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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
TT CARMELO, Presidente
SURANO PAOLA, RE
GRECO ANTONIO, Giudice
in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 435/2023 depositato il 29/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Via Ravasi 21100 Varese VA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239006155505000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239006155505000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720190001549453000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720190002681831000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720190005746076000, IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720190005746177000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720190008582980000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720190009385414000 IVA-ALTRO 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720190012152463000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720190013950502000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720200000583145000
- AVV. ADDEBITO n. 41720170002834603000,
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013B01598/2019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013B01598/2019 IVA-ALTRO 2014
- ATTO n. T93IPRN001382021 IRPEF-ALTRO 2011
- ATTO n. T93IPRN001382021 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
in via preliminare e cautelare: sospendere l'efficacia e/o l'esecuzione della intimazione di pagamento impugnata;
- nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare nulla, illegittima e/o comunque improduttiva di qualsivoglia effetto la intimazione di pagamento n. 11720239006155505000 notificata il
03/10/2023, nonché dichiarare nulli, illegittimi e/o comunque improduttivi di qualsivoglia effetto ogni altro e diverso atto presupposto, conseguente e/o connesso alla intimazione di pagamento o richiamato in essa.
Con vittoria di spese e competenze di procedura.
Resistente/Appellato:
In via pregiudiziale e preliminare: - accertare e dichiarare, con riferimento all'avviso di addebito
41720170002834603000 e alle cartelle di pagamento nn.
11720190002681831000, 11720190005746177000,
11720190008582980000, 11720190012152463000,
11720190013950502000, 11720200000583145000, il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia
Tributaria per essere sugli atti suindicati competente a ius dicere, rispettivamente, il Tribunale di Brescia, in funzione di Giudice del Lavoro, e l'Ufficio del Giudice di Pace ivi ubicato;
- rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata, poiché inammissibile ed infondata, oltre che carente dei requisiti ex lege previsti;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento, a fronte della rituale notifica delle cartelle presupposte, con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare, a fronte della rituale notifica delle cartelle de quibus, la definitività della pretesa erariale in discussione per l'avvenuto decorso dei termini di cui all'art. 21 del dlgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva di
Agenzia delle Entrate - Riscossione in relazione alle eccezioni ed opposizioni anteriori alla trasmissione del ruolo da parte dell'ente impositore, con ogni conseguenza di legge;
Nel merito, in ogni caso: - rigettare le avverse domande per essere infondate in fatto ed in diritto. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al regime delle spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto avv. Difensore_2, il quale si dichiara antistatario.
ADE- rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al numero di RG. 435/2023 depositato in via telematica in data 29.11.2023 e successiva memoria Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento (documento n. 11720239006155505000), notificata il 03/10/2023 a mezzo pec chiedendone la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento unitamente ad “ogni altro e diverso atto presupposto, conseguente e/o connesso”: il ricorrente sosteneva che l'intimazione risultava emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Varese, nonostante egli fosse residente a [...], in provincia di Brescia e che quindi era radicalmente nulla;
invocava, inoltre, la nullità della intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della notifica, dal momento che la pec risultava inviata da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi;
in ogni caso denunciava la mancanza di elementi essenziali e la mancata allegazione degli atti presupposti.
L'Agenzia Entrate Riscossione, costituendosi in data 22.2.2024, chiedeva, con riferimento all'avviso di addebito 41720170002834603000 e alle cartelle nn. 11720190002681831000, 11720190005746177000,
11720190008582980000, 11720190012152463000, 11720190013950502000, 11720200000583145000; in via pregiudiziale e assorbente, la declaratoria di difetto di giurisdizione della CGT di Varese, vertendosi in tema di Gestione Separata Inps, in relazione alla quale la giurisdizione appartiene al Tribunale Ordinario (di
Brescia) in funzione di Giudice del Lavoro ed in tema di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada ed alla Legge numero 689/81, per le quali lo scrutinio è riservato all'Ufficio del Giudice di Pace di Brescia;
ribadiva che Agenzia Entrate Riscossione opera a livello nazionale dal 1° luglio 2017 per cui non poteva sussistere alcuna incompetenza territoriale.
Interveniva in giudizio l'Agenzia Entrate con atto depositato in data 22.2.2024 deducendo che l'
“avviso di intimazione di pagamento” impugnato richiamava una precedente intimazione di pagamento (n.
T93IPPN00213/2018) notificata in data 13/12/2018, emessa dallo stesso Ufficio, a seguito della sentenza emessa dalla CTP di Varese (n. 254/2018 del 04.07.2018, depositata il 04.07.2018) con la quale veniva rigettato il ricorso e confermata la legittimità dell'avviso di accertamento T9301EG01358/2017; precisava di aver correttamente notificato l'avviso di accertamento a mezzo posta, ai sensi dell'articolo 8 della Legge n.
890 del 1982, per la quale la procedura si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'Ufficio postale.
Ad esito dell'udienza del 12 maggio 2025 la causa veniva decisa nei termini indicati in dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte dichiara la propria carenza di giurisdizione per quanto riguarda la “Gestione
Separata Inps” e le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada e della Legge numero
689/1981 meglio indicati in dispositivo. Contrariamente a quanto richiesto da Agenzia Entrate Riscossione il ricorso non è inammissibile, pur essendo rivolto contro un atto preceduto dalla notifica di cartelle di pagamento non impugnate e divenute definitive, dal momento che verte principalmente su vizi propri dell'atto stesso e, in particolare, ne invoca la nullità o l'inesistenza per un vizio di notifica e per incompetenza territoriale dell'agenzia Entrate Riscossione di Varese.
Quanto alla notifica via Pec va rilevato, in primo luogo, che non vi sono dubbi circa la sua piena validità ed efficacia;
in particolare, però, l'eccezione sollevata in ricorso circa la sua provenienza è destituita di fondamento. Il Collegio, pur nella consapevolezza che sulla questione si sono riscontrati difformi orientamenti giurisprudenziali, ritiene di legittime le notifiche oggetto di contestazione per i seguenti motivi:
- l'articolo 26, secondo comma, del DPR 602/1973 prescrive che la notificazione a mezzo Pec sia eseguita « all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata (INI-
PEC)» non prevedendo analogo requisito per quanto riguarda l'indirizzo del mittente;
la tesi contraria sostenuta dal ricorrente è infondata in quanto da un lato non tiene in considerazione che il parametro normativo di giudizio per le notifiche degli atti riscossione è naturalmente precostituito in seno alla disposizione ad hoc di cui al già citato articolo 26 e dall'altro in quanto tale tesi, muovendo dal disposto di cui all'articolo 3-bis comma 1 della Legge numero 53/94, finisce per applicare alla fattispecie in esame, concernente la notifica di atti tributari da parte dell'Agenzia della Riscossione, una norma che, come emerge dalla lettura dell'articolo citato, si riferisce invece a “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”;
- la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri dell'atto (es. intestazione, logo ecc.) anche dai dati di certificazione contenuti - con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso ST (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato (nel caso di specie: Email_3)
Va sottolineato, peraltro, che ciascun dominio Pec è attribuibile dal ST unicamente a un soggetto e che quello utilizzato nel caso esaminato reca esattamente la denominazione del mittente non lasciando spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana. Chiunque, inoltre, può verificare il titolare del dominio di posta elettronica attraverso il quale gli è stato notificato un messaggio Pec, consultando la cosiddetta
“Anagrafe dei domini internet”;
-In ordine alla eccepita incompetenza territoriale degli uffici di Varese, la Corte osserva che risulta imprescindibile quanto affermato da Agenzia delle Entrate nel proprio intervento volontario: l'intimazione di pagamento impugnata si riferisce all'avviso di accertamento numero T9301EG01358/2017 che il ricorrente ha impugnato, presentando ricorso di fronte alla CTP di Varese, ora pendente in Cassazione, e all' intimazione di pagamento numero T93IPPN00213/2018, notificata in data 13/12/2018, atti questi entrambi notificati alla residenza del ricorrente in Gerenzano;
ciò che rileva è che il ricorrente da sempre risulta residente in provincia di Varese e iscritto all'albo degli Avvocati di Busto Arsizio e non vi è evidenza che all'epoca della notifica dell'atto impugnato – 3 ottobre 2023 – la sua residenza fosse cambiata né il ricorrente si premura di specificarlo o di fornire prove in tal senso. È ben vero, come statuito da Cass. civ., Sez. V, Ordinanza numero 16408 del 12/06/2024 che “la competenza territoriale dell'Ufficio procedente in materia tributaria è radicata nel domicilio fiscale del contribuente indicato nella dichiarazione dei redditi”. Tuttavia, il contribuente che abbia indicato un domicilio fiscale erroneo o che, come nel caso di specie, non dichiari il proprio nuovo domicilio,
“non può sfruttare l'eventuale errore in cui è incorsa l'Amministrazione Finanziaria al fine di eccepire, sotto il profilo dell'incompetenza per territorio, l'invalidità dell'atto di accertamento compiuto dall'Ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato”. In sostanza, per quel che emerge dagli atti, la residenza del ricorrente in Sirmione risulta solo nell'intestazione del ricorso depositato il 26 novembre 2023 ma non vi è prova che tale domicilio fosse stato comunicato agli uffici in tempo utile per l'emissione dell'intimazione di pagamento oggi impugnata o inserito nella dichiarazione dei redditi. - Quanto alla eccepita carenza di presupposti, pur non essendo questa la sede per invocarla, data la definitività delle cartelle presupposte, vale la pena sottolineare che i presupposti risiedono proprio nell'accertamento a suo tempo notificato e nella sentenza di questa Corte che lo aveva ritenuto legittimo, respingendo il ricorso all'epoca proposto.
Il presente ricorso va pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso con riguardo alle cartelle numero 11720190005746177000 -
11720190008582980000 - 11720190013950502000 - 11720200000583145000 - 41720170002834603000 nonché con riguardo ai debiti riguardanti contributi professionali e sanzioni per violazione del Codice della
Strada portati dalle cartelle numero 11720190001549453000 e numero 1720190002681831000; lo respinge per il resto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi 1.000,00
Euro oltre accessori di legge, da intendersi liquidate a favore di ciascuna delle parti resistenti e, quanto ad
ADER, a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Così deciso in Varese, 12.5.2025
IL RELATORE-ESTENSORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Surano Dott. Carmelo Leotta
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
TT CARMELO, Presidente
SURANO PAOLA, RE
GRECO ANTONIO, Giudice
in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 435/2023 depositato il 29/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Via Ravasi 21100 Varese VA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239006155505000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239006155505000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720190001549453000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720190002681831000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720190005746076000, IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720190005746177000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720190008582980000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720190009385414000 IVA-ALTRO 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720190012152463000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720190013950502000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720200000583145000
- AVV. ADDEBITO n. 41720170002834603000,
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013B01598/2019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013B01598/2019 IVA-ALTRO 2014
- ATTO n. T93IPRN001382021 IRPEF-ALTRO 2011
- ATTO n. T93IPRN001382021 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
in via preliminare e cautelare: sospendere l'efficacia e/o l'esecuzione della intimazione di pagamento impugnata;
- nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare nulla, illegittima e/o comunque improduttiva di qualsivoglia effetto la intimazione di pagamento n. 11720239006155505000 notificata il
03/10/2023, nonché dichiarare nulli, illegittimi e/o comunque improduttivi di qualsivoglia effetto ogni altro e diverso atto presupposto, conseguente e/o connesso alla intimazione di pagamento o richiamato in essa.
Con vittoria di spese e competenze di procedura.
Resistente/Appellato:
In via pregiudiziale e preliminare: - accertare e dichiarare, con riferimento all'avviso di addebito
41720170002834603000 e alle cartelle di pagamento nn.
11720190002681831000, 11720190005746177000,
11720190008582980000, 11720190012152463000,
11720190013950502000, 11720200000583145000, il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia
Tributaria per essere sugli atti suindicati competente a ius dicere, rispettivamente, il Tribunale di Brescia, in funzione di Giudice del Lavoro, e l'Ufficio del Giudice di Pace ivi ubicato;
- rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata, poiché inammissibile ed infondata, oltre che carente dei requisiti ex lege previsti;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento, a fronte della rituale notifica delle cartelle presupposte, con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare, a fronte della rituale notifica delle cartelle de quibus, la definitività della pretesa erariale in discussione per l'avvenuto decorso dei termini di cui all'art. 21 del dlgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva di
Agenzia delle Entrate - Riscossione in relazione alle eccezioni ed opposizioni anteriori alla trasmissione del ruolo da parte dell'ente impositore, con ogni conseguenza di legge;
Nel merito, in ogni caso: - rigettare le avverse domande per essere infondate in fatto ed in diritto. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al regime delle spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto avv. Difensore_2, il quale si dichiara antistatario.
ADE- rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al numero di RG. 435/2023 depositato in via telematica in data 29.11.2023 e successiva memoria Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento (documento n. 11720239006155505000), notificata il 03/10/2023 a mezzo pec chiedendone la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento unitamente ad “ogni altro e diverso atto presupposto, conseguente e/o connesso”: il ricorrente sosteneva che l'intimazione risultava emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Varese, nonostante egli fosse residente a [...], in provincia di Brescia e che quindi era radicalmente nulla;
invocava, inoltre, la nullità della intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della notifica, dal momento che la pec risultava inviata da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi;
in ogni caso denunciava la mancanza di elementi essenziali e la mancata allegazione degli atti presupposti.
L'Agenzia Entrate Riscossione, costituendosi in data 22.2.2024, chiedeva, con riferimento all'avviso di addebito 41720170002834603000 e alle cartelle nn. 11720190002681831000, 11720190005746177000,
11720190008582980000, 11720190012152463000, 11720190013950502000, 11720200000583145000; in via pregiudiziale e assorbente, la declaratoria di difetto di giurisdizione della CGT di Varese, vertendosi in tema di Gestione Separata Inps, in relazione alla quale la giurisdizione appartiene al Tribunale Ordinario (di
Brescia) in funzione di Giudice del Lavoro ed in tema di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada ed alla Legge numero 689/81, per le quali lo scrutinio è riservato all'Ufficio del Giudice di Pace di Brescia;
ribadiva che Agenzia Entrate Riscossione opera a livello nazionale dal 1° luglio 2017 per cui non poteva sussistere alcuna incompetenza territoriale.
Interveniva in giudizio l'Agenzia Entrate con atto depositato in data 22.2.2024 deducendo che l'
“avviso di intimazione di pagamento” impugnato richiamava una precedente intimazione di pagamento (n.
T93IPPN00213/2018) notificata in data 13/12/2018, emessa dallo stesso Ufficio, a seguito della sentenza emessa dalla CTP di Varese (n. 254/2018 del 04.07.2018, depositata il 04.07.2018) con la quale veniva rigettato il ricorso e confermata la legittimità dell'avviso di accertamento T9301EG01358/2017; precisava di aver correttamente notificato l'avviso di accertamento a mezzo posta, ai sensi dell'articolo 8 della Legge n.
890 del 1982, per la quale la procedura si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'Ufficio postale.
Ad esito dell'udienza del 12 maggio 2025 la causa veniva decisa nei termini indicati in dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte dichiara la propria carenza di giurisdizione per quanto riguarda la “Gestione
Separata Inps” e le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada e della Legge numero
689/1981 meglio indicati in dispositivo. Contrariamente a quanto richiesto da Agenzia Entrate Riscossione il ricorso non è inammissibile, pur essendo rivolto contro un atto preceduto dalla notifica di cartelle di pagamento non impugnate e divenute definitive, dal momento che verte principalmente su vizi propri dell'atto stesso e, in particolare, ne invoca la nullità o l'inesistenza per un vizio di notifica e per incompetenza territoriale dell'agenzia Entrate Riscossione di Varese.
Quanto alla notifica via Pec va rilevato, in primo luogo, che non vi sono dubbi circa la sua piena validità ed efficacia;
in particolare, però, l'eccezione sollevata in ricorso circa la sua provenienza è destituita di fondamento. Il Collegio, pur nella consapevolezza che sulla questione si sono riscontrati difformi orientamenti giurisprudenziali, ritiene di legittime le notifiche oggetto di contestazione per i seguenti motivi:
- l'articolo 26, secondo comma, del DPR 602/1973 prescrive che la notificazione a mezzo Pec sia eseguita « all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata (INI-
PEC)» non prevedendo analogo requisito per quanto riguarda l'indirizzo del mittente;
la tesi contraria sostenuta dal ricorrente è infondata in quanto da un lato non tiene in considerazione che il parametro normativo di giudizio per le notifiche degli atti riscossione è naturalmente precostituito in seno alla disposizione ad hoc di cui al già citato articolo 26 e dall'altro in quanto tale tesi, muovendo dal disposto di cui all'articolo 3-bis comma 1 della Legge numero 53/94, finisce per applicare alla fattispecie in esame, concernente la notifica di atti tributari da parte dell'Agenzia della Riscossione, una norma che, come emerge dalla lettura dell'articolo citato, si riferisce invece a “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”;
- la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri dell'atto (es. intestazione, logo ecc.) anche dai dati di certificazione contenuti - con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso ST (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato (nel caso di specie: Email_3)
Va sottolineato, peraltro, che ciascun dominio Pec è attribuibile dal ST unicamente a un soggetto e che quello utilizzato nel caso esaminato reca esattamente la denominazione del mittente non lasciando spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana. Chiunque, inoltre, può verificare il titolare del dominio di posta elettronica attraverso il quale gli è stato notificato un messaggio Pec, consultando la cosiddetta
“Anagrafe dei domini internet”;
-In ordine alla eccepita incompetenza territoriale degli uffici di Varese, la Corte osserva che risulta imprescindibile quanto affermato da Agenzia delle Entrate nel proprio intervento volontario: l'intimazione di pagamento impugnata si riferisce all'avviso di accertamento numero T9301EG01358/2017 che il ricorrente ha impugnato, presentando ricorso di fronte alla CTP di Varese, ora pendente in Cassazione, e all' intimazione di pagamento numero T93IPPN00213/2018, notificata in data 13/12/2018, atti questi entrambi notificati alla residenza del ricorrente in Gerenzano;
ciò che rileva è che il ricorrente da sempre risulta residente in provincia di Varese e iscritto all'albo degli Avvocati di Busto Arsizio e non vi è evidenza che all'epoca della notifica dell'atto impugnato – 3 ottobre 2023 – la sua residenza fosse cambiata né il ricorrente si premura di specificarlo o di fornire prove in tal senso. È ben vero, come statuito da Cass. civ., Sez. V, Ordinanza numero 16408 del 12/06/2024 che “la competenza territoriale dell'Ufficio procedente in materia tributaria è radicata nel domicilio fiscale del contribuente indicato nella dichiarazione dei redditi”. Tuttavia, il contribuente che abbia indicato un domicilio fiscale erroneo o che, come nel caso di specie, non dichiari il proprio nuovo domicilio,
“non può sfruttare l'eventuale errore in cui è incorsa l'Amministrazione Finanziaria al fine di eccepire, sotto il profilo dell'incompetenza per territorio, l'invalidità dell'atto di accertamento compiuto dall'Ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato”. In sostanza, per quel che emerge dagli atti, la residenza del ricorrente in Sirmione risulta solo nell'intestazione del ricorso depositato il 26 novembre 2023 ma non vi è prova che tale domicilio fosse stato comunicato agli uffici in tempo utile per l'emissione dell'intimazione di pagamento oggi impugnata o inserito nella dichiarazione dei redditi. - Quanto alla eccepita carenza di presupposti, pur non essendo questa la sede per invocarla, data la definitività delle cartelle presupposte, vale la pena sottolineare che i presupposti risiedono proprio nell'accertamento a suo tempo notificato e nella sentenza di questa Corte che lo aveva ritenuto legittimo, respingendo il ricorso all'epoca proposto.
Il presente ricorso va pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso con riguardo alle cartelle numero 11720190005746177000 -
11720190008582980000 - 11720190013950502000 - 11720200000583145000 - 41720170002834603000 nonché con riguardo ai debiti riguardanti contributi professionali e sanzioni per violazione del Codice della
Strada portati dalle cartelle numero 11720190001549453000 e numero 1720190002681831000; lo respinge per il resto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi 1.000,00
Euro oltre accessori di legge, da intendersi liquidate a favore di ciascuna delle parti resistenti e, quanto ad
ADER, a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Così deciso in Varese, 12.5.2025
IL RELATORE-ESTENSORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Surano Dott. Carmelo Leotta