Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 16530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16530 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
UC RE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo ITno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ER AR ME CI AL
QUINTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
AR NA TT RA
- Relatore -
BE AR OR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16530/2026 Roma, li, 07/06/2026
Sent. n. sez. 723/2026 CC-07/04/2026 R.G.N. 3399/2026
sui ricorsi proposti da:
EL VA nato ad [...] il [...] LA LE nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 19/12/2025 del Tribunale di Napoli
Uditi:
la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;
le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari;
l'avvocato Buonincontro il quale, dopo aver brevemente argomentato alcuni punti del ricorso, insiste per l'accoglimento; il sostituto processuale dell'avvocato Procentese, il quale si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 dicembre 2025 (depositata il 15 gennaio 2026), il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli (con provvedimento del 4 dicembre 2025) a carico di VA EL, LE LA ed altre persone. Sono contestate due ipotesi delittuose di cui all'art. 421-bis cod.pen. (capi 11, 12) e le correlate fattispecie di porto di armi anche da guerra (capo 13) nonché di ricettazione dell'automezzo utilizzato per gli agguati (capo e 14), fatti tutti aggravati dalla matrice mafiosa;
a carico di LE LA sono altresì contestati i delitti di cui all'art. 416-bis cod.pen. (capo 1) e di cui agli artt. 10 e 14 legge n.497 del 1974 (capo 6), con l'aggravante dalla matrice mafiosa. Le condotte sono contestate a far data dal gennaio 2025, in permanenza. In fatto, ad entrambi i ricorrenti è contestato di aver preso parte alle attività di un clan camorristico denominato clan Moccia, costituente una diramazione del gruppo camorristico denominato Nuova Famiglia, di carattere storico e tuttora operante sul territorio. Il clan
Firmato Da: AR
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NA TT RA Emesso Da: TRUSTPRO Firmato Da: UC RE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
Moccia, all'epoca guidato dal gruppo dei Panzarottari» facente capo a US BI, costituisce una diramazione del gruppo storico ed insiste sul territorio di Afragola, con ramificazioni nei comuni circostanti. LE LA è ritenuto partecipe del sodalizio (capo 1), con il ruolo di armaiolo (recupera e detiene le armi), nonché di attivo protagonista delle azioni violente e di fuoco. Entrambi i ricorrenti sono ritenuti concorrenti nei delitti scopo del clan, commessi con la specifica aggravante. Nel mese di ottobre 2025 era insorto un contrasto tra il figlio del boss BI ed altri soggetti afferenti ad altro gruppo. A causa di tali contrasti, la sera del 20 ottobre, il clan rivale aveva organizzato un agguato in danno di soggetti appartenenti al clan Moccia, sparando loro contro e ferendo diverse persone. La sera del 21 ottobre, il clan Moccia organizzava la propria risposta. Nella tarda serata, un gruppo di fuoco si recava nel quartiere in cui operavano i soggetti contrapposti e dava luogo a due «stese» (capi 11 e 12 della contestazione), armati sia di pistole che di armi lunghe, tra cui un mitra e un kalashnikov (capo 13), utilizzando un furgone FIAT Doblò ricettato, in quanto già provento di furto (capo 14). In particolare, dapprima si recavano nella via Traversa Murillo Fatigati ed esplodevano almeno 40 colpi in aria, contro le telecamere e contro l'edificio sito al civico n.10. Quindi si recavano nella via III Traversa Diaz, ed esplodevano numerosi colpi in aria, contro le telecamere e contro l'edificio sito al civico n.45. I nastri di alcune telecamere dislocate nella zona riprendevano, sotto diverse angolazioni, le azioni di fuoco. Le intercettazioni, che nel frattempo erano state attivate, registravano le conversazioni attinenti alla fase organizzativa, nel corso della quale si procacciavano i mezzi, si decideva la composizione del gruppo di fuoco e si stabilivano le modalità dell'azione; più tardi consentivano di raccogliere i commenti, effettuati dagli stessi soggetti che avevano partecipato alle azioni di fuoco. Ulteriori elementi istruttori fondano su dichiarazioni di testimoni, collaboratori di Giustizia, sequestri e riscontri sul territorio.
2. Avverso il provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione VA EL per mezzo del difensore di fiducia, Avv. Domenico Buonincontro, articolando quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo deduce vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 273 cod.proc.pen., con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui alle imputazioni contestate ai capi 11, 12, 13 e 14. In particolare, non sussisterebbero sufficienti elementi indiziari per ricondurre al ricorrente le condotte contestate, né per sostenere un suo concreto contributo rispetto ai fatti. A dimostrazione dell'assunto, l'atto di ricorso ripercorre gli elementi di prova, in relazione ai quali propone una diversa lettura.
2.2. Il secondo motivo deduce vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione all'art.421-bis cod.pen., atteso che non sussisterebbero gli elementi costitutivi della fattispecie. In particolare, non vi sarebbe stata un'azione armata finalizzata ad incutere timore, ma la mera reazione ad un'aggressione subita, derubricabile nella più lieve fattispecie di cui all'art.703 cod.pen. Sebbene la doglianza, nel corso del giudizio di riesame, fosse stata sollevata oralmente all'udienza di discussione, il Tribunale avrebbe omesso di motivare sul punto.
2.3. Il terzo motivo deduce vizi di motivazione e di violazione di legge con riferimento all'art.416-bis.1 cod.pen., ovvero all'aggravante della matrice mafiosa contestata con
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Firmato Da: AR NA TT RA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 68e52658dc477662-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae Firmato Da: UC RE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
riferimento alle imputazioni di cui ai capi 11,12, 13 e 14. Sebbene la doglianza, nel corso del giudizio di riesame, fosse stata sollevata oralmente all'udienza di discussione, il Tribunale avrebbe omesso di motivare sul punto.
2.4. Il quarto motivo deduce vizi di motivazione e di violazione di legge con riferimento all'art.274 cod.proc.pen. e, segnatamente, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Difetterebbero, nel caso di specie, i requisiti dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione dei delitti.
3. Avverso il provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione anche LE LA per mezzo del difensore di fiducia, Avv. Domenico Buonincontro, articolando quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo deduce vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 273 cod.proc.pen., con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'imputazione di cui al capo 1. In particolare, non sussisterebbero sufficienti elementi indiziari per sostenere una partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, né sotto il profilo materiale della condotta, né sotto quello soggettivo del dolo. Egli avrebbe avuto un ruolo occasionale, qualificabile, al più, quale favoreggiamento.
3.2. Il secondo motivo deduce vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione all'art.421-bis cod.pen., atteso che non sussisterebbero gli elementi costitutivi della fattispecie. In particolare, non vi sarebbe stata un'azione armata finalizzata ad incutere timore, ma la mera reazione ad un'aggressione subita, derubricabile nella più lieve fattispecie di cui all'art.703 cod.pen. Sebbene la doglianza, nel corso del giudizio di riesame, fosse stata sollevata oralmente all'udienza di discussione, il Tribunale avrebbe omesso di motivare sul punto.
3.3. Il terzo motivo deduce vizi di motivazione e di violazione di legge con riferimento all'art.416-bis.1 cod.pen., ovvero all'aggravante della matrice mafiosa contestata con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 6, 11, 12, 13 e 14. Sebbene la doglianza, nel corso del giudizio di riesame, fosse stata sollevata oralmente all'udienza di discussione, il Tribunale avrebbe omesso di motivare sul punto.
4.4. Il quarto motivo deduce vizi di motivazione e di violazione di legge con riferimento all'art.274 cod.proc.pen. e, segnatamente, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Difetterebbero, nel caso di specie, i requisiti dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione dei delitti.
3. È pervenuta in Cancelleria requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati e devono essere rigettati, per le ragioni di seguito indicate.
2. Va premesso che, per talune questioni di diritto (la qualificazione delle condotte di cui ai capi 11 e 12 e l'aggravante della matrice mafiosa), le difese lamentano un vizio di omessa motivazione, per avere sollevato la questione in sede di riesame nel corso della discussione e non aver trovato risposta nel provvedimento del Tribunale. Nella specifica materia, occorre considerare che il riesame è un mezzo di impugnazione ad effetto interamente devolutivo, in riferimento al quale non trova applicazione la disposizione dell'art. 581 lett. c) c.p.p. che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi di impugnazione contestualmente alla presentazione del gravame. La richiesta di riesame è, dunque, ammissibile anche se chi la presenta non indica alcun motivo a sostegno della medesima e la parte può presentare motivi inediti fino all'inizio della discussione, mentre il comma 9 del citato art. 309 cod. proc. pen., impone al Tribunale di decidere anche sulla base degli elementi addotti dalle parti perfino nel corso dell'udienza (ex multis Sez. 5 n. 11579 del 22/02/2022, [...], Rv. 282972-01). Dunque, in tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa (Sez. 1, n. 4690 del 27/11/2019 - dep. 04/02/2020, Zoffreo Fiore, Rv. 278162). Le questioni di diritto poste dai ricorrenti, non si sono fondate su elementi nuovi, introdotti per la prima volta in sede di riesame, ma sono attinenti alla valutazione giuridica dei medesimi elementi di fatto già ampiamente valutati e argomentati dal G.i.p., dei quali hanno chiesto una diversa qualificazione. Richiamando in premessa le valutazioni e le qualificazioni giuridiche operate del G.i.p., il Tribunale del riesame le ha fatte proprie, con ciò rispondendo alla questione posta dalle parti circa la correttezza delle qualificazioni date. La qualificazione giuridica della fattispecie ex art.421-bis cod. pen., così come la sussistenza dell'aggravante della matrice mafiosa, sono state argomentate con motivazione articolata e logica, che ha applicato correttamente i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella specifica materia, come emerge più nel dettaglio attraverso la trattazione che segue.
2.1. Il motivo afferente alla configurabilità della fattispecie di cui all'art.421-bis cod.pen.o alla sua derubricazione nella più lieve fattispecie di cui all'art.703 cod.pen., è comune alle parti (indicato da entrambe al n.2) e può essere trattato congiuntamente. La fattispecie contestata è quella di cui all'art.421-bis cod.pen., nel quale è stata trasposta dall'art. 4, comma 2-quater del d.l. n.123 del 15 settembre 2023 (convertito con modificazioni dalla I. 13 novembre 2023, n. 159) in regime di continuità normativa (Sez. 1, n. 32132 del 12/09/2025, [...], Rv. 288574-01) quella prevista dall'art. 6 1.2 ottobre 1967, n. 895; tratteggia il delitto di pubblica intimidazione con uso di armi, prevedendo la condotta
Firmato Da: AR NA TT RA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 68e52658dc477662-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae Firmato Da: UC RE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
di chi, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti. Si tratta di un delitto comune che può essere commesso da chiunque, la cui condotta consiste nel dar luogo ad esplosioni sia con armi da fuoco che con ordigni o materie esplodenti e che contiene una clausola di sussidiarietà, in forza della quale la fattispecie ex art. 421-bis cod.pen. è configurabile soltanto se il fatto non integra gli estremi di un reato più grave. Ciò che maggiormente connota la fattispecie, è l'elemento soggettivo del dolo specifico, atteso che l'azione deve essere diretta, finalisticamente e alternativamente, ad incutere pubblico timore, suscitare tumulto, creare pubblico disordine o attentare alla sicurezza pubblica. Il bene giuridico tutelato, infatti, è quello dell'ordine pubblico, inteso quale pacifico e ordinato assetto della comunità, tale da garantire un ordinato e sereno vivere sociale. Sotto il profilo del bene giuridico tutelato, la presente fattispecie si distingue da quella, contravvenzionale, di cui all'art. 703 cod. pen. (accensioni o esplosioni pericolose in luogo pubblico), la quale tutela il bene vita e incolumità fisica, sebbene riferibile ad un numero indeterminato di soggetti. Si tratta di una fattispecie di pericolo, che prende in considerazione il solo dato oggettivo della rischiosità di determinate condotte se azionate in luoghi abitati, nata, storicamente, per arginare condotte individuali. Tale distinzione si riflette sul dolo, atteso che, a fronte del dolo specifico richiesto per l'ipotesi delittuosa di cui all'art.421-bis cod.pen., la fattispecie contravvenzionale richiede la mera consapevolezza e volontà del fatto. L'inserimento dell'art.421-bis nel codice penale, si colloca nello specifico contesto in cui veniva emesso il «<decreto Caivano» (d.l. n.123 del 15 settembre 2023 convertito, con modificazioni, dalla I. 13 novembre 2023, n. 159). In materia di esplosioni pericolose, l'ipotesi delittuosa di cui all'art.421-bis cod.pen., differisce da quella contravvenzionale di cui all'art.703 cod.pen. in relazione all'oggetto giuridico della tutela, atteso che il delitto mira a tutelare il bene pubblicistico dell'ordine, della sicurezza e della pace sociale, mentre la contravvenzione tutela il bene individuale dell'incolumità della persona, sebbene riferito ad un numero indeterminato di soggetti. Di riflesso, il delitto di cui all'art. 421-bis cod.pen., richiede il dolo specifico della finalità di turbamento dell'ordine, o della serenità o della sicurezza di una porzione del territorio dello Stato. 2.2 | fatti oggetto della presente vicenda si collocano nel contesto di operatività di un clan di Camorra, il clan Moccia, il quale aveva imposto la propria egemonia sul territorio del comune di Afragola avvalendosi della forza d'intimidazione del vincolo mafioso, godeva di alleanze con altri clan (tra cui gruppi operanti in Caivano) ed era impegnato in contrasti armati con gruppi rivali per il controllo del territorio. La sera del 20 ottobre, alcuni membri del clan Moccia avevano subito un agguato di chiara matrice mafiosa, trattandosi di una sparatoria in pieno centro urbano, che aveva portato al ferimento di più persone, tra le quali il figlio del boss BI. La risposta data con le due «<stese» del 21 ottobre, ha la chiara finalità di affermare il controllo del territorio da parte del clan Moccia, attraverso atti che minano direttamente l'ordine, la sicurezza e la pace sociale. Le «stese costituiscono uno specifico fenomeno camorristico e costituiscono azioni
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Firmato Da: AR NA TT RA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 68e52658dc477662-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae Firmato Da: UC RE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
dimostrative armate, in cui si esplodono colpi di arma da fuoco nelle zone ove esercitare espressione camorristica (Sez. 1, n. 27835 del 11/07/2025, [...], n.m.). La deduzione difensiva, secondo la quale il fatto sarebbe da qualificare ex art. 703 cod.pen. in quanto «mera reazione ad un'aggressione subita», non coglie nel segno, in quanto confonde il movente con la finalità. Vero è che il clan Moccia dava luogo ai due episodi di fuoco per reagire ad un torto subito, ma tale aspetto attiene al movente dell'azione, che è elemento esterno alla fattispecie criminosa. Se la finalità fosse stata, meramente, quella di colpire chi li aveva a sua volta colpiti, l'azione sarebbe stata diretta contro specifiche persone o beni, finalizzata a ledere o minacciare soggetti specifici. Nel caso di specie, invece, si è posta in essere un'azione plateale, dimostrativa di potenza di fuoco, dove gli spari, numerosi e con potenti armi da guerra, venivano esplosi ad ampio raggio, in aria, sulle telecamere e sulle facciate delle palazzine, con il chiaro intento di affermare e manifestare un assoluto controllo del territorio. Il dolo specifico di attentare all'ordine pubblico, tipico della fattispecie di cui all'art.421-bis cod.pen, si coglie attraverso il contesto e le modalità che si sono descritti, atteso che l'affermazione della propria capacità di controllo su una porzione di territorio da parte di un gruppo criminale, mina alle radici l'assetto democratico e la pace della comunità. Si tratta di ipotesi ben diversa da quella di cui all'art. 703 cod.pen., in cui le accensioni sono finalizzate a sé stesse, prive di intenti ulteriori e il pericolo che ne deriva è, potenzialmente, per la sola incolumità delle persone. I fatti contestati ai capi 11 e 12 dell'ordinanza cautelare, sono dunque perfettamente sussumibili nella fattispecie incriminatrice di cui all'art.421-bis cod.pen. e risultano correttamente descritti e inquadrati, con motivazione articolata e logica, nelle ordinanze del G.i.p. e del Tribunale complessivamente valutate.
2.3. Il motivo di cui al punto 3, relativo all'aggravante di cui all'art.416-bis.1 cod.pen., anch'esso comune ai ricorrenti, è sostanzialmente assorbito nel precedente e va rigettato. Non solo il metodo mafioso, ma anche la correlata finalità agevolatrice, sono insite nella finalità di controllo del territorio, sottesa a tutte le imputazioni e già individuata nel precedente punto 2. Anche sulla specifica aggravante, la motivazione risulta adeguata ed esente da vizi attraverso la lettura complessiva delle motivazioni dei due, conformi, provvedimenti cautelari.
2.4. Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivo. Nell'ordinamento, l'art.274, lett. c), cod.proc.pen. stabilisce la regola generale secondo la quale, per l'applicazione di misure cautelari, deve esservi il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati, imponendo al giudice una valutazione in ordine alla sussistenza di concreti indici fattuali. Il Tribunale ha evidenziato molteplici elementi fattuali, inerenti le specifiche modalità e circostanze del fatto, nonché la personalità degli autori;
tali elementi, con motivazione articolata e logica, li ha ritenuti indicativi di elevatissimo pericolo di reiterazione di analoghi delitti. Quanto alla scelta della misura, nel caso di specie al ricorrente LE LA è contestata anche la fattispecie di cui all'art.416-bis cod. pen., mentre a VA EL sono contestati molteplici delitti commessi con l'aggravante di cui all' art.416-bis.1 cod. pen. L'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. introduce una presunzione relativa di idoneità della misura della custodia in carcere, qualora sussistano gravi indizi di appartenenza ad un'associazione mafiosa, «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari».
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Per i delitti aggravati dalla matrice mafiosa, l'ultima parte del citato comma terzo, mantiene la presunzione relativa, che può essere vinta anche dalla dimostrazione che «<le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure». In tali ipotesi, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamente relativo e il giudice è chiamato a valutare gli elementi astrattamente idonei ad escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei precedenti (Sez. 5 n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285808-01). Si tratta di una presunzione di legge non assoluta, fondata sulla peculiarità del fenomeno mafioso, atteso che può essere superata a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. " tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2 n. 24553 del 22/03/2024, [...], Rv. 286698-01). Con specifico riguardo al delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa, la norma è stata considerata legittima dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sin dalla sentenza depositata in data 6 novembre 2003 in relazione al caso AN c. IT (vedi § 70). Nella stessa scia si è collocata ripetutamente la giurisprudenza costituzionale che, anche quando si è occupata in via principale di altri reati, ha affermato la validità di tale principio in relazione alla criminalità di stampo mafioso (si veda dapprima la sentenza Corte cost. n. 265 del 2010, in materia di atti sessuali;
Corte cost. sent. n. 231 del 2011 che si è occupata di stupefacenti;
Sent. Corte cost. n. 110 del 2012, che si è occupata di associazione semplice a delinquere e, più recentemente la sentenza n. 191 del 2020, in materia di associazione terroristica). Sulla base di tale inquadramento sistematico, la più recente giurisprudenza di questa Corte afferma che, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose storiche, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa [...] potendo, questo, essere valutato quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza esigenze cautelari. (Sez. 5 n. 16434 del 21/02/2024, [...], Rv. 286267 -01).
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In tema di applicazione di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti [...] aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 2 n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo Rv. 283176-01) L'ordinanza oggetto di ricorso (che richiama anche quella emessa dal G.i.p.) con motivazione logica ed esente da vizi, dà corretta applicazione ai principi di diritto che si sono esposti e fa buon governo dello strumento cautelare, atteso che evidenzia indici di elevatissima e attuale pericolosità (il carattere grave e recentissimo delle condotte), a fronte dell'assoluta assenza di elementi indicativi di una dissociazione dalle logiche criminali di appartenenza.
2.5. Quanto al ricorso del solo EL, con il primo motivo, egli deduce vizi della
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motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza individualizzanti, affermando che non sussisterebbero sufficienti elementi indiziari per sostenere una sua effettiva partecipazione ai fatti. Peraltro, nell'ordinanza impugnata si dà atto di una serie di elementi di fatto, che consentono di ritenere adeguatamente motivato il convincimento del giudice. In primo luogo, si evidenzia come il suo timbro vocale fosse noto agli operanti (poco importa di quale reparto), sia in quanto soggetto noto per altre attività investigative, sia perché ascoltato più volte nel corso delle intercettazioni. Quindi, si analizzano i contenuti delle intercettazioni, nel corso delle quali egli risulta tra gli interlocutori o risulta comunque presente, in base a ragionevoli indici di fatto. Alla luce di tali contenuti, il giudice motiva sul ruolo avuto dal EL, il quale partecipava a tutta la fase preparatoria ed alle relative riunioni, veniva incaricato di andare a prendere l'autista del furgone utilizzato per l'agguato, scambiava gli abiti con uno dei partecipanti al gruppo di fuoco ed era presente sui luoghi, insieme agli altri, la sera dei due attentati, pur non facendo parte del gruppo armato. Le censure mosse dal EL sul punto, non attengono ad un eventuale travisamento delle fonti, in quanto non contestano l'esistenza o i contenuti dei brani di conversazione utilizzati dal giudice, ma attengono alla loro interpretazione, di fatto sollecitando una diversa valutazione da parte di questa Corte, che non può essere operata a fronte di una motivazione logica e coerente del convincimento del giudice.
2.6. Quanto al ricorso del solo LA, al primo motivo, egli contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'imputazione di cui al capo 1. L'ordinanza impugnata dà atto, con motivazione esente da vizi, della presenza di gravi indizi di una sua partecipazione al sodalizio criminoso, sia sotto il profilo materiale della condotta, sia sotto quello soggettivo del dolo, escludendo che lo stesso abbia avuto un ruolo meramente occasionale. I giudici della cautela hanno valutato una serie di elementi di fatto, tratti soprattutto dalle intercettazioni, dalle quali si evince ch'egli partecipava al gruppo di fuoco delle due "stese" ed era fattivamente presente alle riunioni organizzative;
durante l'agguato subito il giorno prima, era stato fortunosamente assente, ma se fosse stato presente, a parere degli altri consociati, avrebbe risposto efficacemente con un'arma; già in precedenza, in un'altra occasione nel mese di settembre, il boss BI gli aveva consegnato un'arma carica, per eseguire un'azione punitiva nei confronti di taluni soggetti. Sotto tale profilo, le censure mosse dal LA sono sostanzialmente tese a sollecitare una diversa interpretazione dei contenuti delle intercettazioni, dunque propongono alla Corte una diversa valutazione della prova che non è consentita in questa sede, laddove la lettura fornita dal giudice del merito è logica e coerente. La stessa è altresì suffragata da ulteriori elementi istruttori, quali talune testimonianze che lo indicano come soggetto appartenente al clan, per conto del quale svolgeva dei compiti specifici nonché dalla circostanza che, negli anni precedenti, egli fosse stato arrestato per rapina e controllato insieme al vertice apicale del sodalizio e altri accoliti. Sulla base di tali, molteplici, indici di fatto, le ordinanze hanno motivato in modo logico e puntuale, per ritenere la sussistenza dei gravi indizi della fattispecie ipotizzata.
3. Alla luce delle considerazioni esposte, i ricorsi devono ritenersi, complessivamente, infondati e devono essere rigettati.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
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Firmato Da: AR NA TT RA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 68e52658dc477662-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae Firmato Da: UC RE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 07/04/2026
Il Consigliere estensore Carla Adriana Fiammetta Frau
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Il Presidente
LU IS
Firmato Da: AR NA TT RA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 68e52658dc477662-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae Firmato Da: UC RE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015f