Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2004, n. 24924
CASS
Sentenza 7 maggio 2004

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In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'attenuazione delle esigenze cautelari presunte, ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., comporta, purchè continuino a sussistere i gravi indizi di colpevolezza, il mantenimento della originaria e più grave misura coercitiva, come previsto dall'art. 299, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che la revoca della misura può avere luogo solo se le dette esigenze vengano a mancare completamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2004, n. 24924
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24924
    Data del deposito : 7 maggio 2004

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