Sentenza 18 luglio 2013
Massime • 1
In tema di consegna per l'estero, ove le indicazioni contenute nel M.A.E. siano carenti, la Corte di Appello deve richiedere allo Stato emittente ulteriori elementi di conoscenza, tali da consentire la verifica della gravità del compendio indiziario. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata rinviando alla Corte di Appello affinché richiedesse allo stato emittente ulteriori elementi di conoscenza).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2013, n. 31974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31974 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 18/07/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1288
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 27169/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 22/05/2013 dalla Corte di Appello di Trento ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. Paoloni Giacomo;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Trento ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 15.6.2011, sulla base di mandato di cattura del locale Procuratore della Repubblica, dalla Pretura di Dortmund (Germania Federale) per finalità processuali nei confronti del cittadino italiano AR CO, cui è stata applicata - convalidatosi il suo arresto di p.g. avvenuto l'8.5.2013 - la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla p.g., ed ha disposto la consegna del medesimo alla richiedente autorità giudiziaria tedesca, subordinata alla condizione del rinvio in Italia del CO per espiarvi la pena e eventualmente inflittagli in caso di condanna (L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. c).
AR CO è stato attinto dal mandato di arresto comunitario dell'autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania, perché sottoposto ad indagini per concorso, con altri cittadini italiani, nel reato di truffa aggravata continuata, commessa dal novembre 2009 al febbraio 2010, in danno della società EX HA GmbH, cui le attività truffaldine cagionavano un danno patrimoniale di oltre tre milioni di euro, che determinava lo stato di decozione della società. Truffa compiuta col previo acquisto delle azioni di controllo della società tedesca e integrata dalla promozione - mediante la società
e sue controllate - di una serie di forniture - vendite di beni a terzi, i cui prezzi incameravano, non versandoli nelle casse societarie e non saldando i fornitori delle merci allo scadere dei termini differiti di pagamento.
Contenendo già il m.a.e., tradotto in lingua italiana, le necessarie informazioni previste dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, la Corte territoriale trentina ha ritenuto sussistenti i necessari gravi indizi di colpevolezza a carico del CO (non consenziente alla sua consegna immediata) e l'assenza di eventuali situazioni ostative alla consegna riferibili alla casistica di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18. Per l'ipotesi di reato per la quale è stata disposta la consegna del CO, punita in Germania con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, la Corte ha ravvisato il requisito della doppia punibilità (L. n. 64 del 2005, art. 7), trattandosi di condotte costituenti reato anche per la legge penale italiana (truffa).
2. Contro la decisione favorevole all'esecuzione del mandato di arresto europeo ha proposto ricorso per cassazione il difensore di CO AR, articolando ragioni di censura riconducibili ad un unico generale profilo di illegittimità per violazione di legge in riferimento alla lacunosità dei dati di conoscenza avvaloranti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti del CO e alla connessa sostanziale impossibilità per la Corte territoriale di operare qualsiasi verifica, per quanto solo formale, del ricorrere di questo indispensabile presupposto per l'esame della richiesta di consegna comunitaria.
Violazione o erronea applicazione, quindi, del disposto della L. n.69 del 2005, art. 6, art. 17, comma 4 e art. 18, lett. t), e congiunta carenza di motivazione della sentenza impugnata, evidenziate nei termini di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 3 e comma 4, lett. a).
Il m.a.e. tedesco reca una descrizione generica e imprecisa delle circostanze di fatto, comprensive delle modalità spazio-temporali e circostanziali, dei fatti criminosi attribuiti al ricorrente e al m.a.e. non risultano allegati ne' una relazione esplicativa su tali fatti e le relative fonti di prova, ne' copia del provvedimento cautelare restrittivo tedesco sulla cui base lo stesso è stato emesso dalla Pretura di Dortmund.
2.2. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. t). L'assenza del mandato di cattura interno, che ha dato origine all'emissione del m.a.e., si traduce in una situazione di totale mancanza di motivazione delle ragioni e delle fonti di prova che hanno dato luogo alla formulazione dell'accusa di concorso in truffa che l'A.G. inquirente tedesca attribuisce al CO.
2.3. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4, in riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente per i fatti reato oggetto dell'euromandato tedesco. La Corte di Appello di Trento ha considerato sufficientemente rappresentati i gravi indizi di reità, desumendoli unicamente dalla confusa esposizione recata dal mandato di arresto, in cui si assume che CO avrebbe contribuito a realizzare un "progetto di affari" che avrebbe assecondato l'opera di tale RO AN nell'acquisto delle "partecipazioni" della società tedesca EX, in nome della quale erano poi acquisite forniture di merci rivendute all'estero, senza pagare i fornitori e senza riversare gli incassi nella contabilità sociale, di cui i correi si appropriavano.
Null'altro si precisa sulle modalità esecutive e sul livello di coinvolgimento del CO nel disegno di frode, ne' sulle fonti di prova acquisite a suo carico, ne' sul ruolo dallo stesso svolto per portare a compimento il configurato progetto criminoso. A fronte di così palese mancanza di dati valutativi la Corte di Appello, in luogo di chiedere eventuali elementi informativi e la necessaria integrazione del m.a.e. con i documenti previsti dalla legge, si è appagata di affermare, in modo apodittico, sia la completezza della richiesta di consegna tedesca, sia soprattutto la sussistenza dei gravi indizi di responsabilità legittimanti la consegna per ragioni processuali del CO.
3. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Trento. Nello specifico caso di AR CO, diversamente da quanto suppongono i giudici della consegna, il mandato di arresto tedesco non riveste caratteri di autosufficienza descrittiva dei fatti criminosi ascritti in Germania al ricorrente. Di tal che patente diviene l'inosservanza - in uno alle norme della L. n. 69 del 2005,di cui il ricorso adduce la violazione - del disposto della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 5 e art. 16, nella parte in cui la Corte di
Appello non si è fatta carico di sollecitare, mediante richiesta al Ministro della Giustizia, l'integrazione dell'euromandato tedesco con il provvedimento cautelare interno (mandato di cattura del Procuratore della Repubblica di Dortmund) e con la documentazione di supporto.
3.1. Il solo m.a.e. tedesco si mostra connotato, infatti, nella confusa sintesi dei fatti criminosi attribuiti anche al CO, da totale incertezza sulla descrizione della specifica condotta criminosa concorsuale riferibile al consegnando, sulla quale nulla è dato arguire quanto a specifiche modalità di comportamento e alla loro collocazione nella dinamica spazio-temporale della truffa consumata in pregiudizio della società tedesca EX. Nessuna seria verifica è stata, per tanto, esperita dalla Corte trentina nell'evidente mancanza di informazioni e dati indispensabili per l'esercizio dei poteri di controllo del giudice italiano.
3.2. Effettivamente la decisione impugnata si caratterizza per un palese difetto di motivazione in punto di verifica della gravità del quadro indiziario richiesta ai fini della consegna per motivi processuali dalla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4, meramente assertivo e tautologico rivelandosi l'assunto della sentenza impugnata secondo cui il mandato di arresto tedesco emesso nei confronti del CO conterrebbe una "relazione" sui fatti (in realtà si tratta della sola compilazione della voce del formulario m.a.e. intitolata al "reato/i"), dalla quale sarebbero "ricavabili le fonti di prova" che sorreggono il m.a.e. Fonti di prova non delineate dalla sentenza impugnata e di cui non si rinviene esauriente traccia nel corpo del m.a.e., alla luce della generalizzante condotta criminosa collettiva ivi sommariamente indicata. Il solo m.a.e. tedesco, dunque, non reca alcuna idonea descrizione, sia pure sintetica, degli elementi fondanti le accuse specificamente rivolte al CO, cioè degli indizi di responsabilità raccolti a suo carico e delle relative fonti storiche, dichiarative o di altra natura.
3.3. Per gli effetti di cui al combinato disposto della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4 e art. 18, lett. t), è necessario e sufficiente - per stabile giurisprudenza di questa S.C.- che gli indizi di colpevolezza siano ragionevolmente ritenuti gravi dall'autorità giudiziaria emittente, atteso che in tema di valutazione degli indizi non è fatto alcun rinvio ne' al disposto dell'art. 273 c.p.p., ne' a quello dell'art. 275 c.p.p., comma 2 bis (Cass. Sez. 6^, 16.4.2008 n. 16362, Mandaglio rv. 239649), di guisa che l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che l'euromandato mandato sia basato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente giudichi "seriamente evocativo dei fatti reato commessi dalla persona di cui si chiede la consegna" (cfr. Cass. S.U., 30.1.2007 n. 4614, Ramoci, rv. 235348; Cass. Sez. 6^, 10.6.2009 n. 26698, Barna, rv. 244282; Cass. Sez. 6^, 27.1.2012 n. 4528, Baldi, rv. 251959). Nel caso in esame deve, però, constatarsi che siffatta verifica è stata in concreto pretermessa dalla Corte di Appello trentina. Sia per l'oggettiva carenza di utili indicazioni recate dal m.a.e. tedesco. Sia per la congiunta omessa attività di integrazione probatoria documentale da parte della stessa Corte di Appello, che avrebbe dovuto richiedere ulteriori elementi di conoscenza o, quanto meno, la copia del provvedimento restrittivo tedesco costituente presupposto del mandato di arresto europeo emesso nei confronti del CO.
Se il requisito della "motivazione" del mandato di arresto europeo in punto di indizi di colpevolezza e segnatamente dello stesso provvedimento cautelare nazionale cui esso si coniuga, condizionante l'accoglimento della richiesta di consegna (L. n. 69 del 2005, art.1, comma 3 e art. 18, lett. t), non può essere parametrato sulla comparativa nozione di motivazione ricavabile dalla tradizione processuale italiana (esposizione logica e argomentativa del valore e delle implicazioni del materiale probatorio), è altrettanto indiscutibile che si renda necessario - ai fini della consegna comunitaria - accertare che l'autorità giudiziaria emittente il m.a.e. fornisca sufficiente contezza delle cause del mandato di arresto, a tale scopo essendo sufficiente anche una sintetica indicazione delle evidenze fattuali configurate a carico del consegnando. Indicazione che per il richiesto CO difetta completamente. Sicché la Corte di Appello ha compiuto un generico e solo apparente controllo sulla reale esistenza degli indizi di colpevolezza, desumendoli acriticamente dal solo mandato di arresto tedesco (che, come detto, non reca indicazione della peculiare condotta illecita del richiesto, ne' delle fonti di prova a sostegno delle accuse contestategli).
3.4. Alla luce delle precedenti osservazioni si rende necessaria, allora, una rinnovata analisi e valutazione da parte dei giudici territoriali della consegna di AR CO invocata con il m.a.e. tedesco del 15.6.2011. Nuovo esame in cui il giudice di rinvio ex artt. 34 e 627 c.p.p., affronterà esaurientemente -nel rispetto dei richiamati principi di diritto - la tematica dei gravi indizi di colpevolezza a carico del richiesto, all'uopo avvalendosi dell'acquisizione L. n. 69 del 2005, ex artt. 6 e 16, dei necessari ulteriori elementi integrativi di conoscenza.
La cancelleria provvederà alla comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova deliberazione alla Corte di Appello di Trento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 18 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2013