Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2026, n. 21176
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Accolto
    Mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità

    La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, annullando la sentenza impugnata agli effetti civili. Ha considerato che la Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sull'esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo del giornalismo d'inchiesta, a causa della mancanza di accertamento sulla attendibilità della fonte e di ulteriori verifiche. Si evidenzia che il video si basava su voci correnti non verificate e che le accuse all'amministrazione comunale erano espresse in maniera assertiva, smentite dalle testimonianze. Inoltre, non risultava che l'imputato avesse allegato documenti fondamentali, come il provvedimento di annullamento del concorso. Si sottolinea che la verità del fatto narrato è un requisito essenziale, e che la continenza del linguaggio non è stata rispettata, con espressioni insinuanti e suggestive. L'interesse pubblico all'informazione non può giustificare la pubblicazione di notizie non verificate o basate su fonti anonime.

  • Accolto
    Violazione di legge in relazione alla scriminante del giornalismo investigativo

    La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, annullando la sentenza impugnata agli effetti civili. Ha considerato che la Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sull'esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo del giornalismo d'inchiesta, a causa della mancanza di accertamento sulla attendibilità della fonte e di ulteriori verifiche. Si evidenzia che il video si basava su voci correnti non verificate e che le accuse all'amministrazione comunale erano espresse in maniera assertiva, smentite dalle testimonianze. Inoltre, non risultava che l'imputato avesse allegato documenti fondamentali, come il provvedimento di annullamento del concorso. Si sottolinea che la verità del fatto narrato è un requisito essenziale, e che la continenza del linguaggio non è stata rispettata, con espressioni insinuanti e suggestive. L'interesse pubblico all'informazione non può giustificare la pubblicazione di notizie non verificate o basate su fonti anonime.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2026, n. 21176
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21176
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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