Sentenza 7 maggio 2004
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'attenuazione delle esigenze cautelari presunte, ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., comporta, purchè continuino a sussistere i gravi indizi di colpevolezza, il mantenimento della originaria e più grave misura coercitiva, come previsto dall'art. 299, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che la revoca della misura può avere luogo solo se le dette esigenze vengano a mancare completamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2004, n. 24924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24924 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 07/05/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 767
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 007688/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL IE N. IL 08/08/1952;
avverso ORDINANZA del 26/01/2004 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Viglietta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
LA CORTE osserva:
Con ordinanza 3.12.2003, il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta formulata dal difensore di AN LL, intesa alla revoca ovvero alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli con ordinanza 7.5.2002 del Gip dello stesso Tribunale quale indagato di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo camorristico e corruzione per atti contrari ai doveri dell'ufficio, aggravata ex art. 7 L. 203/91. L'ordinanza (ultima di una serie di provvedimenti de libertate sfavorevoli all'indagato) premetteva che il AN - Ispettore della Polizia di Stato presso il Commissariato di Sarno e, successivamente, di Nocera inferiore - era in concreto indagato per partecipazione alla associazione camorristica facente capo a NO LL e NO TT ed operante nell'entroterra salernitano, con assunzione dello specifico compito di informare anticipatamente gli associati circa i controlli ispettivi di polizia sulle apparecchiature di videopoker illegali - di proprietà di una società gestita da tali ON AT e D'BR NT - onde consentire gli accorgimenti tecnici a renderli apparentemente legali;
egli stesso, poi, prestandosi, nella detta qualità, in operazioni di controlli compiacenti presso esercizi pubblici in cui erano installate apparecchiature di imprese concorrenti, ricevendo in cambio vantaggi economici (in parte proventi della illecita gestione dei videopoker). Il Tribunale escludeva, quindi, che gli elementi prospettati dalla difesa - l'incensuratezza, la sospensione dal servizio, il decorso del tempo e, infine, le condizioni psicologiche dello indagato costituissero il novum capace di superare la presunzione legale delle esigenze cautelari, date nella specie dal pericolo di reiterazione criminosa ex comma 3 dell'art. 275 codice di rito.
A mezzo del difensore, l'indagato ricorre per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, sul rilievo che l'ordinanza avrebbe illogicamente deprezzato gli elementi prospettati dalla difesa, e cioè: a) l'effetto di remora alla reiterazione criminosa indotta dal lungo periodo di pre-sofferta carcerazione (un anno e otto mesi); b) la materiale impossibilità di commettere reati omologhi per la sopravvenuta sospensione dal servizio;
c) la patologia consistente in sindrome ansioso-depressiva di media gravità resistente alla terapia psicofarmacologica. Poiché si verte in tema di esigenze cautelari presunte ex comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., la permanenza delle esigenze cautelari, ancorché attenuate, purché continuino a sussistere i gravi indizi di colpevolezza, comporta, come previsto al comma 2 dell'art. 299 stesso codice, il mantenimento della originaria e più grave misura coercitiva, di tal che, per potere far cessare la custodia cautelare, le dette esigenze debbono venire a mancare completamente, conseguendone quindi senz' altro la revoca della misura.
In particolare, in tema di revoca della custodia cautelare in carcere applicata in ordine al delitto di associazione di tipo mafioso, la giurisprudenza più avanzata di questa Corte ritiene che la presunzione di pericolosità sociale possa essere vinta "non solo in presenza della prova dell'avvenuta definitiva rescissione del vincolo associativo, ma anche nella ipotesi in cui coesistano specifici elementi che facciano ragionevolmente escludere la pericolosità dello indagato", quali la sostanziale ammissione del fatto da parte dell'indagato, la peculiarità degli antecedenti e delle circostanze del fatto stesso (Cass. Sez. 1^, 1.2.1993 n. 5220, Crudele), la sussistenza degli estremi della legittima difesa, reale o putativa, l'incensuratezza dell'indagato e l'assenza di carichi pendenti, la spontanea costituzione (Cass. Sez. 1^, 22.6. 1992, Tallirli) e, ancora, il ruolo svolto dal partecipante all'associazione mafiosa, caratterizzato da assoluta specificità e da esclusivo rilievo soggettivo, che rendono impossibile l'ulteriore attività criminosa (Cass. Sez. 6^, 7.6.1996 n. 1415, Frascati) ed il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/91 (Cass. Sez. 6^, 5.4.2000 n. 238, P.M. in proc. Ignoto); sicché, il giudice di merito, ai fini di cui all'art. 299 codice di rito, "è tenuto a porre a raffronto il dato derivante dall'attribuzione del delitto ex art. 416 bis cod. pen. con gli elementi di segno contrario, dedotti dalla parte o comunque risultanti dagli atti, al fine di stabilirne la prevalenza o meno per negare o affermare l'esistenza delle esigenze cautelari" (Cass. Sez. 1^, 6.11.2002 n. 43752, Diana). Tanto premesso, deve escludersi che l'ordinanza impugnata presenti i vizi logici e giuridici prospettati in ricorso, atteso che il provvedimento non ha dato esclusiva rilevanza alla sola circostanza della mancata dimostrazione della definitiva recisione del vincolo associativo, e, invece, ha compiutamente trattato gli elementi offerti dalla difesa dello indagato, rendendo per ciascuno di questi un incensurabile apprezzamento di inidoneità a provare il venir meno delle esigenze cautelari.
Ed invero, incontestati i gravi indizi dei delitti per cui è indagine, il giudice di appello ha anzitutto ritenuto che la condizione di incensuratezza dello indagato debba recedere "a fronte della gravità dei fatti e del quadro cautelare in concreto ed ex lege"; tale giudizio è indiscutibile, perché se la incensuratezza non ha impedito all'indagato, per di più in spregio ai propri specifici doveri istituzionali, di rendersi addirittura intraneo ad una associazione di tipo camorristico e di percorrere ripetutamente, onde favorirla, la via dello illecito, è evidentemente autorizzato, sotto ogni profilo, l'apprezzamento della circostanza come inidonea a superare la presunzione legale di permanente pericolosità nella specie operante. Immune da censure è altresì il giudizio che il decorso del tempo non è dimostrativo della cessazione delle esigenze cautelari, in assenza di elementi sintomatici di concreta resipiscenza ovvero di una condotta rappresentativa di un radicale allontanamento dall'associazione camorristica;
il ricorrente, del resto, non allega alcun elemento che indirizzi ad una definitiva rescissione del vincolo (ex se tendenzialmente perpetuo nell'associazione di tipo mafioso).
Parimenti, non si presta a censure il giudizio che la sospensione dal servizio, provvisoria e revocabile, sia nella fattispecie inidonea ad escludere il pericolo di reiterazione criminosa.
Vero è, infatti, che un grave incidente nel percorso della vita professionale di un soggetto assume, di regola, una valenza severamente ammonitrice e di remora a reiterare condotte illecite per gli anni a venire;
e, tuttavia, nella fattispecie, il giudice dell'appello cautelare, con particolare riguardo al reato di corruzione propria (art. 319 cod. pen.), ha valorizzato, in senso contrario, le circostanze di fatto che connotano la concreta situazione e, in particolare, la gravità e la reiterazione delle condotte corruttive, caratterizzate da speciale spregiudicatezza nella strumentalizzazione della posizione di pubblico ufficiale e dalla estrema disponibilità verso l'associazione camorristica, in uno alla lunga permanenza in Polizia che ha consentito allo indagato un patrimonio conoscitivo, "di persone e procedure", tale da non impedire il pericolo di reiterazione "quanto meno come extraneus all'amministrazione".
E poiché i fatti di corruzione sono contestati come finalizzati a favorire l'associazione camorristica, deve conclusivamente ritenersi che l'ordinanza abbia esaurientemente motivato l'insufficienza del provvedimento sospensivo dal servizio ad escludere la specifica esigenza cautelare;
presunta, invero, ex lege quanto al delitto associativo e non vinta da un evento che, comunque, non funge da effettiva remora alla reiterazione criminosa in ragione del profondo radicamento dell'indagato nel sodalizio, cui è ritenuto non illogicamente capace di portare in dote ulteriori elementi che consentano lo sviluppo del criminale programma anche nella condizione di separazione fisica dalle primarie fonti informative dei meccanismi di controllo della P.G..
Quanto, infine, alle condizioni di salute rappresentate dalla sindrome ansioso-depressiva, deve rilevarsi che non si verte, neppure nella prospettazione difensiva, nelle ipotesi di patologia ricompresa nella previsione di cui al comma 4 bis dell'art. 275 cod. proc. pen., da ciò derivando il dovere-potere del giudice di appello come regolato nella prima parte del comma 4 ter dell'art. 299 stesso codice;
nella specie - a prescindere dalla affermata preclusione di un accertamento peritale in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello - il Tribunale ha comunque ritenuto di poter decidere sulla impugnazione senza necessità di nuovi accertamenti, stante che le condizioni di salute sono state rappresentate dal difensore sub specie di una mera condizione di depressione e di disagio psicologico, palesemente inidonea, dunque, a vincere la presunzione di permanente pericolosità del soggetto, così come a rendere incompatibile nei suoi confronti il regime carcerario. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
manda la Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il Camera di consiglio, il 7 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 01 giugno 2004