Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11063
CASS
Sentenza 26 luglio 2002

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La cancellazione delle espressioni offensive e il risarcimento del danno previsti dall'art. 89 cod. proc. civ. sono sanzioni diverse, distinte ed autonome: pertanto la prima, che non ha alcuna finalità risarcitoria, ma attua un fine preventivo, di polizia generale, impedendo l'immanenza di una causa di danno, può aver luogo senza la seconda e viceversa. L'insussistenza di alcun rapporto di pregiudizialità fa sì che la sanzione del risarcimento del danno non è subordinata alla preventiva cancellazione.

La sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno di cui all'art. 89 cod. proc. civ., il cui riconoscimento costituisce peraltro esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità, va esclusa allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Nè è precluso che nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti.

Ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., delle offese contenute negli scritti difensivi risponde sempre la parte, anche quando provengano dal difensore, sia perché gli atti di quest'ultimo sono sempre riferibili alla parte, sia perché la sentenza può contenere statuizioni dirette soltanto nei confronti della parte in causa.

Commentari2

  • 1L’avvocato può trattenere le somme dovute al cliente come spese processuali?
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 dicembre 2022

  • 2E’ il cliente e non il suo avvocato a dover rispondere delle espressioni offensive e sconvenienti contenute negli scritti difensivi.
    Accoti Paolo · https://www.diritto.it/ · 4 marzo 2016

    L'art. 89 c.p.c., dispone che: “Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive. Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”. Sulla scorta di ciò il Tribunale di Vallo della Lucania, nel giudizio intentato da un soggetto privato nei confronti di una società, nonché di un …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11063
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11063
Data del deposito : 26 luglio 2002

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