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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 22/11/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1220/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore CH AN
appellante contro
Controparte_1
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA FOSSO DI
[...] P.IVA_1
DRAGONCELLO 116 00124 ROMA presso il Difensore HE NO
appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Con ricorso ritualmente notificato la signora Parte_2
impugnava dinanzi al Giudice di Pace di ZA le cartelle esattoriali n.
08520120024273384000 per euro 269,84 e n. 08520170004737332000 per euro 212,09, per difetto di notifica e in ogni caso per prescrizione. Il Giudice di Pace, con sentenza n.
376/2024, ha rigettato l'opposizione. Appella la sig.ra che ripropone Pt_2
sostanzialmente le medesime eccezioni già sollevate in primo grado. Resiste CP_2
concludendo per l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.
2. L'appello è infondato. Come evidenziato nella sentenza di primo grado, "va
rilevato il difetto di giurisdizione relativo alla sgravio della cartella n. 08520170004737332000
avente ad oggetto registro tasse automobilistiche iscritta a ruolo dalla Regione Emilia
Romagna, opponibile innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria". Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere, restando escluse soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Nel caso specifico, la cartella relativa alle tasse automobilistiche era già stata impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di ZA (RG 125/2023), conclusasi con sentenza n. 146/2024. AV
impugnata di nuovo avanti al giudice ordinario viola, pertanto, il principio del ne bis
in idem.
Infondata è poi la censura al capo di sentenza che ha pronunciato l'inammissibilità dell'opposizione al diniego di sgravio. Il Giudice di Pace ha correttamente rilevato che l'agente della riscossione non può emettere provvedimenti di sgravio, competenza riservata esclusivamente all'ente impositore. La
pagina 2 di 4 comunicazione del 29 novembre 2023 non aveva quindi alcun effetto lesivo sulla sfera giuridica dell'appellante e non era pertanto suscettibile di autonoma impugnazione.
Corretta è altresì la valutazione del giudice di prime cure in ordine all'eccepita prescrizione dei crediti tributari, per l'efficacia di plurimi atti interruttivi. ha CP_2
infatti documentato come l'odierna appellante abbia presentato istanze di rateizzazione in data 16 gennaio 2013 (n. 66670) e 19 novembre 2015 (n. 81883),
entrambe relative alla cartella 08520120024273384000. Rammenta la Cassazione che
“Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'articolo 2944 del Cc ricollega l'effetto
interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non
recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto
la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella
domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di
salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente
interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza
delle singole rate.” (Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, n.9242).
Non è poi oggetto di efficace contestazione la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 28 aprile 2023, recante il n.
08576202200000097000 ed avente ad oggetto entrambe le cartelle impugnate, e costituente valido atto interruttivo.
Ai fini del computo del termine di prescrizione, infine, non può non tenersi conto della sospensione dei termini disposta dal D.L. 18/2020: “La sospensione dei
termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così
come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle
attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle
altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.” (Cassazione civile sez. I, 15/01/2025, n.960).
pagina 3 di 4 L'appello va pertanto rigettato, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Spese secondo soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014. L'esito sfavorevole dell'impugnazione implica la necessità di dare atto dell'esistenza dei presupposti e delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato, ex art. 13 comma 1-quater
DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 700,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
ZA, 22 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1220/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore CH AN
appellante contro
Controparte_1
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA FOSSO DI
[...] P.IVA_1
DRAGONCELLO 116 00124 ROMA presso il Difensore HE NO
appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Con ricorso ritualmente notificato la signora Parte_2
impugnava dinanzi al Giudice di Pace di ZA le cartelle esattoriali n.
08520120024273384000 per euro 269,84 e n. 08520170004737332000 per euro 212,09, per difetto di notifica e in ogni caso per prescrizione. Il Giudice di Pace, con sentenza n.
376/2024, ha rigettato l'opposizione. Appella la sig.ra che ripropone Pt_2
sostanzialmente le medesime eccezioni già sollevate in primo grado. Resiste CP_2
concludendo per l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.
2. L'appello è infondato. Come evidenziato nella sentenza di primo grado, "va
rilevato il difetto di giurisdizione relativo alla sgravio della cartella n. 08520170004737332000
avente ad oggetto registro tasse automobilistiche iscritta a ruolo dalla Regione Emilia
Romagna, opponibile innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria". Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere, restando escluse soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Nel caso specifico, la cartella relativa alle tasse automobilistiche era già stata impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di ZA (RG 125/2023), conclusasi con sentenza n. 146/2024. AV
impugnata di nuovo avanti al giudice ordinario viola, pertanto, il principio del ne bis
in idem.
Infondata è poi la censura al capo di sentenza che ha pronunciato l'inammissibilità dell'opposizione al diniego di sgravio. Il Giudice di Pace ha correttamente rilevato che l'agente della riscossione non può emettere provvedimenti di sgravio, competenza riservata esclusivamente all'ente impositore. La
pagina 2 di 4 comunicazione del 29 novembre 2023 non aveva quindi alcun effetto lesivo sulla sfera giuridica dell'appellante e non era pertanto suscettibile di autonoma impugnazione.
Corretta è altresì la valutazione del giudice di prime cure in ordine all'eccepita prescrizione dei crediti tributari, per l'efficacia di plurimi atti interruttivi. ha CP_2
infatti documentato come l'odierna appellante abbia presentato istanze di rateizzazione in data 16 gennaio 2013 (n. 66670) e 19 novembre 2015 (n. 81883),
entrambe relative alla cartella 08520120024273384000. Rammenta la Cassazione che
“Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'articolo 2944 del Cc ricollega l'effetto
interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non
recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto
la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella
domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di
salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente
interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza
delle singole rate.” (Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, n.9242).
Non è poi oggetto di efficace contestazione la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 28 aprile 2023, recante il n.
08576202200000097000 ed avente ad oggetto entrambe le cartelle impugnate, e costituente valido atto interruttivo.
Ai fini del computo del termine di prescrizione, infine, non può non tenersi conto della sospensione dei termini disposta dal D.L. 18/2020: “La sospensione dei
termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così
come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle
attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle
altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.” (Cassazione civile sez. I, 15/01/2025, n.960).
pagina 3 di 4 L'appello va pertanto rigettato, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Spese secondo soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014. L'esito sfavorevole dell'impugnazione implica la necessità di dare atto dell'esistenza dei presupposti e delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato, ex art. 13 comma 1-quater
DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 700,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
ZA, 22 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4