Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 1
La sussistenza dei presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi prevista dall'art. 89 cod. proc. civ., che può essere disposta anche nel giudizio di legittimità, rientrando fra i poteri officiosi del giudice, va esclusa allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalla esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue tesi e affermazioni (nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che non esulassero dalla materia del contendere e dalle esigenze difensive le espressioni: "un'incredibile persecuzione giudiziaria", "persecuzione", "invenzioni processuali", "tendenziose", "abili manovre", "gratuite affermazioni", "frode").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN HO INC., in persona del Presidente prò tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA PROPERZIO 27, presso l'avvocato ANNA MOLLE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIA MORRI, giusta procura speciale per Notaio Renè M. Baptiste di Kingstown, St. Vincent and thè Brenadines del 17 ottobre 2000;
- ricorrente -
contro
BRACCO SPA, BRACCO FULVIO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 8591 proposto da:
BRACCO FULVIO, BRACCO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso l'avvocato CARMINE PUNZI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRUNO CARLO CAVALLONE, ALBERTO SANTA MARIA, CLAUDIO BISCARETTI DI RUFFIA, giusta procura speciale per Notaio Renzo Rosi di Milano rep. 180202 e rep. 180203 del 12/03/01 e procura speciale per Notaio Enrico Belezza rep. 36657 del 5/5/03;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
IN HO INC. , in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA PROPERZIO 27, presso l'avvocato ANNA MOLLE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIA MORRI, giusta procura speciale per Notaio Rene M. Baptiste di Kingstown, St. Vincent and the Brenadines del 17 ottobre 2000 confermava in data 21/4/01 con procura speciale in calce al controricorso. - controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 3206/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 28/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Morri che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
uditi per il resistente gli Avvocati Cavallone e Santa Maria che hanno chiesto il rigetto dal ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità di quello incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5 novembre 1997, la SL DI NC. , società panamense, nella qualità di cessionaria per atto del 22 ottobre 1990 del credito accertato in favore della EN BA Limited, con sede in Kingstown, nello Stato di Saint Vincent and The Grenadines, dalla locale Alta Corte di Giustizia con sentenza del 18 gennaio 1989, poi confermata nell'istanza di Appello presso la Suprema Corte dei Caraibi Orientali con decisione passata in giudicato il 2 gennaio 1990, conveniva avanti alla Corte d'appello di Milano la s.p.a. RA e FU RA, colà condannati al pagamento della somma di Franchi Svizzeri 10.543.372 oltre accessori in dipendenza di un mutuo concesso in Ginevra nel gennaio 1979 per l'originario importo di 9.000.000 Franchi, e non più rimborsato.
Deduceva l'attrice che, essendo mancata da parte dei debitori suddetti l'ottemperanza alla condanna, sussisteva il proprio diritto ed interesse a procedere ad esecuzione forzata per il recupero di quanto ad essa dovuto, e chiedeva pertanto accertarsi che la sentenza emessa nel 1989 nello Stato caraibico e confermata in sede di appello godeva di riconoscimento automatico nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto intemazionale privato. Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo che la Corte d'appello respingesse e dichiarasse inammissibili tutte le domande proposte dall'attrice, e dichiarasse altresì che l'indicata sentenza straniera non poteva conseguire alcun effetto in Italia, in primo luogo perché mancante dei requisiti di cui al previdente art. 797, nn. 5, 6 e 7 c.p.c. e, comunque, coperta da giudicato;
in via subordinata perché mancante dei requisiti di cui all'art. 64, lett. b) , e), g) della legge n. 2181995.
Interveniva in causa il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano, chiedendo che la Corte respingesse le domande proposte dall'attrice alla luce dell'art. 797, nn. 5, 6 e 7 c.p.c.. Con sentenza 12 ottobre/28 dicembre 1999, non notificata, la Corte d'appello di Milano dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta dalla SL DI NC. sulla base dell'art. 64, lett. e) della legge n. 218/1995, e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso la SL DI inc. formulando un unico motivo e chiedendo che la Corte, previa cassazione della sentenza impugnata, decida la causa nel merito, accogliendo la domanda proposta dalla ricorrente. FU RA e la RA s.p.a. hanno resistito proponendo altresì ricorso incidentale.
Al ricorso incidentale ha resistito la SL DI NC. depositando controricorso con il quale ha chiesto ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione di alcune frasi contenute nel controricorso di FU RA e della RA s.p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione del ricorso principale n. 5079/2001 R. 6., proposto dalla SL DI NC., e del ricorso incidentale n. 8591/2001 R.
6. proposto dalla s.p.a. RA e da FU RA.
2. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente principale ha dedotto violazione dell'art. 64, lett. e) della legge 31 maggio 1995, n. 218, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. in quanto la Corte d'appello di Milano, erroneamente interpretando il precitato art. 64, ha trascurato di considerare che il riconoscimento di una sentenza straniera può essere impedito solo dalla contrarietà di essa ad una precedente pronuncia "meritalo", principio questo che si desumerebbe con chiarezza anche dagli artt. 26 e 21 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, alla quale la nuova normativa in tema di diritto internazionale privato non ha inteso in alcun punto innovare nella materia della contrarietà di precedenti pronunce alla sentenza di cui si chieda il riconoscimento. Se, d'altra parte, la sentenza da riconoscere trovasse quale ostacolo la circostanza di essere stata in precedenza oggetto di un giudizio di delibazione, conclusosi negativamente, non vi sarebbe possibilità alcuna di riconoscimento neppure in futuro, e ciò in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9153/1996 - richiamata nella decisione impugnata - dove appunto si metteva in evidenza la possibilità che la richiesta di riconoscimento potesse essere presentata in qualunque momento.
Il motivo, in quanto diretto ad ottenere la cassazione della sentenza impugnata come conseguenza dell'affermata inapplicabilità dell'art. 64, lett. e) della legge 31 maggio 1995, n. 218, è infondato. È
certo infatti che con sentenza del 12 febbraio 1993, n. 187 la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'azione di riconoscimento, efficacia ed esecutività in Italia della sentenza caraibica oggetto della presente controversia - azione che era stata promossa dalla EN BA Limited, dante causa dell'attuale ricorrente SL DI NC. - e ciò in relazione alla pendenza avanti al Tribunale di Milano delle cause riunite di accertamento negativo promosse dalla RA s.p.a., e da FU RA al fine di fare dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla EN BA;
così come è certo che la sentenza della Corte d'appello di Milano appena citata e stata confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9153/96 del 21 ottobre 1996. Ciò significa che al riguardo si è formato un giudicato (il quale fa stato, ex art. 2909 c.c., anche nei confronti degli aventi causa dalle parti originarie del processo in cui è stata pronunciata la sentenza passata in cosa giudicata) circa la non riconoscibilità in Italia della sentenza pronunciata all'estero fino a che pende il giudizio di accertamento negativo instaurato dalla RA s.p.a. e da FU davanti al giudice italiano. E proprio perché l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, la non riconoscibilità della sentenza pronunciata dal giudice straniero discende appunto - non dall'art. 64, lett. e) della legge n. 218/1995, ma - dalla vincolatività in se del giudicato.
Il ricorso principale, sia pure correggendo la motivazione delle sentenza nei ternani indicati, deve essere pertanto rigettato.
3. Con il ricorso incidentale la RA s.p.a. e FU RA hanno dedotto violazione e/o falsa applicazione dei previgenti artt. 796 e segg. c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.;
insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c. e ciò inquanto dall'analisi sistematica degli art. 64 e 72, in relazione all'art. 7 della legge n. 218/1995 si desumerebbe che le nuove norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere non possano trovare applicazione nei riguardi delle sentenze passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge di riforma, giacché in caso contrario si realizzerebbe quell'ipotesi di potenziale conflitto fra giudicati che il nuovo sistema ha inteso evi tare. Alla fattispecie in esame sarebbero conseguentemente applicabili gli artt. 796 segg. del c.p.c. (e non gli artt. 64 e segg. della legge n. 218/1995) , e la sentenza della Hight Court di Saint Vincent non potrebbe essere dichiarata efficace in Italia ostandovi la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 797 .nn. 5, 6 e 7 c.p.c.. In ogni caso, ed in subordine, detta sentenza non potrebbe essere riconosciuta in Italia neppure ai sensi dell'art. 64, lett. b) e g) - oltre che lettera e) -della legge n. 218/1995. Il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse. Come, infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare in ripetute occasioni, il ricorso incidentale per Cassazione, - anche quando si tratta di ricorso incidentale condizionato - deve essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente , vale a dire una situazione di soccombenza (cf r., tra le altre, Cass. 6 agosto 2002, n. 1178; Cass. 20 maggio 2002, n. 7342). Esso, pertanto, deve essere considerato inammissibile allorché venga proposto dalla parte vittoriosa (cfr., tra le altre. Cass. 16 luglio 2001, n. 9637); e tale indubbiamente debbono considerarsi i ricorrenti incidentali, il cui concreto interesse deve ritenersi soddisfatto dalla sentenza che ha negato il riconoscimento della sentenza straniera domandato dalla ricorrente. Nè l'interesse a proporre il ricorso incidentale può essere fondato sulla prospettazione di motivazioni giuridiche diverse da quelle in concreto adottate dalla sentenza contro la quale è stato proposto ricorso incidentale, giacché la sostituzione di tali diverse ragioni alla motivazione posta a base della pronuncia non muterebbe il risultato pratico concreto (risultato al quale, per l'appunto, deve essere ricollegato l'interesse alla pronuncia del giudice) che è pur sempre quello del diniego di riconoscimento della sentenza straniera. Come, peraltro, ripetutamente insegnato da questa Corte, l'interesse ad agire, necessario anche ai fini dell'impugnazione della sentenza, deve essere apprezzato in relazione alla utilità concreta che, dall'eventuale accoglimento del gravame, può derivare alla parte che lo propone, con la conseguenza che non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata (così, tra le altre, Cass. 19 luglio 2002, n. 10558; Cass. 27 agosto 2002, n. 12548 ove si precisa che l'interesse ad agire in giudizio trascende il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente; Cass. 11 febbraio 2002, n. 1902, dove si osserva che la soccombenza deve essere intesa quale effetto pregiudizievole derivante dalla decisione e non anche come mera diversità tra quest'ultima e le conclusioni rassegnate dalla parte) . Non senza aggiungere - come ha puntualmente osservato il Procuratore Generale in udienza che il giudicato formatosi sulla ricordata sentenza della Corte d'appello di Milano in data 12 febbraio 1993 ha, per così dire, cristallizzato la situazione riguardo a tutte le parti del giudizio originario e loro aneti causa e, quindi, anche riguardo alla RA s.p.a ed a FU RA.
4. La ricorrente ha chiesto che la Corte di Cassazione disponga, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione di alcune frasi contenute nel controricorso di FU RA e della RA s.p.a.. La richiesta deve essere disattesa. Sebbene, infatti, la cancellazione dì espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi possa essere disposta anche nel giudizio dì legittimità, rientrando essa nei poteri officiosi del giudice (Cass. 21 luglio 2001, n. 9946), la sussistenza dei presupposti per la cancellazione deve essere esclusa quando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò una finalità offensiva nei confronti della controparte ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue tesi e affermazioni (cfr. in argomento, tra le altre, Cass. 26 luglio 2002, n. 11063;
Casa. 4 agosto 1999, n. 8411), laddove nella specie le frasi di cui è stata chiesta la cancellazione ("un'incredibile persecuzione giudiziaria"; "persecuzione"; "invenzioni processuali";
"tendenziose"; "abili manovre"; "gratuite affermazioni"; "frode") sicuramente non esulano dalla materia del contendere e dalle esigenze difensive.
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
respinge la domanda di cancellazione;
compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004