Sentenza 17 febbraio 2003
Massime • 1
Il termine perentorio per il deposito della lista dei testi da sentire, stabilito a pena d'inammissibilità dell'art. 468, comma primo, cod. proc. pen. vale soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria prevista dal comma quarto dello stesso art. 468, giacché altrimenti il diritto alla controprova, che costituisce un aspetto fondamentale del più generale diritto di difesa, ne risulterebbe vanificato.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2003, n. 12559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12559 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/02/2003
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 275
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 14809/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL TI nata il [...];
avverso la sentenza emessa il 30-1-03 dal Giudice di pace di Monfalcone;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBANO Antonio che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 30-11-03 il Giudice di pace di Monfalcone dichiarava OL TI responsabile di percosse (capo A) e di minaccia (capo B) ai danni di Guanin Gastone;
con le attenuanti generiche e la continuazione la condannava alla pena di 600 euro di multa (pena base per il reato sub A: 300 euro, ridotta a 200 ex art. 62 bis. c.p. e portata a quella finale ex art. 81 cpv. c.p.) nonché al risarcimento dei danni liquidati in 500 euro in favore della parte civile.
Avverso la riportata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata nei termini infradescritti.
1 - Violazione dell'art. 464 c. 4 c.p.p. ed illogicità di motivazione per essersi esclusa l'escussione a controprova del teste Da Re Michele, siccome non indicato in alcuna lista testi.
2 - Violazione dell'art. 81 c. 3 c.p. in quanto era stato violato il divieto di infliggere per effetto della continuazione una pena superiore al cumulo materiale.
3 - Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa.
LA CORTE Osserva:
Il primo motivo è fondato.
Il termine perentorio per il deposito della lista dei testi da sentire, stabilito a pena di inammissibilità dall'art. 468 c. 1 c.p.p. vale soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria prevista dal c. 4 del cit. art.: ciò in quanto il diritto alla controprova, che costituisce un aspetto fondamentale di quello alla difesa nonché di quello al contraddittorio, risulterebbe vanificato se fosse subordinato al rispetto del suddetto termine (Cass. 19-7-95 n. 0 8033 RV. 202023; Cass. 8-9-95 n. 0 9599 RV. 202275).
Orbene poiché il teste de quo fu indicato dal difensore dell'imputata, in limine litis, a controprova ex art. 468 c. 4 c.p.p. deve riconoscersi che la sua esclusione, basata sulla tardività delle indicazione fu illegittima.
Gli ulteriori motivi risultano assorbiti, pur dovendosi precisare che, qualora, a seguito dell'escussione del menzionato teste, il giudicante giungesse a nuova affermazione di responsabilità, non potrà infliggersi, valutato l'aumento per la continuazione, una sanzione superiore a quella a cui si perverrebbe operando il cumulo materiale, il che invece è stato fatto nel provvedimento impugnato stabilendo un aumento di 400 euro per il reato sub B. per il quale la pena edittale massima è di euro 51, così violando il principio posto dall'art. 81 c. 3 c.p.p.. Per le svolte argomentazioni s'impone l'annullamento della sentenza gravata con rinvio al Giudice di pace di Monfalcone, il quale dovrà procedere a nuovo esame senza incorrere nel segnalati errori, a carattere procedurale e sostanziale.
P.Q.M.
La Corte,
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Monfalcone.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2004