Sentenza 8 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/02/2002, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2002 |
Testo completo
E N O I Z A 8 R 4 5 1 T . / S N 4 I / OM DEL PO OLO ITALI017 77 79 / 02 - G 6 PUBBLICA ITALIANA E 2 B . R . R L . A P L A . T A D D U L E B B E I T ASSAZIONE A D R N T RTE SUPREMA LI A E T I 1 S N 3 R E E 1 S E T SEZIONE TRIBUTARIA N A A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.2593/99 Dott. Pasquale REALE Dott. Enrico PAPA Consigliere Consigliere Cron. 4428 Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE DI BLASI Consigliere Ud. 21/09/2001 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi - Procedimento - SENTENZA Motivi di ricorso privi sul ricorso proposto da: del caratte-re di specificità, completezza e IMPRESA HI FERMO, con sede in Milano, in riferibilità al decisum. dell'erede LD HI, rappresentata epersona difesa dall'avv. Carolina Valensise presso il cui studio, in Roma, via Monte delle Gioie, 13 è chu domiciliata, giusta delega in calce al ricorso, ricorrente contro in persona del AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE Ministro pro tempore, non costituita, intimata - per la Cassazione della sentenza n. 128/67/97 resa 2 dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano in 0 8 data 12/12/1997, depositata il 19/12/1991; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio IVA di Milano, ritenendo afferenti ad operazioni inesistenti e fraudolente, gli importi di talune fatture contabilizzate dall'Impresa Ghiddi Fermo di Milano, non ammetteva in detrazione l'importo di L. 17.743.000 per l'anno 1981, e di L. 16.225.078 per l'anno 1982, e procedeva alla notifica dei relativi avvisi di liquidazione. La contribuente proponeva impugnazione innanzi alla chow Commissione Tributaria di primo grado di Milano, la quale, con decisione n. 262/25/92, accoglieva il relativo ricorso. L'Ufficio interponeva appello, che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza in epigrafe indicata. Con ricorso notificato il 26/01/1999, la contribuente ha chiesto la cassazione della decisione di appello con due mezzi. 2 L'Amministrazione non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale il Collegio ritiene di doversi fare carico della problematica relativa alla dedotta intempestiva proposizione del ricorso di appello, avuto riguardo agli effetti rilevanti assorbenti, in ipotesi, connessi ad unaed pronuncia che acclari, positivamente, la circostanza. E' evidente, infatti, che nel caso il gravame avverso la sentenza di primo grado dovesse ritenersi avanzato oltre il prescritto termine decadenziale, essendo la decisione dei primi divenutagiudici passata in giudicato e intangibile, non avrebbe potuto dare ingresso al che, ricorso di appello dell'Amministrazione, dovuto essere dichiarato New pertanto, avrebbe inammissibile dalla C.T.R., anche nell'esercizio dei poteri - doveri d'Ufficio. La prospettata tardività è, però, insussistente e, pertanto, bene ha fatto il giudice di appello, a ritenere rituale il gravame. Sono circostanze pacifiche, invero, sia quella che la sentenza della Commissione Tributaria di Primo Grado venne notificata all'Amministrazione il 3 3-12-1992, sia pure, quell'altra che l'appello venne proposto con ricorso depositato nella Segreteria della Commissione in data 3-5-1993. Malgrado proposto ben oltre sessanta giorni dalla notifica, l'appello non può, però, essere ritenuto tardivo, atteso che nel periodo immediatamente successivo il 03-12-1992 e sino al 20-06-1993, il termine per proporre impugnazione non decorreva, e risultava sospeso, avendo l'art.3, comma 2° del D.L. 23-01-1993 n.16, convertito con modificazioni nella L. 24-3-93 n.75, con disposizione avente efficacia retroattiva, stabilito che la sospensione dei termini di impugnativa, originariamente disposta dall'art.34 comma 5° della L.30-12-1991 n.413, fino al 30-4- 1992, avrebbe continuato ad applicarsi fino al 20 giugno 1993. سلال L'Amministrazione aveva dunque titolo a proporre impugnazione, considerando anche il periodo della sospensione feriale, fino al 4 ottobre 1993, per cui, risultando l'appello proposto il 03-05-1993, deve ritenersi tempestivamente avanzato. (Cass. n.16078 del 22-12- 2000). Ciò posto, il ricorso di legittimità va 4 dichiarato inammissibile. L'impugnata decisione aveva invero accolto l'appello dell'Ufficio argomentando: a) che la decisione della Commissione di primo grado doveva ritenersi affetta dal vizio di extra petizione, in quanto, mentre l'avviso di liquidazione impugnato era stato emesso per aver accertato l'indetraibilità di poste passive, perché conseguenti ad atti fraudolenti, e mentre, d'altra parte, il contribuente si era limitato ad impugnare tale avviso ritenendo inesistente l'obbligo fiscale, per avere presentato dichiarazione integrativa ex art. 28 Legge n.516/1982, in effetti, i giudici di primo grado, avevano, di poi, accolto il ricorso sulla base di altri motivi non prospettati;
سلان b) che dagli atti risultava "in modo inequivocabile", che la sanatoria non solo non era "stata allegata al ricorso di primo grado", ma che non era stata neppure "segnalata, né tantomeno inclusa nel fascicolo, alcuna documentazione attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa ex art.28 Legge 5 n.516/82"; c) che l'avviso di liquidazione era a ritenersi legittimo, perché con il ricorso di primo grado non ne erano stati contestati i presupposti di forma e perché, d'altronde, le denunciate carenze non assumere rilievo giuridico potevano invalidante, avuto riguardo alla circostanza che l'atto conteneva gli elementi indispensabili per porre il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa dell'Ufficio, e di contrastarla motivatamente;
d) che non poteva essere rilevata "d'Ufficio la prescrizione non opposta", essendo il giudice tenuto a pronunciarsi sulla domanda ex art.112 C.p.C.; e) che doveva ritenersi irrilevante la circostanza che l'atto impugnato non indicasse il termine entro cui proporre ricorso, e l'organo da investire, avuto riguardo al carattere di "provocatio ad apponendum", pacificamente allo stesso riconosciuto, ed al raggiungimento dello scopo, testimoniato dalla proposta 6 impugnativa. A fronte di tali specifiche argomentazioni, il censura 1'impugnata decisione ricorrente prospettandone l'erroneità per "errori di infondate",interpretazioni" e per "motivazioni senza darsi carico, in ossequio al disposto dell'art.366 n.4 C.p.C., di formulare motivi aventi carattere di specificità, completezza riferibilità (Cass. 20-3-1999 n.2607) al decisum, onde consentire l'individuazione di quei punti della stessa che si intendono, motivatamente, sottoporre a verifica (Cass. SS.UU. n.9628/93; Sez. I, n.2147/89; n.12037/95). In vero, in presenza di una sentenza di secondo grado, che esplicitava i dati fattuali apprezzati e le argomentazioni poste a base dell'iter seguito, il ricorrente non poteva decisionale limitarsi a formulare generiche doglianze, facendo apodittiche affermazioni dei principi e delle norme di diritto applicabili, ed offrendo una interpretazione dei fatti di causa diversa da quella effettuata dal giudice di appello, bensi, avrebbe dovuto esplicitare, attenendosi al decisum ed alle rationes decidendi che la sostenevano, le non rendevano ragioni logico - giuridiche, che 7 condivisibile 1'impugnata decisione e ne giustificavano l'annullamento, individuando quei punti della stessa che si intendevano sottoporre a valutazione e contrapponendo alla relativa motivazione, specifiche argomentazioni volte ad incrinarne il fondamento. (Cass. n. 5924/2000; 3805/99).In effetti, le doglianze non risultano formulate in coerenza a tali principi. Le rilevate carenze interpretative, infatti, vengono individuate, con affermazioni assolutamente un diversogeneriche e di principio, in apprezzamento "degli atti e documenti presentati in giudizio", deducendosi che da tale documentazione, non sarebbe stato possibile desumere le circostanze, colte e valorizzate dalla C.T.R., nel dare soluzione alla problematica concernente il contenuto degli avvisi di liquidazione, e del Im ricorso con cui gli stessi sono stati impugnati in primo grado, nonché la presentazione della dichiarazione integrativa. Le inadeguatezze motivazionali vengono, poi, denunciate, con argomentazioni volte a prospettare una diversa valutazione della questione di fatto, riferimento agli effetti giuridici connessicon alla presentazione della domanda di condono, 8 dell'azione di annullamento degli all'esercizio atti, ai termini prescrizionali, all'autonomia e rilevanza dell'avviso di liquidazione. In buona sostanza, i motivi risultano formulati in maniera insufficiente e confusa, e non consentono il collegamento, delle enunciazioni con gli stessi fatte, con la sentenza impugnata, e con le argomentazioni che sostengono la relativa ratio, sicchè alla stregua dei richiamati, consolidati e condivisi principi, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, devono ritenersi inammissibili, dovendosi tale carenza assimilare alla mancata enunciazione dei motivi (Cass. E 6 n.2285/98; n.6539/96; n.10695/95). N 8 9 O 1 I 5 / Z . 4 / Nulla va disposto per le spese in assenza dei A A N 6 I R 2 T R . S B I R A . relativi presupposti. . P G T L . E L U D R A B L I .
P.Q.M.
E B A D R A T T S N La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Nulla E 3 S 1 per le spese. Così deciso in Roma il 21 settembre 2001. COR Il Presidente A S S Dott. Pasquale Reale A C Tú Il Consigliere Relatore-Estensoreའཆ (༡ན ” Glou Molozgano IL CANCELLIERE C1. Dott. Antonino (Blasi Arnaldo DEPOSITATO IN CANCELLERIA -8 FEB. 2002.Oggi I CANCELLIERE C1 Arnaldo Casa n