Sentenza 19 luglio 2002
Massime • 5
L'interesse ad agire, necessario anche ai fini dell'impugnazione della sentenza, va apprezzato in relazione alla utilità concreta che, dall'eventuale accoglimento del gravame, può derivare alla parte che lo propone; onde non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata.
In materia di procedimento civile, poiché l'art. 2724 cod. civ. indica solamente i casi in cui la prova testimoniale è sempre ammissibile, indipendentemente da valutazioni discrezionali del giudice di merito, non è escluso che, anche là dove tali ipotesi legislativamente previste non ricorrano, detta prova possa essere validamente ammessa dal giudice di merito nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali nei casi di cui agli artt. 2721, secondo comma, e 2723 cod. civ. ( non anche, invece, nella fattispecie dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento prevista dall'art. 2722 cod. civ. ).
Le norme valutarie che vietano i pagamenti in moneta estera, al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti, non determinano l'invalidità dell'obbligazione pattuita in moneta estera, ma incidono sulle modalità di adempimento dell'obbligazione medesima, nel senso che questa deve essere regolata in valuta italiana, ragguagliata al cambio di quella estera al giorno della scadenza del debito, attraverso l'ufficio italiano dei cambi.
In tema di obbligazione in valuta straniera, nell'ipotesi in cui la domanda del creditore abbia ad oggetto l'individuazione dell'entità obiettiva della prestazione in moneta estera spettantegli convertita in moneta nazionale con riferimento alla data di scadenza dell'obbligazione, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che liquidi in favore del medesimo la maggiore somma risultante viceversa dalla conversione effettuata con riferimento alla data del pagamento effettivo.
In tema di mediazione, per affare (la cui conclusione per effetto dell'intervento del mediatore genera il diritto di quest'ultimo alla provvigione) deve intendersi, in senso generico ed empirico, ogni operazione di natura economica generatrice di obbligazioni, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti; ivi ricompresa, pertanto, una pluralità di contratti tra loro collegati. La mediazione in tal caso resta unica, avendo ad oggetto pur sempre un "unico affare", e obbligati al pagamento della provvigione ex artt. 1754 e 1755 cod. civ. sono, in solido, i soggetti che hanno partecipato alla sua conclusione.
Commentario • 1
- 1. Disastro di Ustica, condanna per omessa vigilanza sulla sicurezza dei cieli (Cass. 10285/09)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10558 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI AO, DI TR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato FRANCO SALVUCCI, che li difende unitamente agli avvocati GUSTAVO STUFLER, GIORGIO BALDINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AI EXPORT SRL, in persona del suo A.U. Dott. Roberto Pensa, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato GIANGALEAZZO BETTONI, che lo difende unitamente all'avvocato ALDO GANGAI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
DI EL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 09238/00 proposto da:
DI EL, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI N.140, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI LUCATTONI, difeso dall'avvocato PIER ALESSANDRO MURATORI CASALI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
DI AO, DI TR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3169/99 della Corte d'Appello di MILANO, sezione seconda civile emessa l'1/12/1999, depositata il 21/12/99;
RG.1878+1963/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato GIORGIO BALDINI;
udito l'Avvocato GIANCGALEAZZO BETTONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 7 giugno 1986 la LL Export s.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Milano IO LA e TR, quali eredi di IO PP, nonché IO AN, chiedendo la condanna degli stessi al pagamento della somma di L. 1.200.000.000, o a quella diversa risultante in corso di causa, a titolo di provvigione mediatoria per la vendita dello stabilimento Ceramiche Incas di Spezzano di Fiorano, assumendo che nel luglio del 1983, IO PP, quale socio maggioritario ed amministratore della IC Incas, gli aveva conferito l'incarico di trovare un acquirente estero dell'azienda, assicurando anche la disponibilità del TE AN a vendere le proprie quote;
che aveva indicato il prezzo di vendita in L. 2.250.000.000 (riducibile a L. 1.900.000.000, per vendita in contanti), promettendo una provvigione del 15% sul prezzo suddetto, oltre ad un compenso del 50% sull'eventuale esubero del prezzo effettivamente scontato, rispetto a quello predetto;
che, realizzata la vendita con il ministro del Gabon per L. 4.060.000.000, i convenuti si erano rifiutati di pagare la provvigione.
Si costituivano i convenuti e resistevano alla domanda. Il IO AN chiedeva anche di essere tenuto indenne dalle nipoti dalla pretesa dell'attrice.
Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 5.5.1997, condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di L. 962.500.000 e di franchi svizzeri per 1.198.653, nei confronti dell'attrice, respingeva la domanda di manleva del IO AN. Proponevano appello i convenuti.
La corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 21.12.1999, accoglieva la domanda di manleva del IO AN, compensava le spese del doppio grado tra lo stesso e le altre convenute e confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Riteneva la corte di merito che l'ammissione delle prove testimoniali da parte del primo giudice non era in contrasto con il disposto dell'art. 2721 c.c., poiché il giudice aveva ritenuto di ammetterle, tenuto conto che dalla documentazione esibita dall'attrice emergeva che il IO aveva espresso alla LL il desiderio di vendere lo stabilimento.
Secondo il giudice di appello la fondatezza della domanda risultava anche dalla confessione resa da IO AN, che, nei confronti dell'attrice, era un debitore solidale, per cui era irrilevante nell'ambito dei rapporti esterni il patto interno intervenuto tra i soci, con la conseguenza che le sue dichiarazioni avevano carattere confessorio nei confronti dell'attrice; che il IO AN aveva reso confessione, quanto meno in merito al conferimento dell'incarico mediatorio all'attrice.
La corte riteneva, poi, che fosse attendibile la deposizione di IN EL, compagna e convivente del padre delle convenute, nonché dei dipendenti ed ex amministratori dell'attrice. Pertanto, secondo la corte di merito, l'esistenza di un contratto di mediazione risultava provata dalla dichiarazione della IN, dalla prova documentale offerta dal IO AN in appello, mentre l'entità del compenso risultava provata dalla deposizione dei testi addotti dall'attrice.
Secondo la corte territoriale, erano invece ininfluenti le deposizioni dei testi addotti dalle appellanti.
Riteneva, inoltre, la corte di appello che era infondata la pretesa nullità del contratto di mediazione in relazione alla contrarietà a norme imperative per il tipo di pagamento ricevuto dalle appellanti ed infondata era anche la pretesa violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c., poiché il fatto che parte dell'obbligazione era prevista in valuta estera, comportava solo che fosse dovuta la somma in moneta nazionale, corrispondente al momento del pagamento. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione IO LA e TR.
Resiste con controricorso l'attrice. Ha proposto ricorso incidentale IO AN.
Tutte le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale, le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1754 e 1755 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Secondo le ricorrenti la LL aveva avuto dai IO l'incarico di vendere non le azioni, ma solo alcuni macchinari ed i materiali dello stabilimento, per cui l'oggetto del contratto di mediazione era solo questo e non quello diverso poi realizzato;
che, in ogni caso, la LL non aveva offerto alcuna prova di aver messo in contatto le parti;
che non poteva ritenersi concluso il diverso contratto per l'intervento dell'attrice; che su questi punti decisivi non vi era stata nessuna pronunzia della corte di merito.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Infatti, a parte la considerazione che le questioni, per quanto prospettate sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge, in effetti attengono ad una diversa ricostruzione fattuale sia in merito all'oggetto del contratto di mediazione sia in merito all'attività mediatoria dell'attrice, va preliminarmente rilevato che le censure suddette attengono a questioni nuove, non prospettate in sede di formulazione dei motivi di appello e, quindi, come tali sono inammissibili.
Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass. 29.3.1996;
Cass. 10.5.1995, n. 5106; Cass. 8.7.1994, n. 6428).
2.2. Peraltro, ove anche si volesse ritenere che dette censure erano implicitamente contenute nei motivi di appello, in quanto ne costituivano il presupposto logico-giuridico, il suddetto motivo si risolverebbe in una censura di omessa di pronuncia;
ed anche sotto tale profilo il motivo, così come proposto, è inammissibile. Infatti tale censura integra una violazione dell'art. 112 c.p.c. e quindi una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., ed a maggior ragione come vizio motivazionale a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (attenendo quest'ultimo esclusivamente all'accertamento e valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, Cass. 9.4. 1990, n. 2940; Cass. 27.3.1993, n. 3665). Il vizio di omessa pronunzia, in quanto pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass., S.U. 14.1.1992, n. 369; Cass. 25.9.1996, n.
8468).
3. Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1294 c.c., nonché degli artt. 2730, 2731 e 2733 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme in tema di interpretazione degli atti giuridici.
Lamentano le ricorrenti che la sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto che la dichiarazione del IO AN costituisse "confessione" dell'incarico mediatorio dato dal TE alla LL;
che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che sussistesse un'obbligazione solidale tra i due fratelli IO, mentre in effetti, essa non vi era, in quanto nella fattispecie si trattava della vendita di due distinti pacchetti azionari e, quindi, di due distinti contratti di mediazione;
che conseguentemente la sua dichiarazione, in merito al rapporto tra il TE e la LL, non poteva mai avere carattere confessorio, proprio, perché non poteva attenere a fatti a lui sfavorevoli, ma a fatti riguardanti il TE.
Assumono, poi, le ricorrenti, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il IO AN non avrebbe mai espressamente ammesso il fatto del conferimento dell'incarico dedotto in lite e dell'utile espletamento dello stesso.
4.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato in relazione alla prima censura ed inammissibile in relazione alla seconda. Con la prima censura sostengono in buona sostanza le ricorrenti, che nella fattispecie non vi sarebbe il carattere confessorio della dichiarazione di IO AN, poiché, trattandosi nella fattispecie della vendita delle azioni sia del IO AN che di quelle del TE PP, e quindi di due distinti contratti, necessariamente anche le mediazioni furono duplici, con la conseguenza che la dichiarazione resa da IO AN non poteva aver valore probatorio confessorio nell'ambito della diversa mediazione tra la LL e IO PP.
Dovendosi interpretare in questi termini la censura (impostata solo sull'inesistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra i fratelli IO) non può essere esaminata la vexata quaestio (Cass. 16.5.1975, n. 1901; Cass. 13.10.1978, n. 4596) sull'efficacia probatoria nei confronti di un debitore solidale della confessione resa da altro debitore solidale (che si fonda su un presupposto esattamente contrario a quello sostenuto dalle ricorrenti, e cioè sull'esistenza del vincolo solidale tra il confitente ed altro debitore).
6.2. Osserva questa Corte che questa prima censura si fonda su un errato presupposto in diritto e segnatamente sull'errata interpretazione del concetto di "affare" di cui agli artt. 1754 e 1755 c.c.. Infatti la nozione di "affare" di cui alle predette norme, non deve necessariamente consistere in un solo contratto (anche se normalmente è così), potendo trattarsi anche di una pluralità di contratti tra loro collegati e diretti, nel loro insieme, a realizzare un unico interesse economico. L'"affare", quindi, deve intendersi in modo generico ed empirico, come qualsiasi operazione di natura economica, che si risolva in un'utilità patrimoniale, ma che dia luogo - tuttavia - anche a conseguenze giuridiche. Essa, pertanto, data la sua maggiore estensione rispetto al concetto di contratto, è riferibile non solo ai contratti propriamente detti, ma anche ad ogni operazione generatrice di obbligazioni, ed infine può essere riferita anche alla conclusione di una pluralità di contratti fra loro collegati e diretti a realizzare un unico interesse e programma economico (Cass. 18.5.1977, n. 2030). Pertanto l'affare, di cui alla norme in tema di mediazione, va inteso in senso globale, e quindi non solo come conclusione di un unico contratto, ma anche di una pluralità di contratti tra loro collegati (Cass. civ., 27 novembre 1982, n. 6472). In questo caso la mediazione resta unica, avendo ad oggetto pur sempre un unico "affare" e sono obbligati al pagamento della provvigione ex art. 1754 e 1755 c.c. i soggetti che hanno partecipato alla conclusione dell'affare (cfr. Cass. 27 luglio 1995, n. 8187;
Cass. 15.5.2000, n. 6220). Questi soggetti, per la presunzione disposta dall'art. 1294 c.c. sono obbligati in solido al pagamento della provvigione.
6.3. Nella ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, l"'affare", oggetto della mediazione, era la vendita dello stabilimento Ceramiche Incas, per cui unica era la mediazione, anche se per la realizzazione dell'affare, fossero state necessarie due vendite di azioni, come assunto dalle ricorrenti.
7. La seconda censura del secondo motivo è inammissibile. Infatti, poiché con essa si assume che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di merito il IO AN non avrebbe ammesso il conferimento dell'incarico e l'utile espletamento dello stesso, la censura si risolve in un travisamento del fatto. Va rilevato che il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. (Cass. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996, n. 4018).
8. Con il terzo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2724 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonché l'omessa e contraddittoria motivazione.
Sostengono le ricorrenti che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto l'ammissibilità della prova testimoniale, a norma dell'art. 2721 c.c., fondando detta ammissibilità su due elementi la confessione resa da IO AN ed il principio di prova per iscritto, costituito da una lettera del IO PP, che esprimeva alla LL "il desiderio di vendere" lo stabilimento Incas.
Secondo le ricorrenti, la dichiarazione del IO AN non costituiva confessione, poiché egli non era debitore solidale (come detto nel secondo motivo), ed inoltre il "desiderio" indicato nella lettera non costituiva principio di prova per iscritto di cui all'art. 2724 c.c.. 9. Con il quarto motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2721 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Assumono le ricorrenti che la lettera di IO AN non poteva costituire mai alcun principio di prova per iscritto del fruttuoso esperimento dell'incarico mediatorio e della provvigione pattuita;
che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto provato ciò, sulla base della deposizione delle testi AB e IN, inattendibili.
10.1. Ritiene questa corte che i due motivi di ricorso vadano esaminati congiuntamente;
che essi siano infondati e che gli stessi vadano rigettati.
Va anzitutto rilevato che, come riportato nella sentenza impugnata e nello stesso ricorso, il giudice di primo grado ammise la prova testimoniale relativa all'attività mediatoria, a norma dell'art. 2721 c.c., in quanto dalla lettera indirizzata da IO PP
alla LL, si faceva presente "il desiderio di vendere anche la IC Incas".
Ne consegue che nell'iter argomentativo dell'ammissione della prova solo questo elemento fu ritenuto determinante e tale motivazione è stata ritenuta idonea dalla corte di appello, la quale, poi, ha fatto riferimento anche alla dichiarazione confessoria del IO AN solo sotto un profilo rafforzativo dell'utilizzabilità di detta prova testimoniale.
10.2. Quanto alle censure relative alla violazione degli artt. 2724 c.c. e 2721 c.c. va osservato che la sentenza di appello, anzitutto,
ritiene che correttamente è stata ammessa ed utilizzata la prova testimoniale addotta dall'attrice, poiché era congrua la motivazione del tribunale di ammissione della stessa, ai sensi dell'art. 2721, c. 2, c.c., tenuto conto del riferimento al desiderio di vendere lo stabilimento, espresso nella lettera detta. In questa prima parte della motivazione della sentenza, quindi il giudice di appello condivide la valutazione discrezionale del primo giudice di ammissione della prova testimoniale sotto il solo profilo dei poteri attribuiti al giudice di merito a norma dell'art. 2721, c. 2, c.c.. 10.3. Solo nella seconda parte, relativa al rigetto delle censure proposte dalle appellanti, il giudice di appello si richiama al "principio di prova per iscritto", senza però mai fare espresso riferimento all'art. 2724 c.c.. Ne consegue che, nell'interpretazione sistematica della sentenza il giudice di appello non ha inteso ritenere ammissibile ed utilizzabile la prova testimoniale, a norma dell'art. 2724 c.c., ma a norma dell'art. 2721, c. 2, c.c.. Infatti, poiché l'art. 2724 c.c. indica solo i casi in cui la prova testimoniale è sempre ammissibile, indipendentemente da valutazioni discrezionali del giudice di merito (artt. 2721, c. 2 e 2723 c.c.), ciò non esclude che, ove anche non ricorrano tali ipotesi legislativamente previste, la prova testimoniale possa essere validamente ammessa dal giudice di merito nell'ambito del suo potere discrezionale, esercitato ai sensi dell'art. 2721, c. 2, e 2723 c.c. (non invece nell'ipotesi di cui all'art. 2722 c.c.). 10.4. Ed è proprio nell'ambito di tali poteri discrezionali di valutazioni delle circostanze, e quindi, nell'ambito dell'art. 2721, c. 2, c.c., che è stata valutata la lettera del IO PP,
che esprimeva all'attrice il desiderio di vendere le Ceramiche Incas. Detta valutazione compete al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Nella fattispecie il giudice di merito ha adeguatamente motivato detta sua valutazione, in riferimento alla natura del destinatario della lettera, ai precedenti rapporti ed alla conoscenza della vicenda contrattuale.
Così inquadrata la funzione della lettera del IO PP all'attrice (e cioè nell'ambito del potere discrezionale di cui all'art. 2721 c.2, c.c., richiamato dal tribunale e confermato dal giudice di appello e non nell'ambito dell'art. 2724, n. 1, c.c., nonostante il riferimento al principio di prova per iscritto) ovviamente non era necessario che in detta lettera si facesse riferimento anche all'espletamento fruttuoso dell'incarico ed all'entità della provvigione, per rendere ammissibili le prove testimoniali in merito.
10.5. Quanto alla censura relativa alla ritenuta attendibilità dei testi, rileva questa Corte che essa rientra nei poteri del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Nella specie da una parte la sentenza impugnata si è lungamente diffusa sui motivi di attendibilità della teste IN (che aveva ricevuto addirittura in donazione dalle convenute, attuali ricorrenti, 5 appartamenti ed una villa) e dall'altra le censure in merito delle ricorrenti, attinenti anche alla teste AB, sono generiche.
11. Con il quinto motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1343 c.c., nonché delle disposizioni del d.l.
6.6.1948 n. 476, conv. in l. n. 786/1956, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omessa ed insufficiente motivazione.
Lamentano le ricorrenti che la sentenza impugnata non avrebbe rilevato la nullità della pretesa clausola con la quale il IO avrebbe convenuto con la LL una provvigione pari al 50% della quota di prezzo che l'acquirente africano avrebbe corrisposto ai venditori, in contrasto con le norme valutarie all'epoca esistenti.
12. Ritiene questa corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Infatti le norme valutarie che vietano i pagamenti, in moneta estera, al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti, non determinano l'invalidità dell'obbligazione pattuita in moneta estera, ma incidono sulle modalità di adempimento dell'obbligazione medesima, nel senso che questa deve essere regolata da valuta italiana, ragguagliata al cambio di quella estera al giorno della scadenza del debito, attraverso l'Ufficio Italiano Cambi (Cass. 28.9.1976, n. 3175). 13. Con il sesto motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonché l'omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.. Assumono le ricorrenti che l'attrice aveva richiesto la condanna delle convenute al pagamento delle somme dovute, con conversione dei franchi svizzeri in lire, "al cambio vigente alla data della conclusione del contratto", mentre il Tribunale aveva disposto il pagamento della somma di L. 962.500.000 oltre a franchi svizzeri 1.198.653 da convertire in lire al cambio vigente all'epoca dell'effettivo pagamento.
Ritiene la ricorrente che, così facendo, il giudice di primo grado era incorso in ultrapetizione;
che la stessa era stata censurata davanti al giudice di appello e che questi si era limitato a richiamare la norma di cui all'art. 1278 c.c., la quale, tuttavia, era applicabile allorché non vi fosse stata una limitazione di richiesta risarcitoria da parte del creditore.
14.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia fondato e che vada accolto.
A fronte della censura di ultrapetizione, effettuata dalle appellanti, avendo il giudice di primo grado disposto la conversione dei franchi svizzeri in lire al momento del pagamento, mentre, secondo l'assunto delle appellanti la richiesta dell'attrice era che detta conversione fosse limitata al tasso di cambio esistente al momento del contratto, il giudice di appello ha solo sostenuto che tanto era previsto da espressa disposizione di legge, con chiaro riferimento all'art. 1278 c.c.. Sennonché la norma di cui all'art. 1278 c.c. statuisce solo che se la somma dovuta è determinata in moneta estera, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale al corso di cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento. Quindi la norma di per sè non stabilisce che il corso di cambio sia quello dell'effettivo pagamento, ma solo quello del giorno della scadenza dell'obbligazione (infatti la moneta italiana potrebbe non necessariamente svalutarsi, ma anzi rivalutarsi rispetto alla moneta estera di riferimento).
14.2. Giustamente, però, la giurisprudenza costante ha statuito che se il debitore di somma in valuta estera, se inadempiente, nel caso di avvenuta svalutazione della moneta italiana rispetto a quella straniera, deve la differenza tra il cambio della data di scadenza e quello della data di pagamento, poiché, diversamente, trarrebbe ingiusta locupletazione dalla sua mora, ove pagasse in moneta legale al corso del cambio del giorno della scadenza, secondo la facoltà concessagli dall'art. 1278 c.c. (Cass. 12.7.1993, n. 7679; Cass. 16.3.1978, n. 2691). Il principio non è applicabile in caso di svalutazione della moneta estera, in quanto oggetto dell'obbligazione è appunto la moneta straniera e la scelta consentita dall'art. 1278 c.c. è una facoltà del debitore: ne consegue che, per il principio nominalistico, la mora debendi non può trasformare il debito di valuta estera in debito di valuta nazionale (Cass. 5.11.1977, n. 5694). 14.3. Quindi l'importo pari a detta differenza di cambio tra il giorno della scadenza dell'obbligazione ed il giorno dell'effettivo pagamento da parte dell'inadempiente debitore non costituisce maggior danno da svalutazione (come erroneamente sostengono le ricorrenti), ma costituisce solo l'individuazione dell'entità obiettiva della prestazione (Cass. 5.7.1973, n. 1872). Tuttavia se il creditore ha chiesto di limitare detta individuazione dell'entità obiettiva della prestazione in moneta estera, convertita in moneta nazionale con riferimento alla data della scadenza dell'obbligazione, rispetto alla maggior somma cui avrebbe diritto se la conversione fosse effettuata con riferimento alla data di pagamento effettivo, il giudice non può disporre diversamente senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, poiché tale limitazione rientra nei poteri dispositivi dell'attore creditore. 14.4. Nella fattispecie, quindi, erroneamente il giudice di appello fa riferimento all'art. 1278 c.c. per rigettare la censura di ultrapetizione avanzata dalle appellanti, alla sentenza del tribunale, mentre avrebbe dovuto interpretare la domanda, proposta in primo grado, al fine di stabilire se con essa l'attrice aveva limitato il proprio credito in moneta estera, ove convertita in moneta nazionale, al tasso di cambio corrente al giorno della scadenza dell'obbligazione ovvero al tasso di cambio relativo al giorno dell'effettivo pagamento, ovvero se detta eventuale limitazione fosse intervenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
15. Con il primo motivo del ricorso incidentale il ricorrente incidentale lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per non avere la corte di appello pronunciato la nullità del capo di sentenza di 1^ grado afferente la domanda di manleva a seguito del mancato esame del 1^ motivo di appello (nullità della sentenza di 1^ grado per difetto di motivazione).
16. Ritiene questa corte che il motivo di ricorso sia inammissibile per difetto di interesse, essendo il ricorrente incidentale, interamente vittorioso in merito alla domanda di manleva in grado di appello.
Infatti l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che, dall'eventuale accoglimento del gravame, può derivare alla parte che lo propone, onde non può consistere in un mero interesse astratto ad una più, corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi pratici sulla decisione adottata (Cass. 27.6.1986, n. 4267). 17. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente incidentale lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 112 e 92, 2^, c. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per avere la corte di appello pronunciato la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
18. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato. Anzitutto non risulta violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto il giudice di appello si è appunto pronunciato sulle spese processuali del doppio grado di giudizio, compensandole. Neppure sussiste la violazione dell'art. 92 c.p.c.. Infatti in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 22.1.1990, n. 320). Nella fattispecie detto principio non è stato violato. 19. Pertanto vanno rigettati i primi cinque motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Va accolto il sesto motivo del ricorso principale e va cassata, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano, che si uniformerà ai principi di diritto suddetti e provvederà sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Accoglie il sesto motivo del ricorso principale;
rigetta nel resto il ricorso principale e quello incidentale. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2002