Sentenza 2 luglio 2013
Massime • 1
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna, in grado di appello, per il tentativo di un delitto inizialmente contestato in forma consumata all'imputato, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva attribuito al fatto una diversa qualificazione giuridica. (Fattispecie in cui il tribunale aveva condannato in relazione al reato di cui all'art. 392 cod. pen., così riqualificando il fatto inizialmente contestato ai sensi dell'art. 393 cod. pen., mentre la sentenza di secondo grado aveva ritenuto il tentativo di quest'ultimo reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2013, n. 29533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29533 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/07/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1225
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 12086/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO OM, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza del 21/06/2012 della Corte di appello di L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aprile Ercole;
udito ti Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stabile Carmine, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato con conferma delle statuizioni civili;
udito per la parte civile LA ET l'avv. Pascale Aldo Silvio, in sostituzione dell'avv. Longo Fernando, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L'Aquila riformava in parte la pronuncia di primo grado del 26/10/2007, riqualificando il fatto (originariamente contestato ai sensi dell'art. 393 c.p. e ritenuto dal primo giudice integrante gli estremi del reato di cui all'art. 392 c.p.) a norma degli artt. 56 e 393 c.p., rideterminando la pena ed escludendo il beneficio della sospensione condizionate, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Tribunale di Avezzano aveva condannato OM AS per avere. In Tagliacozzo il 18/06/2005, al fine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere ai giudice, minacciato ET LA al fine di ottenere che lo stesso lasciasse libera l'abitazione concessagli In uso: in particolare, per avergli lanciato di notte dei sassi contro le finestre di quella casa, per avere cercato di entrarvi saltando su un balcone, dopo che nei giorni precedenti lo aveva minacciato dicendogli che, se non avesse restituito le chiavi dell'immobile, per ottenerne la consegna "avrebbe incaricato" i nuovi affittuari.
Rilevava la Corte di appello come i fatti accertati dovessero essere qualificati - senza che tanto potesse comportare la lesione di alcun diritto di difesa - come un tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alle persone e come dovesse essere confermata la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il AS, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Retico Vincenzo, il quale ha dedotto i seguenti cinque motivi.
2.1. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte di appello riqualificato il fatto come tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alle persone, pur avendo, in motivazione, fatto riferimento al compimento di atti di violenza sulle cose.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 604 c.p.p., comma 1, per avere la Corte territoriale disatteso la doglianza difensiva circa la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, avendo il Giudice di primo grado condannato l'imputato per un fatto diverso da quello oggetto di addebito.
2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), artt. 180 e 521 c.p.p. e art. 6 CEDU, per avere la Corte distrettuale riformato la sentenza appellata riqualificando il fatto - e senza avere consentito alla difesa di interloquire sul punto - In termini diversi sia da come originariamente contestati, che da come ritenuti dal Giudice di primo grado e da come diversamente considerati dallo stesso ricorrente nel suo atto di appello.
2.4. Mancanza di motivazione, per avere la corte abruzzese omesso di motivare in ordine alla specifica doglianza difensiva, formulata con l'atto di appello, con la quale era stata messa in discussione l'esistenza di un nesso tra le precedenti minacce asseritamente rivolte dal AS all'indirizzo del LA e gli atti di violenza sulle cose concretizzatesi nel lancio di sassi e nel tentativo di entrare nell'immobile.
2.5. Violazione di legge, In relazione all'art. 539 c.p.p. e vizio di motivazione, per avere la Corte aquilana confermato la decisione relativa alla richiesta di provvisionale, contenuta nella sentenza di primo grado, benché non fosse stata provata l'esistenza dell'indicato danno materiale, concernente la riparazione del vetro della finestra infranto, e non potesse essere liquidato il danno morale.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
4. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha chiarito, con motivazione congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, dunque non censurabile in questa sede, come l'imputato dovesse essere riconosciuto responsabile del delitto di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, ai sensi degli artt. 56 e 393 c.p., per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad autosoddisfare un proprio diritto per La cui tutela avrebbe potuto rivolgersi all'autorità giudiziaria: nessuna contraddizione logica è ravvisatile nella motivazione della sentenza gravata, nella quale si è sottolineato come la violenza esercitata sulle cose, concretizzatasi nel danneggiamento di una finestra dell'abitazione occupata dalla persona offesa, il cui vetro era stato infranto da un sasso lanciato dall'imputato, dovesse considerarsi, più che una forma di isolato danneggiamento, come espressione di una più ampia iniziativa minacciosa diretta alla persona del LA, la cui volontà si era cercato di coartare (v. pagg.
4-5 sent. impugn.). Frutto di un palese refuso (come tale inidoneo ad influire sulla tenuta logica dell'intera motivazione) è, invece, il riferimento, contenuto nel secondo capoverso di pag. 5 della sentenza impugnata, al reato di esercizio arbitrario con violenza sulle cose.
5. Il secondo motivo del ricorso del AS è inammissibile per carenza di interesse, in quanto l'imputato avrebbe avuto interesse a rimuovere la sentenza del giudice di secondo grado, che aveva disatteso una eccezione di nullità della pronuncia di primo grado, laddove vi fosse stata una conferma della prima condanna per un fatto diverso da quello contestato, ma non anche a rimuovere una sentenza di appello che - come nel caso di specie è accaduto - abbia riformato la decisione del giudice di prime cure riqualificando si il fatto, ma conformemente all'imputazione originaria, sia pure ritenendolo non consumato ma solo tentato.
6. Il terzo motivo del ricorso è pure manifestamente infondato. Nel noto "caso Drassich", la Corte europea dei diritti dell'uomo - esaminando la specifica questione sorta con riferimento ad un processo penale nel quale la Cassazione, riqualificando i fatti contestati nella fattispecie di cui all'art. 319 ter c.p., aveva rigettato il ricorso dell'imputato condannato dai giudici di merito in relazione al diverso reato di cui all'art. 319 c.p., - in applicazione dell'art. 6, paragr. 3, CEDU, ha affermato che, in quel processo, era stato violato il diritto dell'imputato "ad essere informato in maniera dettagliata della natura e dei motivi dell'accusa formulata nei suoi confronti", nonché il "diritto a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie alla preparazione della sua difesa", atteso che "la riqualificazione in questione aveva avuto luogo al momento della deliberazione della corte di cassazione" e che ne' "il pubblico ministero o uno dei magistrati che compongono il collegio dell'alta giurisdizione avevano evocato l'opportunità di riqualificare I fatti della causa in una fase anteriore del procedimento", sicché "il ricorrente non era stato avvertito della possibilità di una riqualificazione dell'accusa formulata nei suoi confronti e, ancora meno, che egli aveva avuto l'occasione di discutere in contraddittorio la nuova accusa".
Ha spiegato la Corte di Strasburgo che "le disposizioni del paragrafo 3 dell'art. 6" non riguardano solo la fase della formazione della prova, ma "rivelano la necessità di porre una cura particolare nel notificare l'"accusa" all'interessato. Poiché l'atto d'accusa svolge un ruolo fondamentale nel procedimento penate, l'art. 6, p. 3 a) riconosce all'imputato il diritto di essere informato non solo del motivo dell'accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti (EL e SA c. Francia (GC), n. 25444/94, p. 51, CEDU 1999-2). La portata di questa disposizione deve essere valutata in particolare alla luce del più generale diritto a un processo equo sancito dal paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione. In materia penale, una informazione precisa e completa delle accuse a carico di un Imputato, e dunque la qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe considerare nei suoi confronti, è una condizione fondamentale dell'equità del processo. (...). Le disposizioni dell'art. 6, p. 3 a) non impongono alcuna forma particolare per quanto riguarda il modo in cui l'imputato deve essere informato della natura e del motivo dell'accusa formulata nei suoi confronti. Esiste peraltro un legame tra i commi a) e b) dell'art. 6, p. 3, e il diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa deve essere considerato alla luce del diritto per l'imputato di preparare la sua difesa (EL e SA c. Francia già cit., 52-54). Se i giudici di merito dispongono, quando tale diritto è loro riconosciuto nel diritto interno, della possibilità di riqualificare i fatti per I quali sono stati regolarmente aditi, essi devono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva. Ciò implica che essi vengano informati in tempo utile non solo del motivo dell'accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda t'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti."
In tale ottica, la verifica degli effetti della riqualificazione giuridica dei fatti deve essere compiuta - hanno aggiunto i Giudici di Strasburgo - controllando se, in concreto, sia "sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti poteva essere riqualificata"; "la fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti"; ed ancora quali siano state "le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente", ad esempio se la nuova qualifica comporti una modifica in peius del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione, tanto da portare il giudice, come in quella fattispecie era accaduto, al rigetto della eccezione di "prescrizione del reato sollevata dal ricorrente .., sulla base della nuova qualificazione giuridica del fatti e tenuto conto del limite massimo della pena applicabile al reato di corruzione in atti giudiziari, più elevato rispetto a quello previsto per il reato di corruzione semplice".
Tenute a mente le peculiarità della situazione processuale del "caso Drassich", caratterizzato dal fatto che la riqualificazione era stata effettuata con risultati pratici peggiorativi per il ricorrente e solo nel giudizio di legittimità, proprio in quello specifico processo la Corte non aveva potuto che disporre la rinnovazione del giudizio davanti a sè, in maniera tale da garantire il diritto del ricorrente a essere informato in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, beneficiando di un congruo termine per apprestare la propria difesa (v. Sez. 6^, n. 36323 del 25/05/2009, Drassich, Rv. 244974). Alla luce di tali principi deve escludersi che, nel caso portato all'odierna attenzione di questo Collegio, si sia determinata alcuna nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto l'imputato è stato condannato in secondo grado per lo stesso reato, sia pure ritenuto allo stadio del tentativo (ma senza alcun mutamento degli elementi fattuali essenziali riportati nel capo d'imputazione), che gli era stato originariamente contestato al momento dell'esercizio dell'azione penale: di talché - anche a voler prescindere dal fatto che la riqualificazione ha avuto effetti favorevoli per l'imputato e che questi ha avuto modo, comunque, con il ricorso per cassazione, di interloquire sulla correttezza di una scelta che è stata operata dal giudice di secondo grado - è di tutta evidenza come fosse ampiamente prevedibile per il AS che la Corte di appello potesse "correggere" la qualificazione giuridica attribuita ai fatti accertati dal giudice di prime cure, "tornando" all'imputazione iniziale, con riferimento alla quale il prevenuto aveva già avuto ampia possibilità di fare valere le proprie ragioni e di esercitare il diritto alla prova.
7. Il quarto motivo del ricorso è inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Ed infatti, la sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali, sicché può ritenersi acclarato che il lancio di pietre, in piena notte, all'indirizzo della finestra dell'abitazione occupata dal LA ed il tentativo di accedere arbitrariamente nell'immobile attraverso un balcone, fossero iniziative strettamente connesse e collegate alle minacce che poco prima l'imputato aveva rivolto a chi stava continuando ad utilizzare quella casa, asseritamente dopo aver smesso di versare il canone dovuto.
I rilievi formulati al riguardo dal ricorrente si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi in non consentite censure in fatto all'Iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, per altro, v'è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale.
8. Anche il quinto ed ultimo motivo del ricorso è manifestamente infondato, in quanto è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato In sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto.
Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione polche, trattandosi di statuizione per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (così, tra le tante, Sez. 5^, n. 32899 del 25/05/2011, Napelli, Rv. 250934; Sez. 4^, n. 34791 del 23/06/2010, Mazzannurro, Rv. 248348).
9. Va rilevato come il reato si è formalmente prescritto nelle more tra la pronuncia della sentenza di secondo grado e l'odierna udienza, ma alla declaratoria di estinzione del reato osta l'accertata inammissibilità del gravame.
Sul punto questo Collegio non ha motivo per disattendere il consolidato principio di diritto secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, persino se maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata da quel giudice (così, da ultimo, Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, RV. 217266).
10. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che, in base alle tariffe forensi e all'attività difensiva effettivamente svolta, si liquidano nella misura che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Condanna altresì il ricorrente a rimborsare alla costituita parte civile le spese di questo grado che si liquidano in Euro 1.710,00, oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2013