CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2026, n. 21176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21176 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: parte civile Comune di Domodossola nel procedimento a carico di: EO IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AN AR IA CA;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. Christian Ferretti, che ha concluso insistendo nel ricorso, depositando conclusioni e nota spese;
udito il difensore dell’imputato avv. Paola Armellini, in sostituzione dell’avv. LL ES IT, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria a firma dell'avv. IT, depositata a mezzo pec il 18/02/2026. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 5 Num. 21176 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 26/02/2026 2 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Verbania del 24 maggio 2024, che condannava EO IO a pena di giustizia per il reato di cui all’art. 595 cod. pen., ha assolto l’imputato con la formula perché il fatto non sussiste. Si contesta all’imputato di avere pubblicato sulla pagina Facebook da lui gestita, denominata “L’Altra informazione di EO IO”, un video dal titolo “Concorso Domo”, in cui metteva in dubbio la correttezza e la legittimità delle modalità con cui il Comune di Domodossola aveva bandito e gestito un concorso pubblico per un posto di istruttore amministrativo presso la biblioteca di Domodossola, affermando che si trattava di concorso “cucito addosso” ad una determinata candidata per poi assumerla;
si riportava, altresì, il commento di una candidata che aveva rinunciato alla prova perché il posto era già stato assegnato, offendendo in tal modo la reputazione del Comune di Domodossola, comunicando con più persone a mezzo internet, nell’ambito di una “pagina pubblica”, ed attribuendo allo stesso Comune un fatto determinato. 2. Avverso l'anzidetta sentenza la parte civile, Comune di Domodossola propone ricorso, affidato a due motivi, qui di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione agli artt.581, comma 1 e 1 bis, 591, comma 1, lett. c), 609, comma 2, cod. proc. pen. Si duole della mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello, in quanto generico, per mancanza di specificità dei motivi, in relazione alle ragioni di fatto o di diritto del provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione cui si riferisce l’impugnazione. Con riguardo alla causa di giustificazione del diritto di cronaca, di cui all’art.51 cod. pen., si richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all’applicazione di un’esimente, non accompagnata dall’allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l’accertamento del giudice, non può legittimare una pronuncia assolutoria. Si deduce l’interesse ad impugnare della parte civile, insistendosi nell’annullamento della pronuncia di proscioglimento. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agli artt.51 cod. pen., 530, comma 1, 546, comma 1, lett. e), n.2, 605, cod. proc. pen., in relazione alla scriminante del c.d. giornalismo investigativo o d’inchiesta e alla pronuncia assolutoria. Si deduce che, nell’articolo pubblicato, le espressioni, i toni e le allusioni utilizzate fossero insinuanti, allusive, sottintese, 3 ambigue e suggestionanti, tali, quindi, da insinuare nel pubblico il dubbio di scarsa trasparenza nell’operato sia del sindaco che dell’amministrazione comunale nel suo complesso, ivi inclusi il segretario ed i dirigenti, nonché degli assessori e dei consiglieri comunali, che avrebbero modificato i piani triennali di assunzioni pubbliche, nel programmare, bandire e gestire un concorso pubblico per la biblioteca. Si deduce che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che l’imputato, giornalista pubblicista, poco dopo si candidava alle elezioni comunali, e che ometteva di documentarsi, sia prima che dopo la pubblicazione dell’articolo, avendo anche presentato un esposto, dopo la denuncia nei suoi confronti. Con riguardo al giornalismo c.d. investigativo o d’inchiesta, si richiama la giurisprudenza civile di questa Corte, che prevede l’applicabilità delle medesime regole che disciplinano l’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria e richiede un rigoroso accertamento dei fatti oggetto dell’investigazione. Si deduce che la Corte di merito avrebbe omesso le considerazioni svolte dal Tribunale in punto di ricerca e documentazione dell’attività svolta dal giornalista, e non avrebbe considerato l’omessa allegazione all’esposto della delibera che annullava il concorso. Si deduce che la sentenza non ha tenuto conto di quanto affermato dalla teste IN, fonte dell’imputato, circa supposizioni sul vincitore del concorso, e che l’altra testimone, TI, ha negato di avere mai profferito commenti sull’assegnazione del posto, giustificando la propria mancata presentazione al concorso con motivi personali ed economici. 3. Si è proceduto con rito cartolare e le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase o dell’articolo che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, [...], Fabì, Rv. 278145 - 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, [...], Rv. 261284 - 01; Sez. 5, n. 4 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706 – 01); e ciò ovviamente il giudice di legittimità può e deve fare anche sotto il profilo del dolo e della sussistenza della scriminante del diritto di critica, allorquando gli stessi elementi evidenziati nella sentenza impugnata depongano per il difetto della componente soggettiva del reato (Sez. 5, Sentenza n. 2473 del 10/10/2019). 3. I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in relazione alla dedotta violazione di legge, con riguardo alla applicata scriminante di cui all’art.51 cod. pen. del giornalismo investigativo o d’inchiesta. La Corte d’appello ha assolto l’imputato dal reato di diffamazione a mezzo stampa perché il fatto non sussiste, in quanto ha ritenuto che le espressioni utilizzate nel video - pubblicato sulla pagina Facebook gestita dall’imputato, denominata “L’Altra informazione di EO IO” -, funzionali ad esprimere la propria contrarietà e il proprio disappunto rispetto al concorso indetto dal Comune di Domodossola, non fossero connotate da significativi tratti diffamatori sul piano contenutistico, né da velleità oltraggiose ed offensive, integrando, piuttosto, una denuncia e un invito a chiunque avesse avuto notizie certe, rispetto alle voci correnti che circolavano, a rappresentarle alle competenti autorità o alle stesse per suo tramite. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto sussistere la scriminante del giornalismo d’inchiesta, richiamando le dichiarazioni delle testi, IN e TI, dalle quali non emergeva una totale e certa infondatezza delle voci correnti sullo svolgimento ed esito del concorso, ma un diffuso timore e una sorta di ineffabile impotenza a fronte dei giochi già fatti, ed ha sottolineato che la finalità precipua perseguita dall’imputato, attraverso il messaggio pubblico, di fornire informazioni di evidente interesse collettivo, escludeva l’ulteriore velleità diffamatoria e di matrice soggettiva asseritamente rivolta in danno del Comune. 3.1 Fin da Sez. U, n. 4950 del 26/03/1983, [...], Rv. 159240 - 01 si è affermato che, ai fini del reato di diffamazione a mezzo stampa, in difetto della corrispondenza tra fatti narrati e fatti realmente accaduti, non può invocarsi il legittimo esercizio del diritto di cronaca ex art. 51 cod. pen., risultando, in tal caso, del tutto insussistente l'anzidetto diritto, che non si esplica in una qualunque narrazione dei fatti, bensì nella narrazione oggettiva e formalmente corretta di quelli veramente accaduti e socialmente rilevanti: sulla base dell'enunciato principio, le Sezioni Unite chiarivano i limiti del diritto di cronaca, presidiato dalla garanzia costituzionale, puntualizzandosi l'esigenza della verità oggettiva e non già quella della verosimiglianza o veridicità, la necessità della correttezza delle espressioni, vale a dire la continenza, e, infine, la "pertinenza dei fatti narrati", nel senso che deve esservi correlazione tra gli accadimenti 5 riferiti e l'interesse sociale alla conoscenza degli stessi. Tale orientamento, cristallizzatosi fino ad oggi, rileva come il limite della continenza debba ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica: ne consegue che la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze del diritto del giornalista alla cronaca e alla critica impone, innanzitutto, l'accertamento della verità del fatto riportato e la proporzionalità dei termini adoperati per rapporto all'esigenza di evidenziare la gravità dell'accaduto quando questo presenti oggettivi profili di interesse pubblico (tra le altre, Sez. 5, n. 19381 del 20/04/2005, Marcenaro, Rv. 231562 - 01). 3.2 Allo stesso modo, in tema di responsabilità civile per diffamazione, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il diritto di critica non consiste nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi (occorrendo inoltre, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive;
Cass. 7847/2011, Cass. 25420/2017; in senso conforme, da ultimo, Cass. 21892/2023). L’espressione di simile giudizio può avvenire attraverso un'opera personale di collegamento dei fatti narrati (Cass. 30522/2023), i quali possono essere posti anche solo in correlazione tra loro, attraverso una narrazione sequenziale volta a prospettarne i possibili nessi ed informare così i cittadini su tematiche di interesse pubblico. Si tratta, nella sostanza, non della mera effettuazione di un’attività descrittiva di una pluralità di circostanze, ma della allegazione di una serie di vicende idonee a porsi in un collegamento logico fra loro, perché il lettore le possa apprezzare nella loro complessità e sia messo nelle condizioni di trarne una valutazione personale. In questo caso l’ubi consistam del diritto di critica è rappresentato proprio dalla congerie di interpretazioni che una pluralità di fatti veri può consentire al lettore di formarsi, in assoluta libertà ed autonomia, secondo una personale opinione ed attraverso un proprio giudizio (v. Cass. 4955/2024, pag. 12). Il giornalismo d’inchiesta ricorre quando il giornalista “operi una valutazione complessiva ed autonoma anche di circostanze note e di pubblico dominio, sottoposte a sua autonoma valutazione critica ….. nell’ottica dell’indagine o dell’inchiesta giornalistica su fatti di rilievo pubblico” (Cass. 30522/2023, pag. 15). Attraverso l’attenuazione del canone di verità, il giornalista d’inchiesta è tutelato dal principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazione del pensiero, quando egli indichi motivatamente un mero «sospetto di illeciti, con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia 6 di situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi per potere essere chiarite», sempre che riguardino temi sociali di interesse generale, a condizione che il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti;
difatti, nel giornalismo d'inchiesta il sospetto, che non sia meramente congetturale o peggio ancora calunniatorio, deve mantenere il proprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimento, essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero ed essendo anche nel giornalismo d'indagine vietate le espressioni dubitative … , come quelle insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionante.” (Cass. 30522/2023, pag. 13; Sez. 1, Ordinanza n. 616 del 12/01/2026, Rv. 677351 - 01). 3.3 Secondo il consolidato orientamento espresso dalla Corte di legittimità, la scriminante del diritto di cronaca, di cui all’art.51 cod. pen., non opera quando la notizia sia proveniente da uno scritto anonimo, in quanto intrinsecamente inidoneo ad essere suscettibile di controlli circa la veridicità della notizia e, quindi, non meritevole dell'interesse pubblico (Sez. 5, n. 38746 del 03/04/2014, [...], Rv. 262786; Sez. 5, n. 10964 del 11/01/2013, Rv. 255434 ha ritenuto che l'imputato che invochi il diritto di cronaca ha l'onere di provare la verità della notizia riportata, che non può soddisfare facendo riferimento ad una fonte anonima, confidenziale o non controllabile;
Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008, [...], Rv. 242603, in una fattispecie di pubblicazione su quotidiano sportivo di un articolo in cui si riportava, senza commento, una lettera inviata da un anonimo contenente espressioni offensive e minacciose nei confronti dei destinatari;
Sez. 5, n. 12024 del 31/03/1999, [...], Rv. 215037 - 01, fattispecie relativa ad un articolo che riportava notizie attinte da una fonte anonima relativamente a fatti verificatisi in un piccolo centro che, in considerazione della ristrettezza dell'ambiente sociale, ben potevano essere agevolmente verificati;
Sez. 5, n. 5545 del 05/03/1992, [...], Rv. 190091 - 01, che riteneva non invocabile il diritto di cronaca quando la notizia è data attraverso uno scritto anonimo che, essendo insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia stessa, non può ritenersi controllato per il solo fatto che sia stata eventualmente aperta una inchiesta giudiziaria sui fatti pubblicati;
anche in sede civile la carenza di interesse pubblico per la non verificabilità dell'anonimo è stata affermato da Sez. civ. 3, n. 6784 del 07/04/2016, Rv. 639336 - 01; Sez. civ. 3, n. 11004 del 19/05/2011, Rv. 617848 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 2218 del 24/10/2022, dep. 2023, Casalini, Rv. 284114 - 01). Il giornalista deve fare tutto quanto in suo potere per verificare la veridicità di quanto raccolto e, ove tale possibilità non gli sia data, di rinunciare alla 7 pubblicazione dell'intervista. Diverso è il caso, invece, in cui, pur effettuando le dovute verifiche, il giornalista cada in errore sulla veridicità del narrato;
in questo caso soccorrono i principi sulla verità putativa, che esimono da responsabilità l'errante, lasciando ferma quella del deceptor. Le SU (SU, n. 37140 del 30/5/2001), avvertite del potenziale conflitto di tale affermazione con i principi della libera manifestazione del pensiero e della corretta e integrale informazione, hanno precisato che possono ricorrere nella pratica casi, non definibili a priori, in cui "l'interesse sociale della notizia può acquistare un'importanza tale da importare anche la prevalenza - nel controllo della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca - sugli altri due" (id est, sulla verità del fatto e sulla continenza espressiva).” Sul punto, le Sezioni Unite, riconosciuta alla scriminante una struttura dinamica e flessibile, adattabile di volta in volta a realtà diverse, hanno affermato che la valutazione della sussistenza o meno della responsabilità del giornalista intervistatore per avere pubblicato dichiarazioni diffamatorie dell'intervistato deve essere necessariamente demandata al giudice del merito, il quale dovrà tener conto, in primo luogo, dell'effettivo grado di rilevanza pubblica dell'evento dichiarazione, considerando poi - al fine di verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l'evento piuttosto che a divenire strumento della diffamazione - in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni. Quindi, è stato argomentato, per distinguere l'illecito dal lecito occorrerà accertare, attraverso una puntuale interpretazione dell'articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato, essendo evidente che in quest'ultimo caso dovrà trovare applicazione la normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all'art. 110 cod. pen. (così le Sezioni Unite sopra richiamate, in motivazione, le quali hanno anche precisato che l'individuazione dei presupposti cui è subordinata l'operatività della scriminante è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta da adeguata e logica motivazione, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 41013 del 03/09 2021, Mulè, Rv. 282031 – 01). 4. In tema di diffamazione a mezzo stampa, non costituisce reato la formulazione, nell'ambito di un'inchiesta giornalistica, di affermazioni e ricostruzioni che rechino valutazioni offensive dei soggetti coinvolti, quando i dati di cronaca assumano una funzione meramente strumentale alla formulazione di un giudizio critico di contenuto più ampio e diverso, di attuale e pubblico interesse, dovendo l'attualità della notizia essere riguardata non con riferimento al fatto, ma all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, alla 8 attitudine della stessa a contribuire alla formazione della pubblica opinione, di guisa che ognuno possa liberamente orientarsi (Sez. 5, Sentenza n. 2092 del 30/11/2018, dep. 2019, Di Mambro, Rv. 275409 – 01). In via generale, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati in riferimento ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento dei valori in conflitto, individuandoli nell'interesse sociale, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. Nella delineata prospettiva è stato evocato anche il parametro dell'attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisata nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e, dunque, nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte (tra le tante, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, [...], Rv. 254789), anche nel campo d'indagine dei fenomeni sociologici. 4.1 Con specifico riferimento al diritto di cronaca giudiziaria, ai fini della configurabilità dell'esimente, il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio (Sez. 5, n.35702 del 19/05/2015, P.O. in proc. Case, Rv. 265015), e la cronaca giudiziaria è lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé, ovvero a riferire o a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale, mentre ove informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario siano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica (Sez. 1, n.7333 del 28/01/2008, [...], Rv. 239163). Siffatta impostazione ermeneutica si pone in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica». In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la 'verità del fatto narrato' per ritenere 'giustificabile' la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia 9 comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva 'eccessiva', non giustificabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. Nella delineata prospettiva si pone la sentenza CEDU NG vs. Turkey, del 27.2.2013, che costituisce la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materia di art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione). Per quanto riguarda in particolare il tema dell'esimente putativa del diritto di cronaca, essa può essere invocata in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia proceduto a verificare i fatti narrati, ma quando abbia offerto prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti (Sez. 5, n.27106 del 9/4/2010 Rv 248032; in senso conforme: Sez.5, n.51619/2017, Rv 271628 ha ritenuto configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa al fine di vincere ogni dubbio. Così anche Sez. 5, n. 14013/2020 Rv 278952, che ha puntualizzato la necessità di offrire la prova della cura posta negli accertamenti svolti dal cronista per stabilire la veridicità dei fatti anche in ipotesi di notizia non veritiera). 4.2 Ciò posto, nel caso di specie, il fatto non può ritenersi scriminato dall'esercizio del diritto di critica né da quello di cronaca. La Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati sulla esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo del giornalismo d’inchiesta, perché, innanzitutto, difetta qualsiasi accertamento da parte del giornalista sulla attendibilità della fonte, come pure nessuna informazione viene assunta da ulteriori fonti, quanto al merito del contenuto del video pubblicato dall’imputato sulla pagina Facebook “L’Altra Informazione di EO IO”, dal medesimo gestita. Come correttamente rilevato dalla difesa della parte civile, il video si basa su voci correnti, non verificate dall’imputato. Il video è stato pubblicato senza previo accertamento della fondatezza delle gravi accuse rivolte all’amministrazione comunale, espresse in maniera assertiva, facendo credere di avere personalmente ricevuto confidenze, in tal senso, dagli iscritti al concorso, circostanza smentita in dibattimento dalle testi, IN, fonte dell’imputato, che ha riferito di supposizioni, non ancorate a dati riscontrabili, sul possibile vincitore del concorso, e TI, che ha negato di avere profferito commenti 10 sull’assegnazione del posto e giustificato la propria mancata presentazione al concorso con motivi personali ed economici. Né risulta che l’imputato abbia allegato all’esposto documenti fondamentali per una ricostruzione fedele dell’iter concorsuale, come il provvedimento di annullamento del concorso da parte dell’amministrazione comunale. 4.3 Pur dovendo ritenersi concludente il tema della fonte anonima, su esaminata, che esclude l'interesse pubblico perché la fonte non è in sé verificabile, questa Corte, ad ogni buon conto, procede a esaminare le singole censure in considerazione della proposizione del ricorso agli effetti civili. Quanto alla verità, la Corte di appello non ha tenuto conto che non rispondeva al vero l’illazione secondo cui il bando di concorso pubblico per un posto di istruttore amministrativo presso la biblioteca di Domodossola sarebbe stato cucito addosso alla persona per poi assumerla, in quanto smentita dalla stessa teste, fonte della notizia pubblicata sul social network. Anche sul punto della continenza, altro requisito per l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, la motivazione non è corretta. Va ribadito che, in tema di diffamazione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione - pur non vietando l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, non hanno adeguati equivalenti ed hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, Sentenza n.39778 del 5 luglio 2023; Sez. 5, Sentenza n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133 – 01). Nella specie, l’insinuazione complessiva che si trae dalle espressioni contenute nel video, particolarmente offensive rispetto all’immagine dell’amministrane comunale, assume valenza diffamatoria per le gravi irregolarità denunciate, sulle modalità di conduzione di un concorso pubblico, di cui si sarebbe avuta conoscenza nel paese, tanto che una candidata decideva di non partecipare nemmeno ad un concorso pubblico, in quanto le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato (Sez. 5, n. 8 del 12/11/2019, [...], Parovel, Rv. 278318 - 01: fattispecie relativa ad un articolo di stampa nel quale, sia pure in termini ipotetici, si veicolava il messaggio che un sindaco avesse potuto avallare una speculazione privata illecita mercificando la propria 11 funzione;
conf. n. 45910 del 2005 Rv. 233039 - 01, n. 41042 del 2014 Rv. 260772 - 01). Quanto all'interesse pubblico all’informazione, la motivazione non tiene conto dell’orientamento giurisprudenziale in tema di pubblicazione di scritto anonimo, poiché, in presenza di una notizia basata su voci correnti, non accertate, ne sottolinea l’esistenza ed afferma che tale interesse escluderebbe l’ulteriore velleità diffamatoria e di matrice soggettiva. L’interesse pubblico non va riferito alla vicenda in sé, vale a dire alla vicenda del bando di concorso, poi annullato, per un posto di istruttore amministrativo presso la biblioteca del Comune di Domodossola, che certamente ha rilievo pubblico e sociale. Al contrario, l'interesse al quale occorre riferirsi è l'interesse sociale alla pubblicazione di una notizia vera o almeno verificata - secondo il contenuto dei diritti di cronaca e di critica – che sia espressione della libera manifestazione del pensiero, ex art. 21 Cost., in bilanciamento con i beni, analogamente tutelati dalla Carta fondamentale, dell'onore e della reputazione, riferibili alla persona e alla sua dignità sociale, ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost. Proprio questo bilanciamento conduce a negare all'anonimo in sé il valore di interesse pubblico perché, non essendo controllabile la fonte, determina l'impossibilità di attribuire rilievo pubblico e sociale alla notizia della quale non si conosce la paternità e per la quale non vi è alcuna assunzione di responsabilità, anche penale, da parte di chi la rende. E ciò a differenza di quanto accade nel caso in cui la pubblicazione abbia ad oggetto una intervista, nei corso della quale l'intervistato, noto e non anonimo, rende dichiarazioni delle quali si assume la responsabilità: in tal caso il giornalista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate (Sez. 5, n. 41013 del 03/09/2021, Mulè, Rv. 282031 - 01; conf. N. 16959 del 2020 Rv. 279203 - 01; nella specie la Corte di legittimità ha ritenuto immune da censure la condanna dell'imputato per la pubblicazione di un'inchiesta giornalistica frutto di assemblaggio di dichiarazioni di terzi, commentate con chiose ed amplificate nella loro portata, e di informazioni sul passato di un personaggio politico, senza previa verifica della serietà ed attendibilità delle fonti). Nel caso in esame, non vi è stato il rispetto dei canoni predetti. 12 5. A quanto sopra esposto consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, nonché la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 26/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN AR IA CA OS EL
udita la relazione svolta dal consigliere AN AR IA CA;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. Christian Ferretti, che ha concluso insistendo nel ricorso, depositando conclusioni e nota spese;
udito il difensore dell’imputato avv. Paola Armellini, in sostituzione dell’avv. LL ES IT, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria a firma dell'avv. IT, depositata a mezzo pec il 18/02/2026. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 5 Num. 21176 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 26/02/2026 2 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Verbania del 24 maggio 2024, che condannava EO IO a pena di giustizia per il reato di cui all’art. 595 cod. pen., ha assolto l’imputato con la formula perché il fatto non sussiste. Si contesta all’imputato di avere pubblicato sulla pagina Facebook da lui gestita, denominata “L’Altra informazione di EO IO”, un video dal titolo “Concorso Domo”, in cui metteva in dubbio la correttezza e la legittimità delle modalità con cui il Comune di Domodossola aveva bandito e gestito un concorso pubblico per un posto di istruttore amministrativo presso la biblioteca di Domodossola, affermando che si trattava di concorso “cucito addosso” ad una determinata candidata per poi assumerla;
si riportava, altresì, il commento di una candidata che aveva rinunciato alla prova perché il posto era già stato assegnato, offendendo in tal modo la reputazione del Comune di Domodossola, comunicando con più persone a mezzo internet, nell’ambito di una “pagina pubblica”, ed attribuendo allo stesso Comune un fatto determinato. 2. Avverso l'anzidetta sentenza la parte civile, Comune di Domodossola propone ricorso, affidato a due motivi, qui di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione agli artt.581, comma 1 e 1 bis, 591, comma 1, lett. c), 609, comma 2, cod. proc. pen. Si duole della mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello, in quanto generico, per mancanza di specificità dei motivi, in relazione alle ragioni di fatto o di diritto del provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione cui si riferisce l’impugnazione. Con riguardo alla causa di giustificazione del diritto di cronaca, di cui all’art.51 cod. pen., si richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all’applicazione di un’esimente, non accompagnata dall’allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l’accertamento del giudice, non può legittimare una pronuncia assolutoria. Si deduce l’interesse ad impugnare della parte civile, insistendosi nell’annullamento della pronuncia di proscioglimento. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agli artt.51 cod. pen., 530, comma 1, 546, comma 1, lett. e), n.2, 605, cod. proc. pen., in relazione alla scriminante del c.d. giornalismo investigativo o d’inchiesta e alla pronuncia assolutoria. Si deduce che, nell’articolo pubblicato, le espressioni, i toni e le allusioni utilizzate fossero insinuanti, allusive, sottintese, 3 ambigue e suggestionanti, tali, quindi, da insinuare nel pubblico il dubbio di scarsa trasparenza nell’operato sia del sindaco che dell’amministrazione comunale nel suo complesso, ivi inclusi il segretario ed i dirigenti, nonché degli assessori e dei consiglieri comunali, che avrebbero modificato i piani triennali di assunzioni pubbliche, nel programmare, bandire e gestire un concorso pubblico per la biblioteca. Si deduce che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che l’imputato, giornalista pubblicista, poco dopo si candidava alle elezioni comunali, e che ometteva di documentarsi, sia prima che dopo la pubblicazione dell’articolo, avendo anche presentato un esposto, dopo la denuncia nei suoi confronti. Con riguardo al giornalismo c.d. investigativo o d’inchiesta, si richiama la giurisprudenza civile di questa Corte, che prevede l’applicabilità delle medesime regole che disciplinano l’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria e richiede un rigoroso accertamento dei fatti oggetto dell’investigazione. Si deduce che la Corte di merito avrebbe omesso le considerazioni svolte dal Tribunale in punto di ricerca e documentazione dell’attività svolta dal giornalista, e non avrebbe considerato l’omessa allegazione all’esposto della delibera che annullava il concorso. Si deduce che la sentenza non ha tenuto conto di quanto affermato dalla teste IN, fonte dell’imputato, circa supposizioni sul vincitore del concorso, e che l’altra testimone, TI, ha negato di avere mai profferito commenti sull’assegnazione del posto, giustificando la propria mancata presentazione al concorso con motivi personali ed economici. 3. Si è proceduto con rito cartolare e le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase o dell’articolo che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, [...], Fabì, Rv. 278145 - 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, [...], Rv. 261284 - 01; Sez. 5, n. 4 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706 – 01); e ciò ovviamente il giudice di legittimità può e deve fare anche sotto il profilo del dolo e della sussistenza della scriminante del diritto di critica, allorquando gli stessi elementi evidenziati nella sentenza impugnata depongano per il difetto della componente soggettiva del reato (Sez. 5, Sentenza n. 2473 del 10/10/2019). 3. I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in relazione alla dedotta violazione di legge, con riguardo alla applicata scriminante di cui all’art.51 cod. pen. del giornalismo investigativo o d’inchiesta. La Corte d’appello ha assolto l’imputato dal reato di diffamazione a mezzo stampa perché il fatto non sussiste, in quanto ha ritenuto che le espressioni utilizzate nel video - pubblicato sulla pagina Facebook gestita dall’imputato, denominata “L’Altra informazione di EO IO” -, funzionali ad esprimere la propria contrarietà e il proprio disappunto rispetto al concorso indetto dal Comune di Domodossola, non fossero connotate da significativi tratti diffamatori sul piano contenutistico, né da velleità oltraggiose ed offensive, integrando, piuttosto, una denuncia e un invito a chiunque avesse avuto notizie certe, rispetto alle voci correnti che circolavano, a rappresentarle alle competenti autorità o alle stesse per suo tramite. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto sussistere la scriminante del giornalismo d’inchiesta, richiamando le dichiarazioni delle testi, IN e TI, dalle quali non emergeva una totale e certa infondatezza delle voci correnti sullo svolgimento ed esito del concorso, ma un diffuso timore e una sorta di ineffabile impotenza a fronte dei giochi già fatti, ed ha sottolineato che la finalità precipua perseguita dall’imputato, attraverso il messaggio pubblico, di fornire informazioni di evidente interesse collettivo, escludeva l’ulteriore velleità diffamatoria e di matrice soggettiva asseritamente rivolta in danno del Comune. 3.1 Fin da Sez. U, n. 4950 del 26/03/1983, [...], Rv. 159240 - 01 si è affermato che, ai fini del reato di diffamazione a mezzo stampa, in difetto della corrispondenza tra fatti narrati e fatti realmente accaduti, non può invocarsi il legittimo esercizio del diritto di cronaca ex art. 51 cod. pen., risultando, in tal caso, del tutto insussistente l'anzidetto diritto, che non si esplica in una qualunque narrazione dei fatti, bensì nella narrazione oggettiva e formalmente corretta di quelli veramente accaduti e socialmente rilevanti: sulla base dell'enunciato principio, le Sezioni Unite chiarivano i limiti del diritto di cronaca, presidiato dalla garanzia costituzionale, puntualizzandosi l'esigenza della verità oggettiva e non già quella della verosimiglianza o veridicità, la necessità della correttezza delle espressioni, vale a dire la continenza, e, infine, la "pertinenza dei fatti narrati", nel senso che deve esservi correlazione tra gli accadimenti 5 riferiti e l'interesse sociale alla conoscenza degli stessi. Tale orientamento, cristallizzatosi fino ad oggi, rileva come il limite della continenza debba ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica: ne consegue che la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze del diritto del giornalista alla cronaca e alla critica impone, innanzitutto, l'accertamento della verità del fatto riportato e la proporzionalità dei termini adoperati per rapporto all'esigenza di evidenziare la gravità dell'accaduto quando questo presenti oggettivi profili di interesse pubblico (tra le altre, Sez. 5, n. 19381 del 20/04/2005, Marcenaro, Rv. 231562 - 01). 3.2 Allo stesso modo, in tema di responsabilità civile per diffamazione, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il diritto di critica non consiste nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi (occorrendo inoltre, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive;
Cass. 7847/2011, Cass. 25420/2017; in senso conforme, da ultimo, Cass. 21892/2023). L’espressione di simile giudizio può avvenire attraverso un'opera personale di collegamento dei fatti narrati (Cass. 30522/2023), i quali possono essere posti anche solo in correlazione tra loro, attraverso una narrazione sequenziale volta a prospettarne i possibili nessi ed informare così i cittadini su tematiche di interesse pubblico. Si tratta, nella sostanza, non della mera effettuazione di un’attività descrittiva di una pluralità di circostanze, ma della allegazione di una serie di vicende idonee a porsi in un collegamento logico fra loro, perché il lettore le possa apprezzare nella loro complessità e sia messo nelle condizioni di trarne una valutazione personale. In questo caso l’ubi consistam del diritto di critica è rappresentato proprio dalla congerie di interpretazioni che una pluralità di fatti veri può consentire al lettore di formarsi, in assoluta libertà ed autonomia, secondo una personale opinione ed attraverso un proprio giudizio (v. Cass. 4955/2024, pag. 12). Il giornalismo d’inchiesta ricorre quando il giornalista “operi una valutazione complessiva ed autonoma anche di circostanze note e di pubblico dominio, sottoposte a sua autonoma valutazione critica ….. nell’ottica dell’indagine o dell’inchiesta giornalistica su fatti di rilievo pubblico” (Cass. 30522/2023, pag. 15). Attraverso l’attenuazione del canone di verità, il giornalista d’inchiesta è tutelato dal principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazione del pensiero, quando egli indichi motivatamente un mero «sospetto di illeciti, con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia 6 di situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi per potere essere chiarite», sempre che riguardino temi sociali di interesse generale, a condizione che il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti;
difatti, nel giornalismo d'inchiesta il sospetto, che non sia meramente congetturale o peggio ancora calunniatorio, deve mantenere il proprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimento, essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero ed essendo anche nel giornalismo d'indagine vietate le espressioni dubitative … , come quelle insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionante.” (Cass. 30522/2023, pag. 13; Sez. 1, Ordinanza n. 616 del 12/01/2026, Rv. 677351 - 01). 3.3 Secondo il consolidato orientamento espresso dalla Corte di legittimità, la scriminante del diritto di cronaca, di cui all’art.51 cod. pen., non opera quando la notizia sia proveniente da uno scritto anonimo, in quanto intrinsecamente inidoneo ad essere suscettibile di controlli circa la veridicità della notizia e, quindi, non meritevole dell'interesse pubblico (Sez. 5, n. 38746 del 03/04/2014, [...], Rv. 262786; Sez. 5, n. 10964 del 11/01/2013, Rv. 255434 ha ritenuto che l'imputato che invochi il diritto di cronaca ha l'onere di provare la verità della notizia riportata, che non può soddisfare facendo riferimento ad una fonte anonima, confidenziale o non controllabile;
Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008, [...], Rv. 242603, in una fattispecie di pubblicazione su quotidiano sportivo di un articolo in cui si riportava, senza commento, una lettera inviata da un anonimo contenente espressioni offensive e minacciose nei confronti dei destinatari;
Sez. 5, n. 12024 del 31/03/1999, [...], Rv. 215037 - 01, fattispecie relativa ad un articolo che riportava notizie attinte da una fonte anonima relativamente a fatti verificatisi in un piccolo centro che, in considerazione della ristrettezza dell'ambiente sociale, ben potevano essere agevolmente verificati;
Sez. 5, n. 5545 del 05/03/1992, [...], Rv. 190091 - 01, che riteneva non invocabile il diritto di cronaca quando la notizia è data attraverso uno scritto anonimo che, essendo insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia stessa, non può ritenersi controllato per il solo fatto che sia stata eventualmente aperta una inchiesta giudiziaria sui fatti pubblicati;
anche in sede civile la carenza di interesse pubblico per la non verificabilità dell'anonimo è stata affermato da Sez. civ. 3, n. 6784 del 07/04/2016, Rv. 639336 - 01; Sez. civ. 3, n. 11004 del 19/05/2011, Rv. 617848 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 2218 del 24/10/2022, dep. 2023, Casalini, Rv. 284114 - 01). Il giornalista deve fare tutto quanto in suo potere per verificare la veridicità di quanto raccolto e, ove tale possibilità non gli sia data, di rinunciare alla 7 pubblicazione dell'intervista. Diverso è il caso, invece, in cui, pur effettuando le dovute verifiche, il giornalista cada in errore sulla veridicità del narrato;
in questo caso soccorrono i principi sulla verità putativa, che esimono da responsabilità l'errante, lasciando ferma quella del deceptor. Le SU (SU, n. 37140 del 30/5/2001), avvertite del potenziale conflitto di tale affermazione con i principi della libera manifestazione del pensiero e della corretta e integrale informazione, hanno precisato che possono ricorrere nella pratica casi, non definibili a priori, in cui "l'interesse sociale della notizia può acquistare un'importanza tale da importare anche la prevalenza - nel controllo della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca - sugli altri due" (id est, sulla verità del fatto e sulla continenza espressiva).” Sul punto, le Sezioni Unite, riconosciuta alla scriminante una struttura dinamica e flessibile, adattabile di volta in volta a realtà diverse, hanno affermato che la valutazione della sussistenza o meno della responsabilità del giornalista intervistatore per avere pubblicato dichiarazioni diffamatorie dell'intervistato deve essere necessariamente demandata al giudice del merito, il quale dovrà tener conto, in primo luogo, dell'effettivo grado di rilevanza pubblica dell'evento dichiarazione, considerando poi - al fine di verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l'evento piuttosto che a divenire strumento della diffamazione - in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni. Quindi, è stato argomentato, per distinguere l'illecito dal lecito occorrerà accertare, attraverso una puntuale interpretazione dell'articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato, essendo evidente che in quest'ultimo caso dovrà trovare applicazione la normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all'art. 110 cod. pen. (così le Sezioni Unite sopra richiamate, in motivazione, le quali hanno anche precisato che l'individuazione dei presupposti cui è subordinata l'operatività della scriminante è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta da adeguata e logica motivazione, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 41013 del 03/09 2021, Mulè, Rv. 282031 – 01). 4. In tema di diffamazione a mezzo stampa, non costituisce reato la formulazione, nell'ambito di un'inchiesta giornalistica, di affermazioni e ricostruzioni che rechino valutazioni offensive dei soggetti coinvolti, quando i dati di cronaca assumano una funzione meramente strumentale alla formulazione di un giudizio critico di contenuto più ampio e diverso, di attuale e pubblico interesse, dovendo l'attualità della notizia essere riguardata non con riferimento al fatto, ma all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, alla 8 attitudine della stessa a contribuire alla formazione della pubblica opinione, di guisa che ognuno possa liberamente orientarsi (Sez. 5, Sentenza n. 2092 del 30/11/2018, dep. 2019, Di Mambro, Rv. 275409 – 01). In via generale, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati in riferimento ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento dei valori in conflitto, individuandoli nell'interesse sociale, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. Nella delineata prospettiva è stato evocato anche il parametro dell'attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisata nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e, dunque, nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte (tra le tante, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, [...], Rv. 254789), anche nel campo d'indagine dei fenomeni sociologici. 4.1 Con specifico riferimento al diritto di cronaca giudiziaria, ai fini della configurabilità dell'esimente, il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio (Sez. 5, n.35702 del 19/05/2015, P.O. in proc. Case, Rv. 265015), e la cronaca giudiziaria è lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé, ovvero a riferire o a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale, mentre ove informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario siano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica (Sez. 1, n.7333 del 28/01/2008, [...], Rv. 239163). Siffatta impostazione ermeneutica si pone in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica». In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la 'verità del fatto narrato' per ritenere 'giustificabile' la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia 9 comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva 'eccessiva', non giustificabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. Nella delineata prospettiva si pone la sentenza CEDU NG vs. Turkey, del 27.2.2013, che costituisce la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materia di art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione). Per quanto riguarda in particolare il tema dell'esimente putativa del diritto di cronaca, essa può essere invocata in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia proceduto a verificare i fatti narrati, ma quando abbia offerto prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti (Sez. 5, n.27106 del 9/4/2010 Rv 248032; in senso conforme: Sez.5, n.51619/2017, Rv 271628 ha ritenuto configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa al fine di vincere ogni dubbio. Così anche Sez. 5, n. 14013/2020 Rv 278952, che ha puntualizzato la necessità di offrire la prova della cura posta negli accertamenti svolti dal cronista per stabilire la veridicità dei fatti anche in ipotesi di notizia non veritiera). 4.2 Ciò posto, nel caso di specie, il fatto non può ritenersi scriminato dall'esercizio del diritto di critica né da quello di cronaca. La Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati sulla esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo del giornalismo d’inchiesta, perché, innanzitutto, difetta qualsiasi accertamento da parte del giornalista sulla attendibilità della fonte, come pure nessuna informazione viene assunta da ulteriori fonti, quanto al merito del contenuto del video pubblicato dall’imputato sulla pagina Facebook “L’Altra Informazione di EO IO”, dal medesimo gestita. Come correttamente rilevato dalla difesa della parte civile, il video si basa su voci correnti, non verificate dall’imputato. Il video è stato pubblicato senza previo accertamento della fondatezza delle gravi accuse rivolte all’amministrazione comunale, espresse in maniera assertiva, facendo credere di avere personalmente ricevuto confidenze, in tal senso, dagli iscritti al concorso, circostanza smentita in dibattimento dalle testi, IN, fonte dell’imputato, che ha riferito di supposizioni, non ancorate a dati riscontrabili, sul possibile vincitore del concorso, e TI, che ha negato di avere profferito commenti 10 sull’assegnazione del posto e giustificato la propria mancata presentazione al concorso con motivi personali ed economici. Né risulta che l’imputato abbia allegato all’esposto documenti fondamentali per una ricostruzione fedele dell’iter concorsuale, come il provvedimento di annullamento del concorso da parte dell’amministrazione comunale. 4.3 Pur dovendo ritenersi concludente il tema della fonte anonima, su esaminata, che esclude l'interesse pubblico perché la fonte non è in sé verificabile, questa Corte, ad ogni buon conto, procede a esaminare le singole censure in considerazione della proposizione del ricorso agli effetti civili. Quanto alla verità, la Corte di appello non ha tenuto conto che non rispondeva al vero l’illazione secondo cui il bando di concorso pubblico per un posto di istruttore amministrativo presso la biblioteca di Domodossola sarebbe stato cucito addosso alla persona per poi assumerla, in quanto smentita dalla stessa teste, fonte della notizia pubblicata sul social network. Anche sul punto della continenza, altro requisito per l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, la motivazione non è corretta. Va ribadito che, in tema di diffamazione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione - pur non vietando l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, non hanno adeguati equivalenti ed hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, Sentenza n.39778 del 5 luglio 2023; Sez. 5, Sentenza n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133 – 01). Nella specie, l’insinuazione complessiva che si trae dalle espressioni contenute nel video, particolarmente offensive rispetto all’immagine dell’amministrane comunale, assume valenza diffamatoria per le gravi irregolarità denunciate, sulle modalità di conduzione di un concorso pubblico, di cui si sarebbe avuta conoscenza nel paese, tanto che una candidata decideva di non partecipare nemmeno ad un concorso pubblico, in quanto le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato (Sez. 5, n. 8 del 12/11/2019, [...], Parovel, Rv. 278318 - 01: fattispecie relativa ad un articolo di stampa nel quale, sia pure in termini ipotetici, si veicolava il messaggio che un sindaco avesse potuto avallare una speculazione privata illecita mercificando la propria 11 funzione;
conf. n. 45910 del 2005 Rv. 233039 - 01, n. 41042 del 2014 Rv. 260772 - 01). Quanto all'interesse pubblico all’informazione, la motivazione non tiene conto dell’orientamento giurisprudenziale in tema di pubblicazione di scritto anonimo, poiché, in presenza di una notizia basata su voci correnti, non accertate, ne sottolinea l’esistenza ed afferma che tale interesse escluderebbe l’ulteriore velleità diffamatoria e di matrice soggettiva. L’interesse pubblico non va riferito alla vicenda in sé, vale a dire alla vicenda del bando di concorso, poi annullato, per un posto di istruttore amministrativo presso la biblioteca del Comune di Domodossola, che certamente ha rilievo pubblico e sociale. Al contrario, l'interesse al quale occorre riferirsi è l'interesse sociale alla pubblicazione di una notizia vera o almeno verificata - secondo il contenuto dei diritti di cronaca e di critica – che sia espressione della libera manifestazione del pensiero, ex art. 21 Cost., in bilanciamento con i beni, analogamente tutelati dalla Carta fondamentale, dell'onore e della reputazione, riferibili alla persona e alla sua dignità sociale, ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost. Proprio questo bilanciamento conduce a negare all'anonimo in sé il valore di interesse pubblico perché, non essendo controllabile la fonte, determina l'impossibilità di attribuire rilievo pubblico e sociale alla notizia della quale non si conosce la paternità e per la quale non vi è alcuna assunzione di responsabilità, anche penale, da parte di chi la rende. E ciò a differenza di quanto accade nel caso in cui la pubblicazione abbia ad oggetto una intervista, nei corso della quale l'intervistato, noto e non anonimo, rende dichiarazioni delle quali si assume la responsabilità: in tal caso il giornalista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate (Sez. 5, n. 41013 del 03/09/2021, Mulè, Rv. 282031 - 01; conf. N. 16959 del 2020 Rv. 279203 - 01; nella specie la Corte di legittimità ha ritenuto immune da censure la condanna dell'imputato per la pubblicazione di un'inchiesta giornalistica frutto di assemblaggio di dichiarazioni di terzi, commentate con chiose ed amplificate nella loro portata, e di informazioni sul passato di un personaggio politico, senza previa verifica della serietà ed attendibilità delle fonti). Nel caso in esame, non vi è stato il rispetto dei canoni predetti. 12 5. A quanto sopra esposto consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, nonché la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 26/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente AN AR IA CA OS EL