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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 4975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4975 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 3057 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
CASTROGIOVANNI VINCENZA ROMINA);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 28.11.2025 da parte ricorrente, in sostituzione dell'udienza del 01.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha proposto ricorso in data 10.03.2025 avverso il decreto del 3.08.2024, emesso dal Questore di Agrigento, di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 co. 3 D.Lgs 25/2008 e art. 19 D.Lgs 286/98, notificato in data
26.02.2025.
2. L'amministrazione pubblica, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e va pertanto dichiarata contumace.
3. All'esito dell'attività processuale, ritiene il Collegio che la causa sia matura per la decisione e che il ricorso meriti accoglimento.
4. Com'è noto, ai sensi del citato art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, in caso di mancato accoglimento della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, il cui provvedimento è oggetto di impugnazione nel presente procedimento, alla stessa (e, conseguentemente, al Tribunale in sede di espressa opposizione) spetta l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/98 per l'eventuale trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
Ed invero, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il giudice è chiamato a valutare se l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Nonostante la successione di discipline normative – sia nella versione anteriore che successiva al cosiddetto “decreto Cutro” (d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023) – resta fermo l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di tutelare la vita privata e familiare dello straniero, secondo i principi convenzionali e costituzionali.
Tale obbligo trova fondamento nell'art. 5, comma 6, TUI e nell'art. 8 CDU, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. I,
2 novembre 2021, n. 31188; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13897) e della Corte
DU (Boultif c. Svizzera, 2001; NE c. Paesi Bassi, 2006; SE c. Paesi Bassi, 2014).
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare è tutelato dall'art. 8 CDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr.
Cass. Civ. n. 28161/2023, n. 28162/2023). Di recente, infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25593 del 10.11.2025, resa in seguito a rinvio pregiudiziale relativa al quesito se “a seguito del d.l. 20/2023 e dell'abrogazione di parte dell'art. 19, comma 1.1, TUI, la tutela della vita privata e familiare dello straniero sia ancora garantita dall'ordinamento”, ha fissato il seguente principio di diritto:
“La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del
2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tan- to più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, deter- mini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita priva- ta. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bi- lanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro”.
Resta fermo, dunque, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrolla- ti, pertanto il riconoscimento della protezione speciale impone al giudice di operare un bilanciamento tra l'interesse dello Stato al controllo dell'immigrazione e alla tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, e l'interesse del singolo straniero alla salvaguardia della propria vita privata e familiare, come tutelata dall'art. 8 CDU.
Tale bilanciamento deve essere condotto secondo il principio di proporzionalità, valutando se l'allontanamento dal territorio nazionale sia necessario e non ecceda quanto richiesto dal perseguimento degli scopi pubblici, come ad esempio il mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela della sicurezza nazionale e la prevenzione dei reati.
Solo ove il sacrificio imposto all'individuo risulti proporzionato rispetto al bisogno sociale perseguito, l'ingerenza statale può ritenersi legittima;
diversamente, va riconosciuta la tutela richiesta.
Pertanto, in presenza di segnali chiari di integrazione o di vita familiare reale, e in assenza di motivi ostativi di sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero prevale sull'interesse pubblico all'allontanamento, imponendo il riconoscimento della protezione speciale.
5. Nel caso in esame questi presupposti sussistono: va rilevato, infatti, che il ricorrente è presente in Italia dal 2017, e qui ha intrapreso un percorso di integrazione sociale e lavorativa, come documentato da plurimi contratti di lavoro regolari nel settore agricolo, attestati di frequenza e superamento di corsi di lingua italiana e di istruzione di primo livello, nonché da stabile domicilio nel territorio nazionale;
6. Il ricorrente ha frequentato con profitto il corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presso il CPIA di , conseguendo il livello A2 QCER il 26/06/2018, CP_1
e ha ottenuto il diploma di licenza media il 25/06/2019 presso lo stesso istituto.
7. Ha stipulato regolari contratti di locazione ad uso abitativo, dapprima per un appartamento in via Marcotto n. 2 (dal 10/12/2024 al 09/12/2028), successivamente per una camera in via Leto, 4 (dal 10/06/2025 al 09/10/2026).
8. Ha lavorato continuativamente come bracciante agricolo presso diverse aziende del territorio di Licata:
(dal 12/06/2023 al 31/12/2023 e dal 27/02/2024 al Controparte_2
30/09/2024);
(dal 17/10/2024 al 04/11/2024); Controparte_3
(dal 26/11/2024 al 31/12/2024, prorogato dal Controparte_4
23/01/2025 al 31/12/2025);
(dal 11/10/2025 al 31/12/2025). Controparte_5
9. La regolarità e continuità dei rapporti di lavoro è comprovata da numerose buste paga e certificazioni fiscali (CU 2024 e 2025), che attestano la percezione di redditi da lavoro agricolo e il versamento dei relativi contributi previdenziali e fiscali. 10. I contratti di locazione e la documentazione fiscale dimostrano la stabilità abitativa e la piena integrazione nel tessuto sociale e lavorativo locale.
11. Pertanto, nel corso degli ultimi anni, il ricorrente ha dimostrato una Parte_1 continuità lavorativa esemplare, documentata da una serie di buste paga che attestano la regolarità e la stabilità dei suoi rapporti di lavoro nel settore agricolo, presso diverse aziende del territorio di Licata.
A partire da giugno 2023, il ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze dell' Le buste paga relative a questo periodo, che Controparte_2 coprono i mesi da giugno a dicembre 2023, testimoniano la costanza dell'impiego e il regolare versamento dei contributi previdenziali e fiscali. Nel 2023, il reddito da lavoro agricolo è stato certificato anche dalla Certificazione Unica, che riporta un importo di
€1.749,84 per il periodo dal 12 giugno al 31 dicembre 2023.
Nel 2024, il rapporto con la stessa azienda è proseguito: le buste paga mensili, da febbraio a settembre 2024, confermano la prosecuzione dell'attività lavorativa senza interruzioni.
In particolare, le buste paga di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2024 mostrano la presenza costante sul luogo di lavoro e la regolarità delle retribuzioni. Anche per il 2024, la Certificazione Unica attesta un reddito da lavoro agricolo di €2.298,35 per il periodo dal 27 febbraio al 30 settembre 2024.
Successivamente, nell'autunno 2024, il ricorrente ha lavorato per la Società Cooperativa
Agricola San Pio 2012, come risulta dalla busta paga e dalla Certificazione Unica che documentano il rapporto di lavoro dal 17 ottobre al 4 novembre 2024, con un reddito di
€319,21.
A partire da novembre 2024, il ricorrente è stato assunto dall' Pt_1 Controparte_4
. Le buste paga di novembre e dicembre 2024 attestano l'inizio di un nuovo
[...] rapporto di lavoro, che è stato poi prorogato per tutto il 2025. Le buste paga di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 confermano la prosecuzione dell'attività lavorativa presso la stessa azienda, con regolare percezione delle retribuzioni e versamento dei contributi.
Infine, nell'ottobre 2025, il ricorrente ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro con Pt_1
l' , come documentato dalla relativa busta paga. Controparte_5
Tutte le buste paga, unite alle certificazioni fiscali annuali (CU), dimostrano non solo la regolarità e la trasparenza dei rapporti di lavoro, ma anche la capacità del ricorrente di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, integrandosi pienamente nel tessuto socio-lavorativo italiano. La continuità delle assunzioni, la varietà delle aziende agricole coinvolte e la presenza di contratti a tempo determinato, tipici del lavoro stagionale in agricoltura, confermano la volontà e la capacità del ricorrente di mantenere un percorso lavorativo stabile e conforme alle normative italiane.
12. Alla luce della documentazione prodotta, il ricorrente ha dimostrato un percorso di effettiva integrazione sociale, lavorativa e abitativa in Italia, con regolare attività lavorativa, formazione scolastica, conoscenza della lingua italiana e stabile domicilio.
Inoltre, deve ritenersi che il ricorrente versi in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente, dopo anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio nel paese di origine (cui consegue una obiettiva difficoltà di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza e, in ultima analisi, di raggiungere condizioni di vita accettabili connotate dalla concreta possibilità di esercizio di diritti sociali analoghi a quelli riconosciuti dallo Stato italiano).
In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale, dato che il suo allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CDU, il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio il citato art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo), in base al quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
13. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono giusti motivi per lasciare le spese di lite a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1 generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al
Ricorrente Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• lascia le spese processuali a carico di parte ricorrente.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 03/12/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore Dott. Michele Guarnotta e dal Presidente dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 3057 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
CASTROGIOVANNI VINCENZA ROMINA);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 28.11.2025 da parte ricorrente, in sostituzione dell'udienza del 01.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha proposto ricorso in data 10.03.2025 avverso il decreto del 3.08.2024, emesso dal Questore di Agrigento, di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 co. 3 D.Lgs 25/2008 e art. 19 D.Lgs 286/98, notificato in data
26.02.2025.
2. L'amministrazione pubblica, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e va pertanto dichiarata contumace.
3. All'esito dell'attività processuale, ritiene il Collegio che la causa sia matura per la decisione e che il ricorso meriti accoglimento.
4. Com'è noto, ai sensi del citato art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, in caso di mancato accoglimento della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, il cui provvedimento è oggetto di impugnazione nel presente procedimento, alla stessa (e, conseguentemente, al Tribunale in sede di espressa opposizione) spetta l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/98 per l'eventuale trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
Ed invero, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il giudice è chiamato a valutare se l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Nonostante la successione di discipline normative – sia nella versione anteriore che successiva al cosiddetto “decreto Cutro” (d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023) – resta fermo l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di tutelare la vita privata e familiare dello straniero, secondo i principi convenzionali e costituzionali.
Tale obbligo trova fondamento nell'art. 5, comma 6, TUI e nell'art. 8 CDU, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. I,
2 novembre 2021, n. 31188; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13897) e della Corte
DU (Boultif c. Svizzera, 2001; NE c. Paesi Bassi, 2006; SE c. Paesi Bassi, 2014).
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare è tutelato dall'art. 8 CDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (cfr.
Cass. Civ. n. 28161/2023, n. 28162/2023). Di recente, infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25593 del 10.11.2025, resa in seguito a rinvio pregiudiziale relativa al quesito se “a seguito del d.l. 20/2023 e dell'abrogazione di parte dell'art. 19, comma 1.1, TUI, la tutela della vita privata e familiare dello straniero sia ancora garantita dall'ordinamento”, ha fissato il seguente principio di diritto:
“La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del
2023, dell'istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tan- to più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, deter- mini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita priva- ta. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bi- lanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro”.
Resta fermo, dunque, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrolla- ti, pertanto il riconoscimento della protezione speciale impone al giudice di operare un bilanciamento tra l'interesse dello Stato al controllo dell'immigrazione e alla tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, e l'interesse del singolo straniero alla salvaguardia della propria vita privata e familiare, come tutelata dall'art. 8 CDU.
Tale bilanciamento deve essere condotto secondo il principio di proporzionalità, valutando se l'allontanamento dal territorio nazionale sia necessario e non ecceda quanto richiesto dal perseguimento degli scopi pubblici, come ad esempio il mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela della sicurezza nazionale e la prevenzione dei reati.
Solo ove il sacrificio imposto all'individuo risulti proporzionato rispetto al bisogno sociale perseguito, l'ingerenza statale può ritenersi legittima;
diversamente, va riconosciuta la tutela richiesta.
Pertanto, in presenza di segnali chiari di integrazione o di vita familiare reale, e in assenza di motivi ostativi di sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero prevale sull'interesse pubblico all'allontanamento, imponendo il riconoscimento della protezione speciale.
5. Nel caso in esame questi presupposti sussistono: va rilevato, infatti, che il ricorrente è presente in Italia dal 2017, e qui ha intrapreso un percorso di integrazione sociale e lavorativa, come documentato da plurimi contratti di lavoro regolari nel settore agricolo, attestati di frequenza e superamento di corsi di lingua italiana e di istruzione di primo livello, nonché da stabile domicilio nel territorio nazionale;
6. Il ricorrente ha frequentato con profitto il corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presso il CPIA di , conseguendo il livello A2 QCER il 26/06/2018, CP_1
e ha ottenuto il diploma di licenza media il 25/06/2019 presso lo stesso istituto.
7. Ha stipulato regolari contratti di locazione ad uso abitativo, dapprima per un appartamento in via Marcotto n. 2 (dal 10/12/2024 al 09/12/2028), successivamente per una camera in via Leto, 4 (dal 10/06/2025 al 09/10/2026).
8. Ha lavorato continuativamente come bracciante agricolo presso diverse aziende del territorio di Licata:
(dal 12/06/2023 al 31/12/2023 e dal 27/02/2024 al Controparte_2
30/09/2024);
(dal 17/10/2024 al 04/11/2024); Controparte_3
(dal 26/11/2024 al 31/12/2024, prorogato dal Controparte_4
23/01/2025 al 31/12/2025);
(dal 11/10/2025 al 31/12/2025). Controparte_5
9. La regolarità e continuità dei rapporti di lavoro è comprovata da numerose buste paga e certificazioni fiscali (CU 2024 e 2025), che attestano la percezione di redditi da lavoro agricolo e il versamento dei relativi contributi previdenziali e fiscali. 10. I contratti di locazione e la documentazione fiscale dimostrano la stabilità abitativa e la piena integrazione nel tessuto sociale e lavorativo locale.
11. Pertanto, nel corso degli ultimi anni, il ricorrente ha dimostrato una Parte_1 continuità lavorativa esemplare, documentata da una serie di buste paga che attestano la regolarità e la stabilità dei suoi rapporti di lavoro nel settore agricolo, presso diverse aziende del territorio di Licata.
A partire da giugno 2023, il ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze dell' Le buste paga relative a questo periodo, che Controparte_2 coprono i mesi da giugno a dicembre 2023, testimoniano la costanza dell'impiego e il regolare versamento dei contributi previdenziali e fiscali. Nel 2023, il reddito da lavoro agricolo è stato certificato anche dalla Certificazione Unica, che riporta un importo di
€1.749,84 per il periodo dal 12 giugno al 31 dicembre 2023.
Nel 2024, il rapporto con la stessa azienda è proseguito: le buste paga mensili, da febbraio a settembre 2024, confermano la prosecuzione dell'attività lavorativa senza interruzioni.
In particolare, le buste paga di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2024 mostrano la presenza costante sul luogo di lavoro e la regolarità delle retribuzioni. Anche per il 2024, la Certificazione Unica attesta un reddito da lavoro agricolo di €2.298,35 per il periodo dal 27 febbraio al 30 settembre 2024.
Successivamente, nell'autunno 2024, il ricorrente ha lavorato per la Società Cooperativa
Agricola San Pio 2012, come risulta dalla busta paga e dalla Certificazione Unica che documentano il rapporto di lavoro dal 17 ottobre al 4 novembre 2024, con un reddito di
€319,21.
A partire da novembre 2024, il ricorrente è stato assunto dall' Pt_1 Controparte_4
. Le buste paga di novembre e dicembre 2024 attestano l'inizio di un nuovo
[...] rapporto di lavoro, che è stato poi prorogato per tutto il 2025. Le buste paga di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 confermano la prosecuzione dell'attività lavorativa presso la stessa azienda, con regolare percezione delle retribuzioni e versamento dei contributi.
Infine, nell'ottobre 2025, il ricorrente ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro con Pt_1
l' , come documentato dalla relativa busta paga. Controparte_5
Tutte le buste paga, unite alle certificazioni fiscali annuali (CU), dimostrano non solo la regolarità e la trasparenza dei rapporti di lavoro, ma anche la capacità del ricorrente di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, integrandosi pienamente nel tessuto socio-lavorativo italiano. La continuità delle assunzioni, la varietà delle aziende agricole coinvolte e la presenza di contratti a tempo determinato, tipici del lavoro stagionale in agricoltura, confermano la volontà e la capacità del ricorrente di mantenere un percorso lavorativo stabile e conforme alle normative italiane.
12. Alla luce della documentazione prodotta, il ricorrente ha dimostrato un percorso di effettiva integrazione sociale, lavorativa e abitativa in Italia, con regolare attività lavorativa, formazione scolastica, conoscenza della lingua italiana e stabile domicilio.
Inoltre, deve ritenersi che il ricorrente versi in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente, dopo anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio nel paese di origine (cui consegue una obiettiva difficoltà di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza e, in ultima analisi, di raggiungere condizioni di vita accettabili connotate dalla concreta possibilità di esercizio di diritti sociali analoghi a quelli riconosciuti dallo Stato italiano).
In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale, dato che il suo allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CDU, il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio il citato art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo), in base al quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”.
13. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono giusti motivi per lasciare le spese di lite a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1 generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al
Ricorrente Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• lascia le spese processuali a carico di parte ricorrente.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 03/12/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore Dott. Michele Guarnotta e dal Presidente dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.