Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 1
I verbali di accertamento degli ispettori dell'INPS costituiscono prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635, comma secondo, cod. proc. civ. e possono fornire utili elementi di giudizio, pur non essendo muniti di efficacia probatoria assoluta, nella successiva fase del procedimento cognitivo conseguente ad opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3527 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO SERVELLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SS AT & C SNC, SS LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI MARIO rappresentati e difesi dall'avvocato ANDRONICO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FONZO FABIO, PULLI CLEMENTINA, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 815/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 07/03/98; R.G.N. 3376/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito l'Avvocato PULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio LI SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7/9/1993 al Pretore di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, GR LI e la società GR LI s.n.c. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 27/7/1993 con il quale detto Giudice, su istanza dell'INPS, aveva loro intimato il pagamento, in favore di quest'ultimo Istituto, della somma di L. 19.451.410, oltre accessori e spese della procedura monitoria, per contributi omessi e sanzioni aggiuntive relativi al periodo dall'1/1/1991 al 30/9/1992.
Preliminarmente veniva eccepito il difetto di legittimazione passiva di, LI GR in quanto alla data di notifica del decreto ingiuntivo il predetto aveva ceduto la propria quota a GR AO, mentre nel merito veniva contestata la sussistenza di alcuna omissione nella registrazione di ore o giornate lavorative relative ai dipendenti SE e SP, precisando che il verbale redatto dagli ispettori era basato sulle erronee dichiarazioni rilasciate dai dipendenti ed in seguito rettificate.
Con successivo ricorso, depositato il 30.5.1995, la società GR LI s.n.c. e AO GR proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, n. 145/93, emessa dall'INPS il 21.4.1995 e notificata il 17 maggio successivo, con la quale veniva ingiunto di pagare l'importo di L. 1.730.000, quale sanzione amministrativa per avere omesso il pagamento dei contributi dovuti in favore dei dipendenti SP e SE, e ne chiedevano la revoca per le stesse ragioni esposte nel precedente procedimento.
Instauratosi il contraddittorio, l'INPS eccepiva l'infondatezza di entrambe le opposizioni, atteso che dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nel corso della ispezione era emersa la parziale omissione contributiva. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle opposizioni con la condanna degli opponenti alle spese di causa. Riuniti i due procedimenti, il Pretore, in esito all'istruttoria, con sentenza in data 6/12/1995, previo riconoscimento del difetto di legittimazione passiva di GR LI, revocava il decreto ingiuntivo e l'ordinanza ingiunzione opposti, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio, ritenendo, a seguito di quanto dichiarato dai lavoratori SP e SE, che non era stata fornita la prova dell'omissione contributiva contestata e sanzionata.
Avverso detta sentenza proponeva appello l'INPS, con ricorso del 18/9/1996, dolendosi per l'accoglimento delle proposte opposizioni, per il rigetto delle quali insisteva.
Ricostituitosi il contraddittorio, gli appellati chiedevano il rigetto del gravame, siccome infondato, e la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'Istituto appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Il Tribunale di Catania, con sentenza depositata il 7/3/1998 in parziale riforma della sentenza di primo grado ha:
- revocato il decreto ingiuntivo del pretore di Catania del 22.7.1993;
- dichiarato il difetto di legittimazione passiva rispetto a detto decreto di GR LI;
- condannato la GR LI s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., ing. GR AO, al pagamento in favore dell'INPS della somma di L. 19.451.410, con gli interessi legali dalla data della domanda. Il Tribunale, sostanzialmente, riteneva attendibili le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede di accertamenti ispettivi ed opinava viceversa nel senso che le successive e contrarie dichiarazioni fossero il frutto di un accordo fraudolento con il datore di lavoro.
Avverso detta la sentenza, per la parte relativa alla condanna della GR LI S.n.c. al pagamento in favore dell'INPS della somma di L. 19.451.410, oltre interessi e spese del giudizio, la GR LI S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché GR AO personalmente, propongono ricorso per cassazione fondato su due motivi.
Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sostanzialmente assumendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere più credibile la versione emersa dall'accertamento ispettivo, rispetto a quella fornita dagli stessi lavoratori che, in dichiarazioni contenute in successivi atti di notorietà, avevano rettificato le indicazioni inizialmente fornite circa la durata del rapporto, così fornendo, secondo i ricorrenti, una specifica prova contraria alla tesi dell'Istituto. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione di legge - Artt. 2697 - 2729 c.c., in quanto l'INPS, attraverso la mera produzione delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, non avrebbe assolto al proprio onere probatorio. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, si osserva che il Tribunale, con valutazione in fatto congruamente motivata, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza degli accertamenti - eseguiti congiuntamente da due ispettori dell'INPS, da un maresciallo della Guardia di Finanza e da un Ispettore del lavoro, nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro - aventi ad oggetto la durata delle loro prestazioni, ed ha, per converso, considerato poco credibile la versione da essi successivamente fornita (contenuta in atti notori). A sostegno di tale ultima conclusione il collegio di merito porta argomenti del tutto coerenti e logici, non ravvisando sostanzialmente alcuna ragione plausibile che avrebbe indotto i lavoratori a fornire indicazioni inesatte in sede ispettiva, considerando che si trattava, per un dipendente, di due periodi di assenza di notevole durata e, per l'altro, della stessa data di assunzione, elementi cioè di tale rilevanza da non rendere probabile un errore ovvero una dimenticanza. Il Tribunale ha quindi correttamente esercitato il proprio potere di valutazione della prova: a riguardo è appena il caso di ricordare che sono devoluti al giudice del merito la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Conseguentemente è sufficiente, ai fini di una corretta decisione che il giudice indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la statuizione adottata. (Cass. n. 9384/1995): nella specie tali elementi sono costituiti dalle dichiarazioni direttamente risultanti dai verbali ispettivi, i quali, nel riportare le indicazioni dei lavoratori, sono assistiti dalla fede privilegiata che tali atti posseggono in relazione a quanto il pubblico ufficiale abbia attestato come avvenuto in sua presenza (Cass. nn. 9827 e 2275/2000). Quanto al secondo motivo, al predetto rilievo circa l'attitudine probatoria dei verbali predetti, resta da aggiungere che correttamente è stato ritenuto assolto il relativo onere da parte dell'INPS, atteso che i verbali in questione costituiscono prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e possono fornire utili elementi di giudizio nella successiva fase del procedimento cognitivo conseguente ad opposizione (Cass. n. 392/1992), in cui il resistente ha la veste e gli oneri dell'attore ed ha già soddisfatto nel ricorso per ingiunzione l'onere, sancito dall'art. 414 cod. proc. civ., di esporre i fatti a fondamento della pretesa azionata, sicché, appunto, tale adempimento - pur integrato dalla eventuale difesa svolta nella memoria di costituzione - conserva efficacia nel giudizio di opposizione (Cass. n. 12200/1999). Il ricorso deve conclusivamente essere respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 13.000=, oltre a L.
2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001