Sentenza 20 maggio 2002
Massime • 1
Il principio enunciato nell'art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale, per proporre una domanda o per contraddire ad essa, è necessario avervi interesse, si estende anche ai giudizi di impugnazione, nei quali, in particolare, l'interesse ad impugnare una sentenza o un suo capo va desunto dall'utilità giuridica che, dall'eventuale accoglimento del gravame, possa derivare alla parte proponente, e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche solo parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile; è diritto - dovere del giudice, investito di una determinata domanda, accertare se tale interesse sussiste o meno nel caso concreto, prescindendo dalle richieste, eventualmente difformi, delle parti, con la conseguenza che, ove le parti, come nella specie, diano atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, non possano subordinare una pronuncia in tal senso ad alcuna condizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2002, n. 7342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7342 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE BO UM, DE BO GI, elettivamente domiciliati in Roma, via Ostriana n. 12, presso l'avv. Francesco Du Bessè, che li difende unitamente all'avv. Celestino Corica, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CÀ AN, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Genovesi n. 3, presso l'avv. Eugenio Merlino, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Cristiano Romano, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza II.PP.A.B. di Milano;
RA LF, in proprio e quale erede di RA LO;
RA OL, quale erede di RI LO
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, sezione specializzata agraria, n. 1361/99 del 1^ marzo - 25 maggio 1999 (R.G. 2374/96).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. F. Du Bessè, per i ricorrenti e l'avv. C. Romano, per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Con contratto 6 novembre 1969 l'E.C.A. di Milano, ora II.PP.A.B. concedeva in affitto, per la durata di nove anni a SI IO, SI GI, SI GL e SI AU un fondo di sua proprietà esteso 617,21 pertiche milanesi, nonché una zona golenare in territorio di ID AR e Sommo Lomellina. Successivamente, con lettera 7 aprile 1973 i SI
rinunziavano, con decorrenza dal novembre di quell'anno, alla conduzione del fondo, rinunzia accettata dalla parte concedente. Quindi, a seguito di richiesta dell'agosto 1973, l'E.C.A. - con contratto 26 aprile 1974 - affittava i terreni in questione a CÀ AN per il periodo 11 novembre 1973 - 10 novembre 1982, ancorché dal 1971 i SI avessero subaffittato il podere in questione a certi DE BO UM e GI nonché a RA LF e LO, che lo occupavano.
Con lettera 22 febbraio 1978 l'E.C.A., peraltro, previa revoca unilaterale del contratto con il CÀ, dichiarava che il contratto inter partes doveva considerarsi non più vincolante e quindi, con delibera n. 370 del 1979, concedeva in affitto il podere in questione a RA LF, RA LO, DE BO UM e DE BO GI. Dopo un primo giudizio conclusosi con pronunzia di improcedibilità del ricorso perché non preceduto dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203, con atto 29 dicembre 1988 CÀ AN conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Voghera, sezione specializzata agraria, l'II.PP.A.B. di Milano, RA LF, RA LO, DE BO UM e DE BO GI chiedendo, nell'ordine: da un lato, la condanna delle II.PP.A.B. a eseguire il contratto di affitto a suo tempo stipulato, dall'altro, la declaratoria che non sussisteva un valido contratto di affitto tra le II.PP.A.B. e i convenuti DE BO e RA, da ultimo, il risarcimento del danno patito da esso concludente a causa dell'inadempimento della concedente, sia per le spese eseguite (in vista dell'esecuzione del contratto) sia per il mancato guadagno. Costituitisi in giudizio i convenuti DE BO e RA, oltre a eccepire la non integrità del contraddittorio per non essere stato questo esteso nei confronti delle loro mogli e la improseguibilità del giudizio per essere stato omesso tentativo di conciliazione nei confronti dei litisconsorti non evocati in giudizio, eccepivano la nullità del contratto stipulato dal CÀ, sia perché quest'ultimo era un industriale e non un coltivatore diretto, sia perché essi concludenti come proprietari di fondi confinanti avevano fatto richiesta di condurre i fondi in esame.
L'II.PP.A.B., per suo conto, da un lato, deduceva la non integrità del contraddittorio, dall'altro faceva presente che la domanda attrice non poteva trovare accoglimento sia perché il contratto era stato revocato, sia perché, comunque, venuto a scadenza nel novembre 1982 o 1988.
Dopo essere stata sospeso in attesa di una pronunzia del tribunale amministrativo regionale il giudizio era interrotto per morte di RA LO.
Dopo che il fondo, in data 24 febbraio 1989 era venduto a terzi e i RA e i DE BO avevano cessato di condurre il fondo, la causa veniva riassunta con ricorso 30 marzo 1994.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 7 - 20 maggio 1996, condannava in solido l'IPAB di Milano, già ECA, nonché RA LF, in proprio e quale erede di AR LO, RA OL, quale erede di RA LO, DE BO UM e DE BO GI al risarcimento dei danni liquidati in lire 600 milioni, oltre lire 14.460.000 e nell'equivalente dei titoli dati in cauzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Gravata tale pronunzia dai DE BO in via principale e dal CÀ in via incidentale (in punto decorrenza degli interessi) e ordinata e eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'IPAB, questo ultimo chiedeva fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, nel rapporto con il CÀ, essendo stato raggiunto un accordo con costui, fatto salvo il diritto di regresso nei confronti dei coobbligati in solido.
Svoltasi, in contumacia dei RA, l'istruttoria del caso, nel corso della quale i DE BO depositavano memoria con la quale, subordinatamente al rigetto della domanda nei loro confronti, dichiaravano di volere profittare della transazione ai sensi dell'art. 1304 c.c., la corte di appello di Milano, sezione specializzata agraria, con sentenza 1^ marzo 1999 - 25 maggio 1999 in parziale riforma della decisione dei primi giudici, così provvedeva:
dichiara cessata la materia del contendere tra le parti DE BO UM, DE BO GI, CÀ AN e IPAB, compensate tra le parti le spese processuali. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso DE BO UM e DE BO GI, affidato a due motivi.
Resiste, con controricorso, esclusivamente CÀ AN. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede l'II.PP.A.B. di Milano, ne' RA LF e RA OL.
MOTIVI DELA DECISIONE
1. Come riferito in parte espositiva la sentenza in questa sede gravata, preso atto che gli appellanti DE BO UM e DE BO GI con memoria depositata l'11 febbraio 1999, dagli stessi sottoscritta personalmente, hanno dichiarato, a norma dell'art. 1304 c.c., di volere profittare della transazione stipulata dall'IPAB con il CÀ e, pertanto è cessata la materia del contendere anche nel rapporto tra costoro, ha così statuito, per quanto ora rilevante al fine del decidere "la Corte, pronunciando sull'appello proposto... da DE BO UM e DE BO GI nei confronti di CÀ AN e dell'IPAB, nonché sull'appello incidentale di CÀ AN nei confronti dei DE BO e dell'IPAB avverso la sentenza del tribunale di Voghera... dichiara cessata la materia del contendere fra le predette parti, compensate le spese processuali".
Tale pronunzia è censurata da DE BO UM e DE BO GI con due motivi di ricorso:
- con il primo, in particolare, denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della legge n. 11 del 1971 e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione riguardo alla nullità del contratto di affitto stipulato dal CÀ in data 26 aprile 1973", i ricorrenti sottolineano di avere sempre eccepito, al riguardo, la nullità del contratto de quo, che doveva - quindi - essere dichiarato inesistente o nullo dai giudici del merito;
- con il secondo motivo, ancora, i ricorrenti, lamentando "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza riguardo alla valutazione delle voci del danno indicato nella sentenza del tribunale di Voghera n. 258 del 1996", denunziano l'errata valutazione del danno liquidato in favore del CÀ.
2. Il proposto ricorso è inammissibile.
Giusta quanto assolutamente pacifico, in dottrina come presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice e da cui prescinde totalmente la difesa degli attuali ricorrenti, il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse si applica anche al giudizio di impugnazione. In questo, in particolare, l'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, va desunto dalla utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile (Cass. 22 febbraio 2000, n. 2022;
Cass. 14 aprile 2000, n. 4851; Cass. 7 dicembre 2000 n. 15526). Certo quanto sopra e non controverso - come osservato - che la sentenza in questa sede gravata ha dichiarato - in conformità con le richieste degli stessi DE BO, cessata la materia del contendere tra essi DE BO e il CÀ, è di palmare evidenza che fa difetto, in radice, una "soccombenza" degli attuali ricorrenti, tale da giustificare la proposizione del presente ricorso. Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione della lite è la circostanza che nel corso del giudizio di appello i DE BO abbiano rassegnato le proprie conclusioni chiedendo, in via principale, l'accoglimento del proposto gravame e, in via subordinata, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Come noto, giusta la testuale previsione di cui all'art. 100 c.p.c. "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è
necessario avervi interesse".
Deriva, da quanto precede, come pacifico, da un lato, che l'assenza dell'interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (Cass. 7 giugno 1999, n. 5593), dall'altro, che è diritto - dovere del giudice, investito di una certa "domanda" verificare, d'ufficio, se tale "interesse" sussiste, o meno, nel caso concreto, a prescindere dalle richieste, eventualmente difformi, delle parti (cfr. Cass. 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. 8 marzo 1999, n. 1981). Ne segue che ove le parti diano - come nella specie - atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere non possono subordinare una pronunzia in tale senso a "condizioni" di sorta. Contemporaneamente non può tacersi che la dichiarazione di un condebitore di voler profittare della transazione intervenuta tra altro condebitore solidale e il creditore (art. 1304 c.c.), da un lato integra esercizio di un diritto potestativo, che può esser manifestata, senza termini di decadenza e requisiti di forma, anche in corso di giudizio (Cass. 29 gennaio 1998, n. 884; Cass. 29 agosto 1995, n. 9101) dall'altro ha - senza ombra di dubbio - effetti "sostanziali".
In particolare, senza prendere posizione sulla questione, particolarmente dibattuta in dottrina, se la dichiarazione in questione abbia, o meno, natura negoziale, deve affermarsi che ove la stessa sia stata resa, possa essere revocata dal suo autore solo chiedendo che sia posta nel nulla per l'esistenza di uno motivi tassativamente previsti dall'ordinamento.
Concludendo sul punto, producendo - attualmente - a seguito della dichiarazione a suo tempo resa dai DE BO ai sensi dell'art. 1304 c.c., la transazione intervenuta tra l'IPAB e il CÀ i propri effetti anche nei confronti dei DE BO è palese che questi ultimi al fine di riaprire il contraddittorio sulla vertenza definita con la transazione de qua (in ordine alla spettanza, o meno, al CÀ un risarcimento dei danni per la mancata esecuzione del contratto 26 aprile 1974 e sulla misura dei danni da questi reclamati) non potevano - come hanno fatto - censurare la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato l'appello a suo tempo proposto contro la pronunzia dei primi giudici, ma, in limine, dedurre e dimostrare, alternativamente, o la invalidità della transazione de qua o la inopponibilità della stessa ad essi concludenti per essere nulla la dichiarazione, a loro firma, contenuta nella memoria depositata l'11 febbraio 1999. In difetto di qualsiasi deduzione nella detta direzione, come anticipato, il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del controricorrente CÀ AN, liquidate, in euro 19,44 oltre euro 6.000,00 (seimila) per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2002