Sentenza 27 novembre 2019
Massime • 1
In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2019, n. 4690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4690 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2019 |
Testo completo
04690-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 27/11/2019 Registro generale n. 34923/2019 (n. 30) Sentenza n. 3672/2019 Composta dai Consiglieri: Angela Tardio Presidente PO Casa IO Minchella Daniele Cappuccio Alessandro Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) FR FI, nato a [...] l'[...]; Avverso l'ordinanza emessa il 09/07/2019 dal Tribunale del riesame di Catanzaro;
Sentita la relazione del Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentite, nell'interesse del ricorrente, le conclusioni dell'avv. Pietro Mancuso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 09/07/2019 il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 19/06/2019 nei confronti di FI FR. Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro nel contesto di una più ampia attività d'indagine, che, relativamente alla posizione di FI FR, traeva origine dal provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti dell'indagato il 23/05/2019. Queste complesse indagini riguardavano la sfera di operatività e le attività delittuose commesse dal clan MA operante nelle aree di Cutro, San Leonardo di Cutro e Crotone - nel cui ambito si accertava che il sodalizio 'ndranghetista egemonizzato dalla famiglia MA operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. risultando dimostrati il metodo mafioso, la - forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposto sul territorio ed era presente in un'area geografica nella quale operava anche la - consorteria 'ndranghetista alleata, denominata cosca Trapasso. In tale contesto consortile, prefigurato al capo 1 della rubrica, si contestava il ruolo di promotori e organizzatori del sodalizio ad AL MA, MO MA e DA MA;
il ruolo di organizzatori a MA MA, CO LE, FI FR e RA FA. Sulla sfera di operatività di tale sodalizio 'ndranghetista nel provvedimento impugnato si richiamavano gli esiti di altri procedimenti penali, che confermavano l'ipotesi accusatoria relativa all'immutata presenza criminale nell'area crotonese della consorteria in esame, tra i quali i processi denominati "Kyterion", "Borderland", "Jonny" e "Stige". Queste emergenze processuali venivano correlate alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia IU CA, IO TI, AS AZ, PA RO, IU LI, IU PE, AL UT, IO AL, TO RC e AN CE, i quali chiarivano gli scenari criminali nei quali si muoveva il clan MA e i collegamenti esistenti tra tale sodalizio e gli ambienti della criminalità organizzata 'ndranghetista con i quali i suoi vertici risultavano stabilmente collegati. In questo contesto processuale, all'indagato FI FR, al capo 7, si contestava l'estorsione commessa in danno di IO MA, quale amministratore della società Bluserena s.p.a.; al capo 11, si contestava 2 l'estorsione commessa in danno dell'imprenditore PO SE;
al capo 12, si contestava la tentata estorsione commessa in danno dell'imprenditore EF PA. Quanto, in particolare, al reato contestato al ricorrente al capo 7, il Tribunale del riesame di Catanzaro riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base delle propalazioni del collaboratore di giustizia AN AL OR, che si ritenevano riscontrate dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa IO MA, che corroborava le sue accuse con il deposito delle ricevute dei pagamenti effettuati in esecuzione delle pressioni estorsive subite, ammontanti a complessivi 25.000,00 euro, nell'arco temporale compreso tra il 2008 e il 2018. Quanto, invece, al reato contestato a FR al capo 11, si ritenevano sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa PO SE, che si reputavano corroborate dalle attività di captazione svolte nel corso delle indagini preliminari, richiamate nelle pagine 38- 40 del provvedimento censurato. Quanto, infine, al reato contestato all'indagato al capo 12, si ritenevano sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa EF PA, che si reputavano corroborate dalle attività di captazione svolte nel corso delle indagini preliminari, richiamate nelle pagine 46- 49 dell'ordinanza impugnata. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della custodia cautelare in carcere applicata a FI FR, rilevanti ai sensi dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza dell'elevato disvalore dei fatti di reato ascrittigli ai capi 7, 11 e 12 e del ruolo egemonico ricoperto dal ricorrente nell'ambito del clan MA, che doveva essere valutato nel più ampio contesto della criminalità organizzata 'ndranghetista dell'area crotonese. Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza impugnata.
2. Avverso questa ordinanza l'indagato FI FR, a mezzo dell'avv. Pietro Mancuso, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 125, 273 e 414 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità proposta all'udienza del 09/07/2019, relativa al decreto di riapertura delle indagini preliminari emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 14/10/2017, 3 nel procedimento n. 5065/2017 R.G.N.R., che era stato archiviato con decreto adottato dallo stesso Giudice il 05/10/2017. Si deduceva, in proposito, che il decreto di riapertura delle indagini emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ex art. 414 cod. proc. pen., sopra citato, era sprovvisto di motivazione, non avendo esposto le ragioni che legittimavano la rimozione della situazione processuale che aveva imposto l'archiviazione del procedimento. Tale esposizione si riteneva necessaria perché gli elementi indiziari sulla base dei quali era stata richiesta la riapertura delle indagini preliminari - con istanza presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro il 14/09/2017, sulla base dell'informativa di reato depositata dalla Guardia di Finanza di Crotone nella stessa data -erano risalenti nel tempo e precedevano l'emissione del decreto di archiviazione sopra citato. Tuttavia, con tale eccezione preliminare, che risultava pregiudiziale rispetto al vaglio dell'ordinanza impugnata, riguardando l'utilizzabilità degli atti di indagine posti a fondamento del provvedimento cautelare genetico, il Tribunale del riesame di Catanzaro non si confrontava, affermando, in difformità da quanto trascritto nel verbale dell'udienza del riesame celebrata il 09/07/2019, che non era stata sollevata alcuna specifica eccezione da parte della difesa di FI FR. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da FI FR è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la difesa dell'indagato FI FR, all'udienza celebrata davanti al Tribunale del riesame di Catanzaro il 09/07/2019, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., aveva eccepito la nullità del decreto di riapertura delle indagini preliminari, emesso ex art. 414 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 14/10/2017, nel procedimento n. 5065/2017 R.G.N.R. Questa eccezione preliminare di nullità, a supporto della quale veniva depositata apposita documentazione, veniva verbalizzata nel verbale dell'udienza del 09/07/2019, nei termini correttamente riportati dalla difesa di FR nel suo atto di impugnazione. Si legge, in particolare, a pagina 2 del verbale di udienza in questione: «La difesa eccepisce la nullità del decreto di riapertura delle 4 indagini datato 14/10/2017, illustrandone le ragioni: perché palesemente immotivato». A fronte di tale eccezione preliminare, il Tribunale del riesame di Catanzaro, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 54, nella parte conclusiva del provvedimento impugnato, osservava: «Da ultimo, il Collegio dà atto di avere visionato la documentazione depositata dalla difesa, attestante la chiusura e la riapertura delle indagini nel presente procedimento, da cui non essendo peraltro stata formulata alcuna specifica eccezione processuale sul punto - non ritiene possa essere fatta discendere alcuna conseguenza in ordine alla regolarità dell'attività investigativa». In questa incontroversa cornice, è fuori discussione la ritualità dell'eccezione proposta dalla difesa di FR all'udienza del 09/07/2019, dalla quale discendeva l'obbligo per il Tribunale del riesame di Catanzaro di esaminare la censura difensiva e di fornire una congrua motivazione sulla sua eventuale infondatezza, tenuto conto della posizione cautelare del ricorrente, nell'interesse del quale la doglianza veniva sollevata. Né l'eccezione proposta poteva ritenersi generica, risultando fondata sull'asserita assenza di motivazione del decreto di riapertura delle indagini preliminari, emesso il 14/10/2017, con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva il dovere di confrontarsi. Ne discende che il Tribunale del riesame di Catanzaro, conformemente a quanto previsto dall'art. 309 cod. proc. pen., non poteva esimersi dall'esaminare l'eccezione di nullità del decreto di archiviazione proposta dalla difesa di FR e dall'esplicitare le ragioni che imponevano di ritenere tale doglianza, eventualmente, destituita di fondamento. Si consideri, in proposito, che l'omessa confutazione delle argomentazioni difensive può non risultare decisiva ai fini del giudizio sull'effettiva completezza e sulla tenuta della motivazione del provvedimento genetico da parte del giudice del riesame adito ex art. 309 cod. proc. pen., il quale può eventualmente sopperire alle lacune del primo giudice cautelare, laddove queste si siano concretizzate nello stesso provvedimento. Tuttavia, l'omessa valutazione da parte del giudice del riesame delle deduzioni difensive e conseguentemente il difetto di motivata confutazione riscontrabile nel suo provvedimento assume un rilievo decisivo ai fini della legittimità della sequenza procedimentale tipizzata dall'art. 309 cod. proc. pen., a prescindere da qualsiasi considerazione sulla capacità dell'indagato di contrastare effettivamente il compendio indiziario offerto dall'accusa, non consentendogli di difendersi dalle contestazioni rivoltegli, nel contraddittorio delle parti, con i prescritti rimedi processuali (Sez. 5, n. 51900 del 20/10/2017, Lanza, Rv. 271413-01; Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, Tinnirello, Rv. 265645-01). 5 Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Catanzaro, appare evidente che l'assenza di ogni riferimento all'assenza di motivazione del decreto di riapertura delle indagini preliminari emesso il 14/10/2017 - su cui si fondava l'eccezione preliminare proposta dalla difesa di FI FR concretizza una motivazione apparente dell'ordinanza impugnata, che si limitava a dare genericamente conto della doglianza nei termini testuali che si sono richiamati. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto secondo cui: «In tema di vizio della motivazione delle sentenze, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, Vassallo, Rv. 263100-01). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi in proposito richiamare la risalente e consolidata giurisprudenza, secondo cui il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito. A tali patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01). Ne discende conclusivamente che sull'eccezione preliminare proposta dalla difesa del ricorrente il Tribunale del riesame di Catanzaro ometteva di confrontarsi, affermando, in difformità da quanto riportato nel verbale dell'udienza celebrata il 09/07/2019, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., che non era stata sollevata alcuna specifica eccezione da parte della difesa di FI FR.
3. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati. 6 Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro competente ex art. 309 cod. proc. pen. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27/11/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Centonze Angela Tardio Angel wil plenteme DEPOSITATA IN CANCELLERIA 4 FEB 2020 IL CANCELLIERE Stefania FALELLA 7