Sentenza 24 luglio 2002
Massime • 1
I creditori delle società del gruppo Efim, nonostante la sospensione dei pagamenti dei debiti disposta dalla normativa recante la soppressione del medesimo ente, possono iniziare o proseguire azioni di cognizione non solo per l'accertamento o la costituzione di rapporti obbligatori, ma anche per la condanna al pagamento di quei debiti, atteso che la disposta sospensione investe soltanto l'adempimento delle obbligazioni e non l'esistenza delle stesse. Inoltre le disposizioni relative all'esonero dei debitori dalle conseguenze dell'omesso o tardivo pagamento dei debiti investiti dalla sospensione implicano l'effettiva esistenza ed esigibilità dei debiti considerati , sicché l'eventuale pagamento spontaneo non può essere considerato indebito e come tale suscettibile di ripetizione. Nè a tale conclusione sono di ostacolo il carattere concorsuale della procedura di sospensione dei pagamenti, che è limitato ai soli effetti della disposizione tributaria relativa alla deducibilità delle perdite, o l'esperibilità dell'azione revocatoria, ben diversa dall'azione di ripetizione di indebito, o le altre procedure di pagamento dei debiti e di distribuzione degli acconti da parte di società del gruppo Efim, le quali riguardano soltanto obbligazioni ancora non estinte e comunque non interferiscono - in difetto di qualsiasi previsione specifica a tale proposito - su pagamenti che siano stati già spontaneamente effettuati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2002, n. 10853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10853 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - rel. Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UT SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (ora ALUMIX), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFREDO BIANCHINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1199/99 del Tribunale di TREVISO, depositata il 09/10/99 R.G.N. 689/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato PAFUNDI per delega ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Treviso confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 6-20 febbraio 1998, che aveva rigettato la domanda proposta dalla S.p.a. UT - società del gruppo EFIM, in liquidazione coatta amministrativa - contro l'INPS, per ottenerne la condanna alla restituzione di quanto pagato all'istituto (lire 116.258.282, oltre accessori), in epoca successiva al 18 luglio 1992, a titolo di contributi per il prepensionamento di dipendenti della stessa società (ai sensi dell'art. 27, comma 5, legge n. 223 del 1991). Osservava, infatti, il giudice d'appello:
- l'azione di ripetizione d'indebito (ai sensi dell'art. 2033 c.c.), promossa dalla S.p.a. UT - società del gruppo EFIM -
ha, come presupposto, l'inesistenza dell'obbligazione soddisfatta con il pagamento, del quale si chiede la restituzione;
- tuttavia non è contestata - e, comunque, risulta documentalmente - l'obbligazione della stessa società di corrispondere all'INPS contributi per il prepensionamento di propri dipendenti;
- ne' l'obbligazione è venuta meno a seguito della previsione (art. 6, comma 1, d.l. 19 dicembre 1992, n. 487, conv. in l. 17 febbraio 1993, n. 33) che, dalla data del 18 luglio 1992, "sono sospesi i pagamenti dei debiti" dell'EFIM e delle società da questo controllate, quale l'UT;
- infatti, lungi dall'incidere sull'esistenza e sulla esigibilità dell'obbligazione, la previsione reca soltanto la "legittimazione" dei soggetti debitori, in persona dei commissari liquidatori rispettivi, a sospenderne i pagamenti;
- coerentemente, viene posto l'espresso divieto, a pena di nullità, di "iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali o cautelari" relativi ai crediti i cui pagamenti vengono sospesi;
- peraltro l'asserita inesigibilità renderebbe superflua - oltreché la previsione del prospettato divieto - anche l'esclusione espressa di "(...) interassi di mora, (...) sanzioni ovvero penali (...) in conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione (...)";
- "è ben vero che l'articolo 4, comma 11, (dello stesso d.l. 19 dicembre 1992, n. 487, conv. in l. 17 febbraio i993, n. 33) sembra equiparare la procedura di sospensione dei pagamenti alle procedure concorsuali, ma, nel presente giudizio, (...), non è stata promossa alcuna azione di inefficacia dei pagamenti effettuati all'INPS, bensì, e soltanto, la ripetizione degli stessi in quanto asseritamente indebiti".
Avverso la sentenza d'appello, la S.p.a. UT (ora S.p.a. ALUMIX), in liquidazione coatta amministrativa, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da memoria. L'intimato INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2033 e ss. c.c., 5 e 6 d.l. 19 dicembre 1992, n. 487, conv. in l. 17 febbraio 1993, n. 33) - la S.p.a. UT, in liquidazione coatta amministrativa, censura la sentenza impugnata per avere negato la "sospensione oggettiva" e la conseguente "inesigibilità" della dedotta obbligazione, a carico di società controllata dall'EFIM, e la soggezione dei pagamenti relativi alla procedura concorsuale, prevista contestualmente per garantire la par condicio creditorum, legittimando la "soluti retentio" di pagamento indebito, peraltro incompatibile con la procedura concorsuale. Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 6 d.l. 19 dicembre 1992, n. 487, conv. in l. 17 febbraio 1993, n. 33), nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare, da un lato, la perfetta coerenza - con la "sospensione- inesigibilità dei debiti", dedotti in giudizio - della prevista "esclusione dell'obbligo di pagamento degli interessi e delle eventuali penali di mora (art. 6, comma 5, ....) e (il) divieto a pena di nullità di eventuali azioni esecutive, cautelari o concorsuali (art. 6, comma 6, ....) "e, dall'altro, la non riconducibilità dei dedotti debiti ne' a quelli per i quali la "sospensione" è esclusa (ai sensi dell'art. 6, 2^ comma, lettera b) - in difetto di pagamento nel rispetto delle "modalità" stabilite dal comma 4 dell'articolo 5 - ne' a quelli per i quali la "sospensione" è esclusa (ai sensi dell'art. 6, 2^ comma, lettera e), rientrando la società ricorrente fra quelle per le quali è possibile il trasferimento a. terzi (ai sensi dell'art, 2, comma 2, lettera a) e non già fra quelle per le quali il trasferimento non è possibile (ai sensi dell'art, 2, comma 2, lettera b). Il ricorso non è fondato.
2. È ben vero, infatti, che, dal 18 luglio 1992, sono stati sospesi i pagamenti dei debiti dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manufatturiera (EFIM) e delle società da questo controllate (ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito in legge 17 febbraio 1993, n. 33,
recante la soppressione del medesimo Ente).
Non ne risulta, tuttavia, che debba essere considerato indebito - e, come tale, suscettibile di ripetizione (art. 2033 c.c.) - il dedotto pagamento di contributi sociali obbligatori per il prepensionamento (di cui all'art.27, comma 5, della legge n. 223 del 1991), benché sia stato eseguito da società quale, appunto,
l'attuale ricorrente - dopo il 18 luglio controllata dall'EFIM 1992. Infatti la prevista "sospensione" è dalla legge riferita, espressamente, ai "pagamenti dei debiti".
Ne risulta, quindi, investita l'esecuzione dell'obbligazione, in deroga ai principi generali sul tempo dell'adempimento (art. 1183 c.c.). Di conseguenza, il debitore - in dipendenza, appunto, della disposta sospensione - è legittimato a non pagare.
Coerentemente, lo stesso debitore viene espressamente esonerato (comma 5 del citato articolo 6) da tutte le conseguenze dell'omesso o tardivo pagamento del proprio debito, in dipendenza, appunto, della disposta sospensione dello stesso pagamento. Si tratta, infatti, di interessi di mora, sanzioni e penali, clausole di risoluzione contrattuale, perdita di benefici, decadenze ed altri effetti svantaggiosi - comunque previsti o comminati - in dipendenza, appunto, dell'omesso o tardivo pagamento, nella specie giustificato, tuttavia, dalla prevista sospensione.
Del pari coerentemente, i creditori di società del gruppo EFIM - in dipendenza della disposta sospensione dei pagamenti - "non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali ne' azioni cautelari, ne' chiedere vendite o assegnazioni nè iscrivere ipoteche" (comma 6 dello stesso articolo 6). Se ne ricava - a contrario - la conclusione che i medesimi creditori possono, nonostante la sospensione dei pagamenti, iniziare o proseguire azioni di cognizione non solo per l'accertamento o la costituzione di rapporti obbligatori, ma anche per la condanna al pagamento di quei debiti.
Pare certo, tuttavia, che la disposta sospensione non investa le obbligazioni, ma - per quanto si è detto - soltanto il loro adempimento.
Con il tenore letterale della disposizione esaminata (comma 1 dell'art. 6, cit.) - che riferisce espressamente ai "pagamenti dei debiti" per quanto si è detto, la prevista "sospensione" - concorrono, a sostegno (anche) della conclusione ora proposta, - anche le coerenti implicazioni prospettate - che risultano previste, del pari espressamente - in tema di esonero dei debitori, dalle conseguenze dell'omesso o tardivo pagamento dei debiti investiti dalla sospensione, nonché di limiti a rimedi e garanzie a favore dei creditori rispettivi. Le implicazione prospettate suppongono, appunto, l'effettiva esistenza ed esigibilità dei debiti considerati. Infatti incidono - per quanto si è detto - soltanto sugli effetti della disposta sospensione dei pagamenti di quei debiti.
Pertanto non può essere considerato indebito - e, come tale, suscettibile di ripetizione (art. 2033 c.c.) - il pagamento spontaneo - nonostante la prevista sospensione - del dedotto debito che, per quanto si è detto, risulta effettivamente esistente ed esigibile. Tanto basta per rigettare il ricorso.
Non rileva in contrario, infatti, lo specifico carattere concorsuale, che connota la procedura di sospensione dei pagamenti, di che trattasi.
3. Intanto la procedura di sospensione dei pagamenti è, bensì, "considerata procedura concorsuale" (art. 4, comma 11, dello stesso d.l. n. 487 del 1992, conv. in l. n. 33 del 1993, cit.). La
configurazione prospettata, tuttavia, risulta espressamente limitata ai soli effetti della disposizione tributaria contestualmente richiamata (art. 66, terzo comma, del TU delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n, 917 e successive modifiche). E questa sancisce la deducibilità delle previste perdite, "se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali" appunto. Esula pertanto, qualsiasi configurazione espressa della sospensione dei pagamenti - quale procedura concorsuale, appunto - con disposizione di legge avente carattere ed applicazione generale. Parimenti non rilevano - ai fini che ci occupano - neanche gli specifici istituti e caratteri concorsuali, che connotano, appunto, la procedura, di che trattasi.
Infatti è, bensì, prevista espressamente (art. 3, quarto comma, dello stesso d.l. n. 487 del 1992, conv. in l. n. 33 del 1993,
cit.) l'esperibilità - da parte di società del gruppo EFIM - dell'azione revocatoria (di cui all'art. 67, n. 1, 2, 3 della legge fallimentare). L'azione stessa, tuttavia, è affatto diversa - rispetto all'azione di ripetizione d'indebito (art. 2033 c.c.), fatta valere nel presente giudizio (vedi Cass. n. 7539/2001) - e, comunque, non può essere esperita (ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito in legge n. 48 del 1988), in nessun caso,
per i pagamenti di contributi sociali obbligatori effettuati, come nella specie, a favore di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (quale, appunto, l'INPS).
La prospettata irripetibilità del dedotto pagamento non risulta incompatibile, peraltro, ne' con la Procedura di pagamento dei debiti (di cui all'art. 5 dello stesso d.l. n. 487 del 1992, conv. in l. n. 33 del 1993, cit.), ne' con quella di distribuzione di acconti (di cui al comma 12 dell'art, 4 dello stesso d.l. n. 487 del 1992, conv. in l. n. 33 del 1993, cit., in relazione all'art. 2, settimo comma, d.l. n. 26, conv. in l. n. 95 del 1979, recante Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, c.d. legge Prodi), da parte di società del gruppo EFIM, in quanto le procedure stesse, da un lato, all'evidenza riguardano soltanto obbligazioni, ancora non estinte, e, dall'altro, comunque non interferiscono - in difetto di qualsiasi previsione specifica a tale proposito - su pagamenti che siano stati, come nella specie, già effettuati spontaneamente.
Pertanto la decisione - impugnata risulta compatibile con lo specifico carattere concorsuale, che - per quanto si è detto - connota la procedura di sospensione dei pagamenti, di cui si discute.
4. Il ricorso va, quindi, integralmente rigettato.
Per l'effetto, le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in euro 7,73 oltre euro 3.000 (tremila) per onorario. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2002