Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2003, n. 12559
CASS
Sentenza 17 febbraio 2003

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Massime1

Il termine perentorio per il deposito della lista dei testi da sentire, stabilito a pena d'inammissibilità dell'art. 468, comma primo, cod. proc. pen. vale soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria prevista dal comma quarto dello stesso art. 468, giacché altrimenti il diritto alla controprova, che costituisce un aspetto fondamentale del più generale diritto di difesa, ne risulterebbe vanificato.

Commentario1

  • 1Prove documentali sempre producibili durante l'istruttoria penale (Cass. 48861/09)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 febbraio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2003, n. 12559
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12559
Data del deposito : 17 febbraio 2003

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