TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa 1036/2025 RG promossa con ricorso ex art 442 cpc depositato il 20.5.2025 da
Parte_1
con avv.to LUIGI ELEFANTE come da mandato allegato al ricorso
- ricorrente -
contro
Controparte_1
con l' avv.to Flavio Bonora dell' Avvocatura di Stato di Venezia
- resistente - in punto: benefici vittime del dovere;
decisa il 17.12.2025
FATTO
Il ricorrente ha agito con ricorso ex art 442 cpc nei confronti del quale Controparte_1
Sottotenente dell'Arma dei Carabinieri in congedo residente in [...]per ottenere il riconoscimento dei benefici assistenziali previsti per le vittime del dovere svolgendo le seguenti conclusioni di merito:
1) Accogliere integralmente il ricorso accertando e dichiarando lo Status di Equiparato Vittima del
Dovere del ricorrente ai sensi della normativa vigente L.266/2005;DPR243/2006).
2) Accertare e Dichiarare che l'infermità: “Esiti di Tiroidectomia totale e radioterapia per carcinoma multifocolare bilaterale ”, è stata contratta in conseguenza del servizio espletato nelle missioni fuori
Area, in cui è stato impegnato con data di conoscibilità e stabilizzazione ai fini della decorrenza dei benefici normativamente correlati allo status al 19.09.2007 data di ascrizione a categoria come da verbale CMO Padova BL/B N.ACMO075894;
3) Accertare e Dichiarare che l'invalidità complessiva conseguenza diretta delle infermità contratte per tali fatti corrisponde alla percentuale invalidità complessiva pari al 38% ovvero a quella maggiore o minore risultante in seguito all'espletata istruttoria in corso di causa;
4) Dichiarare il diritto del ricorrente a tutti i benefici assistenziali di legge previsti per la categoria delle vittime del dovere, nei limiti della intervenuta prescrizione estintiva decennale, interrotta con la domanda inoltrata il 27.03.2024 e, pertanto, essendo irrimediabilmente prescritti la speciale elargizione nonché i ratei degli assegni vitalizi precedenti un decennio la domanda ( e pertanto, maturati fino al 27.03.2014) , riconoscere il diritto :
• all' assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, con decorrenza 1.04.2014;
• ai benefici fiscali sul trattamento pensionistico;
• all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per qualsiasi prestazione,
l'assistenza psicologica;
• al collocamento obbligatorio;
• alle Borse di studio.
5) Condannare il competente ex D.P.R.510/99, all'erogazione dell'assegno Controparte_1
vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n.
206/2004, con decorrenza 1.04.2014 ;
6) Con vittoria di spese ed onorari tutti di lite, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Le pretese sono riferite a infermità contratta a causa delle particolari condizioni ambientali ed operative di missione comandata in territorio estero inquinato da residui tossici derivanti da polveri di uranio e nanoparticelle di minerali pesanti, segnatamente - come da domanda al
[...]
depositata nel relativo portale istituzionale in data 27.03.2024 Controparte_2
con prot.n. 110/2024 - a “Carcinoma Multifocale Bilaterale della Tiroide” diagnosticato in data
7.09.2006 e in rapporto causale con missioni comandate svolte dal in Kosovo e Bosnia, Parte_1
territori notoriamente inquinati da uranio impoverito e nanoparticelle in seguito ai bombardamenti atti a indurre gravi neoplasie a carico dei militari successivamente impiegati -come il medesimo Parte_1
- nelle missioni internazionali dirette a garantire la stabilità e la sicurezza della regione al fine del mantenimento di pace, sicurezza pubblica e protezione delle minoranze operando in attività di polizia internazionale con sequestro di armi e ricerca di criminali.
Il si è costituito in principalità rilevando l' assenza in ricorso di elementi da cui Controparte_1
ricavare l'esistenza dei presupposti, da un lato, per il riconoscimento delle indennità richieste ed, in particolare, il grado di invalidità necessario ad ottenere gli assegni vitalizi, dall' altro per giustificare l' ampliamento del concetto di missione richiesto dalla normativa ovvero la sua connotazione dalla sopravvenienza di una circostanza straordinaria e di un fatto di servizio tale da esporre il militare a maggiori rischi o fatiche, e da snaturare il modo di svolgimento dell'attività generale/normale; eccependo inoltre la maturata prescrizione decennale e in subordine in ogni caso l' incumulabilità di interessi e rivalutazione.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione offerta, indi all' esito di odierna udienza da remoto, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Quanto alla definizione della categoria delle vittime del dovere e soggetti equiparati va ricordato che:
➢ l'articolo 3 della legge 13 agosto 1980 n.466 (recante norme in tema di Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche) richiamato dall'art.1, comma 563 della legge n. 266/2005, stabilisce che : “Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle guardie di Pubblica
Sicurezza, del Corpo degli Agenti di Custodia, al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai funzionari di Pubblica Sicurezza, al personale del Corpo di Polizia Femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai Vigili del Fuoco, agli appartenenti alle
Forze Armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque la cessazione del rapporto d'impiego è concessa un elargizione nella misura di lire 100 milioni attualmente per effetto dell'art. 2 D.L. 28 novembre 2003
n.337 pari ad euro 200.000”.
➢ L'art.1, comma 563 della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006) stabilisce che: “ Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980 n.466
e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatasi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
➢ Il successivo comma 564 del medesimo articolo 1 della legge indicata, prevede che : “ Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
➢ L'articolo 1 comma c) del d.P.R. 243/2006, dispone: “Ai fini del presente regolamento, si intendono per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Ciò premesso il ricorso è fondato in quanto:
1. La riconducibilità del “Carcinoma Multifocale Bilaterale della Tiroide” da cui è affetto il ricorrente all'esposizione a polveri di uranio e nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dall' esplosione di materiale bellico disperse nel territorio operativo delle missioni fuori area in Bosnia e Kosovo cui il ricorrente stesso è stato addetto negli anni 1997/1998 e 2004/2006 non è in discussione: allegata puntualmente in ricorso non è stata dal convenuto in alcun modo contestata. CP_1
2. E d' altro canto l' infermità in sé, a seguito di richiesta di riconoscimento di causa di servizio, è stata con verbale del Dipartimento Militare di Medicina legale - Commissione Medico Ospedaliera di
Padova BL/B N. ACMO075894 datato 19.09.2007 diagnosticata come “Esiti di Tiroidectomia totale
e radioterapia per carcinoma multifocolare bilaterale” e ascritta alla categoria 7 della Tabella A DPR
915/78 smi.
3. La sua derivazione dalle condizioni ambientali nel territorio operativo delle missioni fuori area in
Bosnia dal 1997 al 1998 ( Missione ONU-IPTF) e in Kosovo dal 2004 al 2006 ( Missione U.N.M.I.K) con il ruolo di ”infiltrato” tra la popolazione civile e i combattenti locali nell'ambito di operazioni contro il traffico illegali di armi quale addetto italiano al Criminal Intelligence UNIT, oltre a non essere dal convenuto, appunto, contestata, è comunque attestata dall' avvenuto CP_1
riconoscimento della causa di servizio in forza di sentenza del Consiglio di Stato N. 810/2024, in relazione al ricorso R.R. 556/2022.
4. L' azionato diritto al riconoscimento dello status di Vittima del Dovere ai sensi dell'art.1 comma 564 della Legge 266/2005 e del D.P.R. 243/2006 è dunque fondato ricorrendo i presupposti di cui al sopra riportato articolo 1 comma c) del d.P.R. 243/2006, secondo cui, come visto, il concetto di missione e quello di rischio sono integrati da particolari condizioni ambientali od operative tali da esporre il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
5. Il concetto è stato oggetto di interpretazione in senso estensivo in svariate sentenze della
SS ( per tutte Cass 23396/2016, 759/2017 e 21969/20917), secondo cui quel che conta ai fini della dichiarazione dello status di equiparato è il contesto in cui le invalidità sono state riportate, che deve essere caratterizzato da condizioni ambientali od operative tali da innalzare i rischi rispetto a quelli normalmente insiti negli ordinari compiti di istituto
6. Certamente vi rientra la situazione oggetto di causa, di impiego in diverse missioni fuori area in
Bosnia e Kosovo in territori notoriamente inquinati da uranio impoverito e nanoparticelle in seguito a bombardamenti atti ad indurre gravi neoplasie a carico dei militari successivamente impiegati nelle missioni internazionali dirette a garantire la stabilità e la sicurezza della regione al fine del mantenimento della pace, la sicurezza pubblica e la protezione delle minoranze operando in attività di polizia internazionale con sequestro di armi e ricerca di criminali.
7. Ne deriva il diritto del ricorrente ai benefici previsti dalle norme in materia correlati allo status di
Equiparato a Vittima del Dovere e parametrati al grado di Invalidità complessiva determinata secondo i criteri dettati dal D.P.R.181/2009, nei limiti della prescrizione decennale interrotta dalla domanda presentata il 27.03.2024
8. Quanto al tale ultimo aspetto (PRESCRIZIONE), va applicato l' insegnamento della SS sentenza n. 17440/2022 + ordinanza n.33105/2022, secondo cui la condizione di vittima del dovere, di cui all'art. 1, commi 563-564, I. n. 266/2005, costituisce uno status, come tale imprescrittibile, salva la prescrizione decennale dei ratei delle prestazioni economiche.
Dunque il riconoscimento della condizione di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563 L.
266/2005, avendo natura di "status", è imprescrittibile, così come è imprescrittibile l' accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici di natura assistenziale trattandosi di diritti indisponibili e, come tali, irrinunciabili e imprescrittibili ex art. 2934, II comma c.c.. I benefici economici che trovano il loro presupposto nello "status" sono invece soggetti a prescrizione decennale di talchè i pagamenti monetari effettivi possono essere richiesti solo per i dieci anni precedenti la domanda amministrativa.
Nello specifico è dunque prescritta la speciale elargizione in percentuale trattandosi di somma da corrispondersi in un'unica soluzione ed essendo stata la domanda presentata il 27.3.2024, dunque tardivamente, e i ratei degli assegni vitalizi maturati fino al 27.03.2014 Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. accerta la riconducibilità del carcinoma multifocolare bilaterale da cui è affetto il ricorrente, con invalidità pari al 38%, al servizio espletato nelle missioni fuori area in Bosnia e Kosovo negli anni
1997/1998 e 2004/2006 e la sussistenza in capo al ricorrente stesso dello Status di Equiparato
Vittima del Dovere ai sensi della legge 266/2005 e DPR 243/2006;
2. per l' effetto - esclusi per maturata prescrizione la speciale elargizione nonché i ratei degli assegni vitalizi precedenti un decennio la domanda ( = maturati fino al 27.03.2014) - dichiara il diritto del ricorrente ai seguenti benefici:
a. assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998, e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, con decorrenza 1.04.2014;
b. benefici fiscali sul trattamento pensionistico;
c. esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per qualsiasi prestazione, l'assistenza psicologica;
d. collocamento obbligatorio;
e. borse di studio;
3. condanna il Ministero dell'Interno competente ex D.P.R.510/99 all'erogazione dell'assegno vitalizio mensile ex art. 2, l. n. 407/1998, e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, con decorrenza 1.04.2014, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate, al netto di accessori di legge, in euro 3.850,00 oltre al rimborso del CU versato e con distrazione favore del procuratore antistatario avv.to Luigi Elefante.
Così deciso in Venezia il 17.12.2025
Il Giudice
dott. ssa Margherita Bortolaso