Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2003, n. 7643
CASS
Sentenza 16 maggio 2003

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La cosiddetta occupazione acquisitiva non si realizza nell'ipotesi (di occupazione cosiddetta usurpativa) in cui la dichiarazione di pubblica utilità manchi ovvero debba ritenersi giuridicamente inesistente per essere carente dei suoi caratteri essenziali tipici, fra i quali la prefissione dei termini richiesti dall'art. 13 della legge n. 2359 del 1985 per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, configurandosi in tal caso soltanto una mera occupazione - detenzione illegittima dell'immobile privato, inquadrabile nell'illecito di cui all'art. 2043 cod. civ., con, in particolare, il conseguente diritto dell'interessato, il quale non intenda conseguire la restituzione del bene, di ottenere l'integrale risarcimento del danno, senza applicazione del criterio riduttivo previsto dall'art 5 bis, comma settimo bis (introdotto dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge n. 662 del 1996) D.L. n. 333 del 1992 (conv., con modif., il legge n. 259 del 1992).

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  • 1Espropriazione per pubblica utilità: necessaria dichiarazione di pubblica utilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 aprile 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2003, n. 7643
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7643
Data del deposito : 16 maggio 2003

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