Sentenza 26 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'attenuazione delle esigenze cautelari presunte, ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., comporta, purchè continuino a sussistere i gravi indizi di colpevolezza, il mantenimento della originaria e più grave misura coercitiva, come previsto dall'art. 299, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che la revoca della misura può avere luogo solo se le dette esigenze vengano a mancare completamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2005, n. 9249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9249 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 26/01/2005
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 125
Dott. ROTUNDO NZ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 24679/2004
ha pronunciato la seguente: 32136/2004
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI CO US, n. a IC (AG) il 15.4.1948;
avverso:
l'ordinanza in data 14.5.2004 del Tribunale di Palermo;
l'ordinanza in data 9.7.2004 del Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, le ordinanze denunziate ed i ricorsi;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott.
Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore, avv. MONACO Sergio che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
1. Con il primo dei ricorsi riuniti - recante il n. 24679/04 -
US LI ET ricorre per Cassazione avverso la ordinanza in data 14.5.2004 del Tribunale di Palermo che - in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo - ha riapplicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere annullando il provvedimento del 17.4.2004 con cui il GIP presso il medesimo
Tribunale aveva disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella dell'obbligo di dimora.
1.2. In ordine alla complessa successione dei provvedimenti cautelari adottati nei confronti del ricorrente va esposto quanto segue:
a) il 18.3.2004 il GIP presso il Tribunale di Palermo applicava a
US LI ET la misura della custodia cautelare in carcere per l'ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p.;
b) la difesa del LI ET proponeva riesame,
successivamente rinunziando all'impugnazione;
c) il 13.4.2004 la difesa dell'indagato chiedeva la revoca della misura custodiate allegando a sostegno della assenza di elementi indiziali per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. sia il provvedimento del Tribunale di Palermo che aveva annullato una precedente ordinanza custodiale del 10.9.1998 sia il dispositivo di sentenza resa dal GUP di Palermo il 19.2.2004 che aveva assolto il
LI ET dal reato di tentata estorsione aggravata con la formula "perché il fatto non costituisce reato";
d) il GIP presso il Tribunale di Palermo, con provvedimento del
17.4.2004, disponeva la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella dell'obbligo di dimora ritenendo che le allegazioni della difesa, pur non elidendo l'originario quadro indiziario, giustificavano la modifica della originaria misura;
e) avverso tale provvedimento veniva proposto appello dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;
f) con l'ordinanza in data 14.5.2004, impugnata con il ricorso in esame, il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha riapplicato nei confronti dell'indagato la misura della custodia cautelare in carcere annullando il provvedimento del 17.4.2004 del
GIP presso il medesimo Tribunale.
1.3. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 416 bis c.p. nonché dell'art. 606, comma 1, lett. e) del codice di rito per manifesta illogicità della motivazione.
La difesa del ricorrente sostiene che nell'ordinanza impugnata il
Tribunale è incorso in evidenti illogicità quando ha dapprima affermato che la difesa non ha allegato alcun elemento idoneo ad attenuare il grave quadro indiziario e le esigenze cautelari ritenute sussistenti con l'ordinanza di custodia cautelare del 18.3.2004 ed ha poi qualificato come irrilevante la produzione difensiva relativa alla posizione del LI ET nell'ambito della indagine "Tie
Break" e segnatamente il provvedimento del Tribunale di Palermo che aveva annullato una precedente ordinanza custodiale del 10.9.1998.
Inoltre il Tribunale:
a) ha erroneamente attribuito una "straordinaria valenza indiziaria"
alla conversazione dell'11.8.2002 intercorsa tra NZ FI e il LI ET senza tenere conto del fatto che nell'ordinanza di custodia cautelare del 18.3.2004 tale conversazione aveva assunto valenza indiziaria solo in relazione ai due procedimenti penali precedenti;
b) ha ingiustificatamente ed illogicamente svalutato - ai fini della sua decisione - la sentenza resa dal GUP di Palermo il 19.2.2004 che aveva assolto il LI ET dal reato di tentata estorsione aggravata con la formula "perché il fatto non costituisce reato";
c) non si è uniformato all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la partecipazione all'associazione mafiosa implica la concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa e non una condivisione meramente psicologica dei metodi e del programma dell'associazione ed ha valorizzato come fonte di indizi la conversazione dell'11.8.2002
intercorsa tra NZ FI e il LI ET dalla quale non emergono comportamenti attivi di quest'ultimo;
d) non ha tenuto conto che nessuna delle conversazioni telefoniche del LI ET - a lungo oggetto di intercettazioni - ha mai assunto un qualche interesse investigativo;
e) non ha considerato che l'attività di indagine non ha evidenziato pregressi rapporti di natura illecita tra il ricorrente e i due esponenti mafiosi VA Di GI e DI Di BE, dal LI
ET conosciuti solo perché natii, come lui, del piccolo centro di IC;
f) non ha motivato sulla ricorrenza delle esigenze cautelari tali da giustificare la misura della custodia in carcere ignorando la giurisprudenza secondo cui l'esclusività della misura della custodia in carcere opera solo nel momento iniziale del rapporto cautelare e non nelle successive vicende della revoca, della sostituzione e del ripristino della misura.
2. Con il secondo ricorso - recante il n. 32136/04 - US LI
ET ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza in data
9.7.2004 del Tribunale di Palermo che - in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo - ha annullato il provvedimento dell'1.6.2004 con cui il GIP
presso il medesimo Tribunale aveva revocato anche la misura dell'obbligo di dimora applicata nei suoi confronti.
2.1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 416 bis c.p. nonché dell'art. 606, comma 1, lett. e) del codice di rito per manifesta illogicità della motivazione.
Sostiene il ricorrente che, nel decidere su di una istanza di revoca,
il giudice - contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale del riesame - ben poteva procedere ad una rivisitazione critica dei medesimi elementi già valutati in sede di adozione della misura.
Ed è appunto ciò che il GIP ha fatto tenendo conto del provvedimento del Tribunale di Palermo che aveva annullato una precedente ordinanza custodiate del 10.9.1998 e della sentenza resa dal GUP di Palermo il 19.2.2004 che ha assolto il LI ET
dal reato di tentata estorsione aggravata con la formula "perché il fatto non costituisce reato" e ridimensionando, alla luce degli sviluppi dei suddetti procedimenti, anche la valenza indiziaria della conversazione intercettata l'11.8.2002 intercorsa tra NZ
FI e il LI ET.
Il Tribunale ha dunque errato sia quando ha accolto l'appello della
Procura della Repubblica argomentando che nessuna emergenza nuova era stato addotta dall'indagato sia quando ha valorizzato, come unico elemento di novità, l'ordinanza del Tribunale della libertà del
14.5.2004 che ha accolto il primo appello della Procura, senza tenere conto che tale ultimo provvedimento non è definitivo ed è gravato da ricorso per Cassazione e comunque non impedisce al GIP una rivisitazione critica dei medesimi elementi già valutati in sede di adozione della misura. La difesa del ricorrente prosegue citando ampiamente passi della ordinanza del GIP di Palermo annullata dal
Tribunale e dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 6.10.1998 per sostenere, conclusivamente che, nell'ordinanza impugnata, il
Tribunale è incorso in errore: a) quando ha ritenuto che il provvedimento emesso il 1.6.2004 dal GIP di Palermo fosse illegittimo in quanto adottato in violazione del disposto dell'art. 299 c.p.p. ed in contrasto con la precedente pronunzia del Tribunale del riesame del 14.5.2004; b) quando ha ritenuto infondate le valutazioni operate dal GIP in merito alla originaria insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p..
DIRITTO
1. Con il primo dei ricorsi riuniti - recante il n. 24679/04 -
US LI ET ricorre per Cassazione avverso la ordinanza in data 14.5.2004 del Tribunale di Palermo che - in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo - ha riapplicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere annullando il provvedimento del 17.4.2004 con cui il GIP presso il medesimo
Tribunale aveva disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella dell'obbligo di dimora. Il ricorrente deduce in particolare la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 416 bis c.p. nonché dell'art. 606,
comma 1, lett. e) del codice di rito per manifesta illogicità della motivazione.
2. Il collegio premette in linea generale che, secondo l'orientamento nettamente prevalente di questa Corte (maturato in relazione alla chiara lettera dell'art. 299, comma 2, c.p.p.), allorquando, come nel caso di specie, si ritengono esistenti e persistenti in capo ad un soggetto indagato i gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. non può prospettarsi un "affievolimento" delle esigenze cautelari ed è preclusa l'adozione nei suoi confronti di una misura meno grave di quella della custodia in carcere.
Il reato di associazione di stampo mafioso è infatti, in virtù
dell'art. 275, comma 3, c.p.p., uno dei reati per i quali, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, l'unica misura applicabile
è la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (cfr. ex plurimis, Cass., 5^, sent. 12.5.1993 n. 1753; Cass., 1^, sent.
29.7.1993 e succ. conf.). Ne consegue che il provvedimento del
17.4.2004 con cui il GIP presso il Tribunale di Palermo - ritenendo
"persistenti" in capo al LI ET i gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ma
"affievolite" le esigenze cautelari - aveva disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella dell'obbligo di dimora doveva essere annullato dal Tribunale del riesame, in conformità a quanto richiesto nel suo atto di appello dalla Procura della
Repubblica di Palermo, così come doveva essere riapplicata nei confronti del LI ET la misura della custodia in carcere.
3. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame è pervenuto esattamente a questo risultato - pienamente conforme alle statuizioni normative di cui agli artt. 275, comma 3, e 292, comma 2, del codice di rito - sulla base di un itinerario motivazionale che lo ha portato a ribadire argomentatamente la "straordinaria valenza indiziaria"
della conversazione intercettata l'11.8.2002, intercorsa tra NZ
FI e l'attuale ricorrente ed a ritenere sostanzialmente irrilevanti gli elementi addotti dalla difesa (e cioè il provvedimento del Tribunale di Palermo che aveva annullato una precedente ordinanza custodiale del 10.9.1998 e la sentenza resa dal
GUP di Palermo il 19.2.2004 che aveva assolto il LI ET
dal reato di tentata estorsione aggravata con la formula "perché il fatto non costituisce reato").
Ed è su questa motivazione che si sono appuntate le censure di illogicità del ricorrente. In proposito il collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un.
sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997;
Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996).
In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale.
Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste
operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica l'ordinanza impugnata si sottrae alle censure di illogicità che le sono state mosse.
Da un lato, infatti, la valutazione del Tribunale in ordine alla valenza indiziaria della conversazione intercettata l'11.8.2002,
intercorsa tra NZ FI e l'attuale ricorrente, è sorretta da una motivazione congrua ed internamente coerente laddove sottolinea che la convocazione del LI ET per accompagnare due esponenti mafiosi (il Di BE ed il Di GI) ad una riunione di grande rilevo e segretezza come quella per l'elezione di RI AT a rappresentante provinciale dell'organizzazione
Cosa Nostra offre gravi indizi tanto del fatto che il LI è
soggetto di cui esponenti di spicco dell'organizzazione mafiosa hanno piena fiducia, quanto della circostanza che egli è messo a parte di conoscenze su fatti interni e segretissimi dell'organizzazione mafiosa, quanto, infine, del fatto che egli è partecipe del sodalizio criminale.
Dall'altro lato il Tribunale ha rappresentato le ragioni che l'hanno indotto a ritenere sostanzialmente irrilevanti gli elementi addotti dalla difesa (e cioè il provvedimento del Tribunale di Palermo che aveva annullato una precedente ordinanza custodiale del 10.9.1998 e la sentenza resa dal GUP di Palermo il 19.2.2004 che aveva assolto il
LI ET dal reato di tentata estorsione aggravata con la formula "perché il fatto non costituisce reato") mettendo in luce che il primo provvedimento è stato adottato nell'ambito di un diverso procedimento nel quale i contatti tra il LI ET
ed esponenti mafiosi di IC costituivano oggetto solo di una constatazione preliminare e che la sentenza di assoluzione del GUP di
Palermo del 19.2.2004, pur escludendo il coinvolgimento dell'attuale ricorrente in un reato di estorsione, ha comunque confermato l'esistenza di contatti tra il LI ET ed esponenti mafiosi.
Queste conclusioni non risultano scalfite dai rilievi svolti dal ricorrente che in larga parte si risolvono in censure di fatto,
disancorate da riferimenti al testo del provvedimento impugnato, e comunque non evidenziano punti o passaggi della motivazione viziati da evidenti illogicità. Il primo ricorso del LI ET
relativo all'ordinanza del Tribunale di Palermo del 14.5.2004 va pertanto dichiarato infondato e rigettato, con la conseguenza che dovrà trovare applicazione nei suoi confronti la decisione adottata dal Tribunale palermitano in ordine al ripristino della misura della custodia cautelare in carcere.
4. Occorre ora passare ad esaminare il secondo ricorso proposto da
US LI ET avverso l'ordinanza in data 9.7.2004 del
Tribunale di Palermo che - in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - ha annullato il provvedimento dell'1.6.2004 con cui il GIP presso il medesimo Tribunale aveva revocato anche la misura dell'obbligo di dimora applicata nei suoi confronti.
5. In ordine al secondo ricorso va rilevato che:
a) il GIP di Palermo, con l'ordinanza del 1.6.2004, ha escluso l'esistenza in capo al LI ET di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed ha disposto la revoca anche della misura dell'obbligo di dimora disposta nei suoi confronti;
b) a sua volta il Tribunale di Palermo, dopo aver ricapitolato l'intera vicenda cautelare del ricorrente, ha integralmente richiamato e recepito nel provvedimento qui impugnato le motivazioni della precedente ordinanza del Tribunale di Palermo del 14.5.2004
che, come si è visto ribadivano motivatamente l'esistenza originaria e la persistenza successiva dei gravi indizi di colpevolezza del
LI ET per il reato di associazione mafiosa e a tali indizi ricollegavano la permanenza di esigenze cautelari fronteggiabili solo con la misura della custodia in carcere;
c) il ricorrente ha mosso nei confronti del suddetto provvedimento censure identiche o analoghe a quelle indirizzate nei confronti della prima ordinanza del Tribunale di Palermo del 14.5.2004. Il collegio ritiene perciò che le considerazioni svolte al paragrafo 3 e poste a fondamento della decisione di rigettare il primo ricorso per
Cassazione valgano anche a far ritenere infondato ed a rigettare anche il secondo ricorso.
Al rigetto dei due ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va dato mandato alla cancelleria per i provvedimenti di cui all'art. 28 Reg. es. c.p.p. in relazione alla esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per i provvedimenti di cui all'art. 28 Reg.
es. c.p.p. in relazione alla esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2005