Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2000, n. 296
CASS
Sentenza 18 gennaio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Le condizioni di salute particolarmente gravi, che - di norma - precludono la custodia in carcere, non devono identificarsi con quelle patologie che, ancorché marcate, sono, per così dire, connaturali alla privazione della libertà personale, quali la sindrome ansioso-depressiva, bensì con quelle patologie che, a prescindere dalla posizione "in vinculis" del paziente, si oggettivizzano da sole, assumono una propria autonomia e sono connotate, oltre che dalla gravità, dalla insuscettibilità di essere risolte o di essere curate in costanza di detenzione, per non essere praticabili i normali interventi diagnostici e terapeutici in ambiente carcerario, intendendosi per tale anche quello costituito dai centri clinici dell'amministrazione penitenziaria.

Presupposto dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. è quello secondo cui chi è raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine a un reato di matrice mafiosa è, per definizione, pericoloso e quindi professionalmente proteso alla commissione di fatti criminosi, con l'effetto che l'unica misura adeguata a fronteggiare tali esigenze cautelari presunte è considerata la custodia in carcere. La presunzione può essere vinta solo attraverso l'acquisizione di elementi dai quali emerga che in concreto non sussistono le dette esigenze. La permanenza di queste esigenze, ancorché attenuate, impone sempre l'adozione o il mantenimento della più grave delle misure coercitive.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2000, n. 296
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 296
    Data del deposito : 18 gennaio 2000

    Testo completo