverso questa sentenza la RD e i AS hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. La società intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è ammissibile, in quanto è stato ritualmente notificato (17 gennaio 2000), malgrado il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza (4 dicembre 1998), alla società Lavoro & Sicurtà, "a mani proprie dell'avvocato Giuseppe Sgarioto", già "procuratore costituito in giudizio e domiciliatario" dell'amministratore della predetta società, Daniele Mazza. Secondo l'orientamento risalente di questa Corte, infatti, l'impugnazione (non preceduta, come nella specie, dalla notifica della sentenza impugnata), successiva all'anno dalla pubblicazione, se ancora ammessa, per effetto della sospensione del termine di cui all'art. 327 c.p.c. durante il periodo feriale, deve essere notificata a norma dell'art. 330, primo comma, c.p.c., essendo equiparate sia l'ipotesi della mancata notificazione della sentenza impugnata, sia quella relativa alla mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio (ex plurimis, Cass. S.U. 20 dicembre 1993, n. 12593 e Cass. 3 febbraio 1998, n. 1043).
2. Col primo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2563, 2564, 2565, 2566 e 2567 c.c., nonché degli artt. 125, 163, 164 e 638 c.p.c. e vizi di motivazione. I ricorrenti deducono la nullità ovvero la inesistenza del decreto ingiuntivo de quo, perché emesso in incertam personam. Infatti, non sarebbero state individuate le persone fisiche destinatarie del provvedimento impugnato, in quanto il defunto è soggetto giuridicamente inesistente, la ditta è, di per sè, priva di personalità giuridica, e nel decreto non sarebbero stati individuati gli eredi del defunto.
Il motivo non ha fondamento.
Il Tribunale ha stabilito la validità del decreto ingiuntivo opposto, muovendo dalla premessa - pacifica in punto di fatto, e in ordine alla quale, comunque. nessuna censura è stata prospettata in questa sede - che il decreto era stato notificato alla "ditta CO.ME.S. di G.AS, in persona del legale rappresentante", mediante consegna di copia ad un addetto, e che l'impresa aveva continuato (per quasi un anno dopo la morte del suo titolare e sino all'aprile 1993, data della "dichiarazione di cessazione" comunicata alla C.C.I.A.) a svolgere, gestita dagli eredi, la propria attività in forma societaria, ponendosi quale centro autonomo dei rapporti giuridici attivi e passivi (già) facenti capo alla "ditta CO.ME.S. di G.AS".
In questo contesto ha affermato, correttamente, che il decreto ingiuntivo era stato richiesto, emesso e notificato nei confronti di un soggetto determinato (l'impresa CO.ME.S. di G.AS, in persona del rappresentante legale pro tempore), tuttora esistente, risultando dagli atti processuali (in particolare, dalle stesse lettere inviate dai coeredi alla società Lavoro e Sicurtà, in cui si parlava, fra l'altro, di attività industriale esercitata nell'attuale sede di Ragusa, zona industriale) che l'impresa era attualmente esercitata in forma societaria.
Nè il mantenimento del nome del defunto ("G.AS") nella ditta poteva essere assunto come indicativo di una situazione di incertezza sull'identità del soggetto destinatario del provvedimento di ingiunzione (idoneo a legittimarne, secondo la tesi dei ricorrenti, una pronuncia di revoca), essendo consentito (v. artt. 2563, 20 comma e 2565, 3^ comma, c.c.) che la ditta (come ha ritenuto la sentenza impugnata con riferimento alla fattispecie) si trasmetta ai successori unitamente all'azienda, con la possibilità di continuare l'esercizio dell'impresa come originariamente denominata, compreso il nome del titolare non più in vita;
elemento quest'ultimo indispensabile o almeno utile per la conservazione dell'avviamento commerciale perché indice di una continuità operativa, e che vale anche a tutelare coloro che abbiano avuto rapporti con l'originario imprenditore (cfr. Cass. 24 gennaio 1981, n. 561 e App. Milano, 18 gennaio 1985).
3. Egualmente infondato è il secondo motivo, col quale si lamenta la mancata condanna della società opposta al pagamento delle spese del giudizio di appello, avendo il Tribunale applicato il principio della soccombenza.
4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Nessun provvedimento deve essere adottato per le spese del giudizio di cassazione, in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2002