Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 3
La cancellazione delle espressioni offensive e il risarcimento del danno previsti dall'art. 89 cod. proc. civ. sono sanzioni diverse, distinte ed autonome: pertanto la prima, che non ha alcuna finalità risarcitoria, ma attua un fine preventivo, di polizia generale, impedendo l'immanenza di una causa di danno, può aver luogo senza la seconda e viceversa. L'insussistenza di alcun rapporto di pregiudizialità fa sì che la sanzione del risarcimento del danno non è subordinata alla preventiva cancellazione.
La sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno di cui all'art. 89 cod. proc. civ., il cui riconoscimento costituisce peraltro esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità, va esclusa allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Nè è precluso che nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti.
Ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., delle offese contenute negli scritti difensivi risponde sempre la parte, anche quando provengano dal difensore, sia perché gli atti di quest'ultimo sono sempre riferibili alla parte, sia perché la sentenza può contenere statuizioni dirette soltanto nei confronti della parte in causa.
Commentari • 2
- 1. L’avvocato può trattenere le somme dovute al cliente come spese processuali?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 dicembre 2022
- 2. E’ il cliente e non il suo avvocato a dover rispondere delle espressioni offensive e sconvenienti contenute negli scritti difensivi.Accoti Paolo · https://www.diritto.it/ · 4 marzo 2016
L'art. 89 c.p.c., dispone che: “Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive. Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”. Sulla scorta di ciò il Tribunale di Vallo della Lucania, nel giudizio intentato da un soggetto privato nei confronti di una società, nonché di un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11063 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LU CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GUERRA, difeso dall'avvocato GAETANO MENSITIERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LU AR;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 13902/00 proposto da:
LU AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PELIZZI 21, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA SCARCIELLO, difesa dall'avvocato ERRICO DI LORENZO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
LU CO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 400/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, 4^ SEZIONE CIVILE emessa il 15/12/99, depositata il 23/02/00; RG. 614/1998,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GA DO, premesso che, in una causa ereditaria
contro
GA SA pendente innanzi al Tribunale di Napoli, quest'ultima aveva depositato una memoria di replica contenente espressioni ingiuriose nei suoi confronti, conveniva la predetta GA innanzi allo stesso Tribunale, per sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali.
La convenuta, dopo alcune eccezioni in rito, chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, instava per la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 C.p.c. Il Tribunale, con sentenza del 10 ottobre 1997, rigettava entrambe le domande.
La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza oggi impugnata, emessa il 23 febbraio 2000, ha rigettato il gravame dell'attore. Per la Cassazione di detta sentenza ricorre il soccombente, articolando due mezzi di annullamento.
L'intimata resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato, sostenuto da tre motivi e illustrato da una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminare, ai sensi dell'art. 335 C.p.c., la riunione dei ricorsi.
Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 89 c.p.c. e 2043 c.c., il ricorrente si duole che la Corte, con una
"scarna o meglio inesistente motivazione", sebbene investita non già del riesame dell'episodio di falso attribuito all'appellante, ma soltanto della valutazione della legittimità o meno, in rapporto alle esigenze difensive della parte nel giudizio ereditario in corso, delle offese contenute nella memoria di replica, abbia risposto affermativamente, senza accertare se avessero attinenza con la specifica materia controversa, ma preoccupandosi soltanto di ricercare e applicare un'inedita "exceptio veritatis", non prevista, come causa di esclusione della responsabilità, da alcuna disposizione del processo civile.
A decisivo sostegno dell'erroneità della decisione censurata, prosegue il ricorrente, valga che la Corte di Cassazione, nel definire, con la sentenza n. 2663 del 22 marzo 1999, il contenzioso ereditario tra le parti, ha disposto, in quanto non pertinenti all'oggetto della causa ed eccedenti le esigenze difensive della parte, la cancellazione di analoghe espressioni offensive contenute nel controricorso di GA SA.
Col secondo mezzo, denunciando omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, il GA lamenta che la Corte abbia totalmente omesso di motivare sulla sussistenza dell'esimente prevista dall'art. 89 C.p.c., non avendo esposto nessuna logica spiegazione della necessità o utilità processuale delle ingiurie rispetto all'oggetto del giudizio ereditario definito con la citata sentenza della Cassazione;
mentre, per rigettare la domanda, avrebbe dovuto valutare e adeguatamente motivare la legittimità delle offese proferite dalla convenuta non per la loro riferibilità a fatti accaduti, ma unicamente in funzione delle esigenze di difesa nel processo.
Deduce infine il ricorrente che la Corte non ha motivato il rigetto del gravame, laddove censurava la mancata compensazione delle spese, pur nella soccombenza reciproca delle parti. A sua volta, col ricorso incidentale condizionato, GA SA eccepisce la nullità della sentenza e l'inammissibilità della domanda avversa sotto vari profili: 1) perché, data la natura personale della responsabilità "ex delicto", l'azione andava promossa contro il difensore, autore delle frasi offensive e dell'eventuale reato commesso in danno dell'attore; 2) perché nessun reato è configurabile, attesa l'esimente della provocazione o comunque la non punibilità per reciprocità, ai sensi dell'art. 599 C.p., tanto più che, nella comparsa conclusionale davanti alla Corte
d'Appello di Napoli, lo stesso GA addebita alla sorella episodi delittuosi mai commessi, solo a scopo di dileggio;
3) perché, ammesso che la domanda di danni ai sensi dell'art. 89 C.p.c. possa essere proposta in un giudizio diverso da quello in cui furono pronunciate le ingiurie, essa deve avere ad oggetto in primo luogo la cancellazione e solo come sanzione aggiuntiva il risarcimento del danno;
sicché non può essere chiesto il risarcimento senza passare attraverso la pregiudiziale richiesta di cancellazione. È logicamente prioritario, nonostante la sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, il ricorso incidentale, il quale solleva questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, rilevabili d'ufficio (Cass. S.U. 25 maggio 2001 n. 221). Trattasi di censure infondate.
È facile rispondere, nello stesso ordine seguito dalla ricorrente: 1) delle offese contenute negli scritti difensivi risponde, ai sensi dell'art. 89 C.p.c., sempre la parte, anche quando provengano dal difensore, non solo perché gli atti del difensore sono direttamente riferibili alla parte, ma anche perché la sentenza non può contenere statuizioni dirette se non nei confronti delle parti in causa;
2) le esimenti della ritorsione e della provocazione, previste dall'art. 599 C.p., fanno venir meno solo la responsabilità penale dei reati di ingiuria e diffamazione, ma ne è esclusa "in radice" l'applicabilità quando, come nella specie, le offese rilevino soltanto come torto civile;
3) la cancellazione delle espressioni offensive e il risarcimento del danno sono sanzioni diverse, distinte e autonome, nel senso che, a norma del 2^ comma dell'art. 89 C.p.c., può aver luogo la prima (con la quale, del resto, nulla si risarcisce, ma si attua soltanto un fine preventivo, cioè di polizia generale, impedendo l'immanenza d'una causa di danno) senza la seconda e viceversa, sicché, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità, la seconda nemmeno è subordinata alla prima. È infondato anche il ricorso principale.
La sentenza impugnata, nel rigettare il motivo di gravame col quale si censurava la ritenuta liceità delle espressioni offensive, "poiché finalizzate a descrivere la personalità del GA e perciò a rendere del tutto inattendibile l'esposizione dei fatti di cui in citazione", premesso che "non può revocarsi in dubbio la legittimità di espressioni offensive e necessarie ai fini della difesa, dovendosi bilanciare il diritto individuale alla riservatezza e alla reputazione con quello della difesa, costituzionalmente garantito e posto nell'interesse pubblico"; osserva che "in riferimento all'episodio della falsificazione, le espressioni usate dalla GA sono del tutto giustificate".
Ed invero il GA, "ricevuto un mandato con giunto di pagamento inviato ai coeredi del defunto genitore (...), ebbe a falsificare la firma della contro parte", fatto per il quale, non essendosi proceduto penalmente per tardività della querela, venne sottoposto a procedimento disciplinare.
Orbene, a norma dell'art. 89 cpv. C.p.c., perché il giudice possa, con la sentenza che decide la causa, assegnare alla persona offesa dalle frasi contenute negli scritti difensivi della controparte o del suo patrocinatore una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, è necessario che le espressioni non riguardino l'oggetto della causa. È poi insindacabile in cassazione, purché logicamente e congruamente motivato dal giudice di merito, l'apprezzamento non solo del carattere offensivo delle espressioni usate ma altresì del loro effettivo rapporto con l'oggetto della causa.
Nella specie la Corte d'appello, a proposito della pertinenza delle offese alla materia del contendere, ha sostanzialmente recepito e fatto propria l'opinione del Tribunale, secondo cui, come si ricava dalla stessa sentenza impugnata, l'attribuzione, da parte della convenuta, all'attore, di un fatto grave, ma vero e indiscusso, come la falsificazione del mandato di pagamento, ebbe, sul piano processuale, lo scopo di svalutare l'attendibilità dei fatti da lui riferiti.
Questo convincimento appare logicamente e giuridicamente ineccepibile.
Non sussistono infatti i presupposti per accordare il risarcimento del danno (il cui riconoscimento peraltro, come emerge dal tenore letterale dell'art. 89 C.p.c., dipende dall'esercizio di un potere discrezionale, il cui mancato uso, da parte del giudice di merito, non è sindacabile in cassazione) allorché le espressioni usate non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, fine a se stesso, e non rivelino perciò un intento offensivo, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere perciò le esigenze difensive di quest'ultima, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni;
essendo ben possibile che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, elemento non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti (cfr. Cass. 14 marzo 1981 n. 1430). Non è esatto dunque che la sentenza impugnata abbia omesso di accertare il legame delle offese con l'oggetto della causa (ereditaria) in cui vennero pronunciate e la loro utilità alla difesa della convenuta, limitandosi a prendere atto della verità del fatto addebitato.
A ben vedere, invece, la prima indagine è stata, seppure sinteticamente, compiuta e in funzione di essa è stata (implicitamente) assunta come essenziale la prova della verità del fatto addebitato.
Vale avvertire che il ricorrente, attesi i limiti del presente giudizio, non può utilmente invocare la contraria opinione eventualmente espressa da questa Corte, su analoghe offese proferite nel giudizio di legittimità, con la sentenza che ha chiuso il contenzioso ereditario tra le parti.
Quanto all'ultima doglianza, la Corte d'appello, rispondendo al secondo motivo di gravame, ha osservato che bene ha fatto il Tribunale a condannare l'attore alle spese, in applicazione del principio della soccombenza;
con ciò stesso escludendo, per implicito, e con giudizio insindacabile, che sussistessero giusti motivi per derogarvi con una compensazione.
Appare equo compensare invece tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002