Sentenza 26 febbraio 2002
Massime • 1
Il ricorso per cassazione di cui al quarto comma dell'art. 13 bis D.Lgs. 286/1998 avverso il decreto del tribunale che pronunci sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione presentato dallo straniero deve uniformarsi, in assenza di specifiche disposizioni derogatorie, alla disciplina prevista dal codice di procedura civile, con conseguente sua inammissibilità in caso di proposizione personale della parte, e senza che esso possa ritenersi sottratto alla detta sanzione di inammissibilità in caso di allegazione, contestualmente al suo deposito, di un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
YV RY, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso l'avvocato FRANCESCO ROCCA;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di NAPOLI, emesso il 28/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 20 novembre 2000 il Prefetto della Provincia di Napoli disponeva l'espulsione dal territorio dello Stato della cittadina ucraina YN VU perché, entrata in Italia il 22 gennaio 2000, non aveva richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, ne' aveva richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, ne' aveva giustificato tale omissione con motivi di forza maggiore.
La VU proponeva ricorso avverso tale decreto e con provvedimento del 28 novembre 2000 il Tribunale di Napoli lo rigettava, rilevando in motivazione che le circostanze dedotte a giustificazione della mancata richiesta del permesso di soggiorno - consistenti nell'avere la ricorrente consegnato il istanza al proprio datore di lavoro, perché la inoltrasse al funzionario competente, e nel non avere mai ricevuto dal predetto la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda - non valevano ad integrare una ipotesi di forza maggiore, atteso che era onere dell'istante verificare che detta richiesta fosse stata effettivamente presentata. Il non avere a ciò provveduto ed il non aver nemmeno verificato lo stato della pratica, pur a distanza di mesi dal suo ingresso in Italia, valeva ad integrare una condotta gravemente negligente ed inescusabile.
Nè poteva accogliersi ad avviso del Tribunale l'altro motivo di ricorso con il quale si era invocata l'applicazione dell'art. 36 del t.u. n. 286 del 1998 in relazione al diritto di sottoporsi a cure mediche in Italia, atteso che non solo la documentazione prodotta consentiva di ritenere che la medesima fosse ormai guarita dalle lesioni riportate nell'incidente subito il 20 luglio 2000, ma anche e soprattutto che non era stata acquisita la documentazione richiesta dalla norma citata per il conseguimento del permesso di soggiorno per cure mediche, ne' tanto meno risultava presentata la domanda di rilascio di detto permesso.
Parimenti infondata appariva la doglianza diretta a far valere il diritto di rimanere in Italia ai sensi dell'art. 17 dello stesso testo unico, stante la pendenza di un procedimento penale contro gli autori dell'investimento subito, riferendosi detta norma allo straniero sottoposto a procedimento penale e prevedendo esclusivamente per il predetto la possibilità di essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa.
Rilevava da ultimo l'infondatezza della censura mossa al decreto impugnato per difetto delle necessarie prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera, trattandosi di elemento non previsto a pena di nullità e non integrante requisito essenziale per l'osservanza del provvedimento, e comunque desumendosi dette prescrizioni dall'atto di notifica avvenuto a cura della Questura di Napoli, cui espressamente il decreto rinviava per l'indicazione della autorità di frontiera cui doveva essere esibito. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la VU deducendo quattro motivi. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, per essere stato proposto dalla VU di persona.
Ed invero il ricorso per cassazione previsto dal quarto comma dell'art. 13 bis del decr. legisl. n. 286 del 1998, inserito dall'art. 4 del decr. legisl. 13 aprile 1999 n. 113, avverso il provvedimento del tribunale che pronuncia sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione deve seguire, in assenza di specifiche disposizioni in deroga, la disciplina prevista dal codice di rito per il ricorso per cassazione, con la conseguenza che ne va dichiarata l'inammissibilità ove proposto dalla parte personalmente (v. in senso analogo Cass. 2000 n. 547, ord., in materia di ricorso per cassazione avverso il decreto di convalida del provvedimento del questore ai sensi dell'art. 14 comma 6 del decr. legisl. n. 286 del 1998). Va altresì rilevato che non sottrae il ricorso alla sanzione di inammissibilità l'avvenuta presentazione, contestualmente al deposito del ricorso stesso, di istanza di ammissione al gratuito patrocinio e di nomina di un difensore di ufficio. Ed invero la specifica disposizione di cui all'art. 13 comma 10 del citato testo unico, ai sensi della quale lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione del c.p.p., è riferibile soltanto al procedimento dinanzi al tribunale, in quanto direttamente correlata alla possibilità che il ricorso dinanzi a detto giudice sia sottoscritto dalla parte personalmente, mentre in ordine al ricorso per cassazione avverso la pronuncia del tribunale l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato resta soggetta alla disciplina vigente per tale istituto e non incide sul principio generale di cui all'art. 365 c.p.c., il quale impone che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 29 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2002