Sentenza 3 ottobre 2002
Massime • 1
Le disposizioni contenute nel piano urbanistico per la provincia di Trento emanate in attuazione dell'autonomia normativa riconosciuta, in materia di tutela del paesaggio, alle Province di Trento e Bolzano (ex art.8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - D.P.R. 31 agosto 1972, n.670) non spiegano alcuna rilevanza al fine di escludere la sussistenza del reato ambientale di cui all'art.163 D.Lgs n.490 del 1999.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2002, n. 40961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40961 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 03/10/2002
1. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIZZO Aldo - Consigliere - N. 1174
3. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 12687/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE SE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 15.10.2001 dal Giudice del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo S. Rizzo;
udito il Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti del Tribunale di Trento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15.10.2001 il IP del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, a seguito di patteggiamento applicava a TI SE la pena di mesi 4 e giorni 20 di arresto e L. 18.000.000 di ammenda per i reati di cui all'art. 20 lett. c) L.47/85 ed all'art. 163 D. Leg.vo 490/99, commessi in concorso con
NT EN e RI RE.
Contro la sentenza il TI ha proposto ricorso per Cassazione ed anzitutto ha dedotto la insussistenza del reato ambientale sostenendo che nella Provincia autonoma di Trento trovano applicazione le disposizioni contenute nel Piano urbanistico provinciale e non quelle di cui al D. Leg.vo 490/99.
Ha poi dedotto che il giudice non avrebbe dovuto accogliere la richiesta di patteggiamento per la carenza di un accordo tra le parti dato che soltanto il P.M. aveva chiesto che venisse disposta la demolizione dell'opera realizzata.
Ha inoltre sostenuto l'illegitimità dell'ordine di demolizione emesso dal IP in quanto previsto dall'art. 7 L. 47/85 con riferimento alla ipotesi criminosa di cui alla lettera b) del successivo art. 20.
Ha poi sostenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 L.47/85, per contrasto con l'art. 8 dello Statuto della Regione
Trentino-Alto Adige se l'ordine di demolizione è considerato sanzione amministrativa, per cui è applicabile anche nel caso di sentenza emessa a norma dell'art. 444 c.p.p.. Infine ha dedotto che il IP avrebbe dovuto applicare la sanzione amministrativa di cui all'art. 163 D. Leg.vo 490/99 e non quella prevista dall'art. 7 L. 47/85. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva anzitutto la Corte che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, le disposizioni contenute nel piano urbanistico per la provincia di Trento non hanno rilevanza alcune al fine di escludere la sussistenza del contestato reato ambientale.
L'autonomia normativa riconosciuta in materia di tutela del paesaggio alla Provincia di Trento e Bolzano dall'art. 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31.8.1972 n. 670) non può vanificare il contenuto della fattispecie penale di cui all'art. 163 D. Leg.vo 490/99 e del resto l'art. 23 dello statuto, richiamato dal ricorrente, non afferma affatto che alle province di Trento e Bolzano è attribuito il potere di derogare alla disciplina penale prevista da leggi dello Stato. Inoltre, se si considera che il paesaggio è bene tutelato dall'art. 9 Cost. e che l'art. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige espressamente sancisce che la potestà legislativa riconosciuta alle province di Trento e Bolzano deve porsi in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, è da escludere che i vincoli fissati in materia ambientale dall'art. 143 D. Leg.vo 490/99 possano essere modificati con disposizione emanata dalle province di Trento e Bolzano.
Per quanto poi concerne i motivi dedotti dal ricorrente con riferimento alla disposta demolizione dell'area abusiva è anzitutto da rilevare la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale.
Non sussiste alcun contrasto tra la disposizione di cui all'art. 7 U.C. L. 47/85 ed il ricordato art. 8 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige poiché l'ordine di demolizione previsto dall'art. 7 U.C. 47/85, seppur ha natura di sanzione amministrativa, in quanto disposto dal giudice penale non riguarda le diverse competenze proprie dall'autorità amministrativa in materia edilizia ed urbanistica, quali previste dall'art. 8 dello Statuto speciale. Deve poi osservarsi che la demolizione dell'opera abusiva va disposta anche nel caso di sentenza emessa, per il reato di cui all'art. 20 lett. c) L. 47/85, a seguito di patteggiamento, trattandosi di sanzione amministrativa e considerato che l'art. 445 c.p.p. equipara la sentenza di patteggiamento a quella di condanna.
A nulla poi rileva che sull'ordine di demolizione le parti poiché esso è atto dovuto per il giudice e quindi è sottratto alla loro disponibilità.
L'ultimo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente non può lamentare che è stata ordinata la demolizione dell'opera abusiva anziché la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi perché con la pronuncia di condanna per il reato edilizio rubricato correttamente è stato emesso l'ordine di demolizione.
Piuttosto è da rilevare che il TI è stato condannato anche per il reato ambientale sicché doveva essere altresì ordinata la restituzione in pristino, dato che le due sanzioni hanno struttura ed effetti diversi.
Ne consegue che dichiarata la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2002