Sentenza 13 febbraio 2006
Massime • 1
La tutela accordata dalla legge ai terzi in buona fede, aventi un diritto reale sulla cosa oggetto di confisca in materia di prevenzione, non si estende a coloro che sono titolari di un diritto all'acquisto del bene gravato derivante da un preliminare di vendita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2006, n. 17558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17558 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/02/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 443
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 6653/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR AN, n. a Napoli il 5.11.1956;
2) AN AN, n. a Napoli l'11.1.1943;
avverso l'ordinanza in data 15 dicembre 2004 del Tribunale di Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, con le quali si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, sezione misure di prevenzione, investito quale giudice dell'esecuzione, dichiarava L'inammissibilità della richiesta avanzata da AR AN e AN AN di dissequestro, recte, di revoca della confisca dell'appartamento ubicato in Marano di Napoli alla via Marano Pianura n. 185 bis disposta a carico di IN IU, quale indiziato di appartenere a una associazione di tipo camorristico, con provvedimento emesso dalla Corte di appello di Napoli divenuto definitivo il 4 luglio 2002.
Rilevava il Tribunale che le istanti non erano legittimate a ottenere la restituzione dell'immobile, non vantando un diritto di proprietà o altro diritto reale sullo stesso, posto che esse hanno solo allegato di avere effettuato scritture private, prive di data certa, con le quali il dante causa si impegnava a trasferire la proprietà dell'immobile una volta ultimate le pratiche di condono edilizio. Ricorre per Cassazione il difensore della AR e della UR, avv. Silvio Fulgeri, che deduce l'erronea applicazione della L. n.575 del 1965, e il vizio di motivazione in punto di ritenuta mancata legittimazione delle istanti a ottenere la revoca del provvedimento di confisca, dato che il bene in questione era stato ceduto da HI NA (moglie del IN) in data 25 gennaio 1988 alla UR e da questo ceduto alla AR in data 13 febbraio 1990. Non rilevava che tali atti consistessero in scritture private (atteso che per la formalizzazione della compravendita occorreva attendere la pratica di condono, trattandosi di immobile abusivo), poiché quello che importava è che al momento del provvedimento l'appartamento non era più nella disponibilità del IN e che quindi non si trattava di bene confiscabile.
In ogni caso l'eventuale controversia sul diritto di proprietà avrebbe imposto la rimessione della questione al giudice civile. Successivamente il medesimo difensore ha prodotto memoria contestando la requisitoria del Procuratore Generale e illustrando ulteriormente le ragioni a sostegno della fondatezza del ricorso.
DIRITTO
Va precisato che il ricorso della UR è inammissibile per carenza di interesse, non avendo essa più alcun rapporto con il bene, come si ricava dal tenore del suo ricorso.
Anche il ricorso della AR appare inammissibile. Detta ricorrente assume di avere compromesso la vendita dell'immobile con la dante causa UR, che a sua volta l'aveva compromesso con HI NA, moglie del IN, destinatario della misura ex L. n. 575 del 1965, art. 2 ter. Come osservato dal Procuratore Generale requirente, tali contratti, non solo non recavano alcuna data certa, trattandosi di scritture private, ma soprattutto, in quanto "preliminari di vendita", avevano un mero effetto obbligatorio, e non traslativo della proprietà;
sicché essi esulano dalla tutela accordata dalla legge per i terzi di buona fede aventi un diritto reale sulla cosa oggetto di confisca in materia di misure di prevenzione, sempre che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al provvedimento di sequestro (v. Cass., sez. 1^, c.c. 10 maggio 2005, Virga;
Cass., sez. 1^, c.c. 9 marzo 2005, ric. Servizi Immobiliari Banche;
Cass., sez. 5^, c.c. 19 novembre 2003, ric. San Paolo IMI;
Cass., sez. 1^, c.c. 23 maggio 1996, Verde;
v. inoltre, limitatamente ai diritti reali di garanzia, Sez. un., c.c. 28 aprile 1999, Bacherotti;
Sez. un., c.c. 18 maggio 1995, Longarini).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e di ciascuna di esse al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuna a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2006