Sentenza 18 gennaio 2000
Massime • 2
Le condizioni di salute particolarmente gravi, che - di norma - precludono la custodia in carcere, non devono identificarsi con quelle patologie che, ancorché marcate, sono, per così dire, connaturali alla privazione della libertà personale, quali la sindrome ansioso-depressiva, bensì con quelle patologie che, a prescindere dalla posizione "in vinculis" del paziente, si oggettivizzano da sole, assumono una propria autonomia e sono connotate, oltre che dalla gravità, dalla insuscettibilità di essere risolte o di essere curate in costanza di detenzione, per non essere praticabili i normali interventi diagnostici e terapeutici in ambiente carcerario, intendendosi per tale anche quello costituito dai centri clinici dell'amministrazione penitenziaria.
Presupposto dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. è quello secondo cui chi è raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine a un reato di matrice mafiosa è, per definizione, pericoloso e quindi professionalmente proteso alla commissione di fatti criminosi, con l'effetto che l'unica misura adeguata a fronteggiare tali esigenze cautelari presunte è considerata la custodia in carcere. La presunzione può essere vinta solo attraverso l'acquisizione di elementi dai quali emerga che in concreto non sussistono le dette esigenze. La permanenza di queste esigenze, ancorché attenuate, impone sempre l'adozione o il mantenimento della più grave delle misure coercitive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2000, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 18/1/2000
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. " Adalberto Albamonte " N. 296
3. " Tito Garribba " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo (rel.) " N. 25778/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nel procedimento a carico di BA GI, nato il [...],
avverso l'ordinanza 24.5.1999 del Tribunale di Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. V. Martuscillo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
I difensori avv. Stile e Reccia non sono comparsi;
Osserva in
Fatto e diritto
Il Tribunale della libertà di Napoli, con ordinanza 24.5.1999, riformando il provvedimento del precedente 7 aprile della Corte d'Assise d'Appello di Napoli, disponeva che GI BA, già condannato all'ergastolo, con sentenza 24.7.'98 non irrevocabile della Corte d'Assise di primo grado, per l'omicidio pluriaggravato di CI NU, commesso nel giugno 1984 nell'ambito di una vera e propria "guerra" tra clan camorristi contrapposti, proseguisse la custodia cautelare anziché in carcere presso la sua abitazione di Acerra, e ciò a causa delle sue gravi condizioni di salute, che, unitamente al lungo tempo trascorso dalla commissione del reato e alla circostanza che l'imputato aveva reciso ogni legame col clan camorristico di appartenenza, avevano notevolmente attenuato le esigenze cautelari.
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e ha lamentato i vizi della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione: a) il gravissimo delitto di matrice camorristica per il quale il BA aveva riportato condanna all'ergastolo in primo grado costituiva indice univoco della permanente sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, anche perché non potevano ritenersi recisi i legami tra il sodalizio camorristico e l'imputato, rinviato a giudizio in data 24.6.'96, per rispondere ancora una volta del delitto di cui all'art.416 bis c.p.; b) lo stato patologico del BA, in quanto strettamente correlato al disagio insito nella detenzione, non poteva assumere il rilievo che si era allegato ed era comunque curabile, con adeguata terapia, anche in carcere;
c) in relazione al titolo del reato del quale era stato chiamato a rispondere il BA, doveva operare la presunzione di adeguatezza, ex art. 275/3^ c.p.p., della custodia in carcere, che non poteva, quindi, essere sostituita dalla meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.
All'odierna udienza camerale, assenti i difensori dell'imputato, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, l'ordinanza impugnata, nel disporre l'attenuazione del regime di custodia cautelare al quale il BA era sottoposto in relazione al grave reato ascrittogli, ha enfatizzato, almeno in apparenza, la gravità dello stato patologico di cui il predetto è portatore e, pur non negando la sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 lett. b) e c) c.p.p., ha ritenuto le stesse, sulla base di una motivazione non corretta, lacunosa e contraddittoria, di non "eccezionale rilevanza".
Osserva, innanzitutto, la Corte che l'art. 275/3^ c.p.p. parte dal presupposto che colui che è raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine a un delitto di matrice mafiosa (è il caso del BA) è per definizione pericoloso e, quindi,
professionalmente proteso alla commissione di fatti criminosi, con l'effetto che l'unica misura adeguata a fronteggiare tali presunte esigenze cautelari è considerata la custodia in carcere. La presunzione può essere vinta solo attraverso l'acquisizione, in positivo, di elementi dai quali emerga che, in concreto, non sussistono le dette esigenze. La permanenza di queste, invece, ancorché attenuate, impone sempre l'adozione o il mantenimento della più grave delle misure coercitive, con l'effetto che improprio e non corretto è il riferimento, che pure si legge nell'ordinanza impugnata, alla c.d. "attenuazione" delle esigenze, per giustificare l'adozione di una misura meno afflittiva.
Si pone piuttosto, anche in relazione ai reati di cui all'art. 275/3^ c.p.p., un problema di adeguatezza della misura, nel caso in cui l'indagato o l'imputato è affetto da "malattia particolarmente grave", ipotesi questa che - di norma - vieta la custodia in carcere, in forza del principio, recepito nel nostro ordinamento giuridico, secondo cui la tutela delle ragioni di giustizia e di ordine pubblico è subordinata a quella del diritto alla salute. Tuttavia, anche in questo particolare caso, ove sussistano "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza", vale a dire esigenze che superano la soglia della tipicità e della normalità, la misura ritenuta dal legislatore adeguata è sempre la custodia inframuraria, sia pure presso "idonee strutture sanitarie penitenziarie (cfr. art. 275, co. 4 bis e 4 ter c.p.p.). Queste esigenze devono essere valutate logicamente alla stregua sempre dei criteri di cui all'art. 274 c.p.p., che contemplano la pericolosità processuale o criminale del soggetto.
Le condizioni di salute particolarmente gravi che - di norma - precludono, come si è detto, la custodia carceraria non devono identificarsi con quelle patologie che, ancorché marcate, sono, per così dire, connaturali alla privazione della libertà personale, quali le sindromi ansioso - depressive, bensì con quelle patologie che, a prescindere dalla posizione "in vinculis" del paziente, si oggettivizzano da sole, assumono una propria autonomia e sono connotate, oltre che dalla gravità, dalla insuscettibilità di essere risolte o di essere curate in costanza di detenzione, per non essere praticabili i necessari interventi diagnostici o terapeutici in ambiente carcerario, intendendosi per tale anche quello costituito dai centri clinici dell'amministrazione penitenziaria. Ciò posto, va rilevato che il Tribunale della libertà si è adagiato acriticamente, nel valutare le condizioni di salute dell'imputato, sulla diagnosi formulata dal perito di ufficio, la quale, per la sua genericità, non è indicativa di uno stato patologico particolarmente grave e non controllabile in ambiente penitenziario.
Ed invero, la "sindrome depressiva endoreattiva con marcati aspetti involutivi" da cui il BA è affetto integra una patologia strettamente legata, come il Tribunale riconosce, alla condizione di restrizione carceraria e, proprio per questa sua particolare connotazione, non è idonea a oggettivizzarsi quale "malattia particolarmente grave" di per sè, di fronte alla quale la custodia in carcere si porrebbe come misura non adeguata per eccesso. È vero che si è fatto riferimento anche alla "concomitante presenza di un progressivo decadimento cognitivo globale legato ad una precoce vasculopatia cerebrale", ma non può non stigmatizzarsi che, in relazione a questa deficienza organica, non si sono offerti precisi elementi indicativi delle reali condizioni di salute del BA, onde apprezzarle nella loro oggettività e valutarne la particolare gravità o meno;
si è anzi insistito, relegando in secondo piano tale aspetto, sulla patologia di carattere psichico e si è giunti suggestivamente solo a "ipotizzare" un possibile "progetto autolesionistico vero e proprio (rischio suicidiario)". È di palmare evidenza la scarsa valenza di simili argomenti quale supporto dimostrativo di una "malattia particolarmente grave" di cui il prevenuto sarebbe portatore.
Ma, al di là degli esposti rilievi e pur a volere, in ipotesi, concordare col Tribunale sulla gravità della malattia, va osservato che si è escluso, nel caso specifico, in modo molto superficiale e sbrigativo, la configurabilità di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Il riferimento al lungo tempo trascorso dalla commissione del reato, infatti, ha scarso significato, tenuto conto della matrice pacificamente mafiosa dell'illecito. La pericolosità di chi è inserito in circuiti di criminalità organizzata, in virtù dei legami che vengono a crearsi tra gli associati e per le perverse regole di vita che costituiscono il patrimonio culturale di costoro, ha carattere permanente e, quindi, una potenzialità espansiva sempre attuale, proprio perché il delitto viene percepito e vissuto come fatto "professionale". Si è di fronte a una presunzione, per altro codificata, di pericolosità e tale presunzione può essere vinta solo a fronte della rigorosa dimostrazione che l'associato per delinquere ha definitivamente e stabilmente reciso il cordone che lo legava al sodalizio criminoso.
Il Tribunale, in verità, dopo avere dato atto che il BA aveva riportato condanna definitiva per il reato ex art. 416 bis c.p., ha affermato che il predetto aveva, sin dal 1988, invertito rotta, rescindendo ogni rapporto con ambienti camorristici, e ha desunto ciò dalla scelta di collaborazione con gli inquirenti che, in un certo momento storico, lo stesso BA aveva fatto e da attentati che il medesimo e suoi familiari avevano subito. A parte la non univoca sintomaticità di tali eventi, quali fatti dimostrativi della sicura dissociazione del BA, ha omesso il Tribunale di considerare che costui, nel giugno del 1996, venne rinviato a giudizio per rispondere, ancora una volta, del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., circostanza questa sì gravemente sintomatica del permanente inserimento dell'imputato in circuiti criminali, mai effettivamente abbandonati.
In questo quadro che evidenzia, per quello che è dato evincere dallo stesso testo del provvedimento impugnato, chiari elementi di allarme e di preoccupazione per la tutela della collettività, non possono essere minimizzate, ai fini che qui interessano, la gravità dell'imputazione, le modalità esecutive particolarmente feroci del delitto ascritto al BA, la condanna all'ergastolo da costui subita in primo grado.
È la complessiva e logica valutazione di tutti gli esposti elementi che deve condurre a stabilire se le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. b) e c) c.p.p., ritenute certamente sussistenti, assumano o no carattere di eccezionale rilevanza. La condanna non definitiva all'ergastolo, in particolare, in quanto inflitta a un soggetto qualificato, con sentenza irrevocabile, come "camorrista" e, per quello che risulta, mai dissociatosi dagli ambienti e dalla logica della criminalità organizzata, non può non essere apprezzata come un elemento che dà particolare concretezza all'esigenza di cui all'art. 274 lett. b) c.p.p.. L'ordinanza impugnata, infine, oltre a non avere adeguatamente affrontato le esposte problematiche, non si è fatta neppure carico di dimostrare, con argomentazioni convincenti sul piano della scienza medica, l'impossibilità di curare il BA, attraverso la somministrazione di terapia farmacologica nell'ambito di strutture sanitarie specializzate dell'amministrazione penitenziaria. Va, pertanto, disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Napoli, che dovrà tenere conto dei rilievi di cui innanzi e adeguarsi ai principi di diritto esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2000