Sentenza 20 gennaio 2010
Massime • 1
La misura della custodia cautelare in carcere (anche nella forma degli arresti domiciliari, a norma dell'art. 284, comma quinto, cod. proc. pen.) non comporta la sospensione dell'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. (Fattispecie relativa alla misura di sicurezza della casa di lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2010, n. 11495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11495 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/01/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 156
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 33636/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA IU N. IL 04/12/1964;
avverso l'ordinanza n. 408/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 24/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMBOLÀ Marcello;
lette le conclusioni del PG Dott. che ha chiesto l'annullamento con rinvio per insufficiente motivazione.
OSSERVA
Con ordinanza 24/3/09 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna confermava il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Modena che rigettava l'istanza di SO SE (agli arresti domiciliari) intesa alla sospensione nei suoi confronti della misura di sicurezza della casa di lavoro. Ciò perché la custodia cautelare (in ogni sua forma), diversamente dall'esecuzione della pena (art. 212 c.p.), non sospende la misura di sicurezza detentiva. Assorbiti gli altri motivi di gravame.
Ricorreva per cassazione la difesa del SO, deducendo violazione di legge (l'art. 284 c.p.p., comma 5, sulla parificazione degli arresti domiciliari alla custodia cautelare) e vizio di motivazione:
erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l'art. 212 c.p. escludesse implicitamente la simultanea applicazione della custodia cautelare e della misura di sicurezza detentiva (con ciò andando oltre lo stesso provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che aveva riservato la sospensione della misura di sicurezza detentiva al caso della custodia cautelare in carcere), tale interpretazione portando a conseguenze paradossali ed in concreto pregiudizievoli per l'internato (con la prosecuzione di fatto della misura, nullificata dall'eventuale retroazione della sua sospensione al passaggio in giudicato della condanna).
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenendo il provvedimento impugnato incompiutamente motivato, ne chiedeva l'annullamento con rinvio.
Il ricorso, infondato, va respinto. L'art. 212 c.p. tratta espressamente dell'effetto sospensivo sulla misura di sicurezza dell'esecuzione di una pena detentiva e quindi, contrariamente all'assunto del ricorrente, implicitamente esclude un analogo effetto della custodia cautelare in carcere (o domiciliare, vista la parificazione).
E, come bene rilevato dal Tribunale di sorveglianza, anche l'art. 95 disp. att. c.p.p., nel disporre sull'esecuzione della custodia cautelare nei confronti di un internato per misura di sicurezza, non parla di sospensione, ma di immediato trasferimento del soggetto nell'istituto di custodia.
Corretta, dunque, l'interpretazione di sistema, per cui, in caso di custodia cautelare (anche se domiciliare, vista la parificazione dell'art. 284 c.p.p., comma 5), differentemente dal caso di pena, non si da luogo a sospensione della misura di sicurezza detentiva. Gli effetti deprecati dal ricorrente sono conseguenti (e comunque giustificati dalla diversa incidenza sulla misura di sicurezza, che presuppone pericolosità attuale, della detenzione per definitiva espiazione o per provvisoria cautela).
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010