Sentenza 25 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2002, n. 9226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9226 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LACOR 0 9 22 670 2 REPUBBLICA ITAL ANA DEL POPOLO ITALIANO SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 1040/00 Cron.24929 Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud.11/04/02 Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZ A sul ricorso proposto da: DI OR AF, TI SI, AB RE, IL NC, AR NC ME, CA BR, elettivamente domiciliati in ROMA FLAMINIA 73 studio dell'avvocatoVIA BERTOLONI 27, presso lo ROBERTO CIOCIOLA, che li rappresenta e difende GIORDANO, giusta unitamente all'avvocato ANTONIO delega in atti;
- ricorrenti
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI 2002 E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale 1595 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato -1- in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE TRIFIRO' giusta delega in atti;
controricorrente avverso il provvedimento n. 6492/99 del Tribunale di -TORINO, depositato il 18/01/99 R.G. N. 516/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato CIOCIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio al pretore di Torino, Con ricorso signoriller & dilovedo віно в небі, ГЕ ЕВ ગર AS HE, FR AV B lessed Mouર esponevano che, come dipendenti delle Ferrovie dello Stato, avevano espletato servizi di manovra senza che fosse loro corrisposta l'indennità di percorrenza prevista dall'art. 4 del CCNL 1990-92, per cui chiedevano la condanna del datore di lavoro al relativo pagamento. Il pretore accoglieva la domanda, condannando le Ferrovie a quanto conseguentemente dovuto. Su appello delle Ferrovie, il tribunale di Torino, con sentenza del 12 luglio 1996, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza, rigettava la domanda. Ciò nel presupposto che la materia delle competenze accessorie del personale ferroviario costituisca l'oggetto dell'allegato 7 al contratto collettivo citato, distinto per settore di appartenenza dei dipendenti, secondo la ripartizione della struttura aziendale. Gli artt. 4 e 5, che prevedono le particolari competenze di cui si tratta, sono compresi nel capo primo, concernente il personale di macchina, fra cui pacificamente non rientrano i manovratori ( qualifica rivestita dagli کے appellanti), che appartengono al settore tecnico. L'esame dell'intero complesso degli articoli rientranti nel capo primo, dimostra, ad avviso del tribunale torinese, che i premi ed i compensi previsti dagli artt. 4 e 5, in quanto correlati ad operazioni di condotta ( e cioè di guida dei mezzi di trazione, normalmente definita tale quando si risolve nell'effettuazione di viaggi, e denominata invece manovra se si localizza limita a spostamenti localizzati non possono che ritenersi stabiliti per l'effettuazione dei compiti del personale del settore macchina, a favore del quale maturano in linea normale per la condotta dei mezzi di trazione in viaggio, e, per i casi particolari di servizi ai treni con l'impiego di un solo agente di condotta, in assenza di indicazioni testuali che, come accade per l'indennità di utilizzazione ne prevedano l'attribuzione anche ai dipendenti di diversa qualificazione professionale. Resta fermo pertanto, che i manovratori, appartenenti al settore tecnico, non sono destinabili alle mansioni specifiche del personale di macchina, anche perché le competenze sono correlate alla specificità delle funzioni delle varie qualifiche professionali. Rileva inoltre il tribunale che l'autonomia collettiva è intervenuta riconoscendo esclusivamente al manovratore capo, la sola competenza accessoria di cui all'art. 5, punto 2 del contratto collettivo, restando così chiaramente confermata l'intenzione delle parti contraenti di stabilire solo tale limitata deroga alla esclusione delle erogazioni previste dagli artt. 4 e 5 del personale che non fa parte del settore macchina. Avverso la sentenza i lavoratori indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. Le Ferrovie si sono costituite con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico articolato motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1990 - 1992, con riferimento agli artt. 1362 e seguenti c.c.. Il motivo è infondato. Come si evince dalla stessa rubrica del motivo, il ricorso censura la interpretazione del contratto collettivo, ritenendo illegittima la conclusione del tribunale, secondo la quale, pur in presenza della medesima attività, le competenze accessorie non debbono essere erogate ai ricorrenti in quanto questi non rientrano nel settore macchine. 2 Sostiene il ricorso che per pervenire a tale conclusione il tribunale ha violato i più elementari principi ermeneutici. Tuttavia il ricorso, pur contenendo questa affermazione e pur lamentando la violazione dell'art. 1362 c.c. citato, si limita ad affermazioni del tutto generiche perché, ignorando la giurisprudenza di questa Corte che sul punto si è formata, non dimostra quale tra i vari ed in qual modo, possibili canoni ermeneutici sia stato violato e perché, limitandosi ad offrire una diversa lettura del contratto collettivo citato rispetto a quella recepita dal tribunale. Sotto tale profilo il motivo è pertanto inammissibile. Inoltre si può aggiungere che questa Corte, con la sentenza n. 6288 del 1997, statuendo in tema di figure professionali, ha ritenuto che la figura professionale di assistente di deposito è compresa nell'ambito del personale tecnico e non è riconducibile al personale di macchina ( che la legge n. 292 del 1984 riconduce a specifiche figure professionali quali quelle di capo deposito sovraintendente, di capo deposito superiore, di macchinista e di aiuto macchinista ), sicchè non comporta il diritto al premio giornaliero ed orario ed al premio di percorrenza previsti rispettivamente dagli artt. 38 e 39 della legge 11 febbraio 1970, n. 34 nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 16 febbraio 1974 n. 57. Nesegue che il ricorso è infondato, per cui va rigettato. I 0 3 A Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di D 1 S 3 , S . 5 O A T . T L R cassazione L , N A O ' A L B S 3 L E I 7
P.Q.M.
E T - D S D 8 I - A I N 1 T S La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione 1 G S N O O E E P S A Roma, 11 aprile 2002 I G M D I A G E A E , O L D Il Presidente Il cons. est. O T R T E Vincer Миeuro Meis Be othe I T A T S R L I I N O ДикаяSell G E D E E S E R D 8 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi. 25 GIU.2002 3 CANCELLIERE use e lle