Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2020, n. 1085
CASS
Sentenza 14 ottobre 2020

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In tema di truffa contrattuale, non sussiste l'aggravante della minorata difesa, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., nell'ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest'ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore.

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    La massima In tema di truffa online, non sussiste l'aggravante della minorata difesa, ai sensi dell' art. 61, n. 5, c.p., nell'ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest'ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore (Cassazione penale , sez. II , …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2020, n. 1085
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1085
Data del deposito : 14 ottobre 2020

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