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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/12/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, nella composizione collegiale dei seguenti magistrati
Dott.ssa MARIA ILARIA ROMANO Presidente
Dott.ssa FLORIANA CONSOLANTE Giudice
Dott.ssa SERENA BERRUTI Giudice relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 3599 R.G. Cont. anno 2024
VERTENTE TRA
( c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Falato, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Guardia Sanframondi al
C.so Umberto I, n. 347
-ricorrente-
contro
( c.f. CP_1 C.F._2
-Resistente contumace-
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso come da verbale del 25 giugno 2025; il PM ha trasmesso le sue conclusioni in data 20 ottobre 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
-1 di 8- ha adito il Tribunale di Benevento chiedendo Parte_1 pronunciarsi la separazione dal resistente con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 2 agosto 1993 in
Guardia Sanframondi con addebito nei confronti dello stesso;
ha chiesto altresì l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Guardia Sanframondi alla via Arena n. 62, la condanna del resistente di contribuire al mantenimento del figlio Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente con il versamento di un assegno mensile per € 300,00, oltre all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%; ha infine chiesto la condanna del resistente a corrisponderle un assegno per il proprio mantenimento per € 300,00 mensili.
Ha dedotto a sostegno delle proprie pretese:
- di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 2 agosto 1993 a Guardia Sanframondi (trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Guardia Sanframondi Atto
n. 18, parte II, serie A - anno 1993);
- che dall'unione coniugale erano nati due figli, (nato Per_2 il 14 luglio 1994), maggiorenne ed economicamente autosufficiente,
e (nato il [...]), maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente e convivente con la ricorrente presso la casa coniugale;
- che la casa coniugale era di proprietà del resistente;
- che ella svolgeva attività lavorativa di badante ottenendo dalla stessa un reddito mensile di € 331,00 era proprietaria di due autovetture, una in uso a lei e l'altra al figlio non Per_1 era titolare di beni immobili né di rapporti bancari o postali;
- che il resistente era titolare da oltre 10 anni di un bar sito in Guardia Sanframondi al Corso Umberto I;
- che la separazione era addebitabile al resistente in quanto dal 25 settembre 2024 questi aveva abbandonato la dimora coniugale per trasferirsi in Inghilterra, facendo mancare alla famiglia ogni tipo di sostentamento.
-2 di 8- All'udienza del 26 marzo 2025, verificato che la notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza non si era perfezionata nel termine di cui all'art. 473bis.14 comma 5 c.p.c., è stata disposta la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio e fissazione della nuova udienza del 25 giugno 2025.
All'udienza indicata, verificata la regolare vocatio in ius del convenuto, il Giudice delegato all'istruttoria ha proceduto all'audizione della ricorrente e del figlio , dando atto Per_1 della impossibilità di svolgere il tentativo di conciliazione per assenza del resistente. Alla citata udienza la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito, insistendo nelle altre domande, con rinuncia ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del collegio.
Il P.M. ha dato parere favorevole all'accoglimento della domanda in data 20 ottobre 2025.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , in CP_1 quanto lo stesso non si è non costituito nonostante la notifica del ricorso, decreto e verbale dell'udienza del 26 marzo 2025 avvenuta all'indirizzo pec del resistente risultante dai pubblici registri.
1. Pronuncia della separazione tra i coniugi.
La domanda avente ad oggetto la pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi deve essere accolta, essendo documentalmente provato che le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio concordatario in Benevento in data 2 agosto
1993 (matrimonio trascritto nel Registro atti di matrimonio del
Comune di Guardia Sanframondi, Anno 1993, Parte II, N. 18, Serie
A) e risultando, da quanto allegato nell'atto introduttivo e confermato dalle dichiarazioni di parte ricorrente e del figlio all'udienza indicata, che la comunione materiale e Per_1 spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, e che la crisi è irreversibile, circostanze queste confermate anche
-3 di 8- dall'assenza del resistente, contumace, all'udienza fissata anche per il tentativo di conciliazione.
A seguito della rinuncia della domanda di addebito all'udienza del
25 giugno 2025, restano sub iudice le domande della ricorrente di assegnazione della casa coniugale, di condanna del resistente alla corresponsione di un assegno per il mantenimento del figlio Per_1
e per il proprio mantenimento.
2. Assegnazione della casa coniugale.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 337 sexies c.c. prevede che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. L'istituto è previsto a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e conviventi con uno dei genitori a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (sul punto Cass. 25604/2018, Cass. n. 3015/2018).
Il figlio sentito all'udienza del 25 giugno 2025, Persona_3 ventiseienne, ha dichiarato di vivere da solo con la madre nella casa familiare ( circostanza questa risultante altresì dallo stato di famiglia), che il padre si era allontanato dalla detta abitazione da alcuni mesi, di essere disoccupato ed alla ricerca di un lavoro nel settore alberghiero, con svolgimento meramente occasionale di attività lavorativa per brevi periodi. Risultano pertanto i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale a quale genitore convivente con il Parte_1 figlio . Per_1
3. Assegno di mantenimento in favore del figlio.
La ricorrente ha richiesto un assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00 mensili. Per_1
-4 di 8- Occorre premettere che l'art. 316 bis c.c. sancisce l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. I parametri ai quali ancorare tale obbligo sono: le esigenze del figlio;
il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza;
le risorse economiche dei genitori;
i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi, la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Il giudice, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le attuali esigenze del figlio che si concretizzano in bisogni, attitudini, legittime aspirazioni e, in generale, nelle prospettive di vita dello stesso, le quali non potranno non risentire del livello economico-sociale dei genitori
( cfr., ex multis, Cass. 23630/2009, Cass.21273/2013).
Non risulta in atti documentazione reddituale di CP_1 contumace nel presente giudizio. La ricorrente ha dichiarato all'udienza del 25 giugno 2025 di non sapere se il marito, trasferitosi in Gran Bretagna, lavori o meno, ma che lo stesso ha conservato la titolarità del bar sito in Guardia Sanframondi, in cui collabora stabilmente il figlio Lo stesso, comunque Per_2 non è inabile al lavoro, e pertanto persiste il suo obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, che convive con la madre.
Tenuto conto di quanto detto in ordine alla titolarità del bar e comunque all'abilità al lavoro del resistente, dei redditi percepiti dalla ricorrente (poco più di € 300,00 mensili, come meglio si dirà nel paragrafo successivo) e del fatto che Per_1 sta cercando di inserirsi nel mando del lavoro, nel settore corrispondente al diploma alberghiero conseguito e che saltuariamente svolge attività lavorativa occasionale, appare equo fissare a carico del resistente e a favore della resistente l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile di € 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data della proposizione della domanda. Sussiste altresì l'obbligo del resistente di contribuire al 50% delle spese straordinarie,
-5 di 8- per la cui individuazione e disciplina si rinvia al Protocollo siglato tra il Presidente del Tribunale e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Benevento.
4. Assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
La ricorrente ha richiesto in proprio favore un assegno di mantenimento pari a € 300,00 mensili. Tale domanda è fondata nei limiti che seguono.
Occorre premettere che ai fini della spettanza dell'assegno di mantenimento ex art 156 c.c. occorre verificare se il coniuge richiedente l'assegno ed al quale non sia addebitabile la separazione disponga di adeguati redditi propri, nonché verificare la sperequazione tra i redditi dei coniugi sì da individuare il coniuge più debole sul piano delle risorse economiche (Cass. n.
30412/2022).
La ricorrente ha provato di svolgere l'attività di badante con contratto a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2019 per 10 ore settimanali con una retribuzione oraria di euro 7,89 e con un corrispondente reddito mensile di poco più di 300,00 euro mensili.
Ha rappresentato, nel corso dell'audizione dinanzi al giudice delegato, che in costanza di matrimonio ella aveva sempre cercato di lavorare per contribuire ai bisogni della famiglia, percependo redditi esegui della stessa entità di quelli attuali e che era il resistente, titolare di un bar, a provvedere in larga parte ai bisogni della famiglia. Il resistente, contumace, non ha depositato la documentazione comprovante i redditi della impresa individuale nella sua titolarità in costanza di matrimonio, né risulta che la stessa sia stata ceduta a terzi. Deve d'altra parte ritenersi, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, che i redditi della famiglia in costanza di matrimonio fossero modesti.
Pertanto, tenuto conto anche dell'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, di proprietà esclusiva del resistente alla luce delle allegazioni della , in base a quanto previsto Pt_1 dall'art. 337 sexies comma 1 c.c., si ritiene di dover prevedere
-6 di 8- l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente per il suo mantenimento la somma di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, dalla data della proposizione della domanda.
La natura del giudizio, l'accoglimento delle domande di assegno di mantenimento in misura inferiore a quella richiesta ed il contegno processuale delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
Alla liquidazione del compenso alla ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato si procederà con separato decreto, previa verifica dei presupposti ex lege previsti per il beneficio.
PQM
Il Tribunale nella composizione collegiale in epigrafe indicata, definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
- dichiara la contumacia di CP_1
- dichiara la separazione personale tra (c.f. Parte_1
) nata il [...] a [...] e C.F._1
(c.f. nato il [...] a CP_1 C.F._2
Leicester (Regno Unito), (matrimonio celebrato in data 2 agosto
1993 in Giardia Sanframondi trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Giardia Sanframondi, Anno 1993, Parte II,
N. 18, Serie A);
- assegna a il godimento della casa coniugale Parte_1 sita in Guardia Sanframondi alla via Arena n. 62;
- pone a carico di a decorrere dal mese CP_1 successivo dal deposito della domanda giudiziale, l'obbligo di corrispondere € 200,00 mensili per il mantenimento del figlio
, somma da adeguare automaticamente di anno in anno Per_1 all'indice ISTAT, da versare entro il 5 di ogni mese e di contribuire alle spese straordinarie al 50%, rinviando per la loro individuazione e disciplina al protocollo sottoscritto tra il
-7 di 8- Presidente del Tribunale di Benevento e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere d CP_1 la somma di € 150,00 per il suo mantenimento, a Parte_1 decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso, oltre rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giardia Sanframondi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Benevento, camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Serena Berruti Dott.ssa Maria Ilaria Romano
-8 di 8-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, nella composizione collegiale dei seguenti magistrati
Dott.ssa MARIA ILARIA ROMANO Presidente
Dott.ssa FLORIANA CONSOLANTE Giudice
Dott.ssa SERENA BERRUTI Giudice relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 3599 R.G. Cont. anno 2024
VERTENTE TRA
( c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Falato, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Guardia Sanframondi al
C.so Umberto I, n. 347
-ricorrente-
contro
( c.f. CP_1 C.F._2
-Resistente contumace-
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso come da verbale del 25 giugno 2025; il PM ha trasmesso le sue conclusioni in data 20 ottobre 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
-1 di 8- ha adito il Tribunale di Benevento chiedendo Parte_1 pronunciarsi la separazione dal resistente con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 2 agosto 1993 in
Guardia Sanframondi con addebito nei confronti dello stesso;
ha chiesto altresì l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Guardia Sanframondi alla via Arena n. 62, la condanna del resistente di contribuire al mantenimento del figlio Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente con il versamento di un assegno mensile per € 300,00, oltre all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%; ha infine chiesto la condanna del resistente a corrisponderle un assegno per il proprio mantenimento per € 300,00 mensili.
Ha dedotto a sostegno delle proprie pretese:
- di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 2 agosto 1993 a Guardia Sanframondi (trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Guardia Sanframondi Atto
n. 18, parte II, serie A - anno 1993);
- che dall'unione coniugale erano nati due figli, (nato Per_2 il 14 luglio 1994), maggiorenne ed economicamente autosufficiente,
e (nato il [...]), maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente e convivente con la ricorrente presso la casa coniugale;
- che la casa coniugale era di proprietà del resistente;
- che ella svolgeva attività lavorativa di badante ottenendo dalla stessa un reddito mensile di € 331,00 era proprietaria di due autovetture, una in uso a lei e l'altra al figlio non Per_1 era titolare di beni immobili né di rapporti bancari o postali;
- che il resistente era titolare da oltre 10 anni di un bar sito in Guardia Sanframondi al Corso Umberto I;
- che la separazione era addebitabile al resistente in quanto dal 25 settembre 2024 questi aveva abbandonato la dimora coniugale per trasferirsi in Inghilterra, facendo mancare alla famiglia ogni tipo di sostentamento.
-2 di 8- All'udienza del 26 marzo 2025, verificato che la notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza non si era perfezionata nel termine di cui all'art. 473bis.14 comma 5 c.p.c., è stata disposta la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio e fissazione della nuova udienza del 25 giugno 2025.
All'udienza indicata, verificata la regolare vocatio in ius del convenuto, il Giudice delegato all'istruttoria ha proceduto all'audizione della ricorrente e del figlio , dando atto Per_1 della impossibilità di svolgere il tentativo di conciliazione per assenza del resistente. Alla citata udienza la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito, insistendo nelle altre domande, con rinuncia ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del collegio.
Il P.M. ha dato parere favorevole all'accoglimento della domanda in data 20 ottobre 2025.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , in CP_1 quanto lo stesso non si è non costituito nonostante la notifica del ricorso, decreto e verbale dell'udienza del 26 marzo 2025 avvenuta all'indirizzo pec del resistente risultante dai pubblici registri.
1. Pronuncia della separazione tra i coniugi.
La domanda avente ad oggetto la pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi deve essere accolta, essendo documentalmente provato che le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio concordatario in Benevento in data 2 agosto
1993 (matrimonio trascritto nel Registro atti di matrimonio del
Comune di Guardia Sanframondi, Anno 1993, Parte II, N. 18, Serie
A) e risultando, da quanto allegato nell'atto introduttivo e confermato dalle dichiarazioni di parte ricorrente e del figlio all'udienza indicata, che la comunione materiale e Per_1 spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, e che la crisi è irreversibile, circostanze queste confermate anche
-3 di 8- dall'assenza del resistente, contumace, all'udienza fissata anche per il tentativo di conciliazione.
A seguito della rinuncia della domanda di addebito all'udienza del
25 giugno 2025, restano sub iudice le domande della ricorrente di assegnazione della casa coniugale, di condanna del resistente alla corresponsione di un assegno per il mantenimento del figlio Per_1
e per il proprio mantenimento.
2. Assegnazione della casa coniugale.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 337 sexies c.c. prevede che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. L'istituto è previsto a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e conviventi con uno dei genitori a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (sul punto Cass. 25604/2018, Cass. n. 3015/2018).
Il figlio sentito all'udienza del 25 giugno 2025, Persona_3 ventiseienne, ha dichiarato di vivere da solo con la madre nella casa familiare ( circostanza questa risultante altresì dallo stato di famiglia), che il padre si era allontanato dalla detta abitazione da alcuni mesi, di essere disoccupato ed alla ricerca di un lavoro nel settore alberghiero, con svolgimento meramente occasionale di attività lavorativa per brevi periodi. Risultano pertanto i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale a quale genitore convivente con il Parte_1 figlio . Per_1
3. Assegno di mantenimento in favore del figlio.
La ricorrente ha richiesto un assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00 mensili. Per_1
-4 di 8- Occorre premettere che l'art. 316 bis c.c. sancisce l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. I parametri ai quali ancorare tale obbligo sono: le esigenze del figlio;
il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza;
le risorse economiche dei genitori;
i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi, la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Il giudice, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le attuali esigenze del figlio che si concretizzano in bisogni, attitudini, legittime aspirazioni e, in generale, nelle prospettive di vita dello stesso, le quali non potranno non risentire del livello economico-sociale dei genitori
( cfr., ex multis, Cass. 23630/2009, Cass.21273/2013).
Non risulta in atti documentazione reddituale di CP_1 contumace nel presente giudizio. La ricorrente ha dichiarato all'udienza del 25 giugno 2025 di non sapere se il marito, trasferitosi in Gran Bretagna, lavori o meno, ma che lo stesso ha conservato la titolarità del bar sito in Guardia Sanframondi, in cui collabora stabilmente il figlio Lo stesso, comunque Per_2 non è inabile al lavoro, e pertanto persiste il suo obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, che convive con la madre.
Tenuto conto di quanto detto in ordine alla titolarità del bar e comunque all'abilità al lavoro del resistente, dei redditi percepiti dalla ricorrente (poco più di € 300,00 mensili, come meglio si dirà nel paragrafo successivo) e del fatto che Per_1 sta cercando di inserirsi nel mando del lavoro, nel settore corrispondente al diploma alberghiero conseguito e che saltuariamente svolge attività lavorativa occasionale, appare equo fissare a carico del resistente e a favore della resistente l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile di € 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data della proposizione della domanda. Sussiste altresì l'obbligo del resistente di contribuire al 50% delle spese straordinarie,
-5 di 8- per la cui individuazione e disciplina si rinvia al Protocollo siglato tra il Presidente del Tribunale e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Benevento.
4. Assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.
La ricorrente ha richiesto in proprio favore un assegno di mantenimento pari a € 300,00 mensili. Tale domanda è fondata nei limiti che seguono.
Occorre premettere che ai fini della spettanza dell'assegno di mantenimento ex art 156 c.c. occorre verificare se il coniuge richiedente l'assegno ed al quale non sia addebitabile la separazione disponga di adeguati redditi propri, nonché verificare la sperequazione tra i redditi dei coniugi sì da individuare il coniuge più debole sul piano delle risorse economiche (Cass. n.
30412/2022).
La ricorrente ha provato di svolgere l'attività di badante con contratto a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2019 per 10 ore settimanali con una retribuzione oraria di euro 7,89 e con un corrispondente reddito mensile di poco più di 300,00 euro mensili.
Ha rappresentato, nel corso dell'audizione dinanzi al giudice delegato, che in costanza di matrimonio ella aveva sempre cercato di lavorare per contribuire ai bisogni della famiglia, percependo redditi esegui della stessa entità di quelli attuali e che era il resistente, titolare di un bar, a provvedere in larga parte ai bisogni della famiglia. Il resistente, contumace, non ha depositato la documentazione comprovante i redditi della impresa individuale nella sua titolarità in costanza di matrimonio, né risulta che la stessa sia stata ceduta a terzi. Deve d'altra parte ritenersi, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, che i redditi della famiglia in costanza di matrimonio fossero modesti.
Pertanto, tenuto conto anche dell'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, di proprietà esclusiva del resistente alla luce delle allegazioni della , in base a quanto previsto Pt_1 dall'art. 337 sexies comma 1 c.c., si ritiene di dover prevedere
-6 di 8- l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente per il suo mantenimento la somma di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, dalla data della proposizione della domanda.
La natura del giudizio, l'accoglimento delle domande di assegno di mantenimento in misura inferiore a quella richiesta ed il contegno processuale delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
Alla liquidazione del compenso alla ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato si procederà con separato decreto, previa verifica dei presupposti ex lege previsti per il beneficio.
PQM
Il Tribunale nella composizione collegiale in epigrafe indicata, definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
- dichiara la contumacia di CP_1
- dichiara la separazione personale tra (c.f. Parte_1
) nata il [...] a [...] e C.F._1
(c.f. nato il [...] a CP_1 C.F._2
Leicester (Regno Unito), (matrimonio celebrato in data 2 agosto
1993 in Giardia Sanframondi trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Giardia Sanframondi, Anno 1993, Parte II,
N. 18, Serie A);
- assegna a il godimento della casa coniugale Parte_1 sita in Guardia Sanframondi alla via Arena n. 62;
- pone a carico di a decorrere dal mese CP_1 successivo dal deposito della domanda giudiziale, l'obbligo di corrispondere € 200,00 mensili per il mantenimento del figlio
, somma da adeguare automaticamente di anno in anno Per_1 all'indice ISTAT, da versare entro il 5 di ogni mese e di contribuire alle spese straordinarie al 50%, rinviando per la loro individuazione e disciplina al protocollo sottoscritto tra il
-7 di 8- Presidente del Tribunale di Benevento e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere d CP_1 la somma di € 150,00 per il suo mantenimento, a Parte_1 decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso, oltre rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giardia Sanframondi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Benevento, camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Serena Berruti Dott.ssa Maria Ilaria Romano
-8 di 8-