Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2002, n. 7342
CASS
Sentenza 20 maggio 2002

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Il principio enunciato nell'art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale, per proporre una domanda o per contraddire ad essa, è necessario avervi interesse, si estende anche ai giudizi di impugnazione, nei quali, in particolare, l'interesse ad impugnare una sentenza o un suo capo va desunto dall'utilità giuridica che, dall'eventuale accoglimento del gravame, possa derivare alla parte proponente, e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche solo parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile; è diritto - dovere del giudice, investito di una determinata domanda, accertare se tale interesse sussiste o meno nel caso concreto, prescindendo dalle richieste, eventualmente difformi, delle parti, con la conseguenza che, ove le parti, come nella specie, diano atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, non possano subordinare una pronuncia in tal senso ad alcuna condizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2002, n. 7342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7342
    Data del deposito : 20 maggio 2002

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