Sentenza 25 maggio 1998
Massime • 1
L'ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, di cui all'art. 304 cod.proc.pen., può intervenire durante tutta la fase del giudizio e quindi può essere pronunciata pure nel corso del dibattimento per difficoltà ed ostacoli - anche di ordine logistico attinenti all'organizzazione dei mezzi e strutture necessari per la celebrazione del dibattimento - inizialmente non prevedibili: l'eventuale mancanza di giustificazione dei "tempi morti" tra le udienze che precedono l'emissione di tale ordinanza, non incidono sulla legittimità di detto provvedimento atteso che lo stesso viene adottato "ex ante" in vista del futuro svolgimento e della conclusione del processo e non con riferimento alle udienze passate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/1998, n. 3053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3053 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1998 |
Testo completo
Composto dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 25/05/1998
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N.3053
3. Dott. DELEHAYE ENRICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N.13766/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI EL n. a Pomperi il 7 luglio 1955
avverso l'ordinanza emessa il 23 gennaio 1998 dal Tribunale di Salerno - Terza Sezione Penale Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO Sentite le conclusioni del P.G. dott. Antonio Albano che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. Enzo Gaito, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 23 gennaio 1998, il tribunale di Salerno respingeva l'appello proposto nell'interesse di vari imputati, tra i quali CI AF, tutti detenuti per il reato di associazione per delinquere di stampo camorristico nonché per fatti di estorsione ed armi, sul rilievo che la sospensione dei termini di durata massima interfasica della custodia cautelare "per il tempo in cui saranno tenute le udienze e sarà deliberata la sentenza" disposta con ordinanza emessa il 26 novembre 1997 dal tribunale di NO Inferiore ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 304 comma 2 c.p.p., era imposta da contingenze processuali, concrete e specifiche, nonché dal numero degli imputati e dalla complessità e dal numero dei capi di imputazione formulati (ben 38 ipotesi di reato), e, da ultimo, da un problema logistico costituito dalla indisponibilità dell'aula di udienza. Il tribunale faceva osservare che il dibattimento a carico di NO MA ed altri 41 imputati era "particolarmente complesso", sia per il numero delle persone offese e dei collaboratori di giustizia ancora da sentire ed evincibile dai capi di imputazione, sia per la richiesta del P.M. di escutere tutti gli imputati, sia ancora per i testi inseriti nelle liste presentate dalle difese e dalle numerose riserve ancora da sciogliere ex art. 507 c.p.p. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Cisale, deducendo, sotto il profilo della contraddittorietà e dell'apparenza della motivazione, che la complessità del dibattimento non risultava da dati oggettivi ed insuperabili, ne' addebitabili ad alcuna delle parti, ma traeva origine dalla riunione disposta dal tribunale di NO Inferiore del procedimento relativo al suo assistito con un altro procedimento al quale invece il Cisale era assolutamente estraneo: le udienze svolte avevano riguardato solo l'istruttoria relativa a questo secondo processo, sicché la disposta sospensione aveva finito per penalizzare il Cisale, determinando una dilatazione nei tempi del processo, non riferibile direttamente alla posizione dell'imputato, ma dovuta solo mole dell'istruttoria dibattimentale, sopravvenuta all'instaurazione del processo e coincidente con l'attrazione del nuovo processo. A ciò si aggiunga che la mancata disponibilità dell'aula di udienza e le difficoltà organizzative del tribunale non potevano giustificare una violazione così smaccata di valori tutelati costituzionalmente, come quello della libertà personale.
Il 19 maggio 1998 la difesa ha depositato dei motivi nuovi, facendo rilevare che nel corso di ben sette mesi (dal 16 giugno 1997 al 13 gennaio 1998) il tribunale di NO Inferiore aveva celebrato soltanto sette udienze, sicché la particolare complessità del dibattimento risultava affermata senza il supporto di una puntuale motivazione, difettando un'indicazione concreta degli aspetti del processo che per la loro peculiarità erano tali da legittimamente indurre ad un giudizio di particolare complessità. Gli elementi quantitativi indicati nell'ordinanza impugnata (numero delle persone offese da sentire, dei collaboratori di giustizia, degli imputati e complessità dei dati di accusa) sono connaturati ad ogni processo di criminalità organizzata e non offrono quindi una spiegazione convincente delle scadenze seguite, che appaiono eccessivamente dilatate nel tempo e prive di ogni ragionevolezza.
II. Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
La disposizione dell'art. 304 comma 2 c.p.p. prevede un potere discrezionale di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare che il giudice può esercitare quando ricorrano due condizioni: a) che si tratti di reati indicati nell'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.; b) che il dibattimento sia particolarmente complesso.
Nella nozione di "dibattimento particolarmente complesso", il legislatore ha inteso comprendere non solo la complessità inerente alla trattazione e decisione del processo con riferimento all'approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e di assunzione di numerosi mezzi istruttori, ma anche tutte le difficoltà ed ostacoli di ordine logistico attinenti all'Organizzazione dei mezzi e strutture necessari per la celebrazione del dibattimento (carico di lavoro dell'ufficio giudiziario, impegno degli stessi magistrati in altri dibattimenti ugualmente complessi, ecc.). L'ordinanza di sospensione può essere disposta durante tutta la fase del giudizio e quindi può intervenire - come è accaduto nel caso de quo - anche nel corso del dibattimento per difficoltà inizialmente non prevedibili dell'istruttoria (Cass., Sez. I, 3 giugno 1996, Iachino, in C.E.D. Cass., n. 205343). In quest'ottica, l'eventuale mancanza di giustificazione dei lunghi "tempi morti" tra le udienze che hanno preceduto l'emissione dell'ordinanza, lamentata dalla difesa, non incide sulla legittimità del provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, che viene adottato ex ante in vista del futuro svolgimento e della conclusione del processo e non con riferimento alle udienze passate (Cass., Sez. II, 1^ febbraio 1996, Carelli, in Cass. pen. mass. ann., 1997, n. 1069, p. 1818; Id., Sez. I, 18 febbraio 1994, Butera, in C.E.D. Cass., n. 196833). Allo stesso modo, il tribunale, davanti al quale venga impugnato, ai sensi dell'art. 3 10 c.p.p., il provvedimento che dispone detta sospensione non ha titolo per sindacare l'opportunità di provvedimenti di riunione adottati dal giudice del procedimento principale, in relazione alla loro possibile incidenza sul corso del dibattimento (Cass., Sez. 1, 15 marzo 1996, Santapaola, in Cass. pen.mass. ann., 1997, n. 1068, p. 1818).
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo..
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 611, 616 c.p.p. r i g e t t a il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento venga comunicata al direttore dell'istituto penitenziario ove io ricorrente è ristretto, ai sensi dell'art. 23 legge 332/1995. Così deciso in Roma, il 25 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1998