Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2002, n. 10853
CASS
Sentenza 24 luglio 2002

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I creditori delle società del gruppo Efim, nonostante la sospensione dei pagamenti dei debiti disposta dalla normativa recante la soppressione del medesimo ente, possono iniziare o proseguire azioni di cognizione non solo per l'accertamento o la costituzione di rapporti obbligatori, ma anche per la condanna al pagamento di quei debiti, atteso che la disposta sospensione investe soltanto l'adempimento delle obbligazioni e non l'esistenza delle stesse. Inoltre le disposizioni relative all'esonero dei debitori dalle conseguenze dell'omesso o tardivo pagamento dei debiti investiti dalla sospensione implicano l'effettiva esistenza ed esigibilità dei debiti considerati , sicché l'eventuale pagamento spontaneo non può essere considerato indebito e come tale suscettibile di ripetizione. Nè a tale conclusione sono di ostacolo il carattere concorsuale della procedura di sospensione dei pagamenti, che è limitato ai soli effetti della disposizione tributaria relativa alla deducibilità delle perdite, o l'esperibilità dell'azione revocatoria, ben diversa dall'azione di ripetizione di indebito, o le altre procedure di pagamento dei debiti e di distribuzione degli acconti da parte di società del gruppo Efim, le quali riguardano soltanto obbligazioni ancora non estinte e comunque non interferiscono - in difetto di qualsiasi previsione specifica a tale proposito - su pagamenti che siano stati già spontaneamente effettuati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2002, n. 10853
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10853
    Data del deposito : 24 luglio 2002

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