Sentenza 30 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la sentenza dichiarativa della incompetenza territoriale, pronunciata nel giudizio di merito, preclude la possibilità che l'ordinanza applicativa di una misura cautelare, non ancora divenuta definitiva, emessa dal tribunale della libertà in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, possa diventare esecutiva. (Conf. sentt. da n. 12008 a n. 12013 del 2014, non mass.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2014, n. 14015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14015 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 30/01/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 220
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 40552/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO LO N. IL 11/04/1978;
avverso l'ordinanza n. 1303/2012 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 11/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. DIDDI Alessandro quale sostituto processuale dell'Avv. FAVA Daniela, che ha concluso per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. MO EL ricorre personalmente per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Catanzaro in data 11 giugno 2013, con la quale, in accoglimento dell'appello del P.M., gli è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui al capo sub 11) ex art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, n. 1 e 6, art. 80, art. 99 c.p..
2. Deduce il ricorrente vizi motivazionali e di violazione di legge in relazione agli artt. 292, 273, 274 e 275 c.p.p., nonché in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Si rileva, da un lato, che manca l'accertamento dei motivi di applicazione della misura in relazione al tempo trascorso, risalendo la consumazione del reato all'agosto del 2010, e, dall'altro lato, che non è sufficiente richiamare il contenuto delle intercettazioni senza valutarne, al contempo, la rilevanza ai fini dell'oggetto. Non è possibile stabilire con certezza, infatti, se quelle conversazioni avessero ad oggetto una cessione di stupefacente, ovvero se, pur avendo tale oggetto, si trattasse di droga acquistata per uso personale, senza effettuarne il pagamento.
Si rileva, infine, un'apodittica affermazione in punto di esigenze cautelari, laddove si fa riferimento al carattere non isolato dell'episodio, senza indicarne i motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Preliminarmente deve rilevarsi, sulla base della documentazione allegata dalla difesa, il carattere assorbente della constatazione che, con sentenza deliberata in data 20 dicembre 2013 e depositata il 4 gennaio 2014, il GIP presso il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato, ai sensi degli artt. 21, 27 e 424 c.p.p., "l'incompetenza territoriale in ordine ai reati ascritti in rubrica" anche al ricorrente, "mandando al Pubblico Ministero in sede perché curi la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Giudice competente, anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 27 c.p.p.".
3.1 Il tema generale che si pone è quello dell'incidenza dell'evoluzione del procedimento penale principale sulla sorte del procedimento incidentale cautelare.
Appartiene alla fisiologia delle procedure che i tempi del procedimento principale possano comportare una successione di fasi e gradi, per sè idonei a determinare modifiche sopravvenute dei presupposti in fatto che rilevano per la legittimità del provvedimento cautelare: tale incidenza non è l'effetto di una mera ricostruzione sistematica (che muove dalla relazione strumentale tra la pendenza cautelare e il procedimento/processo principale), ma in definitiva trova significativa fonte normativa innanzitutto negli artt. 299 e 300 c.p.p.. Tali norme, ancorché disciplinino specifiche fattispecie, tuttavia possono essere considerate riscontro positivo e coerente di un principio generale, che trova nella giurisprudenza di questa Corte Suprema significative ulteriori concretizzazioni. A titolo di esempio possono richiamarsi: a) Sez. 1^ sent. 2350/2009, Se^.6 sent. 41104/2008 e Se%5, sent. 22235/2008, sull'immediata rilevanza della sentenza di condanna, ancorché non definitiva, ad escludere, salve peculiari eccezioni, la permanente necessità, ma anche pure la possibilità, di ulteriore indagine sulla sufficienza indiziaria;
b) Sez. 6^, sent. 20/2014, sull'immediata rilevanza di sopravvenuta sentenza di assoluzione ad imporre l'annullamento senza rinvio di deliberazione non ancora esecutiva di applicazione di misura cautelare;
c) Sez. 6^ sent. 39268/2013, sull'impossibilità di consentire alla decisione dell'appello cautelare, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero di aggravamento di misura cautelare pendente, di acquisire efficacia quando nelle more della definizione del procedimento incidentale (quindi pendendo il giudizio di cassazione avente ad oggetto il provvedimento del Tribunale deliberato ex art. 310 c.p.p.), la decisione di merito sia divenuta esecutiva (sul punto è essenziale il richiamo anche all'insegnamento di SU sent. 18353/2011). Nelle tre fattispecie, la "dinamica autosufficiente" del procedimento incidentale cautelare (che prevede tre possibili momenti - i provvedimenti del giudice richiesto della misura, del tribunale collegiale adito dalla parte pregiudicata dalla prima decisione, della Corte di legittimità il cui intervento è richiesto dalla parte pregiudicata dalla deliberazione del tribunale - tutti caratterizzati da una tendenziale attenzione alla originaria sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 273 c.p.p. e segg.) si apre all'incidenza immediata e diretta dell'evolversi del parallelo procedimento principale. Evoluzione che, ecco il punto essenziale, costituisce fatto nuovo del rito, che non permette più di orientare l'apprezzamento complessivo del procedimento incidentale, di merito e di legittimità, su adeguatezza e correttezza originarie della deliberazione sulla richiesta di misura cautelare.
In buona sostanza, ed in altri termini, proprio in ragione della relazione strumentale della procedura incidentale cautelare rispetto al procedimento/processo principale, quando nel secondo si verificano "novità" idonee ad influire sulla legittimità del protrarsi o dell'adozione di una misura cautelare, la prima deve tenere conto di tali novità, modificando in coerenza i termini originari del giudizio incidentale.
3.2 Ne consegue che la sentenza che deliberi l'incompetenza per territorio, ed intervenga prima che l'iter di applicazione di una misura cautelare si sia concluso, costituisce un'ulteriore fattispecie di "novità" del processo principale con immediata incidenza sul procedimento incidentale cautelare che, in particolare, impedisce strutturalmente che possa essere data efficacia al provvedimento cautelare che ancora non l'abbia acquisita. In presenza di una positiva dichiarazione di incompetenza per territorio, infatti, opera il meccanismo dell'efficacia provvisoria disciplinato dall'art. 27 c.p.p., (comune ai due casi possibili, della dichiarazione contestuale o successiva all'applicazione della misura cautelare). Esso impedisce che al provvedimento del Tribunale (ancorché, in ipotesi, del tutto immune dalle censure uniche rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1: ecco l'effetto proprio caratterizzante l'incidenza della "novità" verificatasi nel procedimento principale sul procedimento incidentale cautelare) possa essere data oggi efficacia (ai sensi dell'art. 28 reg. esec. c.p.p.):
e ciò assorbe ogni altra questione (oltretutto, trattandosi di un provvedimento la cui esecuzione è stata sospesa, neppure potendosi ipotizzare interesse alcuno del ricorrente ai sensi dell'art. 314 c.p.p. e segg.). Ed invero, non potrebbe oggi esser data esecuzione a provvedimento che, in ragione della già avvenuta dichiarazione di incompetenza, risulterebbe o deliberato da autorità non più competente (ove fossero decorsi i venti giorni dal deposito della motivazione della sentenza), ovvero in assenza di motivazione sull'urgenza (requisito diverso dal mero concreto pericolo di reiterazione ex art. 274 c.p.p., lett. c), indispensabile ex art. 291 c.p.p., comma 2), la cui mancanza imporrebbe comunque un annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, destinato a non aver seguito perché certamente il giudizio di rinvio si dovrebbe svolgere in un momento in cui l'autorità giudiziaria ora individuata come competente (nel nostro caso, il Procuratore della Repubblica o il GIP di Roma) avrebbe già adottato le proprie determinazioni.
4. Deve pertanto essere affermato il principio di diritto secondo cui la sentenza di incompetenza per territorio deliberata nel procedimento principale impedisce l'esecutività della precedente, sospesa, decisione con cui il Tribunale ai sensi dell'art. 310 c.p.p., abbia deciso l'applicazione di una misura cautelare.
Ne discende l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2014