Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10558
CASS
Sentenza 19 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime5

L'interesse ad agire, necessario anche ai fini dell'impugnazione della sentenza, va apprezzato in relazione alla utilità concreta che, dall'eventuale accoglimento del gravame, può derivare alla parte che lo propone; onde non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata.

In materia di procedimento civile, poiché l'art. 2724 cod. civ. indica solamente i casi in cui la prova testimoniale è sempre ammissibile, indipendentemente da valutazioni discrezionali del giudice di merito, non è escluso che, anche là dove tali ipotesi legislativamente previste non ricorrano, detta prova possa essere validamente ammessa dal giudice di merito nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali nei casi di cui agli artt. 2721, secondo comma, e 2723 cod. civ. ( non anche, invece, nella fattispecie dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento prevista dall'art. 2722 cod. civ. ).

Le norme valutarie che vietano i pagamenti in moneta estera, al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti, non determinano l'invalidità dell'obbligazione pattuita in moneta estera, ma incidono sulle modalità di adempimento dell'obbligazione medesima, nel senso che questa deve essere regolata in valuta italiana, ragguagliata al cambio di quella estera al giorno della scadenza del debito, attraverso l'ufficio italiano dei cambi.

In tema di obbligazione in valuta straniera, nell'ipotesi in cui la domanda del creditore abbia ad oggetto l'individuazione dell'entità obiettiva della prestazione in moneta estera spettantegli convertita in moneta nazionale con riferimento alla data di scadenza dell'obbligazione, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che liquidi in favore del medesimo la maggiore somma risultante viceversa dalla conversione effettuata con riferimento alla data del pagamento effettivo.

In tema di mediazione, per affare (la cui conclusione per effetto dell'intervento del mediatore genera il diritto di quest'ultimo alla provvigione) deve intendersi, in senso generico ed empirico, ogni operazione di natura economica generatrice di obbligazioni, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti; ivi ricompresa, pertanto, una pluralità di contratti tra loro collegati. La mediazione in tal caso resta unica, avendo ad oggetto pur sempre un "unico affare", e obbligati al pagamento della provvigione ex artt. 1754 e 1755 cod. civ. sono, in solido, i soggetti che hanno partecipato alla sua conclusione.

Commentario1

  • 1Disastro di Ustica, condanna per omessa vigilanza sulla sicurezza dei cieli (Cass. 10285/09)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10558
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10558
Data del deposito : 19 luglio 2002

Testo completo