Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2024, n. 16434
CASS
Sentenza 21 febbraio 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche", la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2024, n. 16434
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16434
Data del deposito : 21 febbraio 2024

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